Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Decreto cautelare 22 luglio 2021
Ordinanza collegiale 2 agosto 2021
Ordinanza cautelare 20 settembre 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2022
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 17/01/2022, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00704/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Puglia, Comando Interregionale Carabinieri Ogaden, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della determina del Comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” del 15.4.2021, notificata il 19.4.2021, con cui, nel dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV^ -OMISSIS-/2019, è stata nuovamente disposta nei confronti del ricorrente la cessazione dal servizio permanente per infermità ai sensi dell'art. 929 del D. Lgs. n. 66/2010;
- del verbale della C.M.O. di Bari -OMISSIS-/CC dell'11.1.2021 con cui è stata confermata l'inidoneità permanente al servizio;
- ove occorra, della determina del Comando Regionale “Puglia” -OMISSIS- del 26.3.2021, notificata il 3.4.2021, avente ad oggetto il preavviso dell'adozione del decreto di cessazione dal servizio;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera dal 4.11.2015, data di collocamento in quiescenza, ad oggi, sotto il profilo giuridico, economico-retributivo e previdenziale, con conseguenziale corresponsione delle somme arretrate quale differenza economica tra l'importo del trattamento pensionistico erroneamente erogato e la retribuzione spettante, ivi comprese le somme previste per la mancata fruizione del congedo ordinario e straordinario e per la progressione di carriera, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
del diritto, altresì, al risarcimento dal danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza della condotta illegittima della P.A. convenuta;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 luglio 2021:
- della determina del Comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” del 6.7.2021, notificata il 17.7.2021, con cui, nel dare esecuzione all'ordinanza del T.A.R. Lecce n. 352/2021, è stata sospesa la determina impugnata in attesa della pronuncia di merito e del nuovo accertamento medico-legale da parte della C.M.O. competente, anziché disporre la reintegrazione in servizio provvisoria ed interinale del ricorrente;
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 dicembre 2021:
- del verbale -OMISSIS-/CC del 30.09.2021 della C.M.O. di Taranto con cui, in esecuzione della determina del Comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” del 06.07.2021, il ricorrente viene nuovamente dichiarato permanentemente inidoneo al servizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. V. Parato per la parte ricorrente.
1) Premesso che, con il ricorso principale, assistito da domanda cautelare, il ricorrente impugnava il decreto di cessazione dal servizio permanente per infermità e il presupposto verbale della C.M.O. BL/S -OMISSIS- dell’11.1.2021.
2) Premesso che, con ordinanza cautelare di questa Sezione n. 352 del 18 giugno 2021, veniva accolta la domanda di tutela in via d’urgenza, per le seguenti ragioni:
“1) Premesso che il ricorrente si duole del verbale -OMISSIS-dell’11.1.21, con cui la C.M.O., pur dando atto della cardiopatia “con funzione sistolica conservata ed in buon compenso cardiovascolare”, ha:
- a) emesso giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato e d’istituto nell’Arma, di idoneità alla riserva e al transito nei ruoli civili della Difesa;
- b) ritenuto che l’infermità prevalente fosse la cardiopatia;
2) Rilevato che, così opinando, la C.M.O.:
- a) non ha indicato – differentemente da quanto rilevato dalla sentenza C.d.S. -OMISSIS-/2019 – i motivi per i quali il ricorrente dovesse essere ancora ritenuto permanentemente non idoneo;
- b) nel ritenere prevalente la cardiopatia, non ha compiutamente accertato “la rilevanza clinica delle altre patologie riscontrate, né se si trattasse di patologie pregresse risolte e/o stabilizzate e/o determinanti ai fini dell’inidoneità al servizio”, come invece affermato dalla cit. sentenza C.d.S. -OMISSIS-/2019;
3) Ritenuto quindi che la domanda cautelare vada accolta per sussistenza del fumus boni iuris e che, per l’effetto, vadano sospesi gli atti impugnati, con fissazione dell’udienza pubblica [del 13 ottobre 2021];
4) Ritenuto di rinviare al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase”.
3) Premesso che, nelle more dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2021, parte ricorrente, in data 7 luglio 2021, depositava istanza di esecuzione della suddetta ordinanza cautelare.
4) Premesso che, in data 20 luglio 2021, parte ricorrente depositava primi motivi aggiunti, assistiti da domanda cautelare, avverso l’atto prot. -OMISSIS- del 6 luglio 2021 del Comando Interregionale “Ogaden”, con cui la P.A., in pretesa esecuzione della suddetta ordinanza di questa Sezione n. 352/21, ha sospeso l’esecuzione del provvedimento di cessazione dal servizio permanente del ricorrente fino alla definizione della presente controversia nel merito e fino alla nuova valutazione medico-legale del ricorrente.
5) Premesso che, con ordinanza n. 1244 del 2 agosto 2021, questa Sezione prendeva atto della rinuncia di parte ricorrente all’istanza di esecuzione della suddetta ordinanza cautelare n. 352/21.
6) Premesso che, con successiva ordinanza cautelare n. 552 del 20 settembre 2021, questa Sezione respingeva la domanda di tutela in via d’urgenza connessa ai motivi aggiunti depositati il 20 luglio 2021, ritenendo che:
“ 3) […] - a) effettivamente, il suddetto atto del Comando Interregionale prot. -OMISSIS- del 6 luglio 2021 non faccia altro che ripetere ciò che è stato già disposto da questa Sezione con la cit. ordinanza n. 352 del 18 giugno 2021, ordinanza con cui è stata sospesa la cessazione del militare dal servizio permanente;
- b) quindi, non essendo l’atto del Comando Interregionale prot. -OMISSIS- innovativo dell’ordine giuridico, la domanda cautelare proposta contro lo stesso sia da respingere per carenza di interesse, fermo restando l’obbligo conformativo che, in base alla suddetta ordinanza cautelare n. 352/21, grava sull’Arma dei Carabinieri, la quale non può ignorare che, essendo sospesa ope iudicis la cessazione dal servizio permanente, si riespande lo status di militare del ricorrente;
4) […], come da deposito del ricorrente del 9 settembre 2021, il militare è stato convocato per nuova visita medica davanti alla C.M.O. di Taranto in data 23 settembre 2021 e ritenuto che, in quella sede, la C.M.O. dovrà necessariamente tenere conto dei rilievi formulati da questa Sezione con la citata ordinanza cautelare n. 352/2021, che a sua volta richiama la sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2019 ”.
7) Premesso che l’udienza pubblica del 13 ottobre 2021 veniva rinviata, a verbale, all’udienza pubblica del 2 marzo 2022, su istanza del ricorrente del 12 ottobre 2021, in cui veniva rappresentata l’esigenza di proporre motivi aggiunti avverso il nuovo verbale di inidoneità, conseguente alla predetta visita del 23 settembre 2021.
8) Premesso che, in esito alla visita medica del 23 settembre 2021, veniva infatti emesso verbale della C.M.O. di Taranto BL/S -OMISSIS-/CC del 30 settembre 2021, di nuova inidoneità, di cui il ricorrente si duole con secondi motivi aggiunti, depositati in data 16 dicembre 2021 e assistiti da domanda cautelare, per la cui trattazione è stata fissata l’odierna camera di consiglio del 13 gennaio 2022, in esito alla quale viene resa la presente ordinanza collegiale istruttoria.
9) Rilevato che, nel suddetto verbale -OMISSIS- del 30 settembre 2021, il ricorrente è stato riconosciuto “ permanentemente non idoneo al s.m.i. e d’istituto nell’Arma dei Carabinieri, sì da collocare nella riserva, sì idoneo al transito nei ruoli civili ” della Difesa, con la seguente motivazione:
- è stata riconosciuta come infermità prevalente la “ cardiopatia ischemica-ipertensiva in paziente con pregresso stemi laterale rivascolarizzato mediante PCI primaria su RD e IVA e in elezione su CX e MO, con funzione sistolica conservata ed in buon compenso cardiovascolare ”, da considerarsi “ ad elevato/molto elevato rischio cardiovascolare, anche in considerazione di eventuali ulteriori fattori di rischio tra cui la dislipidemia e l’insufficienza renale cronica (quest’ultima, peraltro, con un quadro evolutivo peggiorativo riscontrato da accertamenti effettuati c/o questo Centro Ospedaliero). Il rigetto del riconoscimento da Causa di Servizio [della suddetta cardiopatia] da parte del Comitato di Verifica di Roma non consente, d’altronde, di proporre l’interessato per un provvedimento “riforma in modo parziale” che pure, risulterebbe adeguato allo stato di compenso clinico ed emodinamico dello stesso. Al contrario, per quanto sopra, questa Commissione ritiene che la situazione del paziente ad elevato rischio cardiovascolare sia incompatibile con la piena idoneità al Servizio d’Istituto nell’Arma dei Carabinieri attesa la molteplicità e varietà dei servizi svolti in territorio nazionale e non, l’elevato livello di stress che ne deriva (sforzi fisici, stress psichico, condizioni metereologiche sfavorevoli, difficoltoso controllo dei ritmi e delle qualità alimentari nonché del ritmo sonno-veglia) evidentemente inconciliabili con l’adozione di quello stile di vita fortemente raccomandato in pazienti di questo tipo ”.
10) Rilevato, quanto al merito del suddetto accertamento medico-legale, che il ricorrente si duole del fatto di essere stato ritenuto non idoneo alla vita militare sulla base delle stesse motivazioni già censurate con la sentenza del C.d.S. -OMISSIS-/2019, nella quale, a fronte della suddetta cardiopatia – già ascritta alla VI categoria della Tabella A nel provvedimento di diniego di dipendenza da causa di servizio (v. decreto -OMISSIS- del 6 ottobre 2015, all. 7 ricorso principale e richiamato nello stesso verbale -OMISSIS- cit.) –, si era rilevato quanto segue:
- a) “7 […] la Commissione medica ospedaliera di Taranto avrebbe dovuto valutare [il ricorrente] idoneo o meno al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri, tenendo conto del suo concreto stato di salute e degli esiti della cardiopatia ischemica, accertando, con le opportune indagini, l’assenza di ischemia residua, la buona funzione contrattile globale (anche se con lievi ipocinesie zonali, con frazione di eiezione tra 45 e 50%) e la normalità dell’esame Holter senza alterazioni di tipo ischemico e senza aritmie minacciose […] . Dagli atti di causa, emerge che tali specifiche e approfondite verifiche non sono state eseguite nel caso di specie, allo scopo di emettere il giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri e, quindi, risulta fondata la censura con la quale l’appellante ha lamentato la carenza di istruttoria ed il vizio di motivazione degli atti contestati”;
- b) “ 8 […] non risulta compiutamente accertata la rilevanza clinica delle altre patologie riscontrate, né se si trattasse di patologie pregresse risolte e/o stabilizzate e/o determinanti ai fini dell’inidoneità al servizio. Anche sotto questo profilo, pertanto, gli atti impugnati risultano viziati da carenza di istruttoria e difetto di motivazione” .
11) Rilevato, sempre in relazione al merito dell’accertamento medico-legale che è stato effettuato, che il ricorrente deduce ulteriormente che, nonostante il suddetto pronunciamento del C.d.S. -OMISSIS-/2019, la C.M.O., nel verbale -OMISSIS- del 30 settembre 2021 cit., pur avendo riconosciuto la prevalenza della cardiopatia e ritenuto le altre patologie ormai risolte – ad eccezione dell’insufficienza renale cronica che si afferma essere al III stadio con lieve evoluzione peggiorativa – si è limitata a una mera visita cardiologica, senza procedere agli specifici accertamenti clinici indicati nella suddetta sentenza del Consiglio di Stato.
12) Rilevato che il ricorrente, sempre in relazione all’accertamento medico-legale effettuato, deduce ancora che:
- a) la C.M.O. ha ribadito lo stesso giudizio negativo, nonostante abbia ritenuto la cardiopatia “ con funzione sistolica conservata ed in buon compenso cardiovascolare ” e da ascriversi alla VI categoria (essendo stato richiamato nel verbale il decreto di diniego da causa di servizio -OMISSIS-/2015);
- b) la suddetta nefropatia, come da allegata consulenza di parte (allegata ai motivi aggiunti del 16 dicembre 2021), avrebbe modesta incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente;
- c) a conferma della contraddittorietà del giudizio impugnato, la C.M.O. ha concluso nel senso che, se vi fosse stato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della cardiopatia, si sarebbe potuto avere un giudizio di “riforma parziale”, senza considerare che non v’è traccia di alcuna disposizione di legge nel nostro ordinamento che preveda un tale nesso e che l’unica circostanza rilevante in questi casi è data dall’esame obiettivo delle patologie, le quali, a seconda della loro gravità e ascrivibilità a tabella, possono determinare o meno l’inidoneità parziale o totale al servizio.
13) Ritenuto di:
- a) disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se la patologia da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare la sua inidoneità permanente al servizio, tenendo conto delle indicazioni fornite nella sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2019;
- b) incaricare, a tal fine, la Commissione Medica di Verifica presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari.
14) Ritenuto altresì di disporre, quanto alle modalità di espletamento della verificazione, nei termini seguenti:
- a) la verificazione dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a cura della parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti, anche presso le sedi reali, e all’organo accertatore, sopra indicato;
- b) alla verificazione potranno partecipare i difensori delle parti in causa nonché consulenti medici di loro fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;
- c) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento/elemento idonei a chiarire il punto controverso, ivi compresa l’indicazione degli specifici accertamenti clinici condotti – oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti –, che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 giorni.
15) Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 5 aprile 2022.
16) Ritenuto, altresì, che, alla luce dell’evoluzione del giudizio e, segnatamente, della proposizione di due ricorsi per motivi aggiunti, vada fissata, per la definizione della controversia nel suo complesso, la nuova udienza pubblica del 25 ottobre 2022, in luogo della già fissata udienza pubblica del 2 marzo 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- ordina gli adempimenti istruttori di cui in motivazione;
- rinvia, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 5 aprile 2022;
- fissa la nuova udienza pubblica del 25 ottobre 2022, in luogo della già fissata udienza pubblica del 2 marzo 2022.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.