Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 25 del dpr 602/73 e decadenza dalla consegna del ruolo

    Il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n° 600/1973 sulla dichiarazione IRAP 2019 è stato notificato al ricorrente l'11/06/2022. Il ricorrente ha rateizzato l'importo, pagando solo la prima rata. La decadenza dal beneficio della rateizzazione è stata dichiarata, con conseguente iscrizione a ruolo della somma dovuta. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 15/05/2025, è tempestiva in quanto effettuata entro il terzo anno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione (31/07/2025). La richiesta di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito tributario, interrompendo i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 36 bis e 36 ter del dpr n. 600/73

    La Corte ritiene che la richiesta di rateizzazione da parte del contribuente comporti il riconoscimento del debito tributario, rendendo irrilevanti le eccezioni relative ai tempi di notifica degli atti presupposti. La notifica degli atti presupposti è avvenuta e non era necessario un avviso bonario.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica e nullità della cartella notificata via PEC in formato PDF

    La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato ".pdf" anziché in ".p7m", poiché il protocollo di trasmissione mediante PEC assicura la riferibilità della cartella all'organo emittente.

  • Rigettato
    Nullità della cartella siccome non preceduta da un Avviso di accertamento

    La Corte rileva che il ruolo deriva da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n° 600/1973, notificato al ricorrente, che ha poi richiesto la rateizzazione. Pertanto, il contribuente era a conoscenza del debito.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella con dicitura “omesso o carente versamento”

    La motivazione della cartella è ritenuta sufficiente in quanto fa riferimento all'atto prodromico (controllo automatizzato), che ha già determinato il quantum reclamato, inclusi gli interessi. La cartella ha la funzione di avviare la riscossione coattiva e deve solo attualizzare il debito.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario

    La Corte ritiene che, avendo il contribuente richiesto la rateizzazione, ha riconosciuto il debito, rendendo non necessaria la notifica dell'avviso bonario.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso impugnato per violazione dell'art. 42 del dpr n 600/73, dell'art. 7 della legge n. 212/2000; difetto di delega, sottoscrizione e vizi di notifica, nullità dell'avviso in conseguenza degli effetti della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale

    La Corte ritiene queste eccezioni infondate, genericamente enunciate e sostanzialmente ripetitive di quelle già decise.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti
    Numero : 39
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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