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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4222 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
29.09.1974
e
, C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
21.09.1976,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Manuela Spada e Monica Spada
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
i signori e , chiedono CP_1 Controparte_2
all'intestato Tribunale la sentenza di separazione dei predetti coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare l'uno all'altro ogni variazione di residenza.
Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i Persona_1
genitori.
Quanto al collocamento, trascorrerà presso la mamma il lunedì e il Per_1
martedì e presso il papà dal mercoledì fino alla domenica.
Durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé il figlio dal 23 al 29
dicembre, ad eccezione della sera del 25 dicembre che sarà trascorsa con il padre, quest'ultimo terrà con sé il figlio dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non
2 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Il figlio manterrà la residenza presso l'abitazione del padre. Per_1
Nessun assegno a carico dei coniugi a titolo di concorso al mantenimento del figlio, provvedendovi direttamente ciascun genitore.
Le spese straordinarie sostenute per il figlio , ivi incluse le spese per Per_1
attività sportive e ricreative, saranno ripartire al 50% con diritto al rimborso a chi le ha anticipate, purché debitamente documentate.
I coniugi si impegnano fin d'ora a prestare l'assenso per il rilascio del passaporto al figlio minore.
Assegnare la casa coniugale, sita in Caldogno (VI), via Chiodo n. 3, al Sig.
CP_1
Nessun assegno per il mantenimento dei coniugi stante l'autosufficienza economica di entrambi.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono sostenute integralmente dal Sig.
CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Caldogno (VI) in data
23.08.2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla collocazione dello Per_1
stesso presso la mamma il lunedì e il martedì e presso il papà dal mercoledì
fino alla domenica ed alla disciplina dei tempi di visita da parte di entrambi;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
4 sita in Caldogno (VI), via Chiodo n.3, in favore di presso il quale CP_1
il figlio manterrà la residenza;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro assenso per il rilascio del passaporto al figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, uniti in matrimonio in Caldogno (VI) in data 23.08.2007 con Controparte_2
atto trascritto al n.7, parte I, anno 2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Caldogno (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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