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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2236/2025 v.g., promosso da:
C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e resistente a ZI ES (VE), in via San Donà 216, rappresentato, assistito e difeso nella presente procedura dall'avv. MARCO CANELLA (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso difensore sito in ZI ES (VE), in via Costa n. 20/E, giusta procura alle liti in calce al ricorso e rilasciata su foglio separato e
(C.F. ), nata a ZI (VE) in [...] Controparte_1 C.F._3
11/07/1982 e resistente a ZI-ES (VE), in Vicolo della Pineta n. 18, rappresentata, assistita e difesa nella presente procedura dall'avv. VALENTINA GASPARINI (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore C.F._4 sito in ZI-ES (VE), Via Torre Belfredo n. 31, giusta procura alle liti in calce al ricorso e rilasciata su foglio separato
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte dep. il 25/09/2025:
“1. affidare il figlio nato a ZI (VE) il [...], in [...] condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport
- residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente. I genitori si impegnano reciprocamente: - a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno eventualmente trascorrere le vacanze con gli stessi;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione Per l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
2. starà con il padre a settimane alterne, dal venerdì sera (o sabato mattina a seconda degli accordi) alla domenica sera e, infrasettimanalmente, il lunedì ed il mercoledì dalla fine dello sport a dopo cena quando lo riaccompagnerà dalla madre;
Durante il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà Per con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. 3. trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale con l'altro il giorno di Natale e, ad anni alterni dalla sera di Natale al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Gli altri giorni di vacanza e di festività divisi a metà tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza. I genitori concordano sin da ora che la predetta organizzazione dei tempi con il figlio, possa essere variata di comune accordo per esigenze del minore o dei genitori stessi. 4. Nell'abitazione familiare sita in ZI ES (VE), Via San Donà n. 216, in locazione al sig. rimarrà a vivere quest'ultimo. La signora dà Parte_1 CP_1 Per atto si essersi già trasferita con il figlio nella casa della madre, sig.ra Parte_2
, ove la ricorrente ed il minore sono residenti. 5. Disporsi a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso nel mantenimento del figlio , la somma di € 300,00 mensili da Persona_1 corrispondersi entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban della sig.ra , oltre all'assegno unico per i figli che dovrà essere lasciato nella CP_1 integrale disponibilità della madre. Il mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente
2 secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo a quello del deposito del ricorso. Il sig. inoltre, dovrà concorrere nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie come da protocollo del Tribunale di ZI”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 CP_1
hanno agito per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e
[...]
Per mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla loro unione more uxorio, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso.
All'udienza cartolare del 02/10/2025, le parti hanno confermato tali conclusioni con note scritte di conclusioni congiunte depositate il 25/09/2025.
Il P.M. ha concluso in conformità, come da nota in atti.
Ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza dep. il
25/09/2025, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
Ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
Ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
Ritenuto che le spese legali debbano compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso congiuntamente promosso,
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa,
3 provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. il 19/05/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
1. affida il figlio nato a ZI (VE) il [...], in [...] condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport
- residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente. I genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno eventualmente trascorrere le vacanze con gli stessi;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
Per
2. starà con il padre a settimane alterne, dal venerdì sera (o sabato mattina a seconda degli accordi) alla domenica sera e, infrasettimanalmente, il lunedì ed il mercoledì dalla fine dello sport a dopo cena quando lo riaccompagnerà dalla madre;
Durante il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Per
3. trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale con l'altro il giorno di Natale e, ad anni alterni dalla sera di Natale al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Gli altri giorni di vacanza e di festività divisi a metà tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
I genitori concordano sin da ora che la predetta organizzazione dei tempi con il figlio, possa essere variata di comune accordo per esigenze del minore o dei genitori stessi.
4 4. Nell'abitazione familiare sita in ZI ES (VE), Via San Donà n. 216, in locazione al sig. rimarrà a vivere quest'ultimo. La signora dà atto si essersi già Parte_1 CP_1
Per trasferita con il figlio nella casa della madre, sig.ra ove la Parte_2 ricorrente ed il minore sono residenti.
5. Dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , la somma di €
[...] Persona_1
300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban della sig.ra , oltre all'assegno unico per i figli che dovrà essere CP_1 lasciato nella integrale disponibilità della madre. Il mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo a quello del deposito del ricorso. Il sig. inoltre, dovrà concorrere nella misura del 50% alle Parte_1 spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di ZI.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso il 02/10/2025 dal Tribunale di ZI.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2236/2025 v.g., promosso da:
C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e resistente a ZI ES (VE), in via San Donà 216, rappresentato, assistito e difeso nella presente procedura dall'avv. MARCO CANELLA (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso difensore sito in ZI ES (VE), in via Costa n. 20/E, giusta procura alle liti in calce al ricorso e rilasciata su foglio separato e
(C.F. ), nata a ZI (VE) in [...] Controparte_1 C.F._3
11/07/1982 e resistente a ZI-ES (VE), in Vicolo della Pineta n. 18, rappresentata, assistita e difesa nella presente procedura dall'avv. VALENTINA GASPARINI (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore C.F._4 sito in ZI-ES (VE), Via Torre Belfredo n. 31, giusta procura alle liti in calce al ricorso e rilasciata su foglio separato
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte dep. il 25/09/2025:
“1. affidare il figlio nato a ZI (VE) il [...], in [...] condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport
- residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente. I genitori si impegnano reciprocamente: - a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno eventualmente trascorrere le vacanze con gli stessi;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione Per l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
2. starà con il padre a settimane alterne, dal venerdì sera (o sabato mattina a seconda degli accordi) alla domenica sera e, infrasettimanalmente, il lunedì ed il mercoledì dalla fine dello sport a dopo cena quando lo riaccompagnerà dalla madre;
Durante il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà Per con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. 3. trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale con l'altro il giorno di Natale e, ad anni alterni dalla sera di Natale al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Gli altri giorni di vacanza e di festività divisi a metà tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza. I genitori concordano sin da ora che la predetta organizzazione dei tempi con il figlio, possa essere variata di comune accordo per esigenze del minore o dei genitori stessi. 4. Nell'abitazione familiare sita in ZI ES (VE), Via San Donà n. 216, in locazione al sig. rimarrà a vivere quest'ultimo. La signora dà Parte_1 CP_1 Per atto si essersi già trasferita con il figlio nella casa della madre, sig.ra Parte_2
, ove la ricorrente ed il minore sono residenti. 5. Disporsi a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso nel mantenimento del figlio , la somma di € 300,00 mensili da Persona_1 corrispondersi entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban della sig.ra , oltre all'assegno unico per i figli che dovrà essere lasciato nella CP_1 integrale disponibilità della madre. Il mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente
2 secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo a quello del deposito del ricorso. Il sig. inoltre, dovrà concorrere nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie come da protocollo del Tribunale di ZI”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 CP_1
hanno agito per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e
[...]
Per mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla loro unione more uxorio, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso.
All'udienza cartolare del 02/10/2025, le parti hanno confermato tali conclusioni con note scritte di conclusioni congiunte depositate il 25/09/2025.
Il P.M. ha concluso in conformità, come da nota in atti.
Ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza dep. il
25/09/2025, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
Ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
Ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
Ritenuto che le spese legali debbano compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso congiuntamente promosso,
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa,
3 provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. il 19/05/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
1. affida il figlio nato a ZI (VE) il [...], in [...] condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport
- residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente. I genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno eventualmente trascorrere le vacanze con gli stessi;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
Per
2. starà con il padre a settimane alterne, dal venerdì sera (o sabato mattina a seconda degli accordi) alla domenica sera e, infrasettimanalmente, il lunedì ed il mercoledì dalla fine dello sport a dopo cena quando lo riaccompagnerà dalla madre;
Durante il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Per
3. trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale con l'altro il giorno di Natale e, ad anni alterni dalla sera di Natale al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Gli altri giorni di vacanza e di festività divisi a metà tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
I genitori concordano sin da ora che la predetta organizzazione dei tempi con il figlio, possa essere variata di comune accordo per esigenze del minore o dei genitori stessi.
4 4. Nell'abitazione familiare sita in ZI ES (VE), Via San Donà n. 216, in locazione al sig. rimarrà a vivere quest'ultimo. La signora dà atto si essersi già Parte_1 CP_1
Per trasferita con il figlio nella casa della madre, sig.ra ove la Parte_2 ricorrente ed il minore sono residenti.
5. Dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , la somma di €
[...] Persona_1
300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban della sig.ra , oltre all'assegno unico per i figli che dovrà essere CP_1 lasciato nella integrale disponibilità della madre. Il mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo a quello del deposito del ricorso. Il sig. inoltre, dovrà concorrere nella misura del 50% alle Parte_1 spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di ZI.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso il 02/10/2025 dal Tribunale di ZI.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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