Articolo 959 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 958Articolo 960
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9 ottobre 2010
Art. 959. Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni 1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma se le predette ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio. 2. Sono, altresi', collocati in congedo illimitato, i volontari che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, per le quali e' avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, i quali, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato:
a) non presentano domanda per permanere in servizio fino al termine della ferma, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario; b) non presentano domanda di permanere in servizio, se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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