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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 480 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
Parte_1
coatta amministrativa (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
commissario liquidatore, rappresenta e difesa dall'avv. Emanuele Vito Rausa, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico
Fedele, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 30.11.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 – il giudizio di primo grado Con atto di citazione del 7.5.2021, il liquidatore giudiziale della
[...]
Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità), ha citato a giudizio dinanzi al tribunale di CP_3
Brindisi la ed ha dedotto che: Controparte_1
- in data 26.6.2013 la aveva ottenuto dalla banca un finanziamento di CP_3
euro 500.000,00;
- contestualmente la aveva costituito, a favore della banca, un pegno CP_3 sulla somma di € 140.225,50 custodita in conto corrente n. 34000023;
- in data 16.1.2017 la era stata posta in liquidazione coatta CP_3
amministrativa;
- in data 3.8.2017 la banca aveva comunicato al liquidatore di aver già
provveduto ad escutere il pegno (in data 19.7.2016) ed aveva chiesto di insinuarsi al passivo della per il residuo credito restitutorio;
CP_3
- la liquidatela aveva inserito al passivo della il credito di CP_3 Controparte_1 per l'importo di € 607.436,28, comprensivo della somma di €
[...]
140.225,50, già incamerata ed aveva agito in revocatoria per la declaratoria di inefficacia dell'atto di incameramento del pegno, perché pregiudizievole rispetto alle ragioni degli altri creditori della cooperativa. si è costituita in giudizio ed ha eccepito la nullità della Controparte_1 citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 2 n. 4 c.p.c., ed in particolare perché: “controparte non ha indicato nell'atto introduttivo se ha inteso proporre l'azione revocatoria ordinaria ex art.
2901 C.C. ovvero quella fallimentare ex art. 67 L.F. nelle diverse ipotesi pure previste dalla detta norma. Azioni diverse, che prevedono presupposti diversi, con anche diverso meccanismo di distribuzione dell'onere della prova. In tale contesto appare evidente che alla esponente è totalmente impedita qualsiasi attività CP_1 difensiva essendo impossibile comprendere 'gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda' di cui all'art. 163 comma 2 n. 4 C.P.C.”.
Ciò premesso, la banca ha chiesto al tribunale che, ai sensi dell'art. 164 ultimo comma c.p.c., fosse ordinata la rinnovazione della citazione.
Nel prosieguo del suo atto introduttivo, la banca ha tuttavia ampiamente articolato le proprie difese di merito, a sostegno della regolarità dell'operazione di incameramento del pegno ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. § 1.1
La controversia, incardinata dinanzi al tribunale di Brindisi, iscritta a ruolo come revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed inizialmente assegnata alla dott.ssa
è stata riassegnata, con provvedimento presidenziale del'8.11.2021, al dott. CP_4
tabellarmente designato alla trattazione delle controversie di diritto Per_1
commerciale, dopo che la con le note di trattazione scritta del 4.10.2021, CP_3 aveva precisato “che la domanda è stata proposta a norma della legge fallimentare, e, solo per il caso in cui questa non fosse per qualunque ragione percorribile, ai sensi dell'art. 2901 c.c.”.
Con decreto del 15.11.2021, il dott. ha disposto il prosieguo del giudizio Per_1
dinanzi a sé per l'udienza del 21.2.2022, assegnando termine alla COOP “fino al
21.12.2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto”.
All'udienza del 21.2.2022, il giudice designato ha rinviato la causa ex art. 183
c.p.c. all'udienza del 6.2.2023; su richiesta di interpretazione autentica del provvedimento di rinvio, avanzata dalla COOP con istanza del 2.3.2022, il giudice designato ha chiarito con provvedimento in calce all'istanza che “L'udienza del
6.2.2023 è udienza di trattazione, con termini ex art. 183 c.p.c.”.
Re melius perpensa, all'udienza del 6.2.2023, lo stesso giudice designato ha dichiarato l'estinzione del giudizio ed ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 307 comma 4 c.p.c..
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: “dato atto, allo stato degli atti, del difetto di prova del rinnovo della notifica dell'atto introduttivo entro il 21 dicembre 2021, come richiesto con provvedimento del 15 novembre 2021;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co.
4.c.p.c.”
§ 2 – il giudizio d'appello
Avverso tale ordinanza, avente valore di sentenza, ha proposto appello la CP_3
ed ha chiesto che, previa declaratoria di illegittimità/nullità, del provvedimento impugnato, ed in totale riforma dello stesso:
- in via principale, la causa fosse rimessa dinanzi al primo giudice;
- in subordine, la causa fosse trattenuta dalla corte e decisa anche nel merito,
con accoglimento della domanda attorea già proposta in primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado. si è costituita ed ha dedotto che la non aveva Controparte_1 CP_3
espressamente riproposto in appello le domande di merito avanzate in primo grado, con conseguente decadenza ex art. 346 c.p.c.; tanto avrebbe reso l'appello, inammissibile - oltre che infondato - per carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
All'udienza del 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in un solo motivo: avrebbe errato il tribunale a dichiarare l'estinzione del giudizio, in carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 307 comma 4 c.p.c. poiché nella specie non sussisteva:
“* alcuna violazione di norme procedurali regolanti il contraddittorio, in quanto già regolarmente instaurato tra le parti;
*alcuna lesione al diritto di difesa, in quanto compiutamente esercitato da controparte”.
Il motivo è fondato.
Occorre innanzitutto affermare l'ammissibilità dell'appello, in quanto da una lettura complessiva dell'atto introduttivo del giudizio, è sufficientemente comprensibile che - in esito alla valutazione delle questioni di rito - la abbia CP_3
inteso riproporre l'azione revocatoria già avanzata in primo grado.
Per dare impulso al processo, il nuovo giudice designato, ha utilizzato un modulo prestampato improprio (perché predisposto per l'ipotesi di introduzione del giudizio con ricorso, mentre nella fattispecie concreta il processo era stato incardinato dalla con citazione e regolare costituzione in giudizio della CP_3
banca); il contenuto del decreto emesso in data 15.11.2021 è il seguente: “Letto il ricorso che precede, FISSA La comparizione delle parti per il giorno 21.2.2022 ore di rito;
assegna al ricorrente termine fino al 21.12.2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto”. Il tenore letterale del provvedimento consente di escludere che lo stesso contenga un ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 ult. comma c.p.c. (che rinvia agli artt. 171 bis e 167 c.p.c.), in esito ad una valutazione di fondatezza dell'eccezione di nullità.
Vero è, peraltro, che il decreto di comparizione è stato comunicato dalla cancelleria a tutte le parti costituite, che sono state presenti alla successiva udienza del 21.2.2022, nella forma della trattazione scritta;
con ordinanza del 21.2.2022 il tribunale, in funzione di giudice unico, ha rinviato la causa ex art. 183 c.p.c. all'udienza del 6.2.2023; con provvedimento reso fuori udienza, ha chiarito, su richiesta della attrice, che “L'udienza del 6.2.2023 è udienza di trattazione, CP_3 con termini ex art. 183 cpc.”.
Quanto esposto evidenzia l'erroneità dell'ordinanza impugnata;
il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma 4 c.p.c., sebbene non sia configurabile nella specie alcuna delle ipotesi di inattività delle parti meritevole di tale sanzione.
Il tribunale non ha mai impartito un ordine di rinnovo della citazione (da integrarsi ex art. 164 ult. comma cpc) ed ha confuso il presupposto della inottemperanza all'ordine di rinnovo della citazione - nella specie insussistente - con il “difetto di prova del rinnovo della notifica dell'atto introduttivo entro il 21 dicembre 2021, come richiesto con provvedimento del 15 novembre 2021”, atto superfluo in considerazione del fatto che le parti, già costituite, hanno continuato ad essere presenti a tutte le udienze successive.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere integralmente riformata.
Poiché non ricorre alcuna delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, la causa deve proseguire ed essere definita in unico grado dinanzi alla corte;
in ragione del rito applicabile (a seguito della riforma Cartabia) la prossima udienza deve tenersi dinanzi al consigliere istruttore già designato.
Spese al definitivo.
p.q.m.
La corte, non definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto revoca la declaratoria di estinzione del giudizio disposta con l'ordinanza impugnata;
con separata ordinanza dispone il prosieguo del giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 480 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
Parte_1
coatta amministrativa (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
commissario liquidatore, rappresenta e difesa dall'avv. Emanuele Vito Rausa, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico
Fedele, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 30.11.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 – il giudizio di primo grado Con atto di citazione del 7.5.2021, il liquidatore giudiziale della
[...]
Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità), ha citato a giudizio dinanzi al tribunale di CP_3
Brindisi la ed ha dedotto che: Controparte_1
- in data 26.6.2013 la aveva ottenuto dalla banca un finanziamento di CP_3
euro 500.000,00;
- contestualmente la aveva costituito, a favore della banca, un pegno CP_3 sulla somma di € 140.225,50 custodita in conto corrente n. 34000023;
- in data 16.1.2017 la era stata posta in liquidazione coatta CP_3
amministrativa;
- in data 3.8.2017 la banca aveva comunicato al liquidatore di aver già
provveduto ad escutere il pegno (in data 19.7.2016) ed aveva chiesto di insinuarsi al passivo della per il residuo credito restitutorio;
CP_3
- la liquidatela aveva inserito al passivo della il credito di CP_3 Controparte_1 per l'importo di € 607.436,28, comprensivo della somma di €
[...]
140.225,50, già incamerata ed aveva agito in revocatoria per la declaratoria di inefficacia dell'atto di incameramento del pegno, perché pregiudizievole rispetto alle ragioni degli altri creditori della cooperativa. si è costituita in giudizio ed ha eccepito la nullità della Controparte_1 citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 2 n. 4 c.p.c., ed in particolare perché: “controparte non ha indicato nell'atto introduttivo se ha inteso proporre l'azione revocatoria ordinaria ex art.
2901 C.C. ovvero quella fallimentare ex art. 67 L.F. nelle diverse ipotesi pure previste dalla detta norma. Azioni diverse, che prevedono presupposti diversi, con anche diverso meccanismo di distribuzione dell'onere della prova. In tale contesto appare evidente che alla esponente è totalmente impedita qualsiasi attività CP_1 difensiva essendo impossibile comprendere 'gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda' di cui all'art. 163 comma 2 n. 4 C.P.C.”.
Ciò premesso, la banca ha chiesto al tribunale che, ai sensi dell'art. 164 ultimo comma c.p.c., fosse ordinata la rinnovazione della citazione.
Nel prosieguo del suo atto introduttivo, la banca ha tuttavia ampiamente articolato le proprie difese di merito, a sostegno della regolarità dell'operazione di incameramento del pegno ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. § 1.1
La controversia, incardinata dinanzi al tribunale di Brindisi, iscritta a ruolo come revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed inizialmente assegnata alla dott.ssa
è stata riassegnata, con provvedimento presidenziale del'8.11.2021, al dott. CP_4
tabellarmente designato alla trattazione delle controversie di diritto Per_1
commerciale, dopo che la con le note di trattazione scritta del 4.10.2021, CP_3 aveva precisato “che la domanda è stata proposta a norma della legge fallimentare, e, solo per il caso in cui questa non fosse per qualunque ragione percorribile, ai sensi dell'art. 2901 c.c.”.
Con decreto del 15.11.2021, il dott. ha disposto il prosieguo del giudizio Per_1
dinanzi a sé per l'udienza del 21.2.2022, assegnando termine alla COOP “fino al
21.12.2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto”.
All'udienza del 21.2.2022, il giudice designato ha rinviato la causa ex art. 183
c.p.c. all'udienza del 6.2.2023; su richiesta di interpretazione autentica del provvedimento di rinvio, avanzata dalla COOP con istanza del 2.3.2022, il giudice designato ha chiarito con provvedimento in calce all'istanza che “L'udienza del
6.2.2023 è udienza di trattazione, con termini ex art. 183 c.p.c.”.
Re melius perpensa, all'udienza del 6.2.2023, lo stesso giudice designato ha dichiarato l'estinzione del giudizio ed ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 307 comma 4 c.p.c..
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: “dato atto, allo stato degli atti, del difetto di prova del rinnovo della notifica dell'atto introduttivo entro il 21 dicembre 2021, come richiesto con provvedimento del 15 novembre 2021;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co.
4.c.p.c.”
§ 2 – il giudizio d'appello
Avverso tale ordinanza, avente valore di sentenza, ha proposto appello la CP_3
ed ha chiesto che, previa declaratoria di illegittimità/nullità, del provvedimento impugnato, ed in totale riforma dello stesso:
- in via principale, la causa fosse rimessa dinanzi al primo giudice;
- in subordine, la causa fosse trattenuta dalla corte e decisa anche nel merito,
con accoglimento della domanda attorea già proposta in primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado. si è costituita ed ha dedotto che la non aveva Controparte_1 CP_3
espressamente riproposto in appello le domande di merito avanzate in primo grado, con conseguente decadenza ex art. 346 c.p.c.; tanto avrebbe reso l'appello, inammissibile - oltre che infondato - per carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
All'udienza del 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in un solo motivo: avrebbe errato il tribunale a dichiarare l'estinzione del giudizio, in carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 307 comma 4 c.p.c. poiché nella specie non sussisteva:
“* alcuna violazione di norme procedurali regolanti il contraddittorio, in quanto già regolarmente instaurato tra le parti;
*alcuna lesione al diritto di difesa, in quanto compiutamente esercitato da controparte”.
Il motivo è fondato.
Occorre innanzitutto affermare l'ammissibilità dell'appello, in quanto da una lettura complessiva dell'atto introduttivo del giudizio, è sufficientemente comprensibile che - in esito alla valutazione delle questioni di rito - la abbia CP_3
inteso riproporre l'azione revocatoria già avanzata in primo grado.
Per dare impulso al processo, il nuovo giudice designato, ha utilizzato un modulo prestampato improprio (perché predisposto per l'ipotesi di introduzione del giudizio con ricorso, mentre nella fattispecie concreta il processo era stato incardinato dalla con citazione e regolare costituzione in giudizio della CP_3
banca); il contenuto del decreto emesso in data 15.11.2021 è il seguente: “Letto il ricorso che precede, FISSA La comparizione delle parti per il giorno 21.2.2022 ore di rito;
assegna al ricorrente termine fino al 21.12.2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto”. Il tenore letterale del provvedimento consente di escludere che lo stesso contenga un ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 ult. comma c.p.c. (che rinvia agli artt. 171 bis e 167 c.p.c.), in esito ad una valutazione di fondatezza dell'eccezione di nullità.
Vero è, peraltro, che il decreto di comparizione è stato comunicato dalla cancelleria a tutte le parti costituite, che sono state presenti alla successiva udienza del 21.2.2022, nella forma della trattazione scritta;
con ordinanza del 21.2.2022 il tribunale, in funzione di giudice unico, ha rinviato la causa ex art. 183 c.p.c. all'udienza del 6.2.2023; con provvedimento reso fuori udienza, ha chiarito, su richiesta della attrice, che “L'udienza del 6.2.2023 è udienza di trattazione, CP_3 con termini ex art. 183 cpc.”.
Quanto esposto evidenzia l'erroneità dell'ordinanza impugnata;
il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma 4 c.p.c., sebbene non sia configurabile nella specie alcuna delle ipotesi di inattività delle parti meritevole di tale sanzione.
Il tribunale non ha mai impartito un ordine di rinnovo della citazione (da integrarsi ex art. 164 ult. comma cpc) ed ha confuso il presupposto della inottemperanza all'ordine di rinnovo della citazione - nella specie insussistente - con il “difetto di prova del rinnovo della notifica dell'atto introduttivo entro il 21 dicembre 2021, come richiesto con provvedimento del 15 novembre 2021”, atto superfluo in considerazione del fatto che le parti, già costituite, hanno continuato ad essere presenti a tutte le udienze successive.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere integralmente riformata.
Poiché non ricorre alcuna delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, la causa deve proseguire ed essere definita in unico grado dinanzi alla corte;
in ragione del rito applicabile (a seguito della riforma Cartabia) la prossima udienza deve tenersi dinanzi al consigliere istruttore già designato.
Spese al definitivo.
p.q.m.
La corte, non definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto revoca la declaratoria di estinzione del giudizio disposta con l'ordinanza impugnata;
con separata ordinanza dispone il prosieguo del giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele