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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
All'udienza del 25 febbraio 2025, a ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6508/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina via Armeria 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Fazio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del Persona_1
22.3.2024, rep. 37875, rog. 7313. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.12.2024 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 002795493 notificatagli il 4.11.2024, relativa all'atto di accertamento numero .4800.19/12/2023.0765612 del 19.12.2023 per l' anno 2020, con CP_1 il quale gli era stato ingiunto il pagamento, come obbligato solidale, quale rappresentante legale della Società (art. 6 L. 24.11.1981 n. 689) di € 16.657,40 Controparte_2
a titolo di sanzioni amministrative per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali assistenziali anno 2020 in materia di "Contributi - AZIENDE".
Deduceva che l' con la Circolare n. 32/2022 aveva fatto chiarezza circa le contestazioni CP_1 agli illeciti amministrativi riguardanti le omissioni dei versamenti delle ritenute da parte del datore di lavoro, secondo l'art. 2, D.L. n. 463/1983. Evidenziava che l'art. 2, co. 1, D.l. n.
463/1983 prevedeva l'obbligo per i datori di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sui salari dei dipendenti. Evidenziava che per omissioni inferiori a euro 10.000, si configurava un illecito amministrativo, punito secondo la Legge n. 689/1981. Affermava che la circolare aveva chiarito che la sanzione amministrativa per tali omissioni doveva essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento, ai sensi dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 e che, se l'atto di accertamento non fosse stato notificato entro questi termini, l'amministrazione avrebbe perso la possibilità di recuperare le sanzioni amministrative.
Rilevava che, nel caso di specie, l'atto di accertamento non era mai stato notificato né ad egli amministratore né al , e che i fatti a cui si riferiva avevano data precedente alla CP_2 formazione dell'atto stesso.
Evidenziava, infatti, che l'accertamento relativo al 2020 era stato formato solo in data
19.12.2023 e che, pertanto, da tale data doveva farsi decorrere il termina dei 90 giorni per la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che invece era notificata solo in data 4.11.2024.
Sottolineava che la decorrenza da tale data già conclamava la maturazione della decadenza ex art 14 l. 689/1981. Evidenziava, infatti, che la formazione dell'atto di accertamento risaliva al
19.12.2023 (riferita al 2020), essendo poi l'ingiunzione notificata il 4.11.2024.
Sottolineava, inoltre, che nell'avviso di accertamento mai notificato, ma formato il 19.12.2023, si riportavano due quadranti riassuntivi. Evidenziava che il primo faceva riferimento alle presunte inadempienze mensili. Il secondo quadrante faceva riferimento alla partita e specificamente al relativo autonomo precedente avviso, senza indicare il giorno della sua formazione. Osservava che la mancata indicazione di un elemento essenziale nell'avviso, che era la data dei singoli avvisi, rendeva illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata, dato che la violazione mirava a nascondere il vero giorno dal quale decorreva il termine decadenziale ex art. 14 legge cit., sicuramente precedente all'avviso di accertamento, e risalente all'ultimo mese della pretesa violazione, risalente al mese successivo al novembre 2020. Sottolineava che, in ogni caso, il termine decadenziale decorreva almeno dalla formazione dell'atto di accertamento.
CP_ Affermava che, pertanto, sulla base delle precedenti richieste e comunicazioni dell' si dimostrava la violazione del termine perentorio dell'art. 14, Legge n. 689/1981 e, conseguentemente, l'irrogazione successiva della sanzione amministrativa doveva considerarsi invalida.
Richiamava pronunce della Corte di Giustizia dell'UE a sostegno della propria posizione.
Eccepiva, pertanto, la nullità e inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per la mancata notifica dell'atto di accertamento cui fa riferimento l'ingiunzione opposta nonché la violazione del termine prescritto dall'art. 14, legge 689/1981.
Denunciava che nell'anno 2020 egli non era amministratore del Controparte_2
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta;
nel merito, di annullare e/o dichiarare nulla e comunque privare di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI – 002795493 annualità 2020 notificatagli in data 4.11.2024, per decadenza dai termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981. Con vittoria di spese e compensi di lite.
CP_ 2.- Con memoria depositata in data 11.2.2025 si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto all'annullamento, in autotutela, della Ordinanza Ingiunzione opposta n. OI –
2795493 - annualità 2020 notificata in data 4.11.2024, con l'emissione della Disposizione n.
480000-25-0056 del 10.2.2025. Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3.- All'udienza del 25.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Va rilevato che dalle Disposizione n. 480000-25-0056 del 10.2.2025, depositata in atti dall' risulta l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione del presente CP_1 procedimento.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, rendendosi superfluo ogni ulteriore accertamento. 5.- Le spese di lite, per la soccombenza virtuale (rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività della Disposizione di annullamento emessa dall' solo in CP_1 corso di causa), si pongono a carico dell' e si liquidano in favore di parte ricorrente CP_1 come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 4.12.2024 di opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione OI – 002795493, nei confronti dell' in persona del legale rappresentanti pro tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'annullamento dell'Ordinanza-
Ingiunzione di pagamento impugnata;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 25 febbraio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
All'udienza del 25 febbraio 2025, a ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6508/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina via Armeria 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Fazio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del Persona_1
22.3.2024, rep. 37875, rog. 7313. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.12.2024 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 002795493 notificatagli il 4.11.2024, relativa all'atto di accertamento numero .4800.19/12/2023.0765612 del 19.12.2023 per l' anno 2020, con CP_1 il quale gli era stato ingiunto il pagamento, come obbligato solidale, quale rappresentante legale della Società (art. 6 L. 24.11.1981 n. 689) di € 16.657,40 Controparte_2
a titolo di sanzioni amministrative per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali assistenziali anno 2020 in materia di "Contributi - AZIENDE".
Deduceva che l' con la Circolare n. 32/2022 aveva fatto chiarezza circa le contestazioni CP_1 agli illeciti amministrativi riguardanti le omissioni dei versamenti delle ritenute da parte del datore di lavoro, secondo l'art. 2, D.L. n. 463/1983. Evidenziava che l'art. 2, co. 1, D.l. n.
463/1983 prevedeva l'obbligo per i datori di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sui salari dei dipendenti. Evidenziava che per omissioni inferiori a euro 10.000, si configurava un illecito amministrativo, punito secondo la Legge n. 689/1981. Affermava che la circolare aveva chiarito che la sanzione amministrativa per tali omissioni doveva essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento, ai sensi dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 e che, se l'atto di accertamento non fosse stato notificato entro questi termini, l'amministrazione avrebbe perso la possibilità di recuperare le sanzioni amministrative.
Rilevava che, nel caso di specie, l'atto di accertamento non era mai stato notificato né ad egli amministratore né al , e che i fatti a cui si riferiva avevano data precedente alla CP_2 formazione dell'atto stesso.
Evidenziava, infatti, che l'accertamento relativo al 2020 era stato formato solo in data
19.12.2023 e che, pertanto, da tale data doveva farsi decorrere il termina dei 90 giorni per la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che invece era notificata solo in data 4.11.2024.
Sottolineava che la decorrenza da tale data già conclamava la maturazione della decadenza ex art 14 l. 689/1981. Evidenziava, infatti, che la formazione dell'atto di accertamento risaliva al
19.12.2023 (riferita al 2020), essendo poi l'ingiunzione notificata il 4.11.2024.
Sottolineava, inoltre, che nell'avviso di accertamento mai notificato, ma formato il 19.12.2023, si riportavano due quadranti riassuntivi. Evidenziava che il primo faceva riferimento alle presunte inadempienze mensili. Il secondo quadrante faceva riferimento alla partita e specificamente al relativo autonomo precedente avviso, senza indicare il giorno della sua formazione. Osservava che la mancata indicazione di un elemento essenziale nell'avviso, che era la data dei singoli avvisi, rendeva illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata, dato che la violazione mirava a nascondere il vero giorno dal quale decorreva il termine decadenziale ex art. 14 legge cit., sicuramente precedente all'avviso di accertamento, e risalente all'ultimo mese della pretesa violazione, risalente al mese successivo al novembre 2020. Sottolineava che, in ogni caso, il termine decadenziale decorreva almeno dalla formazione dell'atto di accertamento.
CP_ Affermava che, pertanto, sulla base delle precedenti richieste e comunicazioni dell' si dimostrava la violazione del termine perentorio dell'art. 14, Legge n. 689/1981 e, conseguentemente, l'irrogazione successiva della sanzione amministrativa doveva considerarsi invalida.
Richiamava pronunce della Corte di Giustizia dell'UE a sostegno della propria posizione.
Eccepiva, pertanto, la nullità e inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per la mancata notifica dell'atto di accertamento cui fa riferimento l'ingiunzione opposta nonché la violazione del termine prescritto dall'art. 14, legge 689/1981.
Denunciava che nell'anno 2020 egli non era amministratore del Controparte_2
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta;
nel merito, di annullare e/o dichiarare nulla e comunque privare di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI – 002795493 annualità 2020 notificatagli in data 4.11.2024, per decadenza dai termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981. Con vittoria di spese e compensi di lite.
CP_ 2.- Con memoria depositata in data 11.2.2025 si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto all'annullamento, in autotutela, della Ordinanza Ingiunzione opposta n. OI –
2795493 - annualità 2020 notificata in data 4.11.2024, con l'emissione della Disposizione n.
480000-25-0056 del 10.2.2025. Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3.- All'udienza del 25.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Va rilevato che dalle Disposizione n. 480000-25-0056 del 10.2.2025, depositata in atti dall' risulta l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione del presente CP_1 procedimento.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, rendendosi superfluo ogni ulteriore accertamento. 5.- Le spese di lite, per la soccombenza virtuale (rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività della Disposizione di annullamento emessa dall' solo in CP_1 corso di causa), si pongono a carico dell' e si liquidano in favore di parte ricorrente CP_1 come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 4.12.2024 di opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione OI – 002795493, nei confronti dell' in persona del legale rappresentanti pro tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'annullamento dell'Ordinanza-
Ingiunzione di pagamento impugnata;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 25 febbraio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo