Articolo 111 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 110Articolo 112
Versione
14 marzo 1965
Art. 111.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Entrata in vigore il 14 marzo 1965