TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1882 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 26.9.2024, promossa
DA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
) rappresentate e difese dagli avv.ti Emanuele Aluigi e C.F._2
Nicoletta Barbieri, presso il cui studio sito a Pesaro piazzale I^ maggio n.2, hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione pagina 1 di 35
CONTRO
E_
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Speranzini presso il P.IVA_2
cui studio sito a Pergola (PU) – Via Marconi n. 8/A – ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato con
[...] P.IVA_4
studio in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67 in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) e per essa la mandataria e procuratrice Controparte_4 P.IVA_5
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Controparte_3 P.IVA_4
Di Donato con Studio in Roma, Viale Barberini n. 86 in forza di procura generale alle liti del 7 maggio 2024
- intervenute -
pagina 2 di 35 In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per gli opponenti:
“Si chiede, altresì, la rimessione in istruttoria del giudizio affinchè al CTU
nominato siano indicati i seguenti quesiti: • Dica il CTU se il conteggio con
metodo Ammortamento alla Francese di cui al contratto in atti, costituisca forma
di anatocismo;
• Determini il CTU il tasso reale dei tassi con i criteri di cui alle
sentenze indicate nelle Note 5 e 6 della presente oltre a considerare ogni voce di
costo, assicurazione, spese, ecc. con esclusione delle sole imposte fiscali.
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, contrariis reicetis, in accoglimento della
proposta opposizione: Preliminarmente e Pregiudizialmente a) Dichiarare
inesistente, nulla ed inefficace la notifica del DI opposto per violazione della
normativa vigente e, quindi, per decorrenza del termine di notifica dello stesso DI;
b) Previo riconoscimento della qualifica di Consumatore dei fideiussori e di cliente
al dettaglio per la società opponente, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Pesaro in favore del Tribunale di Urbino c) Respingere la domanda di
pagina 3 di 35 estromissione della formulata da e da Controparte_5 CP_2
d) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di azione Controparte_4
della soc. per i motivi dedotti sia in relazione all'atto di intervento CP_2
del 20.11.2023 che di del 23.07.2024; e) Dichiarare nulle, Controparte_4
indeterminate le procure in atti e specificatamente quella rilasciata da CP_2
[... (Doc. A ex adverso), quella rilasciata da sig. (doc. C ex Persona_1
adverso) e quella rilasciata da dott. (procura alle liti ex adverso), Persona_2
il tutto per violazione degli artt. 1346, 1418 e 1324 CC;
oltre a quelle 07.03.24 e
07.05.24 Notaio (doc. A e B intervento 23.7.24 ex adverso). Nel Merito Per_3
1. Dichiarare con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovute le somme
richieste sia per sorte che per interessi ed oneri vari e, comunque, non provate le
relative istanze anche in considerazione che le somme non sono mai entrate
nella disponibilità del presunto debitore anche per violazione dell'art. 474 cpc
(vedi art. 1 del contratto) Cass. 12007/2024; 2. Dichiarare usurai ed anatocistici
gli interessi richiesti e, quindi, statuire che nessun onere relativo è dovuto per tale
voce, con riaccredito di quelli già versati in favore degli opponenti;
Accertare e
dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti sulla base della riclassificazione delle
pagina 4 di 35 partite e previa espulsione di tutte le voci per interessi ed oneri vari non dovuti,
per usura e per contrarietà alle norme di legge;
4. Dichiarare nulle ed inefficaci le
clausole contenute nell'art. 7 bis del contratto di mutuo in relazione alla
fideiussione delle sigg.re e con liberazione delle stesse da ogni Pt_1 Pt_3
obbligo e/o pagamento in favore dell'opposta anche per violazione dell'art. 1957
CC;
5. Dichiarare illegittimo il calcolo degli interessi con ammortamento alla
francese per indeterminatezza ed anatocismo degli stessi;
6. Condannare in ogni
caso, l'istituto bancario al pagamento delle spese processuali da distrarsi in
favore dei sottoscritti procuratori quali antistatari”.
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: rigettate le conclusioni ex
adverso esposte in via preliminare e pregiudiziale perché palesemente dilatorie
ed infondate, nel merito: stante la palese infondatezza e/o nullità dell'interposta
opposizione per le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta,
fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della comparizione delle
parti e comunque, in ogni caso, rigettare l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.
454/2020 e le domande tutte degli opponenti siccome nulle e/o affidate a motivi
pagina 5 di 35 generici, infondati in fatto ed in diritto e non provati, con conseguente conferma in
ogni sua parte del D.I. opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per Controparte_2
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare:
rigettare le conclusioni ex adverso esposte in via preliminare e pregiudiziale
perché palesemente dilatorie ed infondate. 2) Nel merito, in via principale: si
chiede il rigetto dell'opposizione al decreto opposto e delle domande tutte degli
opponenti siccome nulle e/o affidate a motivi generici, infondati in fatto ed in
diritto e non provati con conseguente conferma in ogni sua parte del decreto
ingiuntivo n. 454/2020 del Tribunale di Pesaro, con vittoria di spese e compensi di
giudizio 3) In via istruttoria: - Quanto all'istanza ex art. 210 c.p.c. e 119 T.U.B. si
chiede che venga rigettata perché inammissibile e infondata oltre che
esplorativa”.
Per Controparte_4
“interviene ex art. 111 cpc in ragione di quanto esposto e documentato dalla
cedente e per essa, dal proprio dante causa, CP_2 [...]
, con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni Controparte_5
pagina 6 di 35 nell'intestato giudizio, in forza del contratto di cessione sopra menzionato,
avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio,
richiamando, confermando e facendo proprie, le istanze, le richieste, le difese, le
eccezioni, le deduzioni e le conclusioni tutte già avanzate dalla Cedente
esclusivamente nei confronti di Controparte_6
codice fiscale nonché verso i garanti
[...] P.IVA_1 Parte_1
codice fiscale e codice
[...] C.F._1 Parte_3
fiscale come meglio identificati negli atti del giudizio in C.F._2
epigrafe. Intervento subordinato all'estromissione della cedente”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 9.9.2020 Parte_2
, nonché e
[...] Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio la E_
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo che
[...]
quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.128.809,02, oltre interessi,
quale debito residuo di mutuo fondiario oggetto di accollo da parte di Parte_2
pagina 7 di 35 , in favore della quale i restanti opponenti si Parte_2
erano costituiti fideiussori.
In citazione si eccepiva la nullità della notificazione del decreto eseguita alle opponenti e nonché l'incompetenza territoriale in favore Pt_1 Pt_3
del foro del consumatore;
nel merito, gli opponenti eccepivano il difetto di prova del credito, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori e la nullità delle fideiussioni, in quanto corrispondenti, in alcune clausole, allo schema negoziale giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, secondo l'accertamento della Banca d'AL del 2 maggio
2005. Concludevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese.
Si costituiva la E_
, la quale contestava l'opposizione, domandandone il rigetto
[...]
con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Intervenivano, nella dichiarata qualità di cessionarie del credito, CP_2
e per essa la mandataria e, di seguito,
[...] Controparte_3 CP_4
pagina 8 di 35 rappresentata dalla procuratrice chiedendo CP_2 Controparte_3
l'estromissione dell'asserita cedente e accoglimento delle relative conclusioni.
In istruttoria era espletata una consulenza tecnica.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 26.9.2024.
2 – Vanno esaminate in primis le eccezioni processuali
2.1 – Riguardo alla notificazione del decreto ingiuntivo, viene contestata la validità della notifica eseguita il 2 luglio 2020 con le modalità di cui all'art. 108
comma 1 d.l. n. 18 del 2020, sul duplice rilievo che dette modalità sarebbero state consentite sino al 30.6.2020 ed in ogni caso non sarebbero attestate le fasi della notificazione.
L'art. 46 del decreto legge n. 34 del 19.5.2020 (in vigore dal 19.5.2020),
convertito nella legge 17.7.2020 n. 77, ha disposto la modificazione dell'art. 108
del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, estendendo allo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le particolari modalità di notificazione previste dall'art. 108
pagina 9 di 35 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, disponendone la proroga sino al 31 luglio 2020 con abrogazione del comma 1 bis.
La notificazione del presente decreto ingiuntivo, effettuata durante l'emergenza pandemica, non è conforme a quanto previsto dalla normativa emergenziale;
in particolare diverge da quanto stabilito dall'art. 108 comma 1 d.l.
n. 18/2000, vigente ratione temporis, secondo cui: “1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare
l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui
alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei
destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli
invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui
all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo
svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi
mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona
abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione
pagina 10 di 35 dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione,
dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo,
indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La
firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è
attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti
tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della
salute pubblica in occasione dello stato di emergenza”.
Gli avvisi di ricevimento allegati al decreto notificato (doc. 13 opposta),
infatti, non attestano l'osservanza delle modalità di recapito sopra previste ma si limitano a riportare la barratura della consegna al destinatario e la dicitura “d.l.
34/2020 art. 46”; come tale, sono privi dell'attestazione di aver seguito le modalità
ivi previste e, in particolare, non attestano l'immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
pagina 11 di 35 In difetto di quel requisito formale, da ritenersi indispensabile per il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 9537 del 2023), la notifica deve ritenersi invalida ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c.
Nondimeno, è da rilevare che nel caso di nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, cui faccia seguito un'opposizione tempestiva, è
inammissibile la deduzione, per tali vizi, dell'inefficacia del decreto, che riguarda solo l'ipotesi della notifica inesistente nel termine ex art. 644 c.p.c., mentre la sua nullità – come nella fattispecie - o irregolarità rileva ai soli fini della proponibilità
dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. (cfr. Cass. 2015 n. 24223).
Poiché nella specie l'opposizione è stata tempestivamente proposta, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non ha rilievo e non determina l'inefficacia del decreto ingiuntivo
L'eccezione va, dunque, disattesa.
2.2 – La seconda eccezione concerne l'adita competenza, ritenuta insussistente in ragione della qualità di consumatori in capo ai fideiussori e di
“cliente al dettaglio” in capo alla società opponente.
pagina 12 di 35 Quanto alla società - che per definizione non riveste la qualità di consumatore, essendo ben noto che “in tema di contratti del consumatore, ai fini
della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al
vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo,
approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle
persone fisiche” - è del tutto irrilevante ai fini de quibus la dichiarata qualifica della società medesima come “cliente al dettaglio”, in quanto pertinente alla diversa
“normativa MIFID”.
Quanto ai fideiussori, è parimenti noto che, secondo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina
legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da
un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti
dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla
stregua della giurisprudenza comunitaria – all'eventuale qualità di amministratore
della società garantita assunto dal fideiussore ed alla detenzione di una
partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società” (Cass. 2018 n.
pagina 13 di 35 32225; conforme Cass. 2019 n. 28162; in materia di giurisdizione Cass. sez. un.
2023 n. 5868).
Nel caso di specie, sussistono elementi positivi e concreti per ritenere che i fideiussori abbiano contrattato a fini che esulano la loro sfera privata e convergono, invece, ai fini della loro attività professionale, atteso che gli stessi opponenti, al momento della conclusione del contratto di mutuo (in data
16.7.2015) rivestivano rispettivamente la carica di presidente del consiglio di amministrazione ( ) e di consigliere ( Parte_1 [...]
), come da verbale allegato al contratto di mutuo (v. doc. 1 opposta), Parte_3
circostanza del resto incontestata.
I requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica vanno, dunque, esclusi in ragione della peculiare posizione degli opponenti nella vicenda in esame, dovendo negarsi che gli stessi abbiano concluso il contratto come consumatori ed avendo, al contrario, agito nell'àmbito della loro attività
professionale, stipulando il contratto di garanzia per finalità tutt'altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, per rafforzare la propria posizione sul mercato,
pagina 14 di 35 onde la prestazione della fideiussione si presenta come strettamente funzionale allo svolgimento di detta attività, di cui costituisce un atto espressivo.
In difetto, dunque, delle condizioni di applicazioni del foro del consumatore,
l'eccezione di incompetenza va disattesa.
3 – Nel merito, la ricorrente opposta ha dato prova del credito dedotto in giudizio mediante i documenti allegati al ricorso che, per l'unitarietà del processo di ingiunzione, restano acquisiti anche nella fase di opposizione (cfr. Cass. sez.
un. 2015 n. 144754); in particolare, è allegato e provato il titolo negoziale,
costituito dal mutuo fondiario di €.165.000,00 e dal contratto di fideiussione per operazione specifica, di cui al medesimo atto pubblico (v. doc. 1 monitorio), con allegato piano di ammortamento.
4 – A fronte della prova del titolo negoziale e della scadenza del credito –
che esaurisce gli oneri assertivi e probatori del creditore (cfr. sez. un. 2001 n.
13533) - parte opponente eccepisce l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori, nonché l'applicazione di interessi composti (anatocismo), eccezione questa sviluppata in corso di causa con riferimento al tipo di ammortamento, cd.
pagina 15 di 35 alla francese, che sarebbe anche causa di “indeterminatezza” del tasso di interesse (v. seconda memoria art. 183 c.p.c., pg. 2).
4.1 – Quanto all'eccepita usurarietà degli interessi, a tale effetto, “si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 d.l. n. 394 del 2000).
L'usura va, dunque, verificata con riferimento all'interesse pattuito nel contratto
(cd. usura originaria).
A tal fine occorre rilevare il tasso effettivo globale (TEG), cioè il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo di tutte le voci (escluse imposte e tasse) che danno ragione del costo totale dell'operazione di finanziamento (cfr. Cass. 2021 n. 39898), per poi porre tale valore a confronto con il tasso soglia, determinato sulla base del tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della predetta legge n. 108 del 1996.
4.1.1. – Il tasso annuo nominale pattuito nel contratto in questione è del
4,150 %.
pagina 16 di 35 In base ai conteggi del consulente d'ufficio, gli interessi corrispettivi pattuiti non sono usurari: il tasso soglia (8,95%: per i mutui ipotecari a tasso fisso ex d.m.
19.6.2015, doc. 3 opponente) è, infatti, superiore al TEG, che è pari al 4,7328%.
Non ricorre, dunque, usura per gli interessi corrispettivi.
4.1.2 – Per gli interessi di mora, che nel contratto sono determinati in misura pari al tasso degli interessi corrispettivi maggiorato di due punti, si rileva,
con la recente giurisprudenza di legittimità, che “la disciplina antiusura, essendo
volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non
preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio
praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il
tasso-soglia sarà dato dal t.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei
punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
pagina 17 di 35 l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà
effettuata tra il tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo
degli interessi moratori, e il t.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass.
2020 n. 19597).
Ciò premesso, il metodo di calcolo prospettato da parte opponente (v.
citazione pg. 10) per determinare il tasso di interesse moratorio mediante sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio è erroneo, in quanto “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori
contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed
antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i
secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una
determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi,
pertanto, non si possono fra loro cumulare”, fermo restando che “qualora – come nella specie - il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia
determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto
un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale
somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine
pagina 18 di 35 di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati. (Cass. 2019
n. 26286).
Chiarito quanto sopra, si rileva: a) che il d.m. 19.6.2016, vigente all'epoca del contratto, indica la maggiorazione media pari a 2,1 (v. art. 3 comma 4); b) che il t.e.g.m. rilevato dalla Banca d'AL per la categoria “mutui ipotecari a tasso fisso” vigente alla data di sottoscrizione del contratto è pari al 3,96 %; c) che la somma degli addendi indicati va maggiorata di un quarto come previsto dall'art. 2
comma 4 L. 108/96 pro tempore vigente;
d) che, pertanto, il tasso soglia di mora si determina con la formula: [(TEGM 3,96% + 2,10%) x 1,25] + 4,00% = 11,575%
risultando superiore al tasso di mora contrattuale (6,150 %).
Non ricorre, dunque, usura neppure per gli interessi di mora.
4.2 – Parte attrice prospetta la sussistenza di un effetto anatocistico che sarebbe prodotto dal tipo di ammortamento previsto in contratto, cd. alla francese.
Al riguardo si rileva che, secondo la S.C., “la struttura caratteristica del tipo
di ammortamento in discorso comporta per propria conformazione strutturale che
i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di
pagina 19 di 35 (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione
delle rate” (Cass. 2022 n. 34677), “e così a muovere, più precisamente, dalle rate
iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque
superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle
rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass.
14166/2021). Risulta, pertanto, logica la conclusione che il metodo "alla francese''
“non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati
nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di
capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata
o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto
non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi
contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di
specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per
calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto
concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una
pagina 20 di 35 prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un
capitale dato” (Cass. 2023 n. 27823; v. anche Cass. 2022 n. 16221).
Le indicate decisioni hanno trovato l'autorevole avvallo delle Sezioni unite n. 15130 del 2024 che, trattando di una ipotesi di mutuo a tasso fisso, ha affermato “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato
di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che
generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
L'ammortamento alla francese non prevede che sugli interessi scaduti [e, si
potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese
è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine
prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto
ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per
interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Il maggior carico di
interessi del prestito non dipende – e comunque non è una caratteristica propria
dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di
produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale
pagina 21 di 35 incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma
dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è
ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni)
in equilibrio finanziario. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su
interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso
annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso
annuo effettivo globale (TAEG)”. Pertanto, “deve escludersi che la mancata
indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di
ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e
determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. Allo
stesso modo, deve escludersi “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo
bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del
regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del
contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
pagina 22 di 35 Su tali basi, deve escludersi, quanto al contratto oggetto di causa, che il sistema di ammortamento prescelto dalle parti incida, negativamente, sulla determinabilità delle clausole che fissano il tasso degli interessi, come pure che rilevi in termini di inosservanza delle norme in tema di trasparenza, contenendo il contratto sia le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
nel piano di ammortamento allegato al contratto sono indicati anche il numero e la composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi è soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
L'opposizione anche sul punto si rivela, dunque, infondata.
5 – Gli opponenti, da ultimo, eccepiscono la nullità delle fideiussioni dagli stessi prestate a specifica garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo, in quanto corrispondenti, in alcune clausole, a quelle indicate ai nn. 2, 6 e 8 dello schema negoziale giudicato dall'Autorità garante come frutto di un'intesa pagina 23 di 35 restrittiva della concorrenza, secondo l'accertamento della Banca d'AL del 2
maggio 2005.
Come è noto, il provvedimento 55/2005, con cui Banca d'AL, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a),
L. 10 ottobre 1990, n. 287 - a mente del quale "sono vietate le intese tra imprese
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante" - di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus.
Dunque è un punto innegabilmente fermo che il giudizio di sfavore esternato nell'occasione da Banca d'AL ha riguardato una tipologia di contratto,
che condivide con quello su cui si appuntano le riserve dell'opponente solo l'appartenenza ad una comune matrice di genere.
Sul punto è di recente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, dando soluzione negativa all'interrogativo della estensibilità degli indicati effetti pagina 24 di 35 sanzionatori alla fideiussione specifica, come da seguente principio: “la natura
anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'AL, di clausole del modello ABI
del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile
espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto,
in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata
rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e
futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative
derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio
sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle
fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass.
2024 n. 21841; v. anche conformi Cass. 2024 n. 19401; Cass. 2024 n. 26847;
Cass. 2024 n. 30383).
L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca
d'AL si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con pagina 25 di 35 riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Concernendo, dunque, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'AL
le sole fideiussioni omnibus, ne consegue che non può pretendersi di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, per cui in presenza, come nella fattispecie, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità. Come
affermato dalla S.C. “in caso di stipula di contratti non riconducibili alle
fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito
antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a
un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni
omnibus, e non altri negozi” (Cass. 2024 n. 26847 in motivazione).
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che si tratta di una fideiussione specifica, cioè a garanzia del credito scaturente dal contratto di mutuo;
inoltre,
benché parte opponente indichi nella citazione le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal pagina 26 di 35 provvedimento della Banca d'AL, non deduce alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso
(trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia)
unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento. Né è invocabile il
«fatto notorio», non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di notorio, ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'AL
alle banche (così in motivazione Cass. 2024 n. 30383, secondo cui, in difetto della produzione del provvedimento della Banca d'AL e del modello ABI cui lo stesso fa riferimento, è precluso il rilievo officioso della nullità).
Parte opponente non ha dato dunque prova dell'intesa anticoncorrenziale,
donde 'infondatezza della eccepita nullità della garanzia.
6 – Sulle eccezioni degli opponenti formulate in corso di causa si rileva quanto segue.
6.1 - E' inammissibile l'eccezione - che rimanda a deduzioni da farsi nei termini di rito per la formulazione delle allegazioni assertive - riguardante pagina 27 di 35 l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. (v. seconda memoria art. 183
c.p.c. pg. 2), dovendosi rilevare, con la costante giurisprudenza, che il decorso del termine suddetto non può essere rilevato d'ufficio (cfr. Cass. 1963 n. 1613;
conforme Cass. 2024 n. 14011).
E', dunque, palese che la qualificazione dell'eccezione di decadenza quale eccezione c.d. in senso stretto esclude che la stessa possa formularsi, come avvenuto nella fattispecie, con la seconda memoria istruttoria, donde la tardività
dall'eccezione medesima.
6.2 – Quanto all'eccezione per cui “le somme non sarebbero mai entrate
nella disponibilità del presunto debitore anche per violazione dell'art. 474 c.p.c.”,
formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, si rileva, sul piano del perfezionamento del contratto di mutuo – questione sottratta al vincolo delle preclusioni deduttive siccome riguardante la validità del titolo negoziale – che il contratto di mutuo (reale e non obbligatorio) è regolarmente perfezionato in virtù
della consegna e della messa a disposizione della somma mutuata in favore della mutuataria (cfr., per tutte, Cass. 2021 n. 37654; Cass. 2022 n. 23149), come avvenuto nella fattispecie (v. art. 1 del contratto), essendo irrilevante il fatto che la pagina 28 di 35 società mutuataria (aggiudicataria di un immobile all'esito di una procedura esecutiva), una volta che la somma mutuata è entrata nel suo patrimonio in virtù
del mutuo, ne abbia ulteriormente disposto mediante consegna, con delega alla
Banca, “al professionista delegato” per la presentazione del decreto di trasferimento al giudice dell'esecuzione (v. ancora art. 1).
Non pertinente è, poi, la dedotta insussistenza di un titolo esecutivo con riferimento al contratto di mutuo (art. 474 c.p.c.), non sono perché aspetto estraneo al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche perché avulsa dalla concreta fattispecie, ove la somma mutuata è stata posta a disposizione della società mutuataria, e non restituita alla banca mutuante con intesa di svincolo (come nella fattispecie scrutinata da Cass. 2024 n. 12007).
7 - L'opposizione, pertanto, deve essere respinta con aggravio di spese,
liquidate come in dispositivo.
8 – Riguardo all'intervento di e di Controparte_2 CP_4 CP_2
nella dichiarata qualità di cessionarie del credito, mediante cartolarizzazione, si rileva che parte opponente ha contestato in corso di causa (v. note 21.2.2024;
pagina 29 di 35 20.9.2024) – con eccezione avente natura di mera difesa (cfr. Cass. sez. un.
2016 n. 2951) - la titolarità del credito oggetto di causa.
La contestazione pone a carico dell'intervenuto l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. sez. un. 2016 n. 2951 in motivazione sub n. 60).
E' stato puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo,
Cass.
8.11.2024 n. 28790; nello stesso senso Cass. 2024 n. 3405; Cass. 2023 n.
17944;) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
del citato d.lgs.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta,
di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.,
quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato pagina 30 di 35 una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente:
Cass. 2023 n. 17944), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (così Cass. 2024 n. 28770).
E' stato infatti spiegato che «una cosa è l'avviso della cessione –
necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di
un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al
titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione,
non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass. 2019 n. 22151;
cfr. già in precedenza Cass. 2006 n. 5997).
pagina 31 di 35 In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche (così, sempre Cass. 2024 n. 28790; Cass.
2023 n. 17944, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass. 2023 n. 9412).
Diverso è, invece, il caso in cui – come si verifica anche nella fattispecie -
sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto ovvero dei vari contratti di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione pagina 32 di 35 da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così
espressamente Cass. 2024 n. 28790 cit. supra).
Orbene, nella specie, l'onere di prova non è stato assolto dagli intervenuti,
i quali, per dimostrare la titolarità del credito, hanno allegato non il contratto, ma gli avvisi di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B., pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale (doc. E , doc. C, D, E 2003) e provenienti dalle CP_2 CP_4
stesse dichiarate cessionarie, che, per quanto esposto, non sono idonei, a fronte della specifica contestazione, a dare prova della cessione del credito, al pari della
“attestazione di cessione” (doc. F ), mera dichiarazione di scienza CP_2
dell'asserita cedente, che non è il contratto.
Per tali ragioni, in difetto di prova della titolarità del credito, gli interventi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente aggravio di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , nonché da Parte_2 Parte_1
pagina 33 di 35 e contro Parte_1 Parte_3 E_
, con l'intervento di e per essa la
[...] Controparte_2
mandataria e di rappresentata dalla Controparte_3 Controparte_4
procuratrice così provvede: Controparte_3
1) respinge l'opposizione proposta da Parte_2
nonché da e e, pertanto,
[...] Parte_1 Parte_3
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 454/2020 emesso da questo tribunale il
22.6.2020;
2) dichiara inammissibili gli interventi di e per essa la Controparte_2
mandataria e di rappresentata dalla CP_3 CP_3 Controparte_4
procuratrice Controparte_3
3) condanna , nonché Parte_2 [...]
e , in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_3 [...]
le spese di lite che si E_
liquidano in €.9.850,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 34 di 35 4) condanna e in solido, a rifondere a Controparte_2 Controparte_4 [...]
, nonché a Parte_2 Parte_1
e le spese di lite che si liquidano in €.14.103,00 per
[...] Parte_3
compensi, €.406,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al
15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 22.6.2024,
definitivamente a carico degli opponenti e delle parti intervenute in quote uguali.
Così deciso a Pesaro il 13.2.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 35 di 35