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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/07/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 09.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6353/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresento e difeso dall'avv.to Crispo Parte_1
Gennaro
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. CP_1
Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 30.09.2024 le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie CP_2 argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi documentali e/o medico legali idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU Invero, nella relazione peritale il CTU dott. sulla scorta Persona_1 dell'esame della documentazione medica in atti e soprattutto dell'obiettività clinica ha evidenziato che la parte ricorrente è affetta da: da “Poliartosi della colonna (cod 7010 31%),diabete mellito complicato (cod 9309 50%)” Con riguardo alla patologia osteoarticolare la parte opponente ha condiviso la valutazione offerta dal CTU , mentre in relazione alla patologia principale costituita dal diabete mellito complicato ha sostenuto che la valutazione espressa dal CTU è sottostimata in quanto trattasi di diabete mellito complicato da retinopatia proliferante , oltre che da neuropatia, con scarso compenso glicometabolico come riscontrato in data 31.08.2023 in sede di ricovero. Orbene, la classificazione operata dal Ctu appare corretta avendo fatto riferimento al codice 9310 che attiene al diabete mellito insulino- dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia ( classe III) laddove la classificazione propugnata dal Ct di parte opponente attiene alla diversa ipotesi di “DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV), la quale non ricorre nella fattispecie in esame, non risultando allo stato una grave nefropatia, né la maculopatia, né emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva, ma solo una retinopatia pre- proliferante, come si desume dagli esiti del ricovero effettuato il 31.08.2023. Infine, la documentazione medica depositata in sede di opposizione non attesta un aggravamento delle patologie di cui risulta affetta il ricorrente e, pertanto, alla stregua di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare la CTU. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento . Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 09.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6353/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresento e difeso dall'avv.to Crispo Parte_1
Gennaro
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. CP_1
Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 30.09.2024 le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie CP_2 argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi documentali e/o medico legali idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU Invero, nella relazione peritale il CTU dott. sulla scorta Persona_1 dell'esame della documentazione medica in atti e soprattutto dell'obiettività clinica ha evidenziato che la parte ricorrente è affetta da: da “Poliartosi della colonna (cod 7010 31%),diabete mellito complicato (cod 9309 50%)” Con riguardo alla patologia osteoarticolare la parte opponente ha condiviso la valutazione offerta dal CTU , mentre in relazione alla patologia principale costituita dal diabete mellito complicato ha sostenuto che la valutazione espressa dal CTU è sottostimata in quanto trattasi di diabete mellito complicato da retinopatia proliferante , oltre che da neuropatia, con scarso compenso glicometabolico come riscontrato in data 31.08.2023 in sede di ricovero. Orbene, la classificazione operata dal Ctu appare corretta avendo fatto riferimento al codice 9310 che attiene al diabete mellito insulino- dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia ( classe III) laddove la classificazione propugnata dal Ct di parte opponente attiene alla diversa ipotesi di “DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV), la quale non ricorre nella fattispecie in esame, non risultando allo stato una grave nefropatia, né la maculopatia, né emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva, ma solo una retinopatia pre- proliferante, come si desume dagli esiti del ricovero effettuato il 31.08.2023. Infine, la documentazione medica depositata in sede di opposizione non attesta un aggravamento delle patologie di cui risulta affetta il ricorrente e, pertanto, alla stregua di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare la CTU. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento . Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola