CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 303/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL MA AV Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 58/25 del Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro , est. dr. ORTORE, pubblicata il 12.02.2025, promossa da:
Controparte_1
Parte_1
[...]
IC L I Controparte_2 Pt_1
Tutti con l' AVVOCATURA dello STATO di MILANO, presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1, contro
Controparte_3
Il procuratore dell'appellante, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
Pagina 1 - in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 58 del 2025 il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti del Parte_2 [...]
, dell' Controparte_1 Parte_1
, dell' e dell'
[...] Parte_1 [...]
, ha dichiarato il diritto dello stesso ad ottenere 6 punti Controparte_4 anziché solo 0,6 punti, per il servizio di leva obbligatorio e, conseguentemente, ha condannato il alla relativa correzione delle graduatorie di circolo e istituto di Controparte_1 terza fascia per il personale ATA, triennio 2021/22-2023/24.
A sostegno del proprio ricorso aveva esposto: Pt_2
-di aver svolto dal 18/5/1994 al 4/5/1995 il servizio militare di leva nell'esercito, dopo aver conseguito il titolo di accesso nelle graduatorie ATA (diploma di ragioneria) nell'a.s.
1992/93;
- di essere stato inserito a seguito di domanda nella terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per triennio 2021/22-2023/24,
- che non gli era stato attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato.
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ritualmente costituitosi. Controparte_1
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando in particolare le seguenti disposizioni: il d.m. 50/2021 nelle cui “avvertenze” finali si legge al punto A che: «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Pagina 2 È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva».
l'art 20 l. 958/1986 che stabiliva che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. In forza di tale principio l'art. 482 co 7 D
Lgs 297/1994 relativo alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione di ruolo, per
i docenti, e il successivo art 569 co. 3 per il personale ATA, stabiliscono che ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La suddetta l. 958/1986 sarebbe poi stata abrogata dall'art. 2050 D. Lgs. 66/2010 il quale stabilisce al co. 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e al co. 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Ciò premesso, il Tribunale, sulla scorta di quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5679/2020 confermata poi dalla sentenza n. 8586/2024, non ha accolto la prospettazione dell'amministrazione convenuta secondo cui bisognerebbe distinguere il servizio militare prestato prima dell'inizio del rapporto di lavoro, assimilato dall'art. 2050 co
1 D. Lgs. 66/2010 cit. a un qualsiasi impiego nella PA, da quello reso in pendenza del rapporto di lavoro, co 2 cit.
Ha ricordato che anche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittima la previsione, contenuta nel dm 50/202, di un diverso punteggio da attribuire a coloro che avevano svolto il servizio militare di leva durante il rapporto di lavoro scolastico, oppure prima del suo inizio
(Cons. di Stato 1720, 3286 e 7383/2021).
Il primo giudice ha, inoltre, rilevato come non sia condivisibile la sentenza del Consiglio di
Stato n. 11602/2022, richiamata dal , che ha ritenuto legittima l'attribuzione di un CP_1 punteggio differente nei due suddetti casi, in quanto solo per il servizio militare di leva in costanza di nomina sussiste l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, a causa della “forzata” sospensione del rapporto di lavoro. Tale interpretazione si porrebbe in contrasto con il quadro normativo di riferimento ed in particolare con gli artt. 482 co 7 e 569 co. 3 d.lgs 297/1994 oltre a risultare contraddittoria. Il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto
“ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento,
Pagina 3 a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”, per poi affermare che debba essere attribuito un punteggio diverso a seconda del periodo in cui il servizio di leva è stato svolto, seppur tale criterio non distinguerebbe un servizio utile per l'accrescimento professionale da qualsiasi altro servizio reso nella pa.
Pertanto, “non essendo possibile introdurre con una normativa regolamentare, una deroga alla previsione di legge che impone una valutazione del servizio militare di leva obbligatorio omogenea in ogni settore (art. 2050 co. 1 D. Lgs. 66/2010) e quindi, in misura non inferiore a quanto previsto per quello prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co. 2 cit.)”, il
Tribunale, previa disapplicazione del punto A delle “avvertenze” del d.m. 50/2021, ha dichiarato il diritto di al riconoscimento del punteggio di 6 punti. Pt_2
Con atto depositato in data 24/03/2025 il ha proposto Controparte_1 appello avverso la suddetta sentenza affidandolo ad un unico articolato motivo.
Travisamento di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A del d.m. 50/2021, dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 e degli artt. 485 e 569 d.lgs.
297/1994 oltre che degli artt. 3 e 52 Cost. Illegittimità della sentenza.
Il sostiene che il primo giudice abbia erroneamente interpretato il quadro normativo CP_1 di riferimento. In particolare, l'odierno appellante lamenta il fatto che “il giudice di prime cure, senza motivare con specifico riguardo al caso in esame, si è limitato a richiamare
l'ordinanza n. 5679/2020 con la quale tuttavia la Suprema Corte ha deciso una fattispecie del tutto diversa, non tanto e non solo perché avente ad oggetto la disciplina delle graduatorie ad esaurimento del personale docente (e non le graduatorie di istituto del personale Ata, come nel caso di specie), quanto per la circostanza che nel caso deciso dalla Corte di Cassazione la normativa di riferimento escludeva in toto la valutazione del servizio militare prestato non in costanza del rapporto di impiego con il .” Controparte_1
Di contro, nel caso di specie, il d.m. n. 50/2021 non esclude dal novero dei titoli valutabili il servizio militare espletato prima della costituzione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, semplicemente non lo equipara a quello svolto in costanza di rapporto.
Insiste sulla correttezza del proprio operato sostenendo che il d.m. 50/2021 non si porrebbe in contrasto con gli con gli artt. 482 co. 7 e 569 co. 3 del d.lgs. 297/1994 e neanche con l'art.
Pagina 4 2050 co. del d.lgs. 66/2010, dal momento che tali disposizioni fissano il principio generale del riconoscimento del servizio militare, ma nulla dispongono in merito alla valutazione dello stesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale ATA.
Il d.m. 50/2021, in sostanza, non opererebbe una illegittima discriminazione ai danni di coloro che hanno svolto il servizio militare non in costanza di rapporto: “appare infatti del tutto logico e coerente con la ratio dell'istituto che il servizio militare prestato in un periodo antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione non possa essere valutato allo stesso modo se svolto in costanza di rapporto”. (in tal senso si sarebbe espressa anche la Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 182/2021 e la sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. del 15/12/2022, RG 180/2022).
Da ultimo, evidenzia come tale orientamento sia stato condiviso anche da codesta Corte con le sentenze n. 10/2024 e 15/2025.
sebbene regolarmente citato, non si è costituto nel giudizio di appello ed è stato Pt_2 dichiarato contumace.
All'udienza dell'1 luglio 2025 la Corte ha prospettato alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, circa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eventuali soggetti controinteressati in quanto inseriti nella medesima graduatoria contestata da , non Pt_2 avendo il primo giudice accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio, seppure formulata dalla difesa del ricorrente.
All'esito della discussione del difensore la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Osserva il Collegio che la questione della sussistenza del litisconsorzio necessario – prospettata d'ufficio alle parti - è fondata.
Questa Corte territoriale si è già pronunciata sulla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nei casi, come quello oggetto della presente controversia, ove la realizzazione:” dell'utilità pretesa…richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario”.
Deve infatti trovare applicazione il principio per cui “in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi
l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non
Pagina 5 integrità del contraddittorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati” tale integrazione non essendo necessaria, invece, solo “quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno o, comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”(così Cass. 23/11/2021 n. 36356; Cass. 5 giugno 2008 n. 14914; Cass. 9 novembre
2018 n. 28766; Cass 17 gennaio 2017 n. 988)”.( cfr Corte d'Appello di Milano, sentenza
351/24, che richiama la precedente sentenza n. 1031 del 2023 di questa stessa Corte).
Integrazione la cui necessità è stata esclusa dalla Corte di Cassazione unicamente laddove l'attore “si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (Cass.
36356/21, cit.; nello stesso senso, v. Cass. 24 giugno 2020, n. 12489), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie
Con la citata sentenza, perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame e qui richiamata anche ex art. 118 disp.att. c.p.c. la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che i principi sopra esposti devono trovare applicazione anche alla fattispecie in esame atteso che anche la graduatoria oggetto di causa costituisce selezione, lato sensu, concorsuale.
Ne consegue la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria in posizione antecedente al sig. non convenuti nel giudizio di primo Pt_2 grado, in veste di litisconsorti necessari.
In virtù del disposto dell'art. 354 c.p.c. la sentenza di primo grado va perciò annullata e le parti entro il termine di legge dovranno riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Como affinché quest'ultimo provveda alla relativa integrazione.
Ogni altro motivo di impugnazione è assorbito
La rilevabilità d'ufficio della questione trattata costituisce grave ed eccezionale ragione ex art. 92 c.p.c., all'esito della sentenza n. 77/18 della C.C., per la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n 58/25 del Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro e rimette le parti avanti al giudice di primo grado
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
Pagina 6 Milano, 01/07/2025
Pagina 7
Presidente est.
IL MA AV
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL MA AV Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 58/25 del Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro , est. dr. ORTORE, pubblicata il 12.02.2025, promossa da:
Controparte_1
Parte_1
[...]
IC L I Controparte_2 Pt_1
Tutti con l' AVVOCATURA dello STATO di MILANO, presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1, contro
Controparte_3
Il procuratore dell'appellante, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
Pagina 1 - in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 58 del 2025 il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti del Parte_2 [...]
, dell' Controparte_1 Parte_1
, dell' e dell'
[...] Parte_1 [...]
, ha dichiarato il diritto dello stesso ad ottenere 6 punti Controparte_4 anziché solo 0,6 punti, per il servizio di leva obbligatorio e, conseguentemente, ha condannato il alla relativa correzione delle graduatorie di circolo e istituto di Controparte_1 terza fascia per il personale ATA, triennio 2021/22-2023/24.
A sostegno del proprio ricorso aveva esposto: Pt_2
-di aver svolto dal 18/5/1994 al 4/5/1995 il servizio militare di leva nell'esercito, dopo aver conseguito il titolo di accesso nelle graduatorie ATA (diploma di ragioneria) nell'a.s.
1992/93;
- di essere stato inserito a seguito di domanda nella terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per triennio 2021/22-2023/24,
- che non gli era stato attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato.
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ritualmente costituitosi. Controparte_1
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando in particolare le seguenti disposizioni: il d.m. 50/2021 nelle cui “avvertenze” finali si legge al punto A che: «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Pagina 2 È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva».
l'art 20 l. 958/1986 che stabiliva che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. In forza di tale principio l'art. 482 co 7 D
Lgs 297/1994 relativo alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione di ruolo, per
i docenti, e il successivo art 569 co. 3 per il personale ATA, stabiliscono che ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La suddetta l. 958/1986 sarebbe poi stata abrogata dall'art. 2050 D. Lgs. 66/2010 il quale stabilisce al co. 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e al co. 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Ciò premesso, il Tribunale, sulla scorta di quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5679/2020 confermata poi dalla sentenza n. 8586/2024, non ha accolto la prospettazione dell'amministrazione convenuta secondo cui bisognerebbe distinguere il servizio militare prestato prima dell'inizio del rapporto di lavoro, assimilato dall'art. 2050 co
1 D. Lgs. 66/2010 cit. a un qualsiasi impiego nella PA, da quello reso in pendenza del rapporto di lavoro, co 2 cit.
Ha ricordato che anche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittima la previsione, contenuta nel dm 50/202, di un diverso punteggio da attribuire a coloro che avevano svolto il servizio militare di leva durante il rapporto di lavoro scolastico, oppure prima del suo inizio
(Cons. di Stato 1720, 3286 e 7383/2021).
Il primo giudice ha, inoltre, rilevato come non sia condivisibile la sentenza del Consiglio di
Stato n. 11602/2022, richiamata dal , che ha ritenuto legittima l'attribuzione di un CP_1 punteggio differente nei due suddetti casi, in quanto solo per il servizio militare di leva in costanza di nomina sussiste l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, a causa della “forzata” sospensione del rapporto di lavoro. Tale interpretazione si porrebbe in contrasto con il quadro normativo di riferimento ed in particolare con gli artt. 482 co 7 e 569 co. 3 d.lgs 297/1994 oltre a risultare contraddittoria. Il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto
“ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento,
Pagina 3 a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”, per poi affermare che debba essere attribuito un punteggio diverso a seconda del periodo in cui il servizio di leva è stato svolto, seppur tale criterio non distinguerebbe un servizio utile per l'accrescimento professionale da qualsiasi altro servizio reso nella pa.
Pertanto, “non essendo possibile introdurre con una normativa regolamentare, una deroga alla previsione di legge che impone una valutazione del servizio militare di leva obbligatorio omogenea in ogni settore (art. 2050 co. 1 D. Lgs. 66/2010) e quindi, in misura non inferiore a quanto previsto per quello prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co. 2 cit.)”, il
Tribunale, previa disapplicazione del punto A delle “avvertenze” del d.m. 50/2021, ha dichiarato il diritto di al riconoscimento del punteggio di 6 punti. Pt_2
Con atto depositato in data 24/03/2025 il ha proposto Controparte_1 appello avverso la suddetta sentenza affidandolo ad un unico articolato motivo.
Travisamento di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A del d.m. 50/2021, dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 e degli artt. 485 e 569 d.lgs.
297/1994 oltre che degli artt. 3 e 52 Cost. Illegittimità della sentenza.
Il sostiene che il primo giudice abbia erroneamente interpretato il quadro normativo CP_1 di riferimento. In particolare, l'odierno appellante lamenta il fatto che “il giudice di prime cure, senza motivare con specifico riguardo al caso in esame, si è limitato a richiamare
l'ordinanza n. 5679/2020 con la quale tuttavia la Suprema Corte ha deciso una fattispecie del tutto diversa, non tanto e non solo perché avente ad oggetto la disciplina delle graduatorie ad esaurimento del personale docente (e non le graduatorie di istituto del personale Ata, come nel caso di specie), quanto per la circostanza che nel caso deciso dalla Corte di Cassazione la normativa di riferimento escludeva in toto la valutazione del servizio militare prestato non in costanza del rapporto di impiego con il .” Controparte_1
Di contro, nel caso di specie, il d.m. n. 50/2021 non esclude dal novero dei titoli valutabili il servizio militare espletato prima della costituzione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, semplicemente non lo equipara a quello svolto in costanza di rapporto.
Insiste sulla correttezza del proprio operato sostenendo che il d.m. 50/2021 non si porrebbe in contrasto con gli con gli artt. 482 co. 7 e 569 co. 3 del d.lgs. 297/1994 e neanche con l'art.
Pagina 4 2050 co. del d.lgs. 66/2010, dal momento che tali disposizioni fissano il principio generale del riconoscimento del servizio militare, ma nulla dispongono in merito alla valutazione dello stesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale ATA.
Il d.m. 50/2021, in sostanza, non opererebbe una illegittima discriminazione ai danni di coloro che hanno svolto il servizio militare non in costanza di rapporto: “appare infatti del tutto logico e coerente con la ratio dell'istituto che il servizio militare prestato in un periodo antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione non possa essere valutato allo stesso modo se svolto in costanza di rapporto”. (in tal senso si sarebbe espressa anche la Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 182/2021 e la sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. del 15/12/2022, RG 180/2022).
Da ultimo, evidenzia come tale orientamento sia stato condiviso anche da codesta Corte con le sentenze n. 10/2024 e 15/2025.
sebbene regolarmente citato, non si è costituto nel giudizio di appello ed è stato Pt_2 dichiarato contumace.
All'udienza dell'1 luglio 2025 la Corte ha prospettato alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, circa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eventuali soggetti controinteressati in quanto inseriti nella medesima graduatoria contestata da , non Pt_2 avendo il primo giudice accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio, seppure formulata dalla difesa del ricorrente.
All'esito della discussione del difensore la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Osserva il Collegio che la questione della sussistenza del litisconsorzio necessario – prospettata d'ufficio alle parti - è fondata.
Questa Corte territoriale si è già pronunciata sulla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nei casi, come quello oggetto della presente controversia, ove la realizzazione:” dell'utilità pretesa…richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario”.
Deve infatti trovare applicazione il principio per cui “in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi
l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non
Pagina 5 integrità del contraddittorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati” tale integrazione non essendo necessaria, invece, solo “quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno o, comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”(così Cass. 23/11/2021 n. 36356; Cass. 5 giugno 2008 n. 14914; Cass. 9 novembre
2018 n. 28766; Cass 17 gennaio 2017 n. 988)”.( cfr Corte d'Appello di Milano, sentenza
351/24, che richiama la precedente sentenza n. 1031 del 2023 di questa stessa Corte).
Integrazione la cui necessità è stata esclusa dalla Corte di Cassazione unicamente laddove l'attore “si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (Cass.
36356/21, cit.; nello stesso senso, v. Cass. 24 giugno 2020, n. 12489), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie
Con la citata sentenza, perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame e qui richiamata anche ex art. 118 disp.att. c.p.c. la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che i principi sopra esposti devono trovare applicazione anche alla fattispecie in esame atteso che anche la graduatoria oggetto di causa costituisce selezione, lato sensu, concorsuale.
Ne consegue la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria in posizione antecedente al sig. non convenuti nel giudizio di primo Pt_2 grado, in veste di litisconsorti necessari.
In virtù del disposto dell'art. 354 c.p.c. la sentenza di primo grado va perciò annullata e le parti entro il termine di legge dovranno riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Como affinché quest'ultimo provveda alla relativa integrazione.
Ogni altro motivo di impugnazione è assorbito
La rilevabilità d'ufficio della questione trattata costituisce grave ed eccezionale ragione ex art. 92 c.p.c., all'esito della sentenza n. 77/18 della C.C., per la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n 58/25 del Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro e rimette le parti avanti al giudice di primo grado
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
Pagina 6 Milano, 01/07/2025
Pagina 7
Presidente est.
IL MA AV