Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6762/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza dell' 8 maggio 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6762/2017 r.g.a.c. tra
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Aniello Beneduce, presso il
[...] cui studio sono elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mauro Leone, n.
1 opponenti contro
(p.i.: , in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Russo presso il cui studio
[...] in Sant'Antimo (NA), alla via Olanda, n. 45 è elettivamente domiciliato opposto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co.
2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendo- si che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
Nel procedimento monitorio identificato con il numero di Ruolo Generale 5175/2017
[...]
, quale titolare dell'omonima ditta, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. Pt_3
1730/2017 del 13 luglio 2017 per l'importo di €. 12.226,70 oltre i.v.a. e interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo nonché per le spese della procedura monitoria nei con- fronti del sito in Casalnuovo di Napoli alla via Vittorio Emanuele, Controparte_2
n. 67 per il pagamento del compenso residuo dovutogli per l'esecuzione dei lavori di ristruttu- razione dello stabile condominiale commissionatile con il contratto del 21 gennaio 2011.
Con atto di citazione e , nella qualità di condomini del men- Parte_1 Parte_2
zionato edificio, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1730/2017 e ne hanno chiesto la revoca nonchè, in via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare e dichiarare il ritardo dell'appaltatore nelle consegna delle opere appaltate e, per l'effetto, condannare la ditta al pagamento della penale prevista nel contratto nonché accertare e dichiarare la presenza di vizi nelle opere eseguite con conseguente condanna della ditta al risarcimento dei danni quantificati in €. 29.088,78, con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva la , la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
della spiegata opposizione in ragione del difetto di legittimazione dei singoli condomini es- sendo stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio e, nel meri- to, l'infondatezza della ricostruzione fattuale operata dagli opponenti. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza dell' 8 maggio 2025 per la discussione ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.
La preliminare questione da affrontare nel presente giudizio attiene all'ammissibilità dell'opposizione spiegata da singoli condomini avverso un decreto ingiuntivo richiesto ed ot- tenuto dal terzo creditore nei confronti di un Condominio in persona dell'amministratore pro tempore.
Sull'argomento la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia di cui all'ordinanza n.
15567/2018 (conforme alla sentenza n. 16069/2004) resa in una fattispecie analoga a quella in
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esame, ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda
è diretta.
Nella menzionata pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che non può nemmeno trovare ap- plicazione il principio in base al quale, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l'esistenza di un organo rappresenta- tivo unitario non priverebbe i singoli condomini del potere di agire per tutelare i diritti con- nessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova applicazione solo in materia di con- troversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compe- te a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobilia- re, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la ge- stione di un servizio comune.
In tali termini si è espressa anche la Corte di Appello di Napoli, con una recente pronunzia, sentenza n. 1805/2019, dichiarando che “… la legittimazione ad agire e contraddire in rela- zione ai rapporti obbligatori derivanti dal contratto di appalto appartiene unicamente all'amministratore del , quale necessario rappresentante della collettività dei CP_2
condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi (cfr. Cass. 3636/14). Pur esclusa, dunque, qualsiasi autonoma personificazione del , rispetto ai singoli condomini, con riferimento ai beni e agli interessi coinvol- CP_2
ti dalla gestione comune le situazioni singole si combinano in una situazione soggettivamente collettiva che assume rilevanza esterna, in quanto regolata da un principio di organizzazione
e unificazione dell'insieme, che si regge su organi aventi competenze esclusive”.
È del tutto evidente che, nella fattispecie in esame, il soggetto destinatario dell'ingiunzione, il
, è diverso e distinto dai singoli condomini, Parte_4 [...]
e attuali opponenti. Pt_1 Parte_2
Da tale considerazione scaturisce in modo chiaro ed inequivocabile il difetto di legittimazione attiva degli attuali opponenti atteso che il decreto ingiuntivo n. 1730/2017 è stato emesso nei confronti del che, dunque, sarebbe stato il solo legittimato ad op- Controparte_2
porsi.
Nella fattispecie, i condomini opponenti, e non hanno esercitato alcuna Pt_2 Pt_1 azione reale, ma soltanto un'azione di natura contrattuale, con la quale hanno fatto valere vizi nell'esecuzione dei lavori, da parte della Ditta Individuale ed il diritto al pa- CP_1
gamento della penale per il ritardo, a carico della medesima impresa appaltatrice, quindi, dirit-
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ti di credito che trovano la loro origine nelle obbligazioni insite nel contratto di appalto del 21 gennaio 2011.
Gli attuali opponenti, nella loro qualità di condomini del non pos- Controparte_2 sono sostituirsi a quest'ultimo nel far valere i vizi delle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, ed il ritardo che dà luogo al pagamento della penale, perché tale volontà dev'essere espressa, nelle forme e con le maggioranze previste dalla legge, soltanto dall'assemblea, che costituisce il solo organo legittimato ad indirizzare l'attività dell'amministratore e ad autorizzarlo ad in- traprendere il giudizio, nella specie il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
I condomini e , dunque, hanno fatto valere in proprio diritti che spettano alla Pt_1 Pt_2
globalità dei condomini nel loro complesso, senza che costoro abbiano espresso o deliberato alcuna volontà comune in tal senso;
anzi, ponendosi in netto contrasto con quanto stabilito dal che, come riferito dagli stessi istanti, con delibera assembleare del 27 settembre CP_2
2017 aveva scelto di non opporsi al decreto ingiuntivo n. 1730/2017 (all. 4 all' atto di citazio- ne in opposizione).
Per le motivazioni sin qui espresse, questo Tribunale ritiene che solo l'amministratore Con- dominio avrebbe potuto opporre il decreto ingiuntivo n. Parte_5
1730/2017, e non anche i singoli condomini.
L'opposizione spiegata da e deve, dunque, essere dichiarata Parte_1 Parte_2
inammissibile (al pari della domanda riconvenzionale spiegata nell' atto introduttivo), con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 1730/2017, in mancata di opposizione da parte del
Condominio in persona dell'amministratore p. t., acquista definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per la bassa complessità e la adozione di pronuncia in rito, avuto riguardo al valore della controversia (così come determinato dalla domanda ri- convenzionale) ed alla attività difensiva in concreto svolta, con attribuzione al difensore anti- statario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1730/2017 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti, in solido ex art. 97 c.p.c., al pagamento in favore dell' opposta e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Lucia Russo delle spese di lite del presente giu- dizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 3.809,00 per spese, oltre rimborso for-
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fettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 9 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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