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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa HE AT La PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio recante n. 128/2024 R.G. promosso da:
P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Daniele Letizia;
- parte opponente - nei confronti di:
P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio degli Avv.ti Guglielmo Nicastro e Antonia Preti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 30.01.2024 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 452/2023, R.G. 1384/23, emesso da questo Tribunale in data 20.12.2023, con cui è stato ingiunto alla stessa il pagamento in favore di ella somma di 162.548,40 Controparte_1 euro, oltre gli interessi di mora, spese e compensi della procedura monitoria.
In sede monitoria a dedotto di esser creditrice della superiore somma per Controparte_1 la fornitura di apparecchi elettromedicali per sala operatoria, anestesia e ambulatori meglio descritti nel preventivo n. 93/2023 del 22.03.2023 e nella fattura n. 230/2023 del 31.07.2023, precisando che il corrispettivo originariamente dovuto era di 212.548,40 euro (di cui 174.220,00 euro per sorte capitale e 38.328,40 euro per IVA) e che in data 26.09.2023 ha effettuato un pagamento di Pt_1
50.000,00 euro, sicché residua un credito di 162.548,40 euro.
Pag. 1 di 4 Con il citato atto di opposizione ha eccepito: a) la sussistenza di un accordo tra le CP_1 parti per l'adempimento parziale del credito;
b) la mora del creditore;
c) l'assenza della mora debendi.
Di conseguenza ha chiesto la revoca del D.I. opposto, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 03.04.2024 si è costituita in giudizio , contestando le domande di parte Pt_1 opponente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In corso di causa, ha effettuato ulteriori pagamenti, estinguendo integralmente il proprio Pt_1 debito per sorte capitale, sicché con ordinanza del 06.02.2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto, limitatamente agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 04.11.2025 introitata per la decisione.
*****
È incontestato tra le parti che , in relazione alla fornitura oggetto di causa, per cui è stata Pt_1 emessa in data 31.07.2023 la fattura n. 230/2023 per un importo complessivo di 212.548,40 euro (di cui 174.220,00 euro per sorte capitale e 38.328,40 euro per IVA), abbia effettuato in favore di CP_1
i seguenti pagamenti:
[...]
• in data 26.09.2023 50.000,00 euro;
• in data 30.11.2023 50.000,00 euro;
• in data 02.07.2024 20.000,00 euro;
• in data 05.11.2024 92.548,40 euro;
Mediante detti pagamenti è stata interamente pagata la fattura n. 230/2023, residuando solo gli interessi e le spese del procedimento monitorio.
Per dette causali in data 10.04.2025 sono stati effettuati altri due pagamenti da parte di in Pt_1 favore di : uno di 2.129,44 euro per le spese legali liquidate nel D.I. opposto, e uno CP_1 di 13.609,18 euro per interessi moratori.
Secondo parte opponente detti pagamenti sarebbero a saldo di quanto dovuto, dovendo gli interessi calcolarsi solo sulla sorte capitale.
Parte opposta ha contestato detta modalità di calcolo degli interessi, ritenendo che gli stessi debbano calcolarsi non solo sulla sorte capitale, ma sull'intera somma dovuta, comprensiva di IVA, sicché residuerebbe un credito di 6.646,74 euro.
Ebbene ritiene questo giudice che la tesi di parte opponente non possa trovare accoglimento, in quanto l'art. 2, lett. g), del D.Lgs. 231/02 così definisce l'“importo dovuto”, su cui devono essere calcolati gli interessi moratori: “la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o
Pag. 2 di 4 legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura
o nella richiesta equivalente di pagamento”.
Ne consegue che gli interessi moratori vanno calcolati sull'intero importo dovuto e non solo sulla sorte capitale, e ciò per espressa disposizione di Legge.
Alla luce di quanto testé esposto, in considerazione dei pagamenti già effettuati da in favore Pt_1 di , va revocato il D.I. opposto e condannata al pagamento dell'ulteriore CP_1 Pt_1 importo di 6.646,74 euro a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 per il ritardato pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 230/2023.
Con riguardo a tale statuizione e agli effetti in punto di regolamentazione delle spese, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922, così in massima: “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione -
è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Appunto, alla luce dei criteri testé indicati:
1. deve darsi atto che è cessata la materia del contendere, per effetto dell'avvenuto pagamento in corso di causa, eccetto che per gli interessi moratori già determinati supra;
2. le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente in virtù del principio di causalità: le ragioni di credito sono state confermate in capo alla parte che, per farle valere, ha dovuto adire il giudice nel monitorio e difendersi nel presente processo di opposizione.
Pag. 3 di 4 A ogni modo, occorre darsi altresì atto dell'effettiva contestazione, circoscritta agli interessi, essendo stato espressamente riconosciuto il debito che l'opponente ha provveduto a pagare in corso di causa.
Pertanto, le spese del presente processo di opposizione vanno liquidate in relazione allo scaglione per valore entro 26.000,00 (residuando il debito di euro 6.646,74), concreto oggetto della presente fase a cognizione piena del giudizio.
Esse vanno liquidate, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, del numero ridotto di udienze e dell'assenza di attività istruttoria, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Pt_1 CP_2 liquidano in 2.540,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. REVOCA IL D.I. OPPOSTO;
2. CONDANNA L PAGAMENTO IN FAVORE DI ELLA Parte_1 Controparte_1
SOMMA DI 6.646,74 EURO A TITOLO DI INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002 PER
IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA OGGETTO DI CAUSA, OLTRE
INTERESSI DALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA SINO ALL'EFFETTIVO
SODDISFO;
3. CONDANNA LLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI Parte_1 CP_1
CHE LIQUIDA IN 2.540,00 EURO, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED CP_1
IVA (SE DOVUTA).
Così deciso il 27 Novembre 2025
Il Giudice
HE AT La PO
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa HE AT La PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio recante n. 128/2024 R.G. promosso da:
P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Daniele Letizia;
- parte opponente - nei confronti di:
P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio degli Avv.ti Guglielmo Nicastro e Antonia Preti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 30.01.2024 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 452/2023, R.G. 1384/23, emesso da questo Tribunale in data 20.12.2023, con cui è stato ingiunto alla stessa il pagamento in favore di ella somma di 162.548,40 Controparte_1 euro, oltre gli interessi di mora, spese e compensi della procedura monitoria.
In sede monitoria a dedotto di esser creditrice della superiore somma per Controparte_1 la fornitura di apparecchi elettromedicali per sala operatoria, anestesia e ambulatori meglio descritti nel preventivo n. 93/2023 del 22.03.2023 e nella fattura n. 230/2023 del 31.07.2023, precisando che il corrispettivo originariamente dovuto era di 212.548,40 euro (di cui 174.220,00 euro per sorte capitale e 38.328,40 euro per IVA) e che in data 26.09.2023 ha effettuato un pagamento di Pt_1
50.000,00 euro, sicché residua un credito di 162.548,40 euro.
Pag. 1 di 4 Con il citato atto di opposizione ha eccepito: a) la sussistenza di un accordo tra le CP_1 parti per l'adempimento parziale del credito;
b) la mora del creditore;
c) l'assenza della mora debendi.
Di conseguenza ha chiesto la revoca del D.I. opposto, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 03.04.2024 si è costituita in giudizio , contestando le domande di parte Pt_1 opponente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In corso di causa, ha effettuato ulteriori pagamenti, estinguendo integralmente il proprio Pt_1 debito per sorte capitale, sicché con ordinanza del 06.02.2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto, limitatamente agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 04.11.2025 introitata per la decisione.
*****
È incontestato tra le parti che , in relazione alla fornitura oggetto di causa, per cui è stata Pt_1 emessa in data 31.07.2023 la fattura n. 230/2023 per un importo complessivo di 212.548,40 euro (di cui 174.220,00 euro per sorte capitale e 38.328,40 euro per IVA), abbia effettuato in favore di CP_1
i seguenti pagamenti:
[...]
• in data 26.09.2023 50.000,00 euro;
• in data 30.11.2023 50.000,00 euro;
• in data 02.07.2024 20.000,00 euro;
• in data 05.11.2024 92.548,40 euro;
Mediante detti pagamenti è stata interamente pagata la fattura n. 230/2023, residuando solo gli interessi e le spese del procedimento monitorio.
Per dette causali in data 10.04.2025 sono stati effettuati altri due pagamenti da parte di in Pt_1 favore di : uno di 2.129,44 euro per le spese legali liquidate nel D.I. opposto, e uno CP_1 di 13.609,18 euro per interessi moratori.
Secondo parte opponente detti pagamenti sarebbero a saldo di quanto dovuto, dovendo gli interessi calcolarsi solo sulla sorte capitale.
Parte opposta ha contestato detta modalità di calcolo degli interessi, ritenendo che gli stessi debbano calcolarsi non solo sulla sorte capitale, ma sull'intera somma dovuta, comprensiva di IVA, sicché residuerebbe un credito di 6.646,74 euro.
Ebbene ritiene questo giudice che la tesi di parte opponente non possa trovare accoglimento, in quanto l'art. 2, lett. g), del D.Lgs. 231/02 così definisce l'“importo dovuto”, su cui devono essere calcolati gli interessi moratori: “la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o
Pag. 2 di 4 legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura
o nella richiesta equivalente di pagamento”.
Ne consegue che gli interessi moratori vanno calcolati sull'intero importo dovuto e non solo sulla sorte capitale, e ciò per espressa disposizione di Legge.
Alla luce di quanto testé esposto, in considerazione dei pagamenti già effettuati da in favore Pt_1 di , va revocato il D.I. opposto e condannata al pagamento dell'ulteriore CP_1 Pt_1 importo di 6.646,74 euro a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 per il ritardato pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 230/2023.
Con riguardo a tale statuizione e agli effetti in punto di regolamentazione delle spese, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922, così in massima: “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione -
è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Appunto, alla luce dei criteri testé indicati:
1. deve darsi atto che è cessata la materia del contendere, per effetto dell'avvenuto pagamento in corso di causa, eccetto che per gli interessi moratori già determinati supra;
2. le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente in virtù del principio di causalità: le ragioni di credito sono state confermate in capo alla parte che, per farle valere, ha dovuto adire il giudice nel monitorio e difendersi nel presente processo di opposizione.
Pag. 3 di 4 A ogni modo, occorre darsi altresì atto dell'effettiva contestazione, circoscritta agli interessi, essendo stato espressamente riconosciuto il debito che l'opponente ha provveduto a pagare in corso di causa.
Pertanto, le spese del presente processo di opposizione vanno liquidate in relazione allo scaglione per valore entro 26.000,00 (residuando il debito di euro 6.646,74), concreto oggetto della presente fase a cognizione piena del giudizio.
Esse vanno liquidate, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, del numero ridotto di udienze e dell'assenza di attività istruttoria, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Pt_1 CP_2 liquidano in 2.540,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. REVOCA IL D.I. OPPOSTO;
2. CONDANNA L PAGAMENTO IN FAVORE DI ELLA Parte_1 Controparte_1
SOMMA DI 6.646,74 EURO A TITOLO DI INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002 PER
IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA OGGETTO DI CAUSA, OLTRE
INTERESSI DALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA SINO ALL'EFFETTIVO
SODDISFO;
3. CONDANNA LLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI Parte_1 CP_1
CHE LIQUIDA IN 2.540,00 EURO, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED CP_1
IVA (SE DOVUTA).
Così deciso il 27 Novembre 2025
Il Giudice
HE AT La PO
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