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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, AT
PASTORELLI ELISA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marruccino 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220250002521734000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 16.06.2025 Ricorrente_1, res.te in Tufillo, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n°
032 2025 00025217 34 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti.
Chiedeva il ricorrente l'accoglimento del ricorso per i motivi ivi segnatamente indicati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Chieti, la quale contestava il ricorso, chiedendone il rigetto.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – di Chieti, nonostante la notificazione del ricorso..
Nell'udienza di discussione del 26.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che il ricorso debba essere rigettato.
Con la sua proposizione il ricorrente eccepiva:
1) In via preliminare e pregiudiziale la violazione dell'art 25 del dpr 602/73;
2) La violazione degli articoli 36 bis e 36 ter del dpr n. 600/73, in considerazione dei numerosi problemi che esse creano riguardo ai tempi di notifica;
3) La decadenza dalla consegna del ruolo;
4) L'inesistenza giuridica della notifica e la nullità derivata della cartella notificata via pec in formato pdf;
5) La nullità della cartella siccome non preceduta da un Avviso di accertamento;
6) La carenza di motivazione della cartella con dicitura “omesso o carente versamento”;
7) L'inesistenza giuridica della notifica e la nullità derivata della cartella impugnata. La violazione degli artt.
148 e 149 c.p.c. in relazione all'art. 26 del d.p.r. 602/73, all'art. 60 del d.p.r. 600/73 ed all'art. 16, c. 2, del d. lgs 31.12.1992 n. 546;
8) La nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario, in violazione degli artt. 36 bis dpr 600/1973
e 54 bis dpr 633/1972, nonché dell'art.6 dello statuto del contribuente;
9) Il difetto di motivazione dell'avviso impugnato per violazione dell'art. 42 del dpr n 600/73, dell'art. 7 della legge n. 212/2000; il difetto di delega, sottoscrizione e vizi di notifica, nullità dell'avviso in conseguenza degli effetti della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.
*** Orbene, in merito va, anzitutto, sottolineato che il ricorso che ci occupa è stato notificato all'Agenzia delle
Entrate di Chieti (per un presunto errore) e all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, che aveva emesso la Cartella di pagamento impugnata, ma si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate di Chieti, che aveva certamente interesse a contraddire il ricorso, in quanto esso si fonda, anche, su questioni inerenti al titolo impositivo.
Ad ogni buon conto, anche attesa la pletora delle eccezioni da quest'ultimo sollevate, per lo più ripetitive e non fondate su argomentazioni specifiche, per ragioni sistematiche ed al pari di quanto inteso dalla resistente, si ritiene opportuno raggruppare le stesse come di seguito.
- Omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella;
- Violazione dell'articolo 25 del DPR 602/1973;
- Inesistenza giuridica della cartella in quanto notificata via PEC in formato PDF;
- Carenza di motivazione della cartella ed eccezioni formali relative.
Orbene:
1) Quanto alla prima e seconda eccezione, come risulta comprovato in atti, giova da subito evidenziare che:
- il ruolo di cui l'Agente della Riscossione richiede il pagamento per mezzo dell'atto impugnato, deriva dal controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. n° 600/1973 sulla dichiarazione Irap relativa all'annualità 2019; controllo notificato al ricorrente a mezzo PEC dell'11/06/2022;
- che, a seguito di tanto, il ricorrente ha rateizzato l'importo richiesto in 13 rate pagando solo la prima rata in data12/07/2022;
- che, in ragione di tanto, veniva dichiarata la decadenza dello stesso dal beneficio della rateizzazione, con conseguente iscrizione a ruolo della complessiva somma di denaro ancora dovuta, giusta quanto disposto dall'articolo 25, c. 1 lett. c-bis del DPR 602/1973;
- che, pertanto, come sottolineato dalla resistente costituita, atteso che il piano di rateizzazione prevedeva il pagamento dell'ultima rata in data 31/07/2025, il ruolo derivante dal citato controllo automatizzato ai sensi del 36 bis sulla dichiarazione Irap relativa all'anno d'imposta 2019 veniva notificato entro il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano;
vale a dire in data 31/12/2028;
- che, conseguentemente, sempre come dedotto dalla resistente, la notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 15/05/2025, è da considerarsi tempestiva.
Ciò richiamato, non va sottaciuto che la Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Cass. n. 32679/2024) ha avuto reiteratamente modo di precisare che la richiesta di rateizzazione da parte del contribuente comporta il riconoscimento del debito tributario ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944
c.c., essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà del contribuente di adempiere.
Di nessuna valenza, pertanto, sono le prime due eccezioni, posto che il citato riconoscimento del debito tributario, insito nella richiesta di rateizzazione, da un lato comporta la perfetta conoscenza dello stesso da parte dell'asserito debitore e, dall'altro, che detta conoscenza non può che essere stata determinata dalla notificazione degli atti presupposti la cartella di pagamento impugnata (motivo sub 5 di cui sopra) e non era necessario l'avviso bonario (motivo sub 6 di cui sopra).
*** Analoga sorte va assegnata alla terza eccezione sopra indicata.
In merito, del tutto condivisibili sono le argomentazioni enunciate dalla resistente.
Basti qui evidenziare che la predominante Giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità, ha reiteratamente ritenuto che (Cassazione n. 30922/2024) è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato “.pdf” anziché in “.p7m”.
Questo perché il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui proviene.
In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Suprema Corte, è assicurata dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata.
Anche detta eccezione va, quindi, rigettata.
***
Quanto, infine, alla quarta eccezione, va, da subito, chiarito che anch'essa è sostanzialmente infondata.
Sull'argomento, la Suprema Corte di Cassazione, a SS.UU., con la nota sentenza n° 22281/2022, ha, anzitutto, messo in evidenza che per ogni provvedimento amministrativo, l'articolo 3 della L. n° 241/1990,
e, nello specifico per la materia tributaria, l'articolo 7 della L. n° 212/2000, ha sottolineato la necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” debeatur.
Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Tuttavia, ha precisato la Corte nella indicata sentenza, che, nell'ipotesi in cui la cartella segua un atto prodromico (come nel caso di specie), nel quale gli interessi sono stati computati per il ritardato pagamento, la cartella di pagamento ha la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato, anche a titolo di interessi, l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riproduce.
Per tali ragioni, soggiunge ancora la Corte, la motivazione in simili evenienze non necessita di alcun onere aggiuntivo da parte del soggetto emittente la cartella, se non esclusivamente il riferimento diretto e specifico all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico.
Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi.
Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell'atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico.
Infine, per completezza, sono da ritenersi infondate le ulteriori eccezioni formali sollevate dal ricorrente, siccome esse non appaiono condivisibili, sono genericamente enunciate e, comunque, sostanzialmente, si limitano a parafrasare quelle già sopra decise.
***
Il ricorso, quindi, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della resistente costituita come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, a scioglimento della riserva e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Ricorrente_1, res.te in Tufillo, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore della resistente nella misura di complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti.
Chieti, lì 26.11.2025
Il AT Estensore
Avv. Camillo Di Carlo
Il Presidente
Dott. Ciro Riviezzo
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, AT
PASTORELLI ELISA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marruccino 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220250002521734000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 16.06.2025 Ricorrente_1, res.te in Tufillo, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n°
032 2025 00025217 34 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti.
Chiedeva il ricorrente l'accoglimento del ricorso per i motivi ivi segnatamente indicati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Chieti, la quale contestava il ricorso, chiedendone il rigetto.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – di Chieti, nonostante la notificazione del ricorso..
Nell'udienza di discussione del 26.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che il ricorso debba essere rigettato.
Con la sua proposizione il ricorrente eccepiva:
1) In via preliminare e pregiudiziale la violazione dell'art 25 del dpr 602/73;
2) La violazione degli articoli 36 bis e 36 ter del dpr n. 600/73, in considerazione dei numerosi problemi che esse creano riguardo ai tempi di notifica;
3) La decadenza dalla consegna del ruolo;
4) L'inesistenza giuridica della notifica e la nullità derivata della cartella notificata via pec in formato pdf;
5) La nullità della cartella siccome non preceduta da un Avviso di accertamento;
6) La carenza di motivazione della cartella con dicitura “omesso o carente versamento”;
7) L'inesistenza giuridica della notifica e la nullità derivata della cartella impugnata. La violazione degli artt.
148 e 149 c.p.c. in relazione all'art. 26 del d.p.r. 602/73, all'art. 60 del d.p.r. 600/73 ed all'art. 16, c. 2, del d. lgs 31.12.1992 n. 546;
8) La nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario, in violazione degli artt. 36 bis dpr 600/1973
e 54 bis dpr 633/1972, nonché dell'art.6 dello statuto del contribuente;
9) Il difetto di motivazione dell'avviso impugnato per violazione dell'art. 42 del dpr n 600/73, dell'art. 7 della legge n. 212/2000; il difetto di delega, sottoscrizione e vizi di notifica, nullità dell'avviso in conseguenza degli effetti della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.
*** Orbene, in merito va, anzitutto, sottolineato che il ricorso che ci occupa è stato notificato all'Agenzia delle
Entrate di Chieti (per un presunto errore) e all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, che aveva emesso la Cartella di pagamento impugnata, ma si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate di Chieti, che aveva certamente interesse a contraddire il ricorso, in quanto esso si fonda, anche, su questioni inerenti al titolo impositivo.
Ad ogni buon conto, anche attesa la pletora delle eccezioni da quest'ultimo sollevate, per lo più ripetitive e non fondate su argomentazioni specifiche, per ragioni sistematiche ed al pari di quanto inteso dalla resistente, si ritiene opportuno raggruppare le stesse come di seguito.
- Omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella;
- Violazione dell'articolo 25 del DPR 602/1973;
- Inesistenza giuridica della cartella in quanto notificata via PEC in formato PDF;
- Carenza di motivazione della cartella ed eccezioni formali relative.
Orbene:
1) Quanto alla prima e seconda eccezione, come risulta comprovato in atti, giova da subito evidenziare che:
- il ruolo di cui l'Agente della Riscossione richiede il pagamento per mezzo dell'atto impugnato, deriva dal controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. n° 600/1973 sulla dichiarazione Irap relativa all'annualità 2019; controllo notificato al ricorrente a mezzo PEC dell'11/06/2022;
- che, a seguito di tanto, il ricorrente ha rateizzato l'importo richiesto in 13 rate pagando solo la prima rata in data12/07/2022;
- che, in ragione di tanto, veniva dichiarata la decadenza dello stesso dal beneficio della rateizzazione, con conseguente iscrizione a ruolo della complessiva somma di denaro ancora dovuta, giusta quanto disposto dall'articolo 25, c. 1 lett. c-bis del DPR 602/1973;
- che, pertanto, come sottolineato dalla resistente costituita, atteso che il piano di rateizzazione prevedeva il pagamento dell'ultima rata in data 31/07/2025, il ruolo derivante dal citato controllo automatizzato ai sensi del 36 bis sulla dichiarazione Irap relativa all'anno d'imposta 2019 veniva notificato entro il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano;
vale a dire in data 31/12/2028;
- che, conseguentemente, sempre come dedotto dalla resistente, la notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 15/05/2025, è da considerarsi tempestiva.
Ciò richiamato, non va sottaciuto che la Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Cass. n. 32679/2024) ha avuto reiteratamente modo di precisare che la richiesta di rateizzazione da parte del contribuente comporta il riconoscimento del debito tributario ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944
c.c., essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà del contribuente di adempiere.
Di nessuna valenza, pertanto, sono le prime due eccezioni, posto che il citato riconoscimento del debito tributario, insito nella richiesta di rateizzazione, da un lato comporta la perfetta conoscenza dello stesso da parte dell'asserito debitore e, dall'altro, che detta conoscenza non può che essere stata determinata dalla notificazione degli atti presupposti la cartella di pagamento impugnata (motivo sub 5 di cui sopra) e non era necessario l'avviso bonario (motivo sub 6 di cui sopra).
*** Analoga sorte va assegnata alla terza eccezione sopra indicata.
In merito, del tutto condivisibili sono le argomentazioni enunciate dalla resistente.
Basti qui evidenziare che la predominante Giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità, ha reiteratamente ritenuto che (Cassazione n. 30922/2024) è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato “.pdf” anziché in “.p7m”.
Questo perché il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui proviene.
In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Suprema Corte, è assicurata dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata.
Anche detta eccezione va, quindi, rigettata.
***
Quanto, infine, alla quarta eccezione, va, da subito, chiarito che anch'essa è sostanzialmente infondata.
Sull'argomento, la Suprema Corte di Cassazione, a SS.UU., con la nota sentenza n° 22281/2022, ha, anzitutto, messo in evidenza che per ogni provvedimento amministrativo, l'articolo 3 della L. n° 241/1990,
e, nello specifico per la materia tributaria, l'articolo 7 della L. n° 212/2000, ha sottolineato la necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” debeatur.
Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Tuttavia, ha precisato la Corte nella indicata sentenza, che, nell'ipotesi in cui la cartella segua un atto prodromico (come nel caso di specie), nel quale gli interessi sono stati computati per il ritardato pagamento, la cartella di pagamento ha la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato, anche a titolo di interessi, l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riproduce.
Per tali ragioni, soggiunge ancora la Corte, la motivazione in simili evenienze non necessita di alcun onere aggiuntivo da parte del soggetto emittente la cartella, se non esclusivamente il riferimento diretto e specifico all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico.
Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi.
Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell'atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico.
Infine, per completezza, sono da ritenersi infondate le ulteriori eccezioni formali sollevate dal ricorrente, siccome esse non appaiono condivisibili, sono genericamente enunciate e, comunque, sostanzialmente, si limitano a parafrasare quelle già sopra decise.
***
Il ricorso, quindi, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della resistente costituita come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, a scioglimento della riserva e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Ricorrente_1, res.te in Tufillo, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore della resistente nella misura di complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti.
Chieti, lì 26.11.2025
Il AT Estensore
Avv. Camillo Di Carlo
Il Presidente
Dott. Ciro Riviezzo