Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 828/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DAMIANO Parte_1
FERRARO
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla
[...] dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati resistente Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e del personale educativo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 il e, premesso di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della convenuta amministrazione con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 27.09.2023 e fino al 30.06.2024, con mansioni rientranti nel profilo del personale educativo, deduceva di non aver fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, per un importo di euro 500,00. Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.94 n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti
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Il ricorso è fondato. Si osserva, infatti, che la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto degli appartenenti al personale educativo a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
“L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima». In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e
3 degli educandati femminili».
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede CP_5 che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti 4 assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica CP_5 chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni. 9 Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori” (Cass., Sez. L. n. 32014 del 31.10.2022). Si richiama, infine, il più recente intervento della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) con il quale sono state affrontate e risolte diverse questioni in materia che avevano trovato soluzioni differenti nella giurisprudenza di merito. La Corte ha affermato, tra l'altro, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o 5 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Va, pertanto, riconosciuto in favore della ricorrente, attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze, il diritto “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015», per l'anno scolastico 2023/2024. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in base al valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, aumentato l'importo del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.M. n. 147/2022, per essere state utilizzate tecniche di redazione del ricorso che hanno reso più agevole la lettura dei documenti.
P.Q.M.
Accerta il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e educativo, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024, e, per l'effetto, condanna il
, in persona del a Controparte_1 CP_2 provvedere in tal senso, attribuendo il relativo importo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 417,30, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, per competenze e in euro 21,50 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 22/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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