Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6508/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Paola Pepe;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 20.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso congiunto e (dalla cui unione sono nati i Parte_1 Parte_2
figli e , rispettivamente il 4.1.2005 e il 23.4.2006) hanno chiesto la modifica Per_1 Per_2
delle condizioni concernenti la prole stabilite, sull'accordo delle parti, da questo Tribunale con decreto del 2.7.2021 (reso nel procedimento recante N. 4717/2021 V.G.);
1
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
a modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova del 2.7.2021
(reso nel procedimento recante N. 4717/2021 V.G.),
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“i genitori continueranno, come già stanno facendo, a farsi carico del mantenimento ordinario di , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, in modo diretto per i tempi di relativa Per_2
permanenza con ciascuno di loro, e quindi prevalentemente il padre con cui convive;
Per_2
in funzione di concorrere al mantenimento economico del figlio , e in attesa che la Per_1
situazione lavorativa e reddituale del figlio stesso si consolidi, il sig. continuerà a Parte_1
versare alla sig.ra la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente Parte_2
in base alla variazione dell'indice ISTAT;
le spese straordinarie relative ai due figli (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
l'assegno unico per continuerà a essere percepito dalla madre;
Per_2
spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
2 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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