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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1666/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Raffaele Di Tella e dall'avv. Parte_1
Francesco Di Tella
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo di dichiarare la CP_1
nullità e/o l'illegittimità e/o l'insussistenza della somma di euro 3.367,91 richiesta a titolo di indebito con comunicazione del 1.4.2023, per il periodo tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020, sulla propria pensione cat. SO.
A sostegno del ricorso, la stessa ha dedotto che la richiesta si fonda sul mancato invio del modello RED;
che, tuttavia, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale, l' aveva CP_1
inviato una missiva in data 21.9.2023, e dunque successiva a quella del 1.4.2023, con cui dichiarava che non vi erano somme a debito o a credito.
Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, giova rammentare il quadro normativo ricostruito dalla Cassazione nelle sentenze 1446/2008 e 8970/2014, ossia il d.l. n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in L. n.
29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") e successivamente il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, il quale dispone che "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".
2 Da ultimo, l'art. 13 comma 6, lettera c, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n.
122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. 207 del 2008, introducendo il comma 10-bis, il quale stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13
l.412 del 1991, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi
e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “Nella materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, anche se più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n.
14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal
D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art.13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010), è sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di CP_1
provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, CP_1
perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile” (Corte di appello Roma, sez. lav., 15/04/2020, n.602).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito
3 nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nell'ipotesi in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Considerata la previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED,
l' deve procedere alla sospensione della prestazione e, decorsi 60 giorni dalla CP_1
sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase l' può procedere al recupero dei ratei. CP_1
Nel caso in esame, l' non ha disposto né la sospensione del trattamento né la revoca CP_1
dello stesso che non risultano essere mai stati comunicati alla ricorrente, con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima.
Inoltre, dal dato normativo è evidente che la revoca del trattamento presuppone che all'interessato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca. Ciò in quanto è proprio dalla decorrenza di quel termine che deriva il potere dell' di revocare il CP_1
trattamento.
Allo stesso tempo, non può non osservarsi che nel caso de quo l' ha inviato una CP_1
missiva in data 21.9.2023, successiva a quella dell'1.4.2023 ed antecedente a quella del
6.11.2023, con la quale ha comunicato alla ricorrente che a seguito della ricostituzione reddituale non sussisteva alcun debito in capo ad essa. Pertanto, è stato lo stesso a CP_1
dichiarare che nulla era dovuto dalla . A ben vedere, poi, quella del 6.11.2023 è una Pt_1
comunicazione di rateizzo del precedente indebito, ossia quello richiesto con missiva del
1.4.2023, e non una nota di indebito vera e propria.
4 Quanto detto determina l'irripetibilità delle somme richieste dall' e, per l'effetto, CP_1
l non è tenuto alla ripetizione delle somme. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione nei confronti CP_1
di parte ricorrente delle somme richieste sulla pensione cat. SO n. 29029942 con la missiva del 1.4.2023, per l'importo di euro 3.367,91, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 865,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 10.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1666/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Raffaele Di Tella e dall'avv. Parte_1
Francesco Di Tella
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo di dichiarare la CP_1
nullità e/o l'illegittimità e/o l'insussistenza della somma di euro 3.367,91 richiesta a titolo di indebito con comunicazione del 1.4.2023, per il periodo tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020, sulla propria pensione cat. SO.
A sostegno del ricorso, la stessa ha dedotto che la richiesta si fonda sul mancato invio del modello RED;
che, tuttavia, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale, l' aveva CP_1
inviato una missiva in data 21.9.2023, e dunque successiva a quella del 1.4.2023, con cui dichiarava che non vi erano somme a debito o a credito.
Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, giova rammentare il quadro normativo ricostruito dalla Cassazione nelle sentenze 1446/2008 e 8970/2014, ossia il d.l. n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in L. n.
29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") e successivamente il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, il quale dispone che "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".
2 Da ultimo, l'art. 13 comma 6, lettera c, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n.
122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. 207 del 2008, introducendo il comma 10-bis, il quale stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13
l.412 del 1991, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi
e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “Nella materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, anche se più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n.
14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal
D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art.13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010), è sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di CP_1
provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, CP_1
perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile” (Corte di appello Roma, sez. lav., 15/04/2020, n.602).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito
3 nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nell'ipotesi in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Considerata la previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED,
l' deve procedere alla sospensione della prestazione e, decorsi 60 giorni dalla CP_1
sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase l' può procedere al recupero dei ratei. CP_1
Nel caso in esame, l' non ha disposto né la sospensione del trattamento né la revoca CP_1
dello stesso che non risultano essere mai stati comunicati alla ricorrente, con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima.
Inoltre, dal dato normativo è evidente che la revoca del trattamento presuppone che all'interessato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca. Ciò in quanto è proprio dalla decorrenza di quel termine che deriva il potere dell' di revocare il CP_1
trattamento.
Allo stesso tempo, non può non osservarsi che nel caso de quo l' ha inviato una CP_1
missiva in data 21.9.2023, successiva a quella dell'1.4.2023 ed antecedente a quella del
6.11.2023, con la quale ha comunicato alla ricorrente che a seguito della ricostituzione reddituale non sussisteva alcun debito in capo ad essa. Pertanto, è stato lo stesso a CP_1
dichiarare che nulla era dovuto dalla . A ben vedere, poi, quella del 6.11.2023 è una Pt_1
comunicazione di rateizzo del precedente indebito, ossia quello richiesto con missiva del
1.4.2023, e non una nota di indebito vera e propria.
4 Quanto detto determina l'irripetibilità delle somme richieste dall' e, per l'effetto, CP_1
l non è tenuto alla ripetizione delle somme. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione nei confronti CP_1
di parte ricorrente delle somme richieste sulla pensione cat. SO n. 29029942 con la missiva del 1.4.2023, per l'importo di euro 3.367,91, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 865,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 10.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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