Ordinanza cautelare 14 dicembre 2021
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02145/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Bellardita e Crocifisso Elio Lembati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno -Questura Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto-OMISSIS-., in forza del quale il Questore di Agrigento ha respinto la richiesta di licenza di Polizia ex art. 80 del TULPS in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. OL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 26 novembre 2021 il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Agrigento, per resistere al ricorso;
con ordinanza -OMISSIS-, pubblicata in data 14 dicembre 2021, l’intestato Tar ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;
all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 14 novembre 2025 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere;
pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, a spese compensate, attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
ER VA, Presidente
OL NA, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA | ER VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.