Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1825/2024 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Sangiorgi che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellante
CONTRO
(C.F.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore
Appellata
E CONTRO
(C.F.: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore
Appellata
Conclusioni delle parti: parte appellante, all'udienza odierna ha concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_2 convenuto innanzi il Tribunale di Palermo l'Avv. al fine di chiedere ed ottenere Parte_1 la condanna di questi, quale curatore del fallimento della detta società, al risarcimento di tutti i danni subiti.
Autorizzato il legale alla chiamata in causa della propria assicurazione, il giudizio recante n.r.g. 7853/2019 è stato definito con sentenza n.3080/2024 pubblicata il 29/05/2024 con la quale il Decidente ha condannato l'Avv. al pagamento in favore della società attrice della Parte_1 complessiva somma di € 1.525.054,11, oltre interessi dalla sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 37.951,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore a tenere indenne il Controparte_2 medesimo dalle somme chiamato a pagare in favore della società attrice (a titolo di sorte capitale, spese processuali e di C.T.U.) nei limiti del massimale di polizza pari ad € 1.000.000,00 ed al netto della franchigia, nonché al pagamento delle spese di lite poste a carico del professionista, liquidate in complessivi € 37.951,00, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello l'Avv. . Gli appellati non si sono costituiti. Pt_1
Discussa la causa all'udienza del 04/04/2025 innanzi al Collegio, la stessa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis, comma 2, c.p.c.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' stato, infatti, versato in atti un documento, sottoscritto da tutte le parti e dai relativi difensori, nel quale si dà atto che la controversia è stata transatta e che gli accordi conclusi sono stati integralmente adempiuti (cfr. deposito del 26.11.2024). Con il predetto documento le parti hanno, altresì, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del giudizio di appello. Va precisato che, sebbene gli appellati siano rimasti contumaci, parte appellante, oltre ad aver depositato l'accordo transattivo sottoscritto da tutte le parti interessate e dai rispettivi difensori, ha anche provveduto a notificare detto atto transattivo alle medesime a tutti gli effetti di legge.
A fronte di ciò, e della richiesta congiunta formulata, la Corte prende atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
A tale riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. SS.UU. n. 1048/2000).
Le spese vengono interamente compensate, come concordemente richiesto.
L'esito del giudizio preclude alla condanna degli appellanti ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 (v. Cass. 3542/2017, 15042/18).
PQM
La Corte, nel contradditorio delle parti, definitivamente pronunciando,
- in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 3080/2024 pubblicata il 29/05/2024, appellata dall'Avv. Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Palermo 04/04/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo