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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1571 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1571 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
CI MI (C.F. C.F._2
e
nata a [...] con il Controparte_2 CodiceFiscale_3
MI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 25/09/2024 dai coniugi predetti;
- che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 2 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Saludecio in data 24.09.2005 tra i signori e trascritto nei registri degli atti di matrimonio Comune di Controparte_1 Controparte_2
Saludecio anno 2005 n° 7 parte II serie A con tutte le condizioni previste dalla legge.
- Spese a carico di . Controparte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e il 24.09.2005 in Saludecio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Controparte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Saludecio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie A Anno 2005 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1571 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
CI MI (C.F. C.F._2
e
nata a [...] con il Controparte_2 CodiceFiscale_3
MI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 25/09/2024 dai coniugi predetti;
- che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 2 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Saludecio in data 24.09.2005 tra i signori e trascritto nei registri degli atti di matrimonio Comune di Controparte_1 Controparte_2
Saludecio anno 2005 n° 7 parte II serie A con tutte le condizioni previste dalla legge.
- Spese a carico di . Controparte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e il 24.09.2005 in Saludecio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Controparte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Saludecio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie A Anno 2005 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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