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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6274 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12002/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12002 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Lamacchia, in virtù di procure in C.F._4 calce al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Trinitapoli, Via Imbriani, n. 25, e quindi presso il suo domicilio digitale Email_1
ATTORI E (C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
[...]
IA LA, OR LE e SI LL, in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio Uniqlegal stapa in Milano, Corso Vercelli n. 40 CONVENUTA e
(P.IVA. – già ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 CP_3 [...]
(P.IVA. - già ), in persona della procuratrice dott.ssa CP_4 P.IVA_3 CP_5 CP_6
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
[...] nel giudizio riassunto, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, v.lo S. Bernardino 5A e, quindi, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
INTERVENUTA OGGETTO: Rapporti bancari. CONCLUSIONI Per gli attori (in assenza di conclusioni rassegnate in occasione dell'udienza del 30 aprile 2025, le stesse si intendono rassegnate come nell'ultimo atto difensivo antecedente all'udienza di precisione delle conclusioni e, quindi, nel ricorso in riassunzione depositato in data 25 luglio 2023):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: A. Nel merito, accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente contraddistinto col n. 10803990 e conto anticipo n. 401285413 e 104406300, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di tali importi pari ad €.28.985,13 oltre interessi
pagina 1 di 12 legali dalla domanda fino al soddisfo;
B. Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per parte “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei signori Parte_1 Parte_2
e per i motivi esposti in atti;
Parte_3 Parte_4
- dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte da controparte, per le ragioni meglio esposte in atti;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio degli attori in riferimento ai rapporti di conto corrente di cui è causa, quantomeno al periodo antecedente il 26.05.2010; nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti;
- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati sui rapporti n. 10803990, n. 401285413 e n. 104406300 e dichiarare che nulla deve alla società e ai sig.ri Controparte_1 Parte_5 Parte_1 Parte_2
e a nessun titolo, per i motivi meglio esposti in atti;
[...] Parte_3 Parte_4 in via istruttoria:
-ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi meglio descritti in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”
Per parte (come da comparsa depositata nel giudizio riassunto e quindi): Controparte_3
“Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda degli attori;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Part
1. La società in persona del legale rappresentante , nonché Parte_5 Controparte_7 quest'ultimo, in proprio, quale garante della società unitamente ai signori , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_3 Parte_4
Foggia la società chiedendo di accertare - previa ogni statuizione circa l'invalidità del Controparte_1 contratto di 10803990, stipulato tra le parti in data 3 aprile 2007, nonché dei collegati conti anticipi n. 401285413 del 13 gennaio 2010 e n. 104406300 del 9 agosto 2016, passati a sofferenza in data 31 marzo 2018 - l'illegittimo addebito da parte della banca di importi non dovuti e, per l'effetto, la sua condanna alla restituzione della somma di euro 28.985,13 oltre interessi dalla domanda. I fideiussori hanno inoltre chiesto di accertare la nullità degli atti di fideiussione dagli stessi rilasciati per violazione della normativa antitrust. Gli attori, in particolare, hanno sostenuto l'invalidità dei contratti di conto corrente per i seguenti motivi:
- mancato rispetto della forma scritta prescritta ad substantiam ai sensi dell'art. 117 T.U.B. (con sottoscrizione dei contratti da parte di entrambi i contraenti), con verosimile determinazione del tasso di interesse per relationem tramite rinvio alle condizioni applicate dalle aziende di credito sulla piazza e conseguente illegittima applicazione di interessi in misura ultralegale e necessità dell'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al citato art. 117 TUB;
- illegittimo addebito di spese e valute non pattuite;
pagina 2 di 12 - illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c., anche in considerazione della sostanziale assenza del presupposto rappresentato dalla reciprocità n relazione ai tassi debitori e creditori, tenuto conto della misura pattuita per questi ultimi;
- illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, in considerazione sia dell'assenza di linee di credito validamente contrattualizzate sia della indeterminatezza della clausola ex art. 1346 c.c. per indicazione della sola percentuale di calcolo, sia per assenza di causa;
- illegittima applicazione di interessi usurari, tenuto conto della misura del TAEG alla stipula del contratto di conto corrente n. 10803990 del 3 aprile 2007 che era pari al 19,29% a fronte di un tasso soglia del 14,85%, nonché del TAEG del conto anticipi n. 401285413 del 31.03.2010 che era pari al 10,25% a fronte di un tasso soglia dell'8,145%;
- illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca in violazione dell'art. 118 T.U.B.
1.2. Si è costituita in giudizio la contestando, in via pregiudiziale di rito, Controparte_8
l'incompetenza del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale di Milano, in relazione alle domande relative ai contratti di conto corrente, e in favore della sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Napoli, in riferimento alle domande concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287\1990. Ancora in via preliminare, la banca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il credito derivante dai rapporti intercorsi tra le parti era stato oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB in favore della Controparte_9
Sotto un diverso profilo, la banca ha eccepito il difetto di legittimazione dei fideiussori in ordine alla domanda di ripetizione, trattandosi di diritto facente capo al debitore garantito, del tutto estraneo alla sfera giuridica dei garanti. Più in generale, è stata eccepita l'inammissibilità della domanda di ripetizione in assenza dell'allegazione e della prova di qualunque pagamento, integrante il presupposto dell'azione di ripetizione. Ancora, è stata eccepita la prescrizione di ogni pretesa relativa al periodo di tempo antecedente al 26 maggio 2010 (data coincidente con il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione). Nel merito, la banca ha contestato la genericità delle contestazioni sollevate dagli attori e la loro inammissibilità o, comunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova sugli stessi gravante. Inoltre, la banca ha prodotto i contratti di conto corrente e i conti anticipi posti a fondamento delle domande, evidenziando che le parti avevano pattuito la misura degli interessi e tutte le ulteriori condizioni economiche applicabili ai rapporti, oggetto delle doglianze sollevate dagli attori. Quanto all'ipotizzata usura, la difesa della banca ha rilevato come gli attori avessero erroneamente utilizzato il TAEG quale valore da raffrontare con il tasso soglia, in luogo del T.E.G., come invece previsto dalla normativa di settore;
avevano erroneamente utilizzato, ai fini della verifica del superamento della soglia usura, una formula diversa da quella riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia; avevano erroneamente incluso, nella formula di calcolo, il valore della C.M.S. che invece non doveva essere considerato;
infine, avevano fatto riferimento ad ipotesi di usura sopravvenuta, che per a giurisprudenza ormai consolidata non hanno rilevanza, dovendosi far riferimento ai tassi pattuiti alla data di stipula dei contratti. Quanto all'anatocismo, la difesa della banca ha rilevato come nei contratti oggetto di causa, precisamente nell'art. 8 delle condizioni generali di ciascun contratto, fosse stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia debitori e creditori, e la clausola era stata approvata per iscritto dalla società correntista. Inoltre, anche la capitalizzazione applicata dopo il 1 gennaio 2014 doveva ritenersi legittima, in assenza della delibera CICR che avrebbe dovuto dare attuazione alle modifiche dell'art. 120 T.U.B.
pagina 3 di 12 La difesa della banca ha poi rivendicato la legittima pattuizione di spese e valute nonché delle commissioni di massimo scoperto e il legittimo esercizio dello ius variandi come pattuito tra le parti.
1.3. Nel corso del giudizio si è costituita la società quale cessionaria dei Controparte_3 crediti vantati da nei confronti della società e dei suoi garanti, per effetto di Controparte_1 Parte_5 atto di cessione in blocco del 20 giugno 2020. La società intervenuta, pur escludendo la propria legittimazione in ordine alla domanda di ripetizione, ha evidenziato di avere interesse ad intervenire nel giudizio, in considerazione delle domande di nullità proposte che avrebbero potuto incidere sull'esistenza e sulla misura del suo credito. Nel merito, la difesa della società intervenuta ha evidenziato come dai documenti contrattuali prodotti dalla banca fosse emersa l'infondatezza delle contestazioni di parte attrice in ordine al mancato rispetto della forma scritta dei contratti e all'assenza delle relative condizioni economiche. L'intervenuta ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte.
1.4. Con ordinanza del 26 gennaio 2022 il giudice del Tribunale di Foggia, accogliendo le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Foggia Controparte_1 in favore del Tribunale di Milano in merito alle domande relative ai conti nn. 10803990, 401285413 e 104406300 e in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, in relazione alle domande concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
1.5. Il giudizio concernente i contratti di conto corrente è stato riassunto da tutti gli attori dinanzi al Tribunale di Milano. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. è stata fissata udienza per esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Con decreto del 2 maggio 2023, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società con sentenza n. Parte_5
16/2023 del 27 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Foggia, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14\2019. Il giudizio è stato successivamente riassunto con ricorso depositato in data 25 luglio 2023 nell'interesse dei fideiussori , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
A seguito della verifica dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti, la prosecuzione del giudizio è avvenuta senza la partecipazione della società liquidazione giudiziale, CP_10 nonostante la rituale notifica del ricorso in riassunzione alla liquidazione giudiziale in persona del curatore, con notifica telematica del 26 gennaio 2024. Fallito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c è stato disposto l'espletamento di una CTU di natura contabile e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 30 aprile 2025, sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Procedendo con la qualificazione delle domande, si evidenzia che gli attori che da ultimo hanno riassunto il giudizio, ossia i signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di garanti della società hanno avanzato domande di Parte_4 Parte_5 accertamento dell'invalidità dei contratti sopra indicati (conto corrente n. 10803990 del 3 aprile 2007 e conti anticipi n. 401285413 del 12 gennaio 2010 e n. 104406300 del 3 agosto 2016, conti per i quali si è registrato il passaggio a sofferenza in data 31 marzo 2018) e di accertamento dell'illegittimo addebito di importi non dovuti e, contestualmente, hanno proposto una domanda di ripetizione dell'indebito quantificato nell'importo complessivo di euro 29.985,13.
3. In via del tutto preliminare, risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla banca nei confronti dei fideiussori in merito all'azione di ripetizione dell'indebito dagli stessi proposta. pagina 4 di 12 In effetti, la fideiussione costituisce un negozio di garanzia con il quale un soggetto si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Ne discende che alcun diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto dal debitore garantito al creditore, in forza del rapporto contrattuale tra questi intercorso, spetta al mero garante dell'obbligazione altrui, essendo legittimato ad agire in ripetizione di quanto indebitamente pagato unicamente il debitore che ha effettuato i versamenti ritenuti non dovuti e, nella specie solo la società correntista. In questa prospettiva, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso” (Cass., Ordinanza 4 dicembre 2019 n. 31653; si v. anche Cass., 1 marzo 2010 n. 4830 e Cass., 20 agosto 2003 n. 12225). La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione dei fideiussori in ordine alla domanda di ripetizione di quanto addebitato o riscosso illegittimamente dalla banca, trattandosi di azione spettante esclusivamente al soggetto intestatario del conto, a carico del quale erano stati effettuati gli addebiti.
3.1. Diversamente, si ritiene che i garanti siano legittimati a promuovere l'azione di accertamento della validità dei contratti, sussistendo il loro interesse ad accertare quale fosse il saldo alla chiusura dei rapporti al fine, evidentemente, di veder ridotta la consistenza del proprio debito. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale giacché sussiste evidentemente il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria in ragione del suo, noto, carattere accessorio” (Cass. 8 luglio 1983, n. 4605; analogamente, anche in tema di contratto autonomo di garanzia, Cass., Ordinanza 10 gennaio 2018 n. 371 e Cass., ordinanza 31 marzo 2023 n. 9071; v. anche Cass. 4 dicembre 2019 n. 31653, già citata, dalla cui lettura, si evince la configurabilità della legittimazione dei garanti a chiedere la rideterminazione del saldo del conto corrente intestato al debitore principale, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e il regime delle valute e il carattere usurario dei tassi applicati agli interessi debitori).
4. Passando all'esame del merito, giova anzitutto evidenziare che la banca costituendosi CP_1 nel giudizio, ha prodotto la documentazione contrattuale inerente ai rapporti oggetto di causa (precisamente, con riferimento all'apertura dei rapporti, i docc. 2, 7 e 14 del fascicolo di parte . CP_1
Precisamente, per quanto riguarda il conto corrente n. 10803990 è stato prodotto un contratto del 3 aprile 2007 (recante le condizioni generali di contratto, quelle economiche e il documento di sintesi sub doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) sottoscritto dalla società correntista, nonché diversi affidamenti collegati a questo conto (doc.
3-6 del fascicolo di parte convenuta). Analogamente, per i conti anticipi n. 401285413 del 12 gennaio 2010 e n. 104406300 del 3 agosto 2016 sono stati prodotti i contratti, comprensivi di condizioni economiche, condizioni generali e documenti di sintesi (doc. 7 e 14 del fascicolo di parte) sottoscritti dalla società correntista, nonché diversi affidamenti (doc.
8-13 dl fascicolo di parte convenuta). 5. Tanto premesso, le domande proposte dagli attori in riassunzione possono essere accolte in parte.
5.1. Dall'esame dei documenti prodotti dalla banca (doc. 2, 7 e 14 del fascicolo di parte) emerge l'infondatezza delle contestazioni relative alla nullità dei contratti per mancanza della forma scritta prescritta ad substantiam così come per l'omessa pattuizione dei tassi di interesse (con verosimile rinvio ai pagina 5 di 12 cc.dd. usi piazza) nonché di tutte le condizioni economiche applicabili ai citati rapporti, ivi compresa la disciplina delle valute.
Tutti i contratti, infatti, risultano sottoscritti dalla società correntista e, secondo Parte_5
l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono, ai fini della valida stipula del contratto, la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili (tra le altre Cass., Ordinanza 4 giugno 2018 n. 14243), tra i quali, anche la produzione in giudizio da parte della banca del documento contrattuale di cui si invoca l'applicazione. In questa prospettiva, è stato affermato che “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Cass., Ordinanza, 12 ottobre 2023 n. 28500 che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).
Inoltre, dall'esame dei documenti contrattuali si evincono chiaramente le pattuizioni relative ai tassi di interesse, sia creditori sia debitori (v., in particolare, quanto al c.c. il conto corrente n. 10803990 il doc. 2 p. 4 e p. 33; quanto al c.c. n. 401285413 il doc. 7 p. 2; quanto al c.c. n. 104406300 il doc. 14 p. 2). Peraltro, in ciascuno dei contratti, l'art 8 delle condizioni generali ha espressamente previsto che gli interessi sono riconosciuti dal correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel prospetto allegato (quanto al conto corrente n. 10803990) o nel documento di sintesi allegato (quanto ai conti anticipi).
Analogamente, nei contratti in esame sono chiaramente riportate tutte le condizioni economiche, ivi comprese spese e commissioni, applicabili ai rapporti. D'altro canto, si osserva come, a fronte della produzione dei contratti da parte della banca, nel corso del giudizio gli attori si siano limitati a reiterare le generiche e astratte allegazioni formulate nell'atto introduttivo senza svolgere alcuna ulteriore contestazione specifica in merito alle condizioni contrattuali, generali ed economiche, inerenti ai rapporti oggetto di causa. Alla luce di tali considerazioni, non sono meritevoli di accoglimento le contestazioni fondate sulla violazione della forma scritta dei contratti, con conseguente validità delle pattuizioni intercorse tra le parti anche in ordine alla misura dei tassi di interesse, alle spese, ai giorni di valuta e a ogni ulteriore onere o commissione. 5.2. Deve essere invece accolta parzialmente la domanda concernete la nullità dei contratti in esame in merito alle pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, con riferimento al periodo decorso dall'1 gennaio 2014, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 TUB, come modificato nel corso dell'anno 2013.
In effetti, per il periodo antecedente all'1 gennaio 2014, in ciascuno dei contratti prodotti dalla banca (doc. 2, 7 e 14 di parte risulta pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con pari CP_1 periodicità in relazione agli interessi debitori e creditori (cfr. condizioni generali di contratto, art. 8 di ciascun contratto), con specifica approvazione da parte del cliente ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Trattandosi di contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la clausola di capitalizzazione ivi contenuta deve ritenersi valida. Tale clausola era quindi lecita, perché pagina 6 di 12 conforme alla normativa allora vigente, precisamente al disposto dell'art. 120 TUB, comma 2, come modificato dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000, con particolare riferimento all'art.
6. La novella, infatti, aveva espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c. Successivamente, l'art. 1 co. 629 della legge 27.12.2013 n. 147 (in vigore dal 1.1.2014) ha modificato il citato art. 120 TUB prevedendo che: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”. Nella relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata il 4 ottobre 2013 alla Camera dei Deputati si legge che la proposta di modifica normativa dell'art. 120 TUB “intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti «interessi composti» (o interessi sugli interessi)”. L'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha quindi reso illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto rileva nella fattispecie, ha vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi. La norma, pertanto, va intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c., invertendo, di fatto, quanto previsto dalla disciplina previgente – relativa agli anni 2000/2013 – con la quale è stato ammesso, nei rapporti bancari, l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale dell'art. 1283 c.c. Quanto alla verifica della decorrenza di tale innovazione legislativa, se immediata dall'1.1.2014 oppure sospensivamente condizionata ad un successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R., questo giudice ritiene corretta l'interpretazione della norma di cui alla lettera b) del co. 2 dell'art. 120 cit. come immediatamente precettiva, ossia nel senso dell'applicazione immediata del divieto assoluto di calcolo di interessi sugli interessi (in questo senso, tra le altre, C. App. Milano, Sentenza 31/01/2020 n. 333/2020; C. App. Milano, Sentenza 21 dicembre 2018 n. 5751/2018; Trib. Milano, G.U. dott.ssa Tombesi, 4 giugno 2021 n. 4805/2021; Trib Milano, G.U. dott. Ferrari, 18 febbraio 2020 n. 1516/2020). In tal senso depongono diversi rilievi, tra i quali: il comma 2 dell'art. 120 è stato integralmente “sostituito” (così si esprime l'art.1 comma 629 della L.147/13); la prima parte della norma sostituita, raffrontata alla prima parte della norma precedente, nel fornire indicazioni sull'ambito di intervento del CICR, si esprime in termini innovativi, rimettendo al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, quando precedentemente l'incarico riguardava
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”, ossia quel prodursi di interessi anatocistici che il codice vieta all'art. 1283 c.c., salvo le ipotesi residuali ivi previste;
nel rimandare alla futura Delibera CICR la regolamentazione di “modalità e criteri”, la norma sancisce già i principi cui la delibera dovrà attenersi (“prevedendo in ogni caso che:”), principi che pertanto devono ritenersi già vigenti dall'1.1.14, e che una delibera regolamentare non potrebbe né modificare né posticipare nel tempo. È stato inoltre evidenziato come l'interpretazione che vorrebbe subordinare l'efficacia della norma all'intervento attuativo demandato al CICR si ponga in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza ad una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione, non invece di dare contenuto ad una norma precettiva. Pertanto, una pagina 7 di 12 volta riconosciuto che l'art. 120 comma 2 T.U.B. ha vietato l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto. Anche laddove si ritenesse equivoco il dato testuale della norma primaria, il problema dovrebbe trovare soluzione non mediante la disposizione regolamentare bensì attraverso il canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 disp. prel., in particolare valorizzando le indicazioni provenienti dai lavori preparatori. Né rileva il riferimento all'art. 161 co. 5 del TUB, ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Tale previsione non può consentire la sopravvivenza della delibera del CICR pubblicata in attuazione dell'art. 120 TUB nella sua formulazione introdotta dal d.lgs. 342 del 1999. Ciò in quanto la norma transitoria di cui all'art. 161 co. 5 TUB si colloca all'interno del TUB a chiusura dei commi precedenti, nei quali sono state indicate le numerose norme abrogate con l'entrata in vigore della nuova normativa: la norma si riferisce, pertanto, solo alle disposizioni attuative di tali norme abrogate e non può essere estesa a norme abrogate o modificate con disposizioni successive. L'entrata in vigore dell'art. 120 c. 2 del TUB, come modificato dalla l. 147/2013, non è stata invece accompagnata da alcuna norma transitoria, a conferma dell'immediata entrata in vigore della disposizione, senza necessità di subordinarne l'efficacia all'emanazione di regolamenti ammnistrativi, né di prevedere un'ultrattività di norme amministrative contrastanti, fino all'emanazione di nuovi regolamenti. In conclusione, si ritiene che il divieto di anatocismo previsto dalla norma di cui all'art. 120 co.2 TUB nella versione vigente a partire dall'1 gennaio 2014 fosse effettivo anche in assenza di apposita delibera CICR attuativa della nuova formulazione della norma. L'ulteriore nuova formulazione dell'art. 120 TUB in forza dell'art. 17-bis, comma 1, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e dalla delibera attuativa del CICR del 3/8/2016 ha consolidato definitivamente il regime più restrittivo rispetto a quello ordinario di cui all'art. 1283 c.c., prevedendo un divieto assoluto di anatocismo, salvo si verifichino particolari presupposti di cui al comma 2, lettera b) punto 2); presupposti che nel caso di specie non risulta si siano verificati. Da tale considerazione è sorta la necessità di eliminare gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche se girati da conti anticipi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, circostanza che ha determinato la necessità di ricalcolare il saldo del conto scomputando gli interessi anatocistici addebitati successivamente all'1 gennaio 2014, come da quesito conferito al CTU. 5.3. Per quanto concerne le contestazioni inerenti alla mancata pattuizione di spese, valute, commissioni, deve anzitutto ribadirsi come, a fronte della produzione dei contratti da parte della convenuta gli attori si siano limitati a reiterare le allegazioni circa l'assenza di validi accordi intercorsi tra le parti, senza svolgere alcuna contestazione specifica in ordine alle pattuizioni relative alle spese di gestione dei conti o al regime delle valute ivi previsto né, tantomeno, in ordine alle commissioni previste nei documenti recanti le condizioni economiche dei rapporti (cfr. doc. 2 di parte convenuta pag. 4 e pp. 33-44, nonché doc. 7 p. 1- 19, nonché doc. 14 pp. 1-17).
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, premesso, in merito alla causa, che lo stesso legislatore - con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008 e successivamente, con l'introduzione dell'art. 117 bis TUB - ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione delle commissioni di pagina 8 di 12 massimo scoperto e delle ulteriori commissioni che nel tempo hanno sostituito le prime, questo Tribunale, sotto il profilo della determinabilità delle relative clausole, condivide l'orientamento espresso da gran parte della giurisprudenza secondo cui quando la CMS viene praticata senza una precisa predeterminazione delle modalità di calcolo, tale omissione si ripercuote sulla validità della relativa, ai sensi dell'art. 1346 c.c., per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. Senonché, nel contratto di conto corrente n. 10803990 oggetto di causa è stata pattuita una “Commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” nella misura dello “1,070%” (doc. 2 p. 33 di parte e sono stati prodotti CP_1 plurimi affidamenti inerenti a questo contratto (doc.
3-6 del fascicolo di parte . Come CP_1 condivisibilmente rilevato dalla difesa della banca e della società intervenuta, si tratta di una pattuizione valida, avendo le parti concordato non solo la misura percentuale della commissione – come dedotto dagli attori – ma anche la periodicità (trimestrale) e la relativa base di calcolo (massimo scoperto del trimestre per utilizzi oltre la disponibilità), con conseguente determinatezza della clausola, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1346 c.c.
Come già evidenziato, non è nemmeno meritevole di accoglimento la contestazione relativa all'illegittima applicazione delle spese di gestione dei conti e delle valute in considerazione della genericità delle doglianze, reiterate nella loro iniziale formulazione nonostante la produzione dei contratti da parte della banca che contenevano previsioni relative alle spese e alle valute.
5.4 Per quanto concerne la contestazione inerente all'illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca, in violazione degli artt. 118 TUB nonché degli artt. 1325, 1346 e 1419 c.c., si ritiene che la stessa sia stata formulata in termini generici. Anzitutto, vi è l'espressa pattuizione della facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche del rapporto nell'art. 13 delle condizioni generali di ciascun contratto di conto corrente (doc. 2, 7 e 14 di parte convenuta), clausola che è stata specificamente approvata dal correntista. In ogni caso, le allegazioni sul punto svolte dalla difesa degli attori sono state formulate in termini del tutto astratti, privi di riferimento alla concreta operatività dei rapporti intercorsi tra le parti e, ad avviso di questo giudice, la mera allegazione circa la violazione dell'art. 118 TUB in assenza di qualsivoglia riferimento alle variazioni effettivamente applicate dalla banca induce a ritenere la contestazione tamquam non esset. 5.5 Infine, con riferimento alla contestazione inerente alla pattuizione di interessi usurari, anche laddove si volesse prescindere dalla genericità delle allegazioni di parte attrice (cfr. ricorso in riassunzione pp. 11-12) va evidenziato come il perito di parte abbia fatto riferimento al TAEG quale parametro di confronto con il tasso soglia e abbia utilizzato una formula di calcolo diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia. Ebbene, oltre all'improprio riferimento al TAEG in luogo del corretto richiamo al T.E.G., quanto all'utilizzo di criteri di calcolo diversi rispetto a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi -TEGM, in base ai quali è determinato proprio il tasso soglia usura, si ritiene che l'applicazione di una formula diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia conduca a risultati non attendibili, derivanti da un confronto operato tra dati non omogeni, ossia dal raffronto tra un TEG calcolato con la modalità x (secondo le indicazioni del perito di parte) ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità y (secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni di Banca d'Italia). Quindi, se è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del ruolo in essa attribuito alle Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni di Banca d'Italia condurrebbe ad un risultato pagina 9 di 12 inattendibile, senza considerare che l'utilizzo di differenti formule matematiche pregiudicherebbe la certezza della normativa di settore. Sotto un diverso profilo, si osserva che la domanda di parte attrice si fondi su una perizia nella quale il calcolo del TEG è stato pacificamente operato comprendendo anche la c.m.s. e la parte ha sostenuto la correttezza di tale modalità in base all' art. 2 della legge 108/1996, secondo il quale il tasso da considerare è “comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse”. Al riguardo, è noto che le Istruzioni in origine emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente la c.m.s. dalla base di calcolo. Successivamente, il legislatore, con l'art.
2-bis decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, ha espressamente stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell'applicazione del citato art. 2, legge n. 108/1996 e ciò a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Inoltre, lo stesso articolo ha disposto che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEG “non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. L'esame del contenuto della norma e delle espressioni letterali utilizzate dimostra in modo inequivoco che la stessa ha una portata innovativa, di modo che alla luce della necessaria interpretazione sistematica delle norme dell'unico ordinamento giuridico, del quale deve essere assicurata la coerenza, si deve affermare che fino all'applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto 2009 - quindi successivamente alla stipula del contratto di conto corrente oggetto di causa - correttamente nel calcolo del TEG non è stata ricompresa la commissione di massimo scoperto (v. Cass., SS.UU., 20 giugno 2018 n. 16303; già Cass., 22 giugno 2016 n. 12965) . Su punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., SS.UU. 20 giugno 2018 n. 16303). Alla luce di tali considerazioni si ritiene che la perizia di parte attrice si fondi su presupposti erronei, con la conseguenza che le relative conclusioni vanno disattese e ciò esclude la fondatezza della domanda in punto di usura. 5.6. Infine, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, considerato che, alla luce dei rilievi svolti nei precedenti paragrafi, l'unica contestazione meritevole di accoglimento è quella relativa alla nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi per il periodo intercorso dall'1 gennaio 2014 sino alla chiusura dei rapporti e, quindi, che è stato chiesto al CTU di rideterminare il saldo dei conti espungendo gli effetti della capitalizzazione dall'1 gennaio 2014, è evidente il superamento dell'eccezione sollevata, atteso che il periodo interessato dalla prescrizione sarebbe stato quello antecedente al 26 maggio 2010 (ossia, un periodo in relazione al quale alcun addebito illegittimo, la cui ripetizione sarebbe eventualmente coperta dalla prescrizione, risulta essersi verificato).
pagina 10 di 12 5.7. Il CTU, nel procedere al ricalcolo del saldo alla data del 31 marzo 2018 (quale data dell'ultimo estratto prodotto con passaggio a sofferenza di tutti i rapporti azionati), ha risposto ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, in applicazione dei principi affermati nella presente sentenza e operato in conformità a criteri logici e coerenti, giungendo a conclusioni prive di contraddizioni manifeste, conclusioni che conseguentemente vengono fatte proprie dal giudice. Alla luce del ricalcolo compiuto secondo i criteri sinora evidenziati, ossia con eliminazione degli effetti della capitalizzazione a decorrere dall'1 gennaio 2014, deve rilevarsi come il saldo dei contratti di conto corrente, costituenti il titolo delle domande attoree, alla data del 31 marzo 2018, fosse:
- per il conto corrente n. 10803990 pari ad euro 8.044,46 a debito del correntista,
- per il conto corrente n. 401285413 pari ad euro 52.132,50 a debito del correntista,
- per il conto corrente n. 104406300 pari ad euro 41.228,88 a debito del correntista, con una differenza di euro 13.912,47 rispetto al maggior saldo risultante dagli estratti della banca. A tal ultimo riguardo, giova infine evidenziare come – diversamente da quanto prospettato dalla difesa degli attori negli scritti conclusivi – tale somma di euro 13.912,47 non integri affatto un credito del cliente, astrattamente suscettibile di ripetizione, rappresentando soltanto la misura corrispondente alla riduzione complessiva del saldo dei conti, per effetto dell'eliminazione della capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo all'1 gennaio 2014. 5.8. In conclusione, va accolta unicamente la domanda di accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 10803990 e dei conti anticipi nn. 401285413 e 104406300 nei limiti sopra esposti e, per l'effetto, il saldo di ciascuno di tali conti, alla data del 31 marzo 2018, deve essere rideterminato nell'importo di euro 8.044,46 per il c.c n. 10803990 a debito del correntista, di euro 52.132,50 per il c.c. n. 401285413 e di euro 41.228,88 per il c.c. 104406300 sempre a debito del correntista, con una differenza di euro 13.912,47 rispetto al saldo indicato negli estratti della banca. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso. 6. Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene che l'accoglimento parziale ed estremamente limitato delle domande proposte – consistente nell'accertamento della nullità dei contratti in ordine all'unico profilo della violazione dell'art. 120 TUB dall'1 gennaio 2014 e di ricalcolo del saldo inerente al conto corrente e al conto anticipi in misura decisamente inferiore rispetto alle allegazioni attoree - integri le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà. Per la residua metà le spese vanno poste a carico della banca e della società intervenuta, quale successore nel diritto di credito relativo al saldo dei conti oggetto di causa, e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato (quindi considerato l'importo pari alla differenza del saldo dei conti come ricalcolato dal CTU rispetto al saldo risultante dagli estratti della banca, per complessivi euro 13.912,47), le spese in favore degli attori vanno liquidate - già effettuata la compensazione per la metà - in euro 259,00 per spese (pari alla metà di quanto dovuto per il contributo unificato, ossia euro 518,00) ed euro 2.538,50 per compenso di avvocato (pari alla metà dei valori medi previsti per tutte le fasi di giudizio, corrispondenti, complessivamente, ad euro 5.077,00). Le spese vengono liquidate in favore dell'avv. Pasquale Lamacchia che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 11 di 12 Quanto alle spese di CTU, invece, tenuto conto della necessità di espletare la consulenza al fine di accertare l'effettivo saldo dei rapporti di conto corrente, si ritiene che le stesse vadano poste integralmente a carico della e della cessionaria del credito, Controparte_8 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
, e nei confronti di con Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
l'intervento di rappresentata da così provvede: Controparte_3 Controparte_4
a. accertata la nullità, per violazione dell'art. 120 TUB e dell'art. 1283 cc, delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti che hanno regolamentato i rapporti di conto corrente n. 10803990 e i conti anticipi nn. 401285413 e n. 104406300, per le motivazioni e nei limiti in precedenza indicati, ridetermina, alla data del 31 marzo 2018, il saldo del conto corrente n. 10803990 in euro 8.044,46 a debito del cliente, del conto corrente n. 401285413 in euro 52.132,50 a debito del cliente e del conto corrente n. 104406300 in euro 41.228,88, sempre a debito del cliente;
b. condanna e al pagamento, in favore degli attori della metà Controparte_1 Controparte_3 delle spese di giudizio, pari ad euro 259,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Lamacchia, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c. pone le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico delle società e Controparte_1 Controparte_3
Così deciso a Milano, in data 28 luglio 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12002 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Lamacchia, in virtù di procure in C.F._4 calce al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Trinitapoli, Via Imbriani, n. 25, e quindi presso il suo domicilio digitale Email_1
ATTORI E (C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
[...]
IA LA, OR LE e SI LL, in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio Uniqlegal stapa in Milano, Corso Vercelli n. 40 CONVENUTA e
(P.IVA. – già ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 CP_3 [...]
(P.IVA. - già ), in persona della procuratrice dott.ssa CP_4 P.IVA_3 CP_5 CP_6
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
[...] nel giudizio riassunto, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, v.lo S. Bernardino 5A e, quindi, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
INTERVENUTA OGGETTO: Rapporti bancari. CONCLUSIONI Per gli attori (in assenza di conclusioni rassegnate in occasione dell'udienza del 30 aprile 2025, le stesse si intendono rassegnate come nell'ultimo atto difensivo antecedente all'udienza di precisione delle conclusioni e, quindi, nel ricorso in riassunzione depositato in data 25 luglio 2023):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: A. Nel merito, accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente contraddistinto col n. 10803990 e conto anticipo n. 401285413 e 104406300, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di tali importi pari ad €.28.985,13 oltre interessi
pagina 1 di 12 legali dalla domanda fino al soddisfo;
B. Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per parte “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei signori Parte_1 Parte_2
e per i motivi esposti in atti;
Parte_3 Parte_4
- dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte da controparte, per le ragioni meglio esposte in atti;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio degli attori in riferimento ai rapporti di conto corrente di cui è causa, quantomeno al periodo antecedente il 26.05.2010; nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti;
- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati sui rapporti n. 10803990, n. 401285413 e n. 104406300 e dichiarare che nulla deve alla società e ai sig.ri Controparte_1 Parte_5 Parte_1 Parte_2
e a nessun titolo, per i motivi meglio esposti in atti;
[...] Parte_3 Parte_4 in via istruttoria:
-ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi meglio descritti in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”
Per parte (come da comparsa depositata nel giudizio riassunto e quindi): Controparte_3
“Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda degli attori;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Part
1. La società in persona del legale rappresentante , nonché Parte_5 Controparte_7 quest'ultimo, in proprio, quale garante della società unitamente ai signori , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_3 Parte_4
Foggia la società chiedendo di accertare - previa ogni statuizione circa l'invalidità del Controparte_1 contratto di 10803990, stipulato tra le parti in data 3 aprile 2007, nonché dei collegati conti anticipi n. 401285413 del 13 gennaio 2010 e n. 104406300 del 9 agosto 2016, passati a sofferenza in data 31 marzo 2018 - l'illegittimo addebito da parte della banca di importi non dovuti e, per l'effetto, la sua condanna alla restituzione della somma di euro 28.985,13 oltre interessi dalla domanda. I fideiussori hanno inoltre chiesto di accertare la nullità degli atti di fideiussione dagli stessi rilasciati per violazione della normativa antitrust. Gli attori, in particolare, hanno sostenuto l'invalidità dei contratti di conto corrente per i seguenti motivi:
- mancato rispetto della forma scritta prescritta ad substantiam ai sensi dell'art. 117 T.U.B. (con sottoscrizione dei contratti da parte di entrambi i contraenti), con verosimile determinazione del tasso di interesse per relationem tramite rinvio alle condizioni applicate dalle aziende di credito sulla piazza e conseguente illegittima applicazione di interessi in misura ultralegale e necessità dell'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al citato art. 117 TUB;
- illegittimo addebito di spese e valute non pattuite;
pagina 2 di 12 - illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c., anche in considerazione della sostanziale assenza del presupposto rappresentato dalla reciprocità n relazione ai tassi debitori e creditori, tenuto conto della misura pattuita per questi ultimi;
- illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, in considerazione sia dell'assenza di linee di credito validamente contrattualizzate sia della indeterminatezza della clausola ex art. 1346 c.c. per indicazione della sola percentuale di calcolo, sia per assenza di causa;
- illegittima applicazione di interessi usurari, tenuto conto della misura del TAEG alla stipula del contratto di conto corrente n. 10803990 del 3 aprile 2007 che era pari al 19,29% a fronte di un tasso soglia del 14,85%, nonché del TAEG del conto anticipi n. 401285413 del 31.03.2010 che era pari al 10,25% a fronte di un tasso soglia dell'8,145%;
- illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca in violazione dell'art. 118 T.U.B.
1.2. Si è costituita in giudizio la contestando, in via pregiudiziale di rito, Controparte_8
l'incompetenza del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale di Milano, in relazione alle domande relative ai contratti di conto corrente, e in favore della sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Napoli, in riferimento alle domande concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287\1990. Ancora in via preliminare, la banca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il credito derivante dai rapporti intercorsi tra le parti era stato oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB in favore della Controparte_9
Sotto un diverso profilo, la banca ha eccepito il difetto di legittimazione dei fideiussori in ordine alla domanda di ripetizione, trattandosi di diritto facente capo al debitore garantito, del tutto estraneo alla sfera giuridica dei garanti. Più in generale, è stata eccepita l'inammissibilità della domanda di ripetizione in assenza dell'allegazione e della prova di qualunque pagamento, integrante il presupposto dell'azione di ripetizione. Ancora, è stata eccepita la prescrizione di ogni pretesa relativa al periodo di tempo antecedente al 26 maggio 2010 (data coincidente con il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione). Nel merito, la banca ha contestato la genericità delle contestazioni sollevate dagli attori e la loro inammissibilità o, comunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova sugli stessi gravante. Inoltre, la banca ha prodotto i contratti di conto corrente e i conti anticipi posti a fondamento delle domande, evidenziando che le parti avevano pattuito la misura degli interessi e tutte le ulteriori condizioni economiche applicabili ai rapporti, oggetto delle doglianze sollevate dagli attori. Quanto all'ipotizzata usura, la difesa della banca ha rilevato come gli attori avessero erroneamente utilizzato il TAEG quale valore da raffrontare con il tasso soglia, in luogo del T.E.G., come invece previsto dalla normativa di settore;
avevano erroneamente utilizzato, ai fini della verifica del superamento della soglia usura, una formula diversa da quella riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia; avevano erroneamente incluso, nella formula di calcolo, il valore della C.M.S. che invece non doveva essere considerato;
infine, avevano fatto riferimento ad ipotesi di usura sopravvenuta, che per a giurisprudenza ormai consolidata non hanno rilevanza, dovendosi far riferimento ai tassi pattuiti alla data di stipula dei contratti. Quanto all'anatocismo, la difesa della banca ha rilevato come nei contratti oggetto di causa, precisamente nell'art. 8 delle condizioni generali di ciascun contratto, fosse stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia debitori e creditori, e la clausola era stata approvata per iscritto dalla società correntista. Inoltre, anche la capitalizzazione applicata dopo il 1 gennaio 2014 doveva ritenersi legittima, in assenza della delibera CICR che avrebbe dovuto dare attuazione alle modifiche dell'art. 120 T.U.B.
pagina 3 di 12 La difesa della banca ha poi rivendicato la legittima pattuizione di spese e valute nonché delle commissioni di massimo scoperto e il legittimo esercizio dello ius variandi come pattuito tra le parti.
1.3. Nel corso del giudizio si è costituita la società quale cessionaria dei Controparte_3 crediti vantati da nei confronti della società e dei suoi garanti, per effetto di Controparte_1 Parte_5 atto di cessione in blocco del 20 giugno 2020. La società intervenuta, pur escludendo la propria legittimazione in ordine alla domanda di ripetizione, ha evidenziato di avere interesse ad intervenire nel giudizio, in considerazione delle domande di nullità proposte che avrebbero potuto incidere sull'esistenza e sulla misura del suo credito. Nel merito, la difesa della società intervenuta ha evidenziato come dai documenti contrattuali prodotti dalla banca fosse emersa l'infondatezza delle contestazioni di parte attrice in ordine al mancato rispetto della forma scritta dei contratti e all'assenza delle relative condizioni economiche. L'intervenuta ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte.
1.4. Con ordinanza del 26 gennaio 2022 il giudice del Tribunale di Foggia, accogliendo le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Foggia Controparte_1 in favore del Tribunale di Milano in merito alle domande relative ai conti nn. 10803990, 401285413 e 104406300 e in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, in relazione alle domande concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
1.5. Il giudizio concernente i contratti di conto corrente è stato riassunto da tutti gli attori dinanzi al Tribunale di Milano. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. è stata fissata udienza per esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Con decreto del 2 maggio 2023, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società con sentenza n. Parte_5
16/2023 del 27 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Foggia, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14\2019. Il giudizio è stato successivamente riassunto con ricorso depositato in data 25 luglio 2023 nell'interesse dei fideiussori , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
A seguito della verifica dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti, la prosecuzione del giudizio è avvenuta senza la partecipazione della società liquidazione giudiziale, CP_10 nonostante la rituale notifica del ricorso in riassunzione alla liquidazione giudiziale in persona del curatore, con notifica telematica del 26 gennaio 2024. Fallito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c è stato disposto l'espletamento di una CTU di natura contabile e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 30 aprile 2025, sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Procedendo con la qualificazione delle domande, si evidenzia che gli attori che da ultimo hanno riassunto il giudizio, ossia i signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di garanti della società hanno avanzato domande di Parte_4 Parte_5 accertamento dell'invalidità dei contratti sopra indicati (conto corrente n. 10803990 del 3 aprile 2007 e conti anticipi n. 401285413 del 12 gennaio 2010 e n. 104406300 del 3 agosto 2016, conti per i quali si è registrato il passaggio a sofferenza in data 31 marzo 2018) e di accertamento dell'illegittimo addebito di importi non dovuti e, contestualmente, hanno proposto una domanda di ripetizione dell'indebito quantificato nell'importo complessivo di euro 29.985,13.
3. In via del tutto preliminare, risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla banca nei confronti dei fideiussori in merito all'azione di ripetizione dell'indebito dagli stessi proposta. pagina 4 di 12 In effetti, la fideiussione costituisce un negozio di garanzia con il quale un soggetto si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Ne discende che alcun diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto dal debitore garantito al creditore, in forza del rapporto contrattuale tra questi intercorso, spetta al mero garante dell'obbligazione altrui, essendo legittimato ad agire in ripetizione di quanto indebitamente pagato unicamente il debitore che ha effettuato i versamenti ritenuti non dovuti e, nella specie solo la società correntista. In questa prospettiva, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso” (Cass., Ordinanza 4 dicembre 2019 n. 31653; si v. anche Cass., 1 marzo 2010 n. 4830 e Cass., 20 agosto 2003 n. 12225). La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione dei fideiussori in ordine alla domanda di ripetizione di quanto addebitato o riscosso illegittimamente dalla banca, trattandosi di azione spettante esclusivamente al soggetto intestatario del conto, a carico del quale erano stati effettuati gli addebiti.
3.1. Diversamente, si ritiene che i garanti siano legittimati a promuovere l'azione di accertamento della validità dei contratti, sussistendo il loro interesse ad accertare quale fosse il saldo alla chiusura dei rapporti al fine, evidentemente, di veder ridotta la consistenza del proprio debito. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale giacché sussiste evidentemente il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria in ragione del suo, noto, carattere accessorio” (Cass. 8 luglio 1983, n. 4605; analogamente, anche in tema di contratto autonomo di garanzia, Cass., Ordinanza 10 gennaio 2018 n. 371 e Cass., ordinanza 31 marzo 2023 n. 9071; v. anche Cass. 4 dicembre 2019 n. 31653, già citata, dalla cui lettura, si evince la configurabilità della legittimazione dei garanti a chiedere la rideterminazione del saldo del conto corrente intestato al debitore principale, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e il regime delle valute e il carattere usurario dei tassi applicati agli interessi debitori).
4. Passando all'esame del merito, giova anzitutto evidenziare che la banca costituendosi CP_1 nel giudizio, ha prodotto la documentazione contrattuale inerente ai rapporti oggetto di causa (precisamente, con riferimento all'apertura dei rapporti, i docc. 2, 7 e 14 del fascicolo di parte . CP_1
Precisamente, per quanto riguarda il conto corrente n. 10803990 è stato prodotto un contratto del 3 aprile 2007 (recante le condizioni generali di contratto, quelle economiche e il documento di sintesi sub doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) sottoscritto dalla società correntista, nonché diversi affidamenti collegati a questo conto (doc.
3-6 del fascicolo di parte convenuta). Analogamente, per i conti anticipi n. 401285413 del 12 gennaio 2010 e n. 104406300 del 3 agosto 2016 sono stati prodotti i contratti, comprensivi di condizioni economiche, condizioni generali e documenti di sintesi (doc. 7 e 14 del fascicolo di parte) sottoscritti dalla società correntista, nonché diversi affidamenti (doc.
8-13 dl fascicolo di parte convenuta). 5. Tanto premesso, le domande proposte dagli attori in riassunzione possono essere accolte in parte.
5.1. Dall'esame dei documenti prodotti dalla banca (doc. 2, 7 e 14 del fascicolo di parte) emerge l'infondatezza delle contestazioni relative alla nullità dei contratti per mancanza della forma scritta prescritta ad substantiam così come per l'omessa pattuizione dei tassi di interesse (con verosimile rinvio ai pagina 5 di 12 cc.dd. usi piazza) nonché di tutte le condizioni economiche applicabili ai citati rapporti, ivi compresa la disciplina delle valute.
Tutti i contratti, infatti, risultano sottoscritti dalla società correntista e, secondo Parte_5
l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono, ai fini della valida stipula del contratto, la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili (tra le altre Cass., Ordinanza 4 giugno 2018 n. 14243), tra i quali, anche la produzione in giudizio da parte della banca del documento contrattuale di cui si invoca l'applicazione. In questa prospettiva, è stato affermato che “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Cass., Ordinanza, 12 ottobre 2023 n. 28500 che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).
Inoltre, dall'esame dei documenti contrattuali si evincono chiaramente le pattuizioni relative ai tassi di interesse, sia creditori sia debitori (v., in particolare, quanto al c.c. il conto corrente n. 10803990 il doc. 2 p. 4 e p. 33; quanto al c.c. n. 401285413 il doc. 7 p. 2; quanto al c.c. n. 104406300 il doc. 14 p. 2). Peraltro, in ciascuno dei contratti, l'art 8 delle condizioni generali ha espressamente previsto che gli interessi sono riconosciuti dal correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel prospetto allegato (quanto al conto corrente n. 10803990) o nel documento di sintesi allegato (quanto ai conti anticipi).
Analogamente, nei contratti in esame sono chiaramente riportate tutte le condizioni economiche, ivi comprese spese e commissioni, applicabili ai rapporti. D'altro canto, si osserva come, a fronte della produzione dei contratti da parte della banca, nel corso del giudizio gli attori si siano limitati a reiterare le generiche e astratte allegazioni formulate nell'atto introduttivo senza svolgere alcuna ulteriore contestazione specifica in merito alle condizioni contrattuali, generali ed economiche, inerenti ai rapporti oggetto di causa. Alla luce di tali considerazioni, non sono meritevoli di accoglimento le contestazioni fondate sulla violazione della forma scritta dei contratti, con conseguente validità delle pattuizioni intercorse tra le parti anche in ordine alla misura dei tassi di interesse, alle spese, ai giorni di valuta e a ogni ulteriore onere o commissione. 5.2. Deve essere invece accolta parzialmente la domanda concernete la nullità dei contratti in esame in merito alle pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, con riferimento al periodo decorso dall'1 gennaio 2014, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 TUB, come modificato nel corso dell'anno 2013.
In effetti, per il periodo antecedente all'1 gennaio 2014, in ciascuno dei contratti prodotti dalla banca (doc. 2, 7 e 14 di parte risulta pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con pari CP_1 periodicità in relazione agli interessi debitori e creditori (cfr. condizioni generali di contratto, art. 8 di ciascun contratto), con specifica approvazione da parte del cliente ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Trattandosi di contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la clausola di capitalizzazione ivi contenuta deve ritenersi valida. Tale clausola era quindi lecita, perché pagina 6 di 12 conforme alla normativa allora vigente, precisamente al disposto dell'art. 120 TUB, comma 2, come modificato dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000, con particolare riferimento all'art.
6. La novella, infatti, aveva espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c. Successivamente, l'art. 1 co. 629 della legge 27.12.2013 n. 147 (in vigore dal 1.1.2014) ha modificato il citato art. 120 TUB prevedendo che: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”. Nella relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata il 4 ottobre 2013 alla Camera dei Deputati si legge che la proposta di modifica normativa dell'art. 120 TUB “intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti «interessi composti» (o interessi sugli interessi)”. L'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha quindi reso illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto rileva nella fattispecie, ha vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi. La norma, pertanto, va intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c., invertendo, di fatto, quanto previsto dalla disciplina previgente – relativa agli anni 2000/2013 – con la quale è stato ammesso, nei rapporti bancari, l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale dell'art. 1283 c.c. Quanto alla verifica della decorrenza di tale innovazione legislativa, se immediata dall'1.1.2014 oppure sospensivamente condizionata ad un successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R., questo giudice ritiene corretta l'interpretazione della norma di cui alla lettera b) del co. 2 dell'art. 120 cit. come immediatamente precettiva, ossia nel senso dell'applicazione immediata del divieto assoluto di calcolo di interessi sugli interessi (in questo senso, tra le altre, C. App. Milano, Sentenza 31/01/2020 n. 333/2020; C. App. Milano, Sentenza 21 dicembre 2018 n. 5751/2018; Trib. Milano, G.U. dott.ssa Tombesi, 4 giugno 2021 n. 4805/2021; Trib Milano, G.U. dott. Ferrari, 18 febbraio 2020 n. 1516/2020). In tal senso depongono diversi rilievi, tra i quali: il comma 2 dell'art. 120 è stato integralmente “sostituito” (così si esprime l'art.1 comma 629 della L.147/13); la prima parte della norma sostituita, raffrontata alla prima parte della norma precedente, nel fornire indicazioni sull'ambito di intervento del CICR, si esprime in termini innovativi, rimettendo al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, quando precedentemente l'incarico riguardava
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”, ossia quel prodursi di interessi anatocistici che il codice vieta all'art. 1283 c.c., salvo le ipotesi residuali ivi previste;
nel rimandare alla futura Delibera CICR la regolamentazione di “modalità e criteri”, la norma sancisce già i principi cui la delibera dovrà attenersi (“prevedendo in ogni caso che:”), principi che pertanto devono ritenersi già vigenti dall'1.1.14, e che una delibera regolamentare non potrebbe né modificare né posticipare nel tempo. È stato inoltre evidenziato come l'interpretazione che vorrebbe subordinare l'efficacia della norma all'intervento attuativo demandato al CICR si ponga in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza ad una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione, non invece di dare contenuto ad una norma precettiva. Pertanto, una pagina 7 di 12 volta riconosciuto che l'art. 120 comma 2 T.U.B. ha vietato l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto. Anche laddove si ritenesse equivoco il dato testuale della norma primaria, il problema dovrebbe trovare soluzione non mediante la disposizione regolamentare bensì attraverso il canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 disp. prel., in particolare valorizzando le indicazioni provenienti dai lavori preparatori. Né rileva il riferimento all'art. 161 co. 5 del TUB, ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Tale previsione non può consentire la sopravvivenza della delibera del CICR pubblicata in attuazione dell'art. 120 TUB nella sua formulazione introdotta dal d.lgs. 342 del 1999. Ciò in quanto la norma transitoria di cui all'art. 161 co. 5 TUB si colloca all'interno del TUB a chiusura dei commi precedenti, nei quali sono state indicate le numerose norme abrogate con l'entrata in vigore della nuova normativa: la norma si riferisce, pertanto, solo alle disposizioni attuative di tali norme abrogate e non può essere estesa a norme abrogate o modificate con disposizioni successive. L'entrata in vigore dell'art. 120 c. 2 del TUB, come modificato dalla l. 147/2013, non è stata invece accompagnata da alcuna norma transitoria, a conferma dell'immediata entrata in vigore della disposizione, senza necessità di subordinarne l'efficacia all'emanazione di regolamenti ammnistrativi, né di prevedere un'ultrattività di norme amministrative contrastanti, fino all'emanazione di nuovi regolamenti. In conclusione, si ritiene che il divieto di anatocismo previsto dalla norma di cui all'art. 120 co.2 TUB nella versione vigente a partire dall'1 gennaio 2014 fosse effettivo anche in assenza di apposita delibera CICR attuativa della nuova formulazione della norma. L'ulteriore nuova formulazione dell'art. 120 TUB in forza dell'art. 17-bis, comma 1, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e dalla delibera attuativa del CICR del 3/8/2016 ha consolidato definitivamente il regime più restrittivo rispetto a quello ordinario di cui all'art. 1283 c.c., prevedendo un divieto assoluto di anatocismo, salvo si verifichino particolari presupposti di cui al comma 2, lettera b) punto 2); presupposti che nel caso di specie non risulta si siano verificati. Da tale considerazione è sorta la necessità di eliminare gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche se girati da conti anticipi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, circostanza che ha determinato la necessità di ricalcolare il saldo del conto scomputando gli interessi anatocistici addebitati successivamente all'1 gennaio 2014, come da quesito conferito al CTU. 5.3. Per quanto concerne le contestazioni inerenti alla mancata pattuizione di spese, valute, commissioni, deve anzitutto ribadirsi come, a fronte della produzione dei contratti da parte della convenuta gli attori si siano limitati a reiterare le allegazioni circa l'assenza di validi accordi intercorsi tra le parti, senza svolgere alcuna contestazione specifica in ordine alle pattuizioni relative alle spese di gestione dei conti o al regime delle valute ivi previsto né, tantomeno, in ordine alle commissioni previste nei documenti recanti le condizioni economiche dei rapporti (cfr. doc. 2 di parte convenuta pag. 4 e pp. 33-44, nonché doc. 7 p. 1- 19, nonché doc. 14 pp. 1-17).
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, premesso, in merito alla causa, che lo stesso legislatore - con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008 e successivamente, con l'introduzione dell'art. 117 bis TUB - ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione delle commissioni di pagina 8 di 12 massimo scoperto e delle ulteriori commissioni che nel tempo hanno sostituito le prime, questo Tribunale, sotto il profilo della determinabilità delle relative clausole, condivide l'orientamento espresso da gran parte della giurisprudenza secondo cui quando la CMS viene praticata senza una precisa predeterminazione delle modalità di calcolo, tale omissione si ripercuote sulla validità della relativa, ai sensi dell'art. 1346 c.c., per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. Senonché, nel contratto di conto corrente n. 10803990 oggetto di causa è stata pattuita una “Commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” nella misura dello “1,070%” (doc. 2 p. 33 di parte e sono stati prodotti CP_1 plurimi affidamenti inerenti a questo contratto (doc.
3-6 del fascicolo di parte . Come CP_1 condivisibilmente rilevato dalla difesa della banca e della società intervenuta, si tratta di una pattuizione valida, avendo le parti concordato non solo la misura percentuale della commissione – come dedotto dagli attori – ma anche la periodicità (trimestrale) e la relativa base di calcolo (massimo scoperto del trimestre per utilizzi oltre la disponibilità), con conseguente determinatezza della clausola, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1346 c.c.
Come già evidenziato, non è nemmeno meritevole di accoglimento la contestazione relativa all'illegittima applicazione delle spese di gestione dei conti e delle valute in considerazione della genericità delle doglianze, reiterate nella loro iniziale formulazione nonostante la produzione dei contratti da parte della banca che contenevano previsioni relative alle spese e alle valute.
5.4 Per quanto concerne la contestazione inerente all'illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca, in violazione degli artt. 118 TUB nonché degli artt. 1325, 1346 e 1419 c.c., si ritiene che la stessa sia stata formulata in termini generici. Anzitutto, vi è l'espressa pattuizione della facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche del rapporto nell'art. 13 delle condizioni generali di ciascun contratto di conto corrente (doc. 2, 7 e 14 di parte convenuta), clausola che è stata specificamente approvata dal correntista. In ogni caso, le allegazioni sul punto svolte dalla difesa degli attori sono state formulate in termini del tutto astratti, privi di riferimento alla concreta operatività dei rapporti intercorsi tra le parti e, ad avviso di questo giudice, la mera allegazione circa la violazione dell'art. 118 TUB in assenza di qualsivoglia riferimento alle variazioni effettivamente applicate dalla banca induce a ritenere la contestazione tamquam non esset. 5.5 Infine, con riferimento alla contestazione inerente alla pattuizione di interessi usurari, anche laddove si volesse prescindere dalla genericità delle allegazioni di parte attrice (cfr. ricorso in riassunzione pp. 11-12) va evidenziato come il perito di parte abbia fatto riferimento al TAEG quale parametro di confronto con il tasso soglia e abbia utilizzato una formula di calcolo diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia. Ebbene, oltre all'improprio riferimento al TAEG in luogo del corretto richiamo al T.E.G., quanto all'utilizzo di criteri di calcolo diversi rispetto a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi -TEGM, in base ai quali è determinato proprio il tasso soglia usura, si ritiene che l'applicazione di una formula diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia conduca a risultati non attendibili, derivanti da un confronto operato tra dati non omogeni, ossia dal raffronto tra un TEG calcolato con la modalità x (secondo le indicazioni del perito di parte) ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità y (secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni di Banca d'Italia). Quindi, se è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del ruolo in essa attribuito alle Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni di Banca d'Italia condurrebbe ad un risultato pagina 9 di 12 inattendibile, senza considerare che l'utilizzo di differenti formule matematiche pregiudicherebbe la certezza della normativa di settore. Sotto un diverso profilo, si osserva che la domanda di parte attrice si fondi su una perizia nella quale il calcolo del TEG è stato pacificamente operato comprendendo anche la c.m.s. e la parte ha sostenuto la correttezza di tale modalità in base all' art. 2 della legge 108/1996, secondo il quale il tasso da considerare è “comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse”. Al riguardo, è noto che le Istruzioni in origine emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente la c.m.s. dalla base di calcolo. Successivamente, il legislatore, con l'art.
2-bis decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, ha espressamente stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell'applicazione del citato art. 2, legge n. 108/1996 e ciò a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Inoltre, lo stesso articolo ha disposto che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEG “non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. L'esame del contenuto della norma e delle espressioni letterali utilizzate dimostra in modo inequivoco che la stessa ha una portata innovativa, di modo che alla luce della necessaria interpretazione sistematica delle norme dell'unico ordinamento giuridico, del quale deve essere assicurata la coerenza, si deve affermare che fino all'applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto 2009 - quindi successivamente alla stipula del contratto di conto corrente oggetto di causa - correttamente nel calcolo del TEG non è stata ricompresa la commissione di massimo scoperto (v. Cass., SS.UU., 20 giugno 2018 n. 16303; già Cass., 22 giugno 2016 n. 12965) . Su punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., SS.UU. 20 giugno 2018 n. 16303). Alla luce di tali considerazioni si ritiene che la perizia di parte attrice si fondi su presupposti erronei, con la conseguenza che le relative conclusioni vanno disattese e ciò esclude la fondatezza della domanda in punto di usura. 5.6. Infine, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, considerato che, alla luce dei rilievi svolti nei precedenti paragrafi, l'unica contestazione meritevole di accoglimento è quella relativa alla nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi per il periodo intercorso dall'1 gennaio 2014 sino alla chiusura dei rapporti e, quindi, che è stato chiesto al CTU di rideterminare il saldo dei conti espungendo gli effetti della capitalizzazione dall'1 gennaio 2014, è evidente il superamento dell'eccezione sollevata, atteso che il periodo interessato dalla prescrizione sarebbe stato quello antecedente al 26 maggio 2010 (ossia, un periodo in relazione al quale alcun addebito illegittimo, la cui ripetizione sarebbe eventualmente coperta dalla prescrizione, risulta essersi verificato).
pagina 10 di 12 5.7. Il CTU, nel procedere al ricalcolo del saldo alla data del 31 marzo 2018 (quale data dell'ultimo estratto prodotto con passaggio a sofferenza di tutti i rapporti azionati), ha risposto ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, in applicazione dei principi affermati nella presente sentenza e operato in conformità a criteri logici e coerenti, giungendo a conclusioni prive di contraddizioni manifeste, conclusioni che conseguentemente vengono fatte proprie dal giudice. Alla luce del ricalcolo compiuto secondo i criteri sinora evidenziati, ossia con eliminazione degli effetti della capitalizzazione a decorrere dall'1 gennaio 2014, deve rilevarsi come il saldo dei contratti di conto corrente, costituenti il titolo delle domande attoree, alla data del 31 marzo 2018, fosse:
- per il conto corrente n. 10803990 pari ad euro 8.044,46 a debito del correntista,
- per il conto corrente n. 401285413 pari ad euro 52.132,50 a debito del correntista,
- per il conto corrente n. 104406300 pari ad euro 41.228,88 a debito del correntista, con una differenza di euro 13.912,47 rispetto al maggior saldo risultante dagli estratti della banca. A tal ultimo riguardo, giova infine evidenziare come – diversamente da quanto prospettato dalla difesa degli attori negli scritti conclusivi – tale somma di euro 13.912,47 non integri affatto un credito del cliente, astrattamente suscettibile di ripetizione, rappresentando soltanto la misura corrispondente alla riduzione complessiva del saldo dei conti, per effetto dell'eliminazione della capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo all'1 gennaio 2014. 5.8. In conclusione, va accolta unicamente la domanda di accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 10803990 e dei conti anticipi nn. 401285413 e 104406300 nei limiti sopra esposti e, per l'effetto, il saldo di ciascuno di tali conti, alla data del 31 marzo 2018, deve essere rideterminato nell'importo di euro 8.044,46 per il c.c n. 10803990 a debito del correntista, di euro 52.132,50 per il c.c. n. 401285413 e di euro 41.228,88 per il c.c. 104406300 sempre a debito del correntista, con una differenza di euro 13.912,47 rispetto al saldo indicato negli estratti della banca. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso. 6. Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene che l'accoglimento parziale ed estremamente limitato delle domande proposte – consistente nell'accertamento della nullità dei contratti in ordine all'unico profilo della violazione dell'art. 120 TUB dall'1 gennaio 2014 e di ricalcolo del saldo inerente al conto corrente e al conto anticipi in misura decisamente inferiore rispetto alle allegazioni attoree - integri le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà. Per la residua metà le spese vanno poste a carico della banca e della società intervenuta, quale successore nel diritto di credito relativo al saldo dei conti oggetto di causa, e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato (quindi considerato l'importo pari alla differenza del saldo dei conti come ricalcolato dal CTU rispetto al saldo risultante dagli estratti della banca, per complessivi euro 13.912,47), le spese in favore degli attori vanno liquidate - già effettuata la compensazione per la metà - in euro 259,00 per spese (pari alla metà di quanto dovuto per il contributo unificato, ossia euro 518,00) ed euro 2.538,50 per compenso di avvocato (pari alla metà dei valori medi previsti per tutte le fasi di giudizio, corrispondenti, complessivamente, ad euro 5.077,00). Le spese vengono liquidate in favore dell'avv. Pasquale Lamacchia che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 11 di 12 Quanto alle spese di CTU, invece, tenuto conto della necessità di espletare la consulenza al fine di accertare l'effettivo saldo dei rapporti di conto corrente, si ritiene che le stesse vadano poste integralmente a carico della e della cessionaria del credito, Controparte_8 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
, e nei confronti di con Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
l'intervento di rappresentata da così provvede: Controparte_3 Controparte_4
a. accertata la nullità, per violazione dell'art. 120 TUB e dell'art. 1283 cc, delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti che hanno regolamentato i rapporti di conto corrente n. 10803990 e i conti anticipi nn. 401285413 e n. 104406300, per le motivazioni e nei limiti in precedenza indicati, ridetermina, alla data del 31 marzo 2018, il saldo del conto corrente n. 10803990 in euro 8.044,46 a debito del cliente, del conto corrente n. 401285413 in euro 52.132,50 a debito del cliente e del conto corrente n. 104406300 in euro 41.228,88, sempre a debito del cliente;
b. condanna e al pagamento, in favore degli attori della metà Controparte_1 Controparte_3 delle spese di giudizio, pari ad euro 259,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Lamacchia, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c. pone le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico delle società e Controparte_1 Controparte_3
Così deciso a Milano, in data 28 luglio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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