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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 3528/2024 promossa
Da
con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice Parte_1 fiscale e partita IVA n. , e per essa la mandataria nuova denominazione P.IVA_1 Parte_2 assunta da con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, elettivamente Parte_3 domiciliata in Siracusa, viale Teracati, 158/C presso l'avv. Carlo Carpinteri (c.f. C.F._1
) che la rappresenta e difende;
[...]
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Strada Tremmilia n. 10, cod. fisc. ; C.F._2
Resistente contumace
Motivi in fatto e in diritto
La società ricorrente ha proposto domanda ex art. 281 decies cpc chiedendo al Tribunale di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita, ex artt. 476 e 485 c.c., da parte della convenuta CP_1 dell'eredità della madre , nata a [...] il [...] e
[...] Persona_1
1 deceduta a Siracusa il 29.4.2017, eredità di cui fa parte l'immobile attualmente intestato alla sito in Floridia (SR) nella Via Bartolo D'Agostino s.n.c., in catasto CP_2 al foglio 18 p. lla 1279 sub 97, Cat. A/3, classe 4, cons. 3,5 v.c.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
• con contratto di mutuo fondiario del 23.10.2007 l' di Siracusa ha Controparte_3 concesso a mutuo alla società la somma di € 85.150,00, da restituirsi in 180 CP_2 mesi, mediante rate mensili posticipate, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti;
• con atto di precetto notificato il 12.06.2015, la banca ha intimato alla società debitrice il pagamento della somma di € 78.821,99, per sorte capitale, interessi e spese;
• con atto del 19.07.2011 la società proprietaria dell'immobile ipotecato, è stata CP_2 sciolta e posta in liquidazione ed è stata nominata quale liquidatore l'unica socia, Per_1
la quale ha approvato il bilancio finale di liquidazione della società senza alcun
[...] riferimento al bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria;
• la società in data 05.04.2016, è stata cancellata dal Registro delle Imprese, CP_2 con conseguente estinzione della società e l'unica socia, , è divenuta unica Persona_1 proprietaria del predetto bene immobile;
• a seguito della morte di , avvenuta in data 29.04.2017 in Siracusa, sia le due Persona_1 figlie, e , che i nipoti, figli delle figlie, , Controparte_1 Controparte_4 Parte_4
, , , hanno rinunciato Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 all'eredità e, con provvedimento del 20.07.2022, è stato nominato, quale curatore dell'eredità giacente l'Avv. Fabio Catania;
• con provvedimento del 21.6.2024 il Giudice, vista la relazione del curatore dell'eredità giacente, rilevato che detta relazione ha evidenziato atti di accettazione tacita da parte di dell'eredità di , ha ritenuto doversi procedere alla Controparte_1 Persona_1 chiusura della procedura di eredità giacente, invitando il curatore a rendere il conto della gestione;
con provvedimento del 24.9.2024 la procedura è stata dichiarata chiusa.
In virtù di tali presupposti l'attrice ritiene che: 1) il bene immobile di proprietà della società sia entrato nel patrimonio di 2) abbia compiuto un atto di Persona_1 Controparte_1 accettazione tacita dell'eredità, divenendo in tal modo proprietaria del bene.
2 La domanda è fondata e va accolta.
Dagli atti depositati dalla ricorrente risulta che con contratto di mutuo fondiario del 23.10.2007
l' di Siracusa ha concesso a mutuo alla società la somma di € Controparte_3 CP_2
85.150,00 e che a garanzia di detto mutuo è stata iscritta ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà della società mutuataria sito in Floridia (SR) nella Via Bartolo D'Agostino s.n.c., in catasto al fg. 18 p.lla 1279 sub 97.
La società in data 05.04.2016 è stata cancellata dal Registro delle Imprese, con CP_2 conseguente estinzione della società. In casi simili è stato precisato in giurisprudenza che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Nel caso in esame, al momento dell'estinzione l'unica socia era la quale è Persona_1 divenuta unica proprietaria del predetto bene immobile, considerato che tale bene non risulta compreso nel bilancio finale di liquidazione depositato in atti.
A questo punto deve valutarsi se la convenuta sia divenuta proprietaria del bene presente nel patrimonio materno.
Come detto, la convenuta ha rinunciato all'eredità della madre, con dichiarazione resa in data
6.10.2020 e con provvedimento del 20.07.2022, è stato nominato, quale curatore dell'eredità giacente l'Avv. Fabio Catania.
Tuttavia, con provvedimento del 21.6.2024 il Giudice, vista la relazione del curatore dell'eredità giacente, ha ritenuto doversi procedere alla chiusura della procedura di eredità giacente poichè la convenuta aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, consistente nell'aver eseguito
3 due prelievi da un libretto di deposito a risparmio identificato con il n. 43315523, aperto in data
27.2.2014.
In atti è presente sia la relazione del curatore dell'eredità giacente, che attesta tale circostanza, che l'estratto del conto dal quale risulta l'esecuzione in data 4.5.2017 di due prelievi dell'importo di € 50 ed € 100.
E' certo anche che tali prelievi siano stati eseguiti dalla convenuta in quanto in atti è presente una mail inviata dall'avv. Vincenzo Minnella al curatore dell'eredità nella quale si afferma che i prelievi erano stati eseguiti dalla convenuta. Nella stessa mail l'avv. Minnella afferma che sul conto vi sarebbero stati anche fondi della sua cliente, che nel 2011 vi avrebbe versato 10.000 euro, tuttavia di tale circostanza non vi è prova poiché di tale versamento non vi è traccia nell'estratto conto postale.
Nella relazione del curatore si afferma che le poste attive del libretto derivavano esclusivamente da emolumento pensionistico in favore della de cuius , senza accrediti imputabili agli Persona_1 altri contitolari del rapporto finanziario ( e ). Controparte_1 Controparte_4
In casi simili è stato precisato che “nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Il prelevamento anche dell'intera giacenza del conto corrente a firma disgiunta, da parte del cointestatario del de cuius, non può costituire accettazione tacita dell'eredità, potendo essere esercitato in qualità di mero cointestatario e non necessariamente nella qualità di erede. A meno che, chi agisce in giudizio contro il cointestatario per vedere riconosciuta l'accettazione tacita dell'eredità da parte di quest'ultimo, non dimostri che il saldo attivo del conto corrente debba ritenersi discendere anche dal versamento di somme di pertinenza del defunto, ossia facenti parte dell'asse ereditario” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/02/2018, n. 4320).
Pertanto, il prelievo di somme dal conto dove si trovavano fondi provenienti dalla pensione della madre ha costituito un atto di accettazione tacita dell'eredità.
La domanda va, pertanto, accolta, dovendosi dichiarare l'intervenuta accettazione tacita, ex artt. 476
e 485 c.c., da parte della convenuta dell'eredità della madre , Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Siracusa il 29.4.2017, di cui fa parte
4 l'immobile attualmente intestato alla sito in Floridia (SR) nella Via Bartolo D'Agostino CP_2
s.n.c., in catasto al fg. 18 p.lla 1279 sub 97, cat A/3, classe 4, cons. 3,5 v.c.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, tenuto conto della sostanziale soccombenza dell'opposta, dal cui errore è derivato il presente processo, liquidazione eseguita secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 4.500,00.
Infine, va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta accettazione tacita, ex artt. 476 e 485 c.c., da parte della convenuta dell'eredità della madre , nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
29.10.1918 e deceduta a Siracusa il 29.4.2017, di cui fa parte l'immobile attualmente intestato alla sito in Floridia (SR) nella Via Bartolo D'Agostino s.n.c., in catasto al fg. CP_2
18 p.lla 1279 sub 97, cat A/3, classe 4, cons. 3,5 v.c.
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in
€ 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di provvedere, ai sensi dell'art. 2648
c.c., alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 3528/2024 promossa
Da
con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice Parte_1 fiscale e partita IVA n. , e per essa la mandataria nuova denominazione P.IVA_1 Parte_2 assunta da con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, elettivamente Parte_3 domiciliata in Siracusa, viale Teracati, 158/C presso l'avv. Carlo Carpinteri (c.f. C.F._1
) che la rappresenta e difende;
[...]
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Strada Tremmilia n. 10, cod. fisc. ; C.F._2
Resistente contumace
Motivi in fatto e in diritto
La società ricorrente ha proposto domanda ex art. 281 decies cpc chiedendo al Tribunale di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita, ex artt. 476 e 485 c.c., da parte della convenuta CP_1 dell'eredità della madre , nata a [...] il [...] e
[...] Persona_1
1 deceduta a Siracusa il 29.4.2017, eredità di cui fa parte l'immobile attualmente intestato alla sito in Floridia (SR) nella Via Bartolo D'Agostino s.n.c., in catasto CP_2 al foglio 18 p. lla 1279 sub 97, Cat. A/3, classe 4, cons. 3,5 v.c.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
• con contratto di mutuo fondiario del 23.10.2007 l' di Siracusa ha Controparte_3 concesso a mutuo alla società la somma di € 85.150,00, da restituirsi in 180 CP_2 mesi, mediante rate mensili posticipate, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti;
• con atto di precetto notificato il 12.06.2015, la banca ha intimato alla società debitrice il pagamento della somma di € 78.821,99, per sorte capitale, interessi e spese;
• con atto del 19.07.2011 la società proprietaria dell'immobile ipotecato, è stata CP_2 sciolta e posta in liquidazione ed è stata nominata quale liquidatore l'unica socia, Per_1
la quale ha approvato il bilancio finale di liquidazione della società senza alcun
[...] riferimento al bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria;
• la società in data 05.04.2016, è stata cancellata dal Registro delle Imprese, CP_2 con conseguente estinzione della società e l'unica socia, , è divenuta unica Persona_1 proprietaria del predetto bene immobile;
• a seguito della morte di , avvenuta in data 29.04.2017 in Siracusa, sia le due Persona_1 figlie, e , che i nipoti, figli delle figlie, , Controparte_1 Controparte_4 Parte_4
, , , hanno rinunciato Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 all'eredità e, con provvedimento del 20.07.2022, è stato nominato, quale curatore dell'eredità giacente l'Avv. Fabio Catania;
• con provvedimento del 21.6.2024 il Giudice, vista la relazione del curatore dell'eredità giacente, rilevato che detta relazione ha evidenziato atti di accettazione tacita da parte di dell'eredità di , ha ritenuto doversi procedere alla Controparte_1 Persona_1 chiusura della procedura di eredità giacente, invitando il curatore a rendere il conto della gestione;
con provvedimento del 24.9.2024 la procedura è stata dichiarata chiusa.
In virtù di tali presupposti l'attrice ritiene che: 1) il bene immobile di proprietà della società sia entrato nel patrimonio di 2) abbia compiuto un atto di Persona_1 Controparte_1 accettazione tacita dell'eredità, divenendo in tal modo proprietaria del bene.
2 La domanda è fondata e va accolta.
Dagli atti depositati dalla ricorrente risulta che con contratto di mutuo fondiario del 23.10.2007
l' di Siracusa ha concesso a mutuo alla società la somma di € Controparte_3 CP_2
85.150,00 e che a garanzia di detto mutuo è stata iscritta ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà della società mutuataria sito in Floridia (SR) nella Via Bartolo D'Agostino s.n.c., in catasto al fg. 18 p.lla 1279 sub 97.
La società in data 05.04.2016 è stata cancellata dal Registro delle Imprese, con CP_2 conseguente estinzione della società. In casi simili è stato precisato in giurisprudenza che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Nel caso in esame, al momento dell'estinzione l'unica socia era la quale è Persona_1 divenuta unica proprietaria del predetto bene immobile, considerato che tale bene non risulta compreso nel bilancio finale di liquidazione depositato in atti.
A questo punto deve valutarsi se la convenuta sia divenuta proprietaria del bene presente nel patrimonio materno.
Come detto, la convenuta ha rinunciato all'eredità della madre, con dichiarazione resa in data
6.10.2020 e con provvedimento del 20.07.2022, è stato nominato, quale curatore dell'eredità giacente l'Avv. Fabio Catania.
Tuttavia, con provvedimento del 21.6.2024 il Giudice, vista la relazione del curatore dell'eredità giacente, ha ritenuto doversi procedere alla chiusura della procedura di eredità giacente poichè la convenuta aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, consistente nell'aver eseguito
3 due prelievi da un libretto di deposito a risparmio identificato con il n. 43315523, aperto in data
27.2.2014.
In atti è presente sia la relazione del curatore dell'eredità giacente, che attesta tale circostanza, che l'estratto del conto dal quale risulta l'esecuzione in data 4.5.2017 di due prelievi dell'importo di € 50 ed € 100.
E' certo anche che tali prelievi siano stati eseguiti dalla convenuta in quanto in atti è presente una mail inviata dall'avv. Vincenzo Minnella al curatore dell'eredità nella quale si afferma che i prelievi erano stati eseguiti dalla convenuta. Nella stessa mail l'avv. Minnella afferma che sul conto vi sarebbero stati anche fondi della sua cliente, che nel 2011 vi avrebbe versato 10.000 euro, tuttavia di tale circostanza non vi è prova poiché di tale versamento non vi è traccia nell'estratto conto postale.
Nella relazione del curatore si afferma che le poste attive del libretto derivavano esclusivamente da emolumento pensionistico in favore della de cuius , senza accrediti imputabili agli Persona_1 altri contitolari del rapporto finanziario ( e ). Controparte_1 Controparte_4
In casi simili è stato precisato che “nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Il prelevamento anche dell'intera giacenza del conto corrente a firma disgiunta, da parte del cointestatario del de cuius, non può costituire accettazione tacita dell'eredità, potendo essere esercitato in qualità di mero cointestatario e non necessariamente nella qualità di erede. A meno che, chi agisce in giudizio contro il cointestatario per vedere riconosciuta l'accettazione tacita dell'eredità da parte di quest'ultimo, non dimostri che il saldo attivo del conto corrente debba ritenersi discendere anche dal versamento di somme di pertinenza del defunto, ossia facenti parte dell'asse ereditario” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/02/2018, n. 4320).
Pertanto, il prelievo di somme dal conto dove si trovavano fondi provenienti dalla pensione della madre ha costituito un atto di accettazione tacita dell'eredità.
La domanda va, pertanto, accolta, dovendosi dichiarare l'intervenuta accettazione tacita, ex artt. 476
e 485 c.c., da parte della convenuta dell'eredità della madre , Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Siracusa il 29.4.2017, di cui fa parte
4 l'immobile attualmente intestato alla sito in Floridia (SR) nella Via Bartolo D'Agostino CP_2
s.n.c., in catasto al fg. 18 p.lla 1279 sub 97, cat A/3, classe 4, cons. 3,5 v.c.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, tenuto conto della sostanziale soccombenza dell'opposta, dal cui errore è derivato il presente processo, liquidazione eseguita secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 4.500,00.
Infine, va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta accettazione tacita, ex artt. 476 e 485 c.c., da parte della convenuta dell'eredità della madre , nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
29.10.1918 e deceduta a Siracusa il 29.4.2017, di cui fa parte l'immobile attualmente intestato alla sito in Floridia (SR) nella Via Bartolo D'Agostino s.n.c., in catasto al fg. CP_2
18 p.lla 1279 sub 97, cat A/3, classe 4, cons. 3,5 v.c.
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in
€ 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di provvedere, ai sensi dell'art. 2648
c.c., alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice
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