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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 502/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BARATONI FEDERICA, dell'avv. ALGOZINI GIORGIO ( e dell'avv. ALGOZINI ALESSANDRO C.F._2
( VIA DUCA DELLA VERDURA 4 90143 PALERMO, C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. POZZEBON FRANCESCA e dell'avv. MASCIULLO VITTORIANO ( ) PIAZZA GALILEO N. 6 40123 C.F._4
BOLOGNA,
APPELLATA
pagina 1 di 15 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
162/2024; oggetto: opposizione all'esecuzione.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 25 febbraio
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso i sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.11.2021, la conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Ravenna il signor introducendo il Parte_1
giudizio di merito nel procedimento di opposizione all'esecuzione introdotto dalla stessa società il 10.05.2021, allegando, tra l'altro:
− che la società opponente si era occupata della realizzazione di un centro commerciale in Comune di Carini (Palermo);
− che il signor in data 08.05.2013, aveva convenuto in giudizio Pt_1
dinanzi al Tribunale di Palermo la società denunciando la violazione di alcune obbligazioni assunte con la stipula di atto di compravendita del
05.09.2007, avente a oggetto un terreno oggetto dell'intervento di cui sopra;
− che, ai fini della presente causa, le parti avevano costituito sul fondo trasferito una servitù di passaggio a favore della proprietà da Pt_1
esercitarsi attraverso una strada definita “bretella” che avrebbe dovuto collegare il fondo dominante alla via pubblica, da realizzarsi a cura e spese della;
CP_1
− che il signor aveva contestato il non esatto adempimento della Pt_1
società acquirente e ne chiedeva, quindi, la condanna a eseguire le opere;
− che in corso di causa veniva richiesto ed emesso provvedimento ex art. 700 c.p.c., contenente l'ordine di realizzare la strada, con condanna al pagina 2 di 15 pagamento della somma di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
− che l'ordinanza era stata notificata all'obbligata in data 01.07.2015;
− che il giudizio veniva definito con sentenza del Tribunale di Palermo n.
5685/2019, ove si dava atto del parziale adempimento, da parte della ricorrente, delle obbligazioni dedotte in contratto;
− che il 22.12.2020, il signor intimava con precetto alla società il Pt_1
pagamento della somma di Euro 176.000,00 in forza di suddetta ordinanza cautelare, moltiplicando la somma di Euro 500,00 per n. 352 giorni (dalla pubblicazione dell'ordinanza – 05.05.2015 - sino a quando la avrebbe reso transitabile la strada - 22.04.2026); CP_1
− che il signor introduceva, quindi, procedura esecutiva presso Pt_1
terzi, avverso la quale la società proponeva opposizione;
− che, in particolare, l'opponente deduceva la mancanza del titolo esecutivo, essendo venuta meno l'ordinanza cautelare all'esito del giudizio di merito;
− che la aveva eseguito correttamente e tempestivamente CP_1
l'opera e, in ogni caso, il signor aveva quantificato in modo Pt_1
errato e abnorme l'entità delle somme dovute;
− che il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura con riferimento alla quantificazione degli interessi moratori e, successivamente, procedeva all'assegnazione in favore del creditore della somma di Euro
210.527,51;
− che il signor aveva agito non in forza della sentenza che aveva Pt_1
definito, in primo grado, il giudizio, ma della precedente ordinanza cautelare che tuttavia, aveva perso efficacia a seguito dell'emanazione della sentenza, come sancito da dottrina e giurisprudenza;
− che, quindi, difettava il titolo esecutivo azionato;
pagina 3 di 15 − che, nel merito, l'obbligo di fare era stato tempestivamente adempiuto, come dimostrato dalla scansione degli eventi meglio descritti in datti;
− che, tra l'altro, il signor aveva formalizzato solo il 14.10.2015 Pt_1
le variazioni da lui richieste per l'esecuzione dell'opera;
− che, inoltre, nessuna sanzione poteva essere addebitata per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, come analiticamente descritti in atti.
Si costituiva il signor concludendo per l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione, deducendo:
− che la tesi di parte opponente, secondo cui il provvedimento cautelare aveva perso efficacia e, quindi, mancava il titolo esecutivo, si poneva in contrasto con l'art. 669-nonies c.p.c., secondo cui l'inefficacia del provvedimento cautelare era subordinata alla declaratoria di inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso, circostanza, questa, non sussistente nel caso in esame, avendo la sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado riconosciuto il diritto del signor Pt_1
− che l'opponente non poteva dolersi in questa sede della decorrenza dell'astreinte, ma avrebbe, invece, dovuto proporre reclamo avverso il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. o, quanto meno, formulare la relativa contestazione nel giudizio di merito;
− che, quindi, il termine dal quale far decorrere l'applicazione della penale era quello di comunicazione dell'ordinanza (05.05.2015) e non quello di notificazione da parte del creditore opposto;
− che i contatti con il signor erano stati presi dalla tre Pt_1 CP_1
mesi dopo l'emanazione del provvedimento ed erano stati determinati dal fatto che la società opponente aveva modificato d'autorità il tracciato della strada senza ottenere il consenso del titolare del fondo dominante;
pagina 4 di 15 − che, quindi, non era stato il signor a richiedere il cambiamento Pt_1
di tracciato;
− che i lavori non erano iniziati tempestivamente e, comunque, non nel mese di ottobre 2015;
− che il giudice del cautelare non aveva indicato una data di decorrenza perché trattavasi di obbligazione scaduta anni prima.
Assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 162 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 14.02.2024, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava che il signor aveva diritto a Pt_1
procedere a esecuzione forza per il minor credito di Euro 33.500,00 in linea capitale.
Il primo giudice, accertato che il provvedimento con cui venivano imposte le astreintes costituiva titolo esecutivo e che esso non poteva considerarsi superato dalla sentenza, se non nel caso in cui avesse accertato l'inesistenza del diritto fatto valere dal creditore, accoglieva parzialmente il secondo motivo di opposizione, ritenendo che il termine di decorrenza non potesse essere fatto valere dalla data di comunicazione dell'ordinanza, dovendosi concedere al debitore uno spatium temporale, per quanto contenuto, per adempiere all'ordine.
Tale interpretazione trovava conferma nella nuova formulazione dell'art. 614 bis c.p.c. che demanda espressamente al giudice di indicare il dies a quo, codificando un principio che doveva ritenersi applicabile anche alle fattispecie regolate dalla norma previgente.
Il potere di determinare tale data, in mancanza di previsione da parte del giudice del merito, spettava a quello dell'esecuzione, nell'ambito dei suoi poteri di cognizione incidentale delle questioni relative al titolo.
Né assumeva rilevanza la circostanza che il provvedimento fosse stato emanato all'esito di un inadempimento già da tempo maturato, perché la misura pagina 5 di 15 coercitiva presidiava l'inosservanza rispetto all'ordine del giudice e non aveva funzione riparatoria rispetto agli inadempimenti pregressi.
Inoltre, in relazione a obblighi di facere complessi, non esauribili in unico actu, l'osservanza dell'ordine poteva verificarsi con il concreto avvio dei lavori e per il tempo necessario al completamento della stessa, fatta salva la reviviscenza della ragione di credito in caso di colpevole inerzia, cattiva esecuzione, ritardo, etc.
A fronte di questi presupposti, il Tribunale concludeva che il termine dovesse essere fatto decorrere dopo venti giorni dalla comunicazione (25.05.2015).
Poiché l'inizio delle operazioni era precedente al 10.08.2015, ossia al momento in cui la società obbligata aveva ricevuto l'offerta per l'esecuzione dell'opera, dovendosi ritenere che, almeno da quel momento, fosse provato l'adempimento dell'ordine giudiziale, considerato che l'opponente aveva certamente già trasmesso la propria richiesta all'impresa incaricata, il momento di tale adempimento doveva essere ragionevolmente individuato nel giorno
31.07.2015.
Da tale momento sino al 22.04.2016, dies ad quem indicato da parte opposta, quest'ultima non aveva allegato ritardi o inerzie rilevanti, non soccorrendo, sul punto, il contratto, atteso che il negozio non prevedeva un termine certo per l'esecuzione dell'opera, da identificarsi con il completamento del centro commerciale.
In conclusione, il ritardo veniva determinato in sessantasette (67) giorni, per un totale di Euro 33.500,00 che rappresentava la misura del credito.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nel sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice della cautela.
pagina 6 di 15 Pur avendo riconosciuto che il termine convenuto nel contratto riguardava l'ultimazione dell'opera, ha erroneamente statuito che la decorrenza dell'astreinte non potesse coincidere con la comunicazione dell'ordinanza, nonostante l'ordinanza cautelare avesse stabilito, proprio perché il contratto conteneva un termine pattizio di fine lavori, che la parte inadempiente fosse condannata al pagamento di una penale per ogni ulteriore giorno di ritardo.
2. Il Tribunale ha ignorato il principio quod sine die debetur, statim debetur, ritenendo fosse di sua competenza la fissazione dei termini.
Così facendo, il primo giudice ha “strabordato” dai suoi poteri, spettando al giudice di merito il potere di conoscere e decidere le contestazioni in ordine alla portata dei provvedimenti cautelari e alla loro eventuale integrazione.
Il giudice dell'esecuzione ha il solo potere di conoscere i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che siano successivi alla formazione del titolo, ma non anche dei fatti che avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio di cognizione nel quale il titolo si è formato.
La società opponente non ha chiesto, nella fase di merito, la modifica o la revoca dell'ordinanza, né tale richiesta è stata formulata nel giudizio di appello avverso la decisione di merito.
L'opposizione avrebbe, quindi, dovuto essere dichiarata inammissibile.
3. Nel merito, sono errate le decisioni del Tribunale in ordine al calcolo del ritardo e, quindi, della complessiva sanzione dovuta dalla . CP_1
Considerato che l'opera avrebbe dovuto essere ultimata nel 2010,
l'aggiunta di uno spazio temporale di venti giorni per acquisire un preventivo di spesa è del tutto illegittima.
Incomprensibile è, poi, il fatto che il corso dell'astreinte sia stato definitivamente interrotto a decorrere dal 31.07.2015, essendo documentato che i lavori iniziarono dopo il 06.10.2015 e che la durata pagina 7 di 15 di essi era stata determinata in centoventi giorni, sicché, quanto meno dal 06.02.2016 sino al 22.04.2016, la penale avrebbe dovuto essere applicata.
4. L'accoglimento dell'appello determinerà la condanna alla refusione delle spese in favore dell'opposto anche per il primo grado di giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello principale in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto e proponendo appello incidentale per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato per non aver ritenuto inesistente il titolo esecutivo perché assorbito dalla sentenza di merito che ha definitivo il giudizio di primo grado.
Dato atto che la decisione del Tribunale di Palermo aveva accertato l'avvenuta realizzazione della e, quindi, non aveva riconosciuto Pt_2
il diritto del signor nel caso di specie le finalità del Pt_1
provvedimento reso ex art. 700 c.p.c. e la successiva sentenza di merito rispondevano alle medesime esigenze di tutela, sicché il primo era rimasto assorbito e caducato dalla seconda.
2. Il Tribunale ha errato nella parte in cui non ha ritenuto inesistente il titolo esecutivo per essere stato azionato quando era già stata pronunciata la sentenza di merito.
Il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che, una volta che sia intervenuta l'esecuzione dell'obbligazione, viene meno la funzione di coercizione dell'astreinte e, quindi, viene meno la sanzione stessa.
3. Il Tribunale ha errato per avere indicato uno spatium temporis di soli venti (20) giorni e di non avere tenuto conto che sino al 14.10.2015 non era stato raggiunto l'accordo con il signor per l'esecuzione Pt_1
della bretella.
pagina 8 di 15 Quanto al primo termine, esso avrebbe dovuto decorrere dalla notificazione del provvedimento e, comunque, in altri casi, era stata applicata una dilazione più lunga.
In ogni caso, nessun adempimento avrebbe potuto essere imputato alla società sino al 14.10.2015, momento in cui l'opposto aveva presentato la sua proposta sulle modalità di esecuzione della bretella.
L'accordo con il proprietario del fondo dominante era, infatti, conditio sine qua non per la realizzazione dell'opera, come espressamente previsto nel contratto del 2007.
4. Il Tribunale ha errato per non avere pronunciato condanna per responsabilità aggravata nei confronti del signor il quale si è Pt_1
reso responsabile di abuso del diritto.
5. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla condanna del signor alla restituzione delle somme incassate all'esito dell'esecuzione Pt_1
forzata.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
25 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Devono essere esaminati preliminarmente i primi due motivi di appello incidentali che, se accolti, determinerebbero la caducazione del diritto del signor a procedere in executivis. Pt_1
Entrambe le censure sono, tuttavia, infondate.
Come noto, le norme che regolano l'attuazione dei provvedimenti cautelari anticipatori, quale l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c., richiamano la disciplina dell'esecuzione forzata, ma non richiedono la notificazione di titolo e precetto.
pagina 9 di 15 L'applicazione del principio secondo cui la decisione di merito si sostituisce al provvedimento d'urgenza è limitata a questo profilo, ossia al provvedimento anticipatorio che tiene luogo della futura, eventuale, condanna.
Il provvedimento cautelare, limitatamente al capo sulla misura coercitiva, così come a quello sulle spese, è, però, titolo esecutivo e, quindi, non è soggetto alla disciplina sopra richiamata, richiedendo, tra l'altro, per la sua esecuzione anche la notificazione dell'atto di precetto.
Ne consegue che l'emanazione della sentenza di merito che definisce il giudizio all'interno del quale il provvedimento cautelare è stato adottato, non assorbe i capi di quest'ultimo che costituiscono titolo esecutivo, salvo il caso in cui sia stato negato il diritto per il quale la tutela anticipatoria è stata concessa, regolato dall'art. 669-novies c.p.c., nel qual caso anche i “capi esecutivi” vengono travolti dal rigetto della domanda a essi sottesa.
Così come è possibile agire esecutivamente per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate nel procedimento cautelare anche dopo la conclusione del giudizio, così il creditore può agire in ogni momento per pretendere dall'obbligato la corresponsione della sanzione pecuniaria comminatagli ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Il signor ha, quindi, legittimamente agito in via esecutiva nei confronti Pt_1
della società obbligata, in quanto aveva il potere di farlo in forza di valido ed efficace titolo esecutivo;
infatti, la sentenza che ha definito il giudizio di merito non ha negato il suo diritto, dando atto che la strada era stata realizzata nelle more del giudizio;
anzi, la stessa , costituendosi in quella causa, CP_1 neppure aveva contestato l'esistenza del diritto del signor alla Pt_1
costruzione della “bretella”, dichiarandosi disponibile a riprendere una trattativa bonaria per l'esecuzione dell'opera, poi effettivamente realizzata a seguito dell'ordine emesso in via d'urgenza in corso di causa.
∞ ∞ ∞
pagina 10 di 15 Meritano accoglimento i primi due motivi di appello principale, da trattarsi congiuntamente, nei limiti e nei termini che seguono.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione all'esecuzione promossa dalla
, ha ritenuto di dover indicare il termine iniziale dal quale far decorrere CP_2
l'efficacia dell'ordine di pagamento, non coincidente con la comunicazione dell'ordinanza.
Contenendo, infatti, il provvedimento cautelare anticipatorio un complesso ordine di fare (realizzazione di una strada), il giudice dell'esecuzione ha ritenuto irragionevole che la sanzione fosse da applicarsi immediatamente, anche in considerazione del recente intervento legislativo che ha modificato la norma, stabilendo espressamente che il giudice chiamato a decidere sull'istanza ex art. 614 bis c.p.c. debba indicare la data di decorrenza.
Il principio richiamato dal primo giudice, pur ragionevole, non può trovare applicazione in sede di opposizione all'esecuzione, dovendo, invece, essere oggetto di eventuale (ri)valutazione da parte del giudice della cautela, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., essendo questi l'unico soggetto abilitato a completare il comando condannatorio coercitivo.
Tale attività di completamento, in quanto attiene al momento della formazione del titolo esecutivo, non può, invece, essere rimessa al giudice dell'esecuzione.
In questo caso, pertanto, il termine iniziale coincide con la comunicazione dell'ordine di pagamento non perché, come pure sostenuto dal signor Pt_1
il giudice della cautela abbia pronunciato la condanna a fronte di un inadempimento verificatosi anni prima, ma perché in mancanza di indicazione del dies a quo i parametri mancanti nel provvedimento avrebbero potuto essere completati solo dallo stesso giudice che aveva emanato l'ordine di pagamento.
Il principio, ovviamente, trova applicazione solo per quei parametri che è possibile stabilire al momento dell'emanazione del provvedimento, quale, appunto, la decorrenza dell'obbligazione in caso di ritardo.
∞ ∞ ∞
pagina 11 di 15 Sono, invece, da respingere tutti gli altri motivi di appello, principale e incidentale, riguardanti la quantificazione della sanzione complessivamente dovuta dalla società obbligata.
Ferma, quindi, la impossibilità per il giudice dell'esecuzione di integrare il provvedimento con l'indicazione del termine di decorrenza dell'ordine di pagamento, deve, in primo luogo, escludersi che esso debba decorrere dal momento in cui lo stesso sia stato notificato a cura del creditore (01.07.2015), dovendosi, invece, fare riferimento alla comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza completa (05.05.2015).
L'ordine di pagamento è immediatamente esecutivo e produttivo di effetti, sicché non si comprende, né parte appellante argomenta sul punto in modo convincente, per quale ragione sarebbe necessaria la notificazione a istanza di parte.
Sono, per altro verso, condivisibili le conclusioni del Tribunale anche con riguardo al momento in cui si può ritenere che la abbia adempiuto CP_1 all'obbligazione, non potendosi pretendere, come ha sostenuto il signor nell'atto di precetto, che il tempo di realizzazione della strada sia da Pt_1
conteggiarsi quale inadempimento rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione.
La costruzione della “bretella” è attività complessa e, come correttamente motivato anche dal primo giudice, l'astreinte non poteva avere lo scopo di sanzionare condotte antecedenti all'emanazione dell'ordinanza, per le quali erano esperibili gli altri rimedi previsti dall'ordinamento a tutela della parte che subisce l'altrui inadempimento: la valutazione che doveva essere fatta nel caso in esame era, quindi, quella di stabilire se la si fosse resa parte CP_1
diligente dal momento della condanna cautelare.
La società obbligata ha dato prova di essersi attivata con la ricezione dell'offerta economica da parte dell'impresa appaltatrice in data 10.08.2015, che presuppone che l'appaltante avesse formulato preventiva richiesta, sicché
pagina 12 di 15 la data del 31.07.2015 indicata dal Tribunale ai fini dell'individuazione del momento in cui il debitore si è reso adempiente è da considerarsi senz'altro ragionevole.
A questo proposito, non può condividersi che, al fine di aumentare lo spatium temporis di decorrenza della sanzione, possa assumere rilevanza la circostanza che il 14.10.2015 siano state definite con il signor le varianti da Pt_1
apportare al progetto iniziale e questo sia perché la necessità di un accordo tra le parti era espressamente contemplato nel contratto di compravendita del
2007, sia in ragione del fatto che non vi è prova che, prima di tale data, il creditore avesse in qualsiasi modo contribuito a rallentare i lavori, dovendosi fare riferimento al momento in cui la società si è resa parte diligente per avviare l'esecuzione dell'opera.
Né può considerarsi meritevole di accoglimento la tesi dell'appellante principale, secondo cui la sospensione della decorrenza della condanna dovrebbe decorrere dalla data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice
(06.10.2015).
La Corte condivide le conclusioni del primo giudice in ordine alla necessità di sospendere la sanzione per il periodo di esecuzione dei lavori, non potendosi considerare tale intervallo di tempo quale inadempimento, in considerazione della impossibilità di realizzare immediatamente l'opera, e ritiene che l'attività prodromica e necessaria per procedere alla materiale realizzazione della strada debba essere ricondotta nell'ambito del concetto di “periodo di esecuzione dei lavori”; ne consegue che anche la fase di individuazione dell'impresa e di progettazione preventiva devono essere ricomprese in suddetta sospensione, come correttamente concluso dal Tribunale.
Infine, neppure è accoglibile la censura formulata dal signor secondo Pt_1
cui, poiché i lavori si sarebbero dovuti concludere entro centoventi (120) giorni, anche il periodo decorrente dalla scadenza del termine (06.20.2016)
pagina 13 di 15 all'effettivo completamento delle opere (26.04.2015) avrebbe dovuto essere conteggiato ai fini della quantificazione della sanzione.
In primo luogo, non vi è prova della colpevole inerzia della stazione appaltante e, quindi, il ritardo non è imputabile alla , ma, soprattutto, nei tempi CP_1
di esecuzione può avere inciso anche la decisione del signor di Pt_1
apportare modifiche al progetto iniziale, in forza del quale era stata determinata la durata dei lavori, per adattare il percorso alle proprie personali esigenze, intervenuta dopo il 06.10.2015 e, più precisamente, il 14.10.2015.
∞ ∞ ∞
Merita accoglimento il quinto motivo di appello incidentale, dovendosi pronunciare la condanna del signor alla restituzione delle somme Pt_1 eventualmente incassate in eccedenza all'esito della procedura esecutiva oggetto della presente opposizione all'esecuzione, rispetto a quanto di sua spettanza in forza della decisione assunta da questa Corte.
∞ ∞ ∞
Infine, devono essere respinte le reciproche censure aventi per oggetto domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo nel caso in esame i relativi presupposti (avere agito le parti in malafede o colpa grave o abuso del diritto).
∞ ∞ ∞
Alla luce del complessivo esito del giudizio, del parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, nonché di entrambi gli appelli, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre la integrale compensazione delle spese di lite anche per questa fase del processo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e,
pagina 14 di 15 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il signor ha diritto a procedere a esecuzione forzata nei confronti Parte_1
della per la somma di Euro 43.500,00 in linea capitale;
Controparte_1
II – condanna il signor alla restituzione in favore della Parte_1
delle somme assegnategli in sede di esecuzione forzata, Controparte_1
eccedenti quelle dovute dalla in forza della presente sentenza, oltre CP_1
interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
III – conferma per il resto la sentenza impugnata;
IV – compensa integralmente le spese di lite anche per il presente grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 502/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BARATONI FEDERICA, dell'avv. ALGOZINI GIORGIO ( e dell'avv. ALGOZINI ALESSANDRO C.F._2
( VIA DUCA DELLA VERDURA 4 90143 PALERMO, C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. POZZEBON FRANCESCA e dell'avv. MASCIULLO VITTORIANO ( ) PIAZZA GALILEO N. 6 40123 C.F._4
BOLOGNA,
APPELLATA
pagina 1 di 15 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
162/2024; oggetto: opposizione all'esecuzione.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 25 febbraio
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso i sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.11.2021, la conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Ravenna il signor introducendo il Parte_1
giudizio di merito nel procedimento di opposizione all'esecuzione introdotto dalla stessa società il 10.05.2021, allegando, tra l'altro:
− che la società opponente si era occupata della realizzazione di un centro commerciale in Comune di Carini (Palermo);
− che il signor in data 08.05.2013, aveva convenuto in giudizio Pt_1
dinanzi al Tribunale di Palermo la società denunciando la violazione di alcune obbligazioni assunte con la stipula di atto di compravendita del
05.09.2007, avente a oggetto un terreno oggetto dell'intervento di cui sopra;
− che, ai fini della presente causa, le parti avevano costituito sul fondo trasferito una servitù di passaggio a favore della proprietà da Pt_1
esercitarsi attraverso una strada definita “bretella” che avrebbe dovuto collegare il fondo dominante alla via pubblica, da realizzarsi a cura e spese della;
CP_1
− che il signor aveva contestato il non esatto adempimento della Pt_1
società acquirente e ne chiedeva, quindi, la condanna a eseguire le opere;
− che in corso di causa veniva richiesto ed emesso provvedimento ex art. 700 c.p.c., contenente l'ordine di realizzare la strada, con condanna al pagina 2 di 15 pagamento della somma di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
− che l'ordinanza era stata notificata all'obbligata in data 01.07.2015;
− che il giudizio veniva definito con sentenza del Tribunale di Palermo n.
5685/2019, ove si dava atto del parziale adempimento, da parte della ricorrente, delle obbligazioni dedotte in contratto;
− che il 22.12.2020, il signor intimava con precetto alla società il Pt_1
pagamento della somma di Euro 176.000,00 in forza di suddetta ordinanza cautelare, moltiplicando la somma di Euro 500,00 per n. 352 giorni (dalla pubblicazione dell'ordinanza – 05.05.2015 - sino a quando la avrebbe reso transitabile la strada - 22.04.2026); CP_1
− che il signor introduceva, quindi, procedura esecutiva presso Pt_1
terzi, avverso la quale la società proponeva opposizione;
− che, in particolare, l'opponente deduceva la mancanza del titolo esecutivo, essendo venuta meno l'ordinanza cautelare all'esito del giudizio di merito;
− che la aveva eseguito correttamente e tempestivamente CP_1
l'opera e, in ogni caso, il signor aveva quantificato in modo Pt_1
errato e abnorme l'entità delle somme dovute;
− che il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura con riferimento alla quantificazione degli interessi moratori e, successivamente, procedeva all'assegnazione in favore del creditore della somma di Euro
210.527,51;
− che il signor aveva agito non in forza della sentenza che aveva Pt_1
definito, in primo grado, il giudizio, ma della precedente ordinanza cautelare che tuttavia, aveva perso efficacia a seguito dell'emanazione della sentenza, come sancito da dottrina e giurisprudenza;
− che, quindi, difettava il titolo esecutivo azionato;
pagina 3 di 15 − che, nel merito, l'obbligo di fare era stato tempestivamente adempiuto, come dimostrato dalla scansione degli eventi meglio descritti in datti;
− che, tra l'altro, il signor aveva formalizzato solo il 14.10.2015 Pt_1
le variazioni da lui richieste per l'esecuzione dell'opera;
− che, inoltre, nessuna sanzione poteva essere addebitata per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, come analiticamente descritti in atti.
Si costituiva il signor concludendo per l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione, deducendo:
− che la tesi di parte opponente, secondo cui il provvedimento cautelare aveva perso efficacia e, quindi, mancava il titolo esecutivo, si poneva in contrasto con l'art. 669-nonies c.p.c., secondo cui l'inefficacia del provvedimento cautelare era subordinata alla declaratoria di inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso, circostanza, questa, non sussistente nel caso in esame, avendo la sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado riconosciuto il diritto del signor Pt_1
− che l'opponente non poteva dolersi in questa sede della decorrenza dell'astreinte, ma avrebbe, invece, dovuto proporre reclamo avverso il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. o, quanto meno, formulare la relativa contestazione nel giudizio di merito;
− che, quindi, il termine dal quale far decorrere l'applicazione della penale era quello di comunicazione dell'ordinanza (05.05.2015) e non quello di notificazione da parte del creditore opposto;
− che i contatti con il signor erano stati presi dalla tre Pt_1 CP_1
mesi dopo l'emanazione del provvedimento ed erano stati determinati dal fatto che la società opponente aveva modificato d'autorità il tracciato della strada senza ottenere il consenso del titolare del fondo dominante;
pagina 4 di 15 − che, quindi, non era stato il signor a richiedere il cambiamento Pt_1
di tracciato;
− che i lavori non erano iniziati tempestivamente e, comunque, non nel mese di ottobre 2015;
− che il giudice del cautelare non aveva indicato una data di decorrenza perché trattavasi di obbligazione scaduta anni prima.
Assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 162 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 14.02.2024, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava che il signor aveva diritto a Pt_1
procedere a esecuzione forza per il minor credito di Euro 33.500,00 in linea capitale.
Il primo giudice, accertato che il provvedimento con cui venivano imposte le astreintes costituiva titolo esecutivo e che esso non poteva considerarsi superato dalla sentenza, se non nel caso in cui avesse accertato l'inesistenza del diritto fatto valere dal creditore, accoglieva parzialmente il secondo motivo di opposizione, ritenendo che il termine di decorrenza non potesse essere fatto valere dalla data di comunicazione dell'ordinanza, dovendosi concedere al debitore uno spatium temporale, per quanto contenuto, per adempiere all'ordine.
Tale interpretazione trovava conferma nella nuova formulazione dell'art. 614 bis c.p.c. che demanda espressamente al giudice di indicare il dies a quo, codificando un principio che doveva ritenersi applicabile anche alle fattispecie regolate dalla norma previgente.
Il potere di determinare tale data, in mancanza di previsione da parte del giudice del merito, spettava a quello dell'esecuzione, nell'ambito dei suoi poteri di cognizione incidentale delle questioni relative al titolo.
Né assumeva rilevanza la circostanza che il provvedimento fosse stato emanato all'esito di un inadempimento già da tempo maturato, perché la misura pagina 5 di 15 coercitiva presidiava l'inosservanza rispetto all'ordine del giudice e non aveva funzione riparatoria rispetto agli inadempimenti pregressi.
Inoltre, in relazione a obblighi di facere complessi, non esauribili in unico actu, l'osservanza dell'ordine poteva verificarsi con il concreto avvio dei lavori e per il tempo necessario al completamento della stessa, fatta salva la reviviscenza della ragione di credito in caso di colpevole inerzia, cattiva esecuzione, ritardo, etc.
A fronte di questi presupposti, il Tribunale concludeva che il termine dovesse essere fatto decorrere dopo venti giorni dalla comunicazione (25.05.2015).
Poiché l'inizio delle operazioni era precedente al 10.08.2015, ossia al momento in cui la società obbligata aveva ricevuto l'offerta per l'esecuzione dell'opera, dovendosi ritenere che, almeno da quel momento, fosse provato l'adempimento dell'ordine giudiziale, considerato che l'opponente aveva certamente già trasmesso la propria richiesta all'impresa incaricata, il momento di tale adempimento doveva essere ragionevolmente individuato nel giorno
31.07.2015.
Da tale momento sino al 22.04.2016, dies ad quem indicato da parte opposta, quest'ultima non aveva allegato ritardi o inerzie rilevanti, non soccorrendo, sul punto, il contratto, atteso che il negozio non prevedeva un termine certo per l'esecuzione dell'opera, da identificarsi con il completamento del centro commerciale.
In conclusione, il ritardo veniva determinato in sessantasette (67) giorni, per un totale di Euro 33.500,00 che rappresentava la misura del credito.
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Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nel sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice della cautela.
pagina 6 di 15 Pur avendo riconosciuto che il termine convenuto nel contratto riguardava l'ultimazione dell'opera, ha erroneamente statuito che la decorrenza dell'astreinte non potesse coincidere con la comunicazione dell'ordinanza, nonostante l'ordinanza cautelare avesse stabilito, proprio perché il contratto conteneva un termine pattizio di fine lavori, che la parte inadempiente fosse condannata al pagamento di una penale per ogni ulteriore giorno di ritardo.
2. Il Tribunale ha ignorato il principio quod sine die debetur, statim debetur, ritenendo fosse di sua competenza la fissazione dei termini.
Così facendo, il primo giudice ha “strabordato” dai suoi poteri, spettando al giudice di merito il potere di conoscere e decidere le contestazioni in ordine alla portata dei provvedimenti cautelari e alla loro eventuale integrazione.
Il giudice dell'esecuzione ha il solo potere di conoscere i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che siano successivi alla formazione del titolo, ma non anche dei fatti che avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio di cognizione nel quale il titolo si è formato.
La società opponente non ha chiesto, nella fase di merito, la modifica o la revoca dell'ordinanza, né tale richiesta è stata formulata nel giudizio di appello avverso la decisione di merito.
L'opposizione avrebbe, quindi, dovuto essere dichiarata inammissibile.
3. Nel merito, sono errate le decisioni del Tribunale in ordine al calcolo del ritardo e, quindi, della complessiva sanzione dovuta dalla . CP_1
Considerato che l'opera avrebbe dovuto essere ultimata nel 2010,
l'aggiunta di uno spazio temporale di venti giorni per acquisire un preventivo di spesa è del tutto illegittima.
Incomprensibile è, poi, il fatto che il corso dell'astreinte sia stato definitivamente interrotto a decorrere dal 31.07.2015, essendo documentato che i lavori iniziarono dopo il 06.10.2015 e che la durata pagina 7 di 15 di essi era stata determinata in centoventi giorni, sicché, quanto meno dal 06.02.2016 sino al 22.04.2016, la penale avrebbe dovuto essere applicata.
4. L'accoglimento dell'appello determinerà la condanna alla refusione delle spese in favore dell'opposto anche per il primo grado di giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello principale in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto e proponendo appello incidentale per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato per non aver ritenuto inesistente il titolo esecutivo perché assorbito dalla sentenza di merito che ha definitivo il giudizio di primo grado.
Dato atto che la decisione del Tribunale di Palermo aveva accertato l'avvenuta realizzazione della e, quindi, non aveva riconosciuto Pt_2
il diritto del signor nel caso di specie le finalità del Pt_1
provvedimento reso ex art. 700 c.p.c. e la successiva sentenza di merito rispondevano alle medesime esigenze di tutela, sicché il primo era rimasto assorbito e caducato dalla seconda.
2. Il Tribunale ha errato nella parte in cui non ha ritenuto inesistente il titolo esecutivo per essere stato azionato quando era già stata pronunciata la sentenza di merito.
Il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che, una volta che sia intervenuta l'esecuzione dell'obbligazione, viene meno la funzione di coercizione dell'astreinte e, quindi, viene meno la sanzione stessa.
3. Il Tribunale ha errato per avere indicato uno spatium temporis di soli venti (20) giorni e di non avere tenuto conto che sino al 14.10.2015 non era stato raggiunto l'accordo con il signor per l'esecuzione Pt_1
della bretella.
pagina 8 di 15 Quanto al primo termine, esso avrebbe dovuto decorrere dalla notificazione del provvedimento e, comunque, in altri casi, era stata applicata una dilazione più lunga.
In ogni caso, nessun adempimento avrebbe potuto essere imputato alla società sino al 14.10.2015, momento in cui l'opposto aveva presentato la sua proposta sulle modalità di esecuzione della bretella.
L'accordo con il proprietario del fondo dominante era, infatti, conditio sine qua non per la realizzazione dell'opera, come espressamente previsto nel contratto del 2007.
4. Il Tribunale ha errato per non avere pronunciato condanna per responsabilità aggravata nei confronti del signor il quale si è Pt_1
reso responsabile di abuso del diritto.
5. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla condanna del signor alla restituzione delle somme incassate all'esito dell'esecuzione Pt_1
forzata.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
25 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
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Devono essere esaminati preliminarmente i primi due motivi di appello incidentali che, se accolti, determinerebbero la caducazione del diritto del signor a procedere in executivis. Pt_1
Entrambe le censure sono, tuttavia, infondate.
Come noto, le norme che regolano l'attuazione dei provvedimenti cautelari anticipatori, quale l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c., richiamano la disciplina dell'esecuzione forzata, ma non richiedono la notificazione di titolo e precetto.
pagina 9 di 15 L'applicazione del principio secondo cui la decisione di merito si sostituisce al provvedimento d'urgenza è limitata a questo profilo, ossia al provvedimento anticipatorio che tiene luogo della futura, eventuale, condanna.
Il provvedimento cautelare, limitatamente al capo sulla misura coercitiva, così come a quello sulle spese, è, però, titolo esecutivo e, quindi, non è soggetto alla disciplina sopra richiamata, richiedendo, tra l'altro, per la sua esecuzione anche la notificazione dell'atto di precetto.
Ne consegue che l'emanazione della sentenza di merito che definisce il giudizio all'interno del quale il provvedimento cautelare è stato adottato, non assorbe i capi di quest'ultimo che costituiscono titolo esecutivo, salvo il caso in cui sia stato negato il diritto per il quale la tutela anticipatoria è stata concessa, regolato dall'art. 669-novies c.p.c., nel qual caso anche i “capi esecutivi” vengono travolti dal rigetto della domanda a essi sottesa.
Così come è possibile agire esecutivamente per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate nel procedimento cautelare anche dopo la conclusione del giudizio, così il creditore può agire in ogni momento per pretendere dall'obbligato la corresponsione della sanzione pecuniaria comminatagli ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Il signor ha, quindi, legittimamente agito in via esecutiva nei confronti Pt_1
della società obbligata, in quanto aveva il potere di farlo in forza di valido ed efficace titolo esecutivo;
infatti, la sentenza che ha definito il giudizio di merito non ha negato il suo diritto, dando atto che la strada era stata realizzata nelle more del giudizio;
anzi, la stessa , costituendosi in quella causa, CP_1 neppure aveva contestato l'esistenza del diritto del signor alla Pt_1
costruzione della “bretella”, dichiarandosi disponibile a riprendere una trattativa bonaria per l'esecuzione dell'opera, poi effettivamente realizzata a seguito dell'ordine emesso in via d'urgenza in corso di causa.
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pagina 10 di 15 Meritano accoglimento i primi due motivi di appello principale, da trattarsi congiuntamente, nei limiti e nei termini che seguono.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione all'esecuzione promossa dalla
, ha ritenuto di dover indicare il termine iniziale dal quale far decorrere CP_2
l'efficacia dell'ordine di pagamento, non coincidente con la comunicazione dell'ordinanza.
Contenendo, infatti, il provvedimento cautelare anticipatorio un complesso ordine di fare (realizzazione di una strada), il giudice dell'esecuzione ha ritenuto irragionevole che la sanzione fosse da applicarsi immediatamente, anche in considerazione del recente intervento legislativo che ha modificato la norma, stabilendo espressamente che il giudice chiamato a decidere sull'istanza ex art. 614 bis c.p.c. debba indicare la data di decorrenza.
Il principio richiamato dal primo giudice, pur ragionevole, non può trovare applicazione in sede di opposizione all'esecuzione, dovendo, invece, essere oggetto di eventuale (ri)valutazione da parte del giudice della cautela, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., essendo questi l'unico soggetto abilitato a completare il comando condannatorio coercitivo.
Tale attività di completamento, in quanto attiene al momento della formazione del titolo esecutivo, non può, invece, essere rimessa al giudice dell'esecuzione.
In questo caso, pertanto, il termine iniziale coincide con la comunicazione dell'ordine di pagamento non perché, come pure sostenuto dal signor Pt_1
il giudice della cautela abbia pronunciato la condanna a fronte di un inadempimento verificatosi anni prima, ma perché in mancanza di indicazione del dies a quo i parametri mancanti nel provvedimento avrebbero potuto essere completati solo dallo stesso giudice che aveva emanato l'ordine di pagamento.
Il principio, ovviamente, trova applicazione solo per quei parametri che è possibile stabilire al momento dell'emanazione del provvedimento, quale, appunto, la decorrenza dell'obbligazione in caso di ritardo.
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pagina 11 di 15 Sono, invece, da respingere tutti gli altri motivi di appello, principale e incidentale, riguardanti la quantificazione della sanzione complessivamente dovuta dalla società obbligata.
Ferma, quindi, la impossibilità per il giudice dell'esecuzione di integrare il provvedimento con l'indicazione del termine di decorrenza dell'ordine di pagamento, deve, in primo luogo, escludersi che esso debba decorrere dal momento in cui lo stesso sia stato notificato a cura del creditore (01.07.2015), dovendosi, invece, fare riferimento alla comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza completa (05.05.2015).
L'ordine di pagamento è immediatamente esecutivo e produttivo di effetti, sicché non si comprende, né parte appellante argomenta sul punto in modo convincente, per quale ragione sarebbe necessaria la notificazione a istanza di parte.
Sono, per altro verso, condivisibili le conclusioni del Tribunale anche con riguardo al momento in cui si può ritenere che la abbia adempiuto CP_1 all'obbligazione, non potendosi pretendere, come ha sostenuto il signor nell'atto di precetto, che il tempo di realizzazione della strada sia da Pt_1
conteggiarsi quale inadempimento rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione.
La costruzione della “bretella” è attività complessa e, come correttamente motivato anche dal primo giudice, l'astreinte non poteva avere lo scopo di sanzionare condotte antecedenti all'emanazione dell'ordinanza, per le quali erano esperibili gli altri rimedi previsti dall'ordinamento a tutela della parte che subisce l'altrui inadempimento: la valutazione che doveva essere fatta nel caso in esame era, quindi, quella di stabilire se la si fosse resa parte CP_1
diligente dal momento della condanna cautelare.
La società obbligata ha dato prova di essersi attivata con la ricezione dell'offerta economica da parte dell'impresa appaltatrice in data 10.08.2015, che presuppone che l'appaltante avesse formulato preventiva richiesta, sicché
pagina 12 di 15 la data del 31.07.2015 indicata dal Tribunale ai fini dell'individuazione del momento in cui il debitore si è reso adempiente è da considerarsi senz'altro ragionevole.
A questo proposito, non può condividersi che, al fine di aumentare lo spatium temporis di decorrenza della sanzione, possa assumere rilevanza la circostanza che il 14.10.2015 siano state definite con il signor le varianti da Pt_1
apportare al progetto iniziale e questo sia perché la necessità di un accordo tra le parti era espressamente contemplato nel contratto di compravendita del
2007, sia in ragione del fatto che non vi è prova che, prima di tale data, il creditore avesse in qualsiasi modo contribuito a rallentare i lavori, dovendosi fare riferimento al momento in cui la società si è resa parte diligente per avviare l'esecuzione dell'opera.
Né può considerarsi meritevole di accoglimento la tesi dell'appellante principale, secondo cui la sospensione della decorrenza della condanna dovrebbe decorrere dalla data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice
(06.10.2015).
La Corte condivide le conclusioni del primo giudice in ordine alla necessità di sospendere la sanzione per il periodo di esecuzione dei lavori, non potendosi considerare tale intervallo di tempo quale inadempimento, in considerazione della impossibilità di realizzare immediatamente l'opera, e ritiene che l'attività prodromica e necessaria per procedere alla materiale realizzazione della strada debba essere ricondotta nell'ambito del concetto di “periodo di esecuzione dei lavori”; ne consegue che anche la fase di individuazione dell'impresa e di progettazione preventiva devono essere ricomprese in suddetta sospensione, come correttamente concluso dal Tribunale.
Infine, neppure è accoglibile la censura formulata dal signor secondo Pt_1
cui, poiché i lavori si sarebbero dovuti concludere entro centoventi (120) giorni, anche il periodo decorrente dalla scadenza del termine (06.20.2016)
pagina 13 di 15 all'effettivo completamento delle opere (26.04.2015) avrebbe dovuto essere conteggiato ai fini della quantificazione della sanzione.
In primo luogo, non vi è prova della colpevole inerzia della stazione appaltante e, quindi, il ritardo non è imputabile alla , ma, soprattutto, nei tempi CP_1
di esecuzione può avere inciso anche la decisione del signor di Pt_1
apportare modifiche al progetto iniziale, in forza del quale era stata determinata la durata dei lavori, per adattare il percorso alle proprie personali esigenze, intervenuta dopo il 06.10.2015 e, più precisamente, il 14.10.2015.
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Merita accoglimento il quinto motivo di appello incidentale, dovendosi pronunciare la condanna del signor alla restituzione delle somme Pt_1 eventualmente incassate in eccedenza all'esito della procedura esecutiva oggetto della presente opposizione all'esecuzione, rispetto a quanto di sua spettanza in forza della decisione assunta da questa Corte.
∞ ∞ ∞
Infine, devono essere respinte le reciproche censure aventi per oggetto domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo nel caso in esame i relativi presupposti (avere agito le parti in malafede o colpa grave o abuso del diritto).
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Alla luce del complessivo esito del giudizio, del parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, nonché di entrambi gli appelli, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre la integrale compensazione delle spese di lite anche per questa fase del processo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e,
pagina 14 di 15 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il signor ha diritto a procedere a esecuzione forzata nei confronti Parte_1
della per la somma di Euro 43.500,00 in linea capitale;
Controparte_1
II – condanna il signor alla restituzione in favore della Parte_1
delle somme assegnategli in sede di esecuzione forzata, Controparte_1
eccedenti quelle dovute dalla in forza della presente sentenza, oltre CP_1
interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
III – conferma per il resto la sentenza impugnata;
IV – compensa integralmente le spese di lite anche per il presente grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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