Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg18949 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18949 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GIGLIO FILOMENA presso il quale elettivamente domicilia in Barano d'Ischia (NA) alla via Starza n. 3,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. BOCCANFUSO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in Barano d'Ischia alla via Vincenzo di Meglio n. 56,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Forio il 09/07/2015 e che dalla loro unione nasceva il figlio minore
1
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
con l'obbligo del mutuo rispetto;
essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno obbligandosi a darne comunicazione all'altro coniuge.
2. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri genitoriali in maniera condivisa, come per legge, con residenza privilegiata e prevalente del minore presso la madre.
3. La casa familiare, sita in Forio alla Via Degli Agrumi n. 24, di esclusiva proprietà della , per averla acquistata con atto per Notaio Parte_1 Per_3
del 25.01.2019 REP.2299, per la quale è ancora in corso il pagamento del
[...]
relativo mutuo con con ratei mensili di circa € 1070,00, resta CP_1
definitivamente assegnata alla sottoscritta , unitamente a mobili, Parte_1
elettrodomestici ed arredi, che vi abiterà con il figlio minore. Il sottoscritto Parte_2
nel dichiarare e dare atto di aver previamente asportato dalla casa familiare
[...]
ogni suo bene ed oggetto personale, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, consegna alla sig.ra , che ne accusa ricevuta e rilascia ricevuta con la Parte_1
sua sottoscrizione, la sua copia delle chiavi della casa coniugale, autorizzando in ogni caso la alla sostituzione delle relative serrature. Pt_1
2 4. I sottoscritti e si impegnano a consultarsi Parte_1 Parte_2
reciprocamente per tutte le questioni attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione del figlio, tenendo conto delle volontà manifestate dal minore e delle sue aspirazioni personali.
5. Il figlio minore, resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con domicilio privilegiato presso la madre. Entrambi i coniugi, di comune accordo, stabiliranno le modalità di presenza e di visita del figlio presso il padre, tenuto conto dell'età dello stesso e dei suoi impegni scolastici, ricreativi etc nonché dei turni di lavoro del padre e della madre, e comunque potrà frequentare il padre liberamente quando vorrà.
In mancanza di diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- tutti i lunedì dall'uscita dalla scuola fino al mattino seguente con pernottamento presso il padre che lo riaccompagnerà a scuola il mattino seguente;
- a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita dalla scuola al lunedì, sempre con pernottamento presso il padre;
- durante la settimana in cui il padre non ha con sé il minore per il weekend, lo terrà con sé anche il giovedì dall'uscita della scuola fino al mattino seguente con pernottamento presso il padre che lo riaccompagnerà a scuola il mattino seguente;
- per le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro, il Capodanno con un genitore ed il Primo dell'anno con l'altro e così per Santo AN e l'Epifania che i genitori alterneranno di anno in anno,
- così come il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta o lunedì in
Albis con l'altro, alterando tali giorni di anno in anno tra i genitori.
- Il minore trascorrerà con il padre la Festa del Papà ed il suo onomastico e compleanno e parimenti la madre trascorrerà con il minore la Festa della Mamma ed il suo onomastico e compleanno;
- il minore festeggerà il suo compleanno ed onomastico, Prima comunione ed ogni importante ricorrenza con entrambi i genitori, che concorderanno la relativa organizzazione e divideranno le relative spese. Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, tali ricorrenze
3 saranno trascorse dal minore alternativamente di anno in anno con un genitore o con l'altro;
- Per quanto riguarda le ferie estive, il minore trascorrerà le vacanze con il padre, per un periodo di almeno giorni 7, anche non continuativi, da concordarsi tra i coniugi annualmente entro il 31 maggio di ogni anno;
- Inoltre, il minore trascorrerà altresì un periodo non inferiore a 7 giorni, anche non continuativi, durante il periodo invernale, con il padre che comunicherà alla madre il relativo periodo con un preavviso di almeno 10 giorni.
- Parimenti la madre potrà trascorrere periodi di vacanza di almeno giorni 7 con il figlio minore.
- Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, per vacanze fuori dall'isola, consentendogli di comunicare con il figlio minore.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso.
6. Il sottoscritto si impegna ed obbliga al pagamento della Parte_2
complessiva somma mensile di €uro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Detta somma di euro 700,00 sarà pagata dal Persona_2
alla entro il giorno “20” (venti) di ciascun mese, Parte_2 Parte_1
a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario all'Iban della già noto al o ad altro IBAN che la gli comunicherà Pt_1 Pt_2 Pt_1
ovvero con diverso metodo che sarà concordato tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Ciascuno dei coniugi provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive per il figlio minore previamente concordate tra gli stessi genitori e documentate, nella Per_1
misura del 50% per ciascuno, il tutto come da protocollo d'intesa sottoscritto tra
Magistrati ed Avvocati del Foro di Napoli, cui integralmente si rimanda.
4 8. L'assegno unico universale per il figlio minore viene attribuito Persona_2
integralmente alla madre, che lo destinerà al mantenimento del figlio Parte_1
minore, essendosi di tanto tenuto conto ai fini della determinazione della misura del mantenimento. Pertanto, il sottoscritto si impegna ed obbliga a Parte_2
sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore della dell'assegno unico per il figlio minore nella Parte_1
misura del 100%.
9. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il proprio recapito telefonico, nell'interesse del figlio minore.
10. I sottoscritti coniugi si danno e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro, con autorizzazione al rilascio delle rispettive carte di identità valide anche per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio minore Per_2
e comunque si obbligano a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria
[...]
per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio del minore e dei genitori stessi. In caso di viaggio all'estero del minore, vi dovrà essere il consenso dell'altro genitore con cui andranno concordate modalità e tempi di viaggio.
11. Le parti dichiarano altresì in ordine alla propria posizione economico- patrimoniale che il sottoscritto è un cuoco e lavora con contratto a Parte_2
tempo determinato-stagionale presso strutture alberghiere dell'isola e percepisce uno stipendio mensile di circa 2000,00 euro mensili, mentre la sig.ra è Parte_1
dipendente comunale del Comune di Forio, Responsabile del Settore Tributi e
Commercio, con uno stipendio mensile di circa 1700,00 euro;
la sig.ra come Pt_1
anticipato è proprietaria della casa familiare (per l'acquisto ha sottoscritto mutuo con la ed è tenuta in ragione di tanto al pagamento di un rateo mensile di CP_1
euro 1070,00 circa) nonché dell'autovettura Fiat “500L” tg.ta FB 684 FD;
il Sig.
è titolare della nuda proprietà dell'abitazione in cui dimora in Forio al Pt_2
5 Vico I San Giovanni n. 2 – Int.1, nonchè del motociclo Honda SH tg.to CM83518 che come di seguito esposto resta assegnato ed in uso alla Pt_1
12. I sottoscritti coniugi espressamente pattuiscono che i veicoli e motocicli rispettivamente intestati agli stessi restino definitivamente assegnati al rispettivo intestatario ad eccezione del motociclo Honda SH tg.to CM83518 del sig. Pt_2
che resta assegnato ed in uso alla moglie che potrà intestarselo e che in ogni caso si farà carico di eventuali sanzioni amministrative e tasse di circolazione, assicurazione ed ogni altra spesa, esonerando il da ogni relativa responsabilità e spesa, atteso Pt_2
l'uso esclusivo del motociclo stesso da parte della medesima Pt_1
13. I sottoscritti coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, all'assegno di mantenimento perché ciascuno economicamente autonomo ed autosufficiente. I sottoscritti coniugi dichiarano di accettare le suindicate condizioni e rinunce.
14. Il sottoscritto essendosi di tanto tenuto conto ai fini della Parte_2
determinazione della misura del mantenimento, si impegna ed obbliga al pagamento delle somme a saldo dovute alla soc. “ per l'acquisto dei Parte_3
materiali per la ristrutturazione della casa familiare, ammontanti ad euro 13.000,00
(tredicimila/00) circa. Pertanto, nell'obbligarsi il al relativo Pt_2
pagamento a saldo si impegna ed obbliga a manlevare e tenere indenne la
[...]
da qualsivoglia responsabilità e/o da qualsiasi obbligazione relativa al Parte_1
pagamento di tali somme a saldo dovute alla soc. Parte_3
15. La sottoscritta , in relazione al contratto di mutuo stipulato Parte_1
dalla stessa con la (mutuo n. 034-000023147687 con rata Pt_1 CP_1
finale scadente il 24.03.2034), dichiara di farsi interamente carico dei ratei mensili ammontanti ad euro 1070,00 circa e si impegna ed obbliga, altresì, affinché il sottoscritto venga tenuto indenne da qualsivoglia responsabilità e/o Parte_2
da qualsiasi obbligazione derivante dal medesimo contratto di mutuo.
16. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv.ti Filomena Giglio e Paola
Boccanfuso alla solidarietà professionale.”
6 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_4
(atto n.28, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno
2015);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
7 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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