Versione
4 settembre 1993
4 settembre 1993
Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito".
2. All' articolo 2479 del codice civile , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioini di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell' art. 2479 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2479 (Trasferimento della quota). - Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote non ha effetto di fronte alla societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale".
"L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito".
2. All' articolo 2479 del codice civile , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioini di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell' art. 2479 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2479 (Trasferimento della quota). - Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote non ha effetto di fronte alla societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 29/03/2000 n. 60 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. CentraleMin. Finanze · 29 marzo 2000 · 10.056652
[…] di registro, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in societa\'. Il problema si e\' posto soprattutto perche\' con l\'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e\' stato modificato l\'art. 2479 del codice civile prevedendo, con la rettifica del comma 3, che l\'iscrizione nel libro dei soci
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2007, n. 15603Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI Luigi CO - Presidente - Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere - Dott. TALEVI Alberto - Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere - Dott. LEVI Giulio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IU; NO SA, elettivamente domiciliati in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. Menghini Mario, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati Giampaolo Alice e Carlo Pozzo, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro RR RI, NO CO, elettivamente domiciliati in Roma, via Sabotino n. 45, presso l'avv. Marzano Arturo, che li difende giusta delega in atti; - controricorrenti - …Leggi di più...
- posizione di garante di una delle parti contrattuali·
- fattispecie in materia di clausola compromissoria·
- sufficienza·
- interesse ad agire·
- esclusione·
- nullità del contratto·
- invalidità·
- azione di nullità·
- contratti in genere·
- legittimazione