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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/12/2024, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 518/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.02.2023, rimessa al Collegio alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27.11.2024,
DA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Feliciotti ed Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata nel suo studio in Roma, Via Clemente IX n. 10, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Spoleti del Foro di
Perugia, presso il cui studio, sito in Marsciano (PG), Via della Madonnuccia n. 3 elegge domicilio;
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la parte Ricorrente: “Convertire l'affido esclusivo della piccola già riconosciuto a Per_1 [...]
dalla sentenza della C.A. di Roma n. 4375/2021 in affido esclusivo rafforzato e/o Parte_1
superesclusivo con possibilità per la madre di assumere in totale autonomia tutte le decisioni relative alla minore;
2. Vista anche la relazione dei Servizi Sociali da ultimo nuovamente interessati che hanno confermato non essere opportuno apportare cambiamenti che potrebbero destabilizzare la bambina che non vede e non sente il da oltre otto anni, disporre che il diritto di visita della bambina da parte del padre CP_2
già previsto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 19172/18 per come riformata da quella della C.A. di Roma n. 4375/2021 sia delimitato e/o subordinato/sospeso (come in realtà già risulta dalla sentenza della stessa C.A. di Roma) fintanto che non sia dimostrato che il padre abbia positivamente completato un adeguato percorso terapeutico -se del caso indicato dal CTU in sede di perizia psicologica/psicodiagnostica sul che l'Ill.mo Giudice ritenesse di dover disporre- teso CP_2 all'acquisizione di affidabilità e capacità genitoriale tali da consentire successivamente il graduale avvio degli incontri padre/figlia in modalità protetta e presso i Servizi Sociali competenti con riferimento alla residenza della piccola con l'ausilio e il controllo dei Servizi Sociali medesimi e fermo quanto già precisato anche dalla citata sentenza della C.A. di Roma, ovvero dovendosi altresì escludere che la bambina possa pernottare con l'appellato fuori dall'abitazione materna, finché questi non dimostri di aver acquisito una effettiva capacità genitoriale e salva la preventiva, graduale costruzione di un rapporto padre-figlia, a tutt'oggi inesistente, da crearsi con il supporto ed il controllo dei
Servizi Sociali territorialmente competenti”;
3. Condannare al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore della figlia Controparte_3 minore, , nell'importo già riconosciuto dalla Corte d'Appello pari ad € 404,95 mensili Persona_2
(ossia € 350,00 rivalutati dalla sentenza di I grado del 9.10.2018 alla data di presentazione del ricorso di cui al presente giudizio del 23.2.2023 -docc. 02- 03) oltre ulteriore rivalutazione annuale Istat dal
23.2.2023, da versare al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie per come già indicate da Tribunale di Roma nella sentenza n. 19172/18.
4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali, iva e cap come per legge”;
pagina 2 di 8 Per parte Resistente: “Voglia l'Onorevole Tribunale di SPOLETO, previ tutti gli adempimenti di legge:
1) DICHIARARE, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e .-Si chiede di ordinare Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di competenza, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di trascrivere la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge, ivi compresa la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza dei coniugi;
2) DISPORRE l'affidamento esclusivo della figlia minore in capo alla madre, RIGETTARE la domanda proposta dalla ricorrente in ordine al diritto di visita;
3) DISPORRE il mantenimento della figlia minore nella misura di € 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo di famiglie ed operai, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma sul punto;
4) DISPORRE, dopo un iniziale supporto del servizio sociale competente e secondo le indicazioni del giudice, che il padre posso vedere e/o tenere con se la figlia minore secondo le seguenti Per_1 modalità: a) un pomeriggio a settimana anche presso il luogo della sua residenza, da concordare con la madre tenendo conto degli impegni scolastici della figlia;
b) tenere con se la figlia un fine settimana alternato, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
c) tenere con se la minore per 15 giorni consecutivi nel corso delle vacanze estive scolastiche da concordare con la madre entro il maggio di ogni anno;
d) tenere con se la minore per 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale da concordare con la madre, in modo che la figlia possa trascorrere il Natale con il padre in anni alterni;
e) tenere con se la figlia per 3 giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, da concordare con la madre, in modo che possa trascorrere la domenica di Pasqua con il padre in anni alterni.
5) Con vittoria di spese ed onorari, in subordine si chiede la compensazione delle stesse.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_3
in Roma, il 29.3.2003 atto trascritto nei registi dello Stato Civile del Comune di Roma nell'anno 2003,
n. 27, parte II, serie A01; dall'unione coniugale è nata in data [...] a [...]; Per_1
i coniugi si sono separati avanti al Tribunale di Roma con sentenza non definitiva n. 5028/2017 del 13.03.2017; la successiva sentenza definitiva n. 19172/2018 è stata riformata in appello con sentenza n. 4375/2021 che ha disposto l'addebito della separazione al marito, previsto l'affidamento esclusivo pagina 3 di 8 della figlia minore alla madre con prevalente collocamento presso la stessa ed un contributo di mantenimento paterno a favore della figlia di euro 350,00 mensili a decorrere dalla sentenza di primo grado;
con ricorso depositato il 23.2.2023, la a chiesto che fosse pronunciata la cessazione Pt_1
degli effetti civile del matrimonio da lei contratto con il , che venisse disposto CP_2
l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla stessa e la conferma delle altre condizioni Per_1 della separazione, come risultanti dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma;
a sostegno delle proprie richieste, la Ricorrente
Il Presidente del Tribunale ha fissato udienza avanti a sé al 3.04.2023.
all'udienza presidenziale, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, nominato il Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione per il 6.07.2023, assegnando termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto.
si è costituito in giudizio sostanzialmente non opponendosi alla Controparte_3 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermando l'inesistenza di qualsiasi rapporto con la minore eternando tuttavia la intenzione di volere recuperare la relazione con Per_1
All'udienza suddetta svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, il Giudice, preso atto che le parti avessero richiesto la pronuncia sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vista l'espressa rinuncia.
Con sentenza non definitiva n. 608/2023 depositata il 12.09.2023, pubblicata il 1.08.2023, passata in giudicato il 28.02.2024, il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con ordinanza di rimessione sul ruolo emessa in pari data ha concesso alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc.
La causa è stata istruita tramite Relazione dei Servizi sociali del Comune di ROMA
(territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore) affinché verificassero l'effettivo svolgimento degli incontri programmati padre-figlia.
pagina 4 di 8 Acquisita la Relazione ed anche una sua integrazione, mutato l'Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.06.2024, svoltasi ancora con trattazione scritta, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede per le conclusioni.
Il Resistente non risulta avere depositato gli scritti conclusionali.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Quanto all'an della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza parziale di questo Tribunale, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Pertanto, nella presente sede ci si limiterà ad analizzare le problematiche relative all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla minore ed al contributo paterno al suo Per_1
mantenimento.
La responsabilità genitoriale
Venendo allora alle statuizioni relative alla figlia minore ritiene il Tribunale che debba Per_1 essere disposto l'affido esclusivo alla madre ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in ordine alle questioni fondamentali ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 cc.
Invero, risulta dalle dichiarazioni della – neppure puntualmente contestate dal Resistente - oltre Pt_1
che dalla Relazione dei Servizi sociali del Comune di Roma che il padre, dal 2015, si è trasferito a Todi con la nuova compagna rendendosi del tutto assente nella vita della figlia;
il padre, infatti, non avrebbe più avuto più alcun rapporto con lei e neppure avrebbe più nemmeno provveduto al suo mantenimento, avendo ad oggi accumulato un debito di oltre 40.000,00 euro.
Il padre, d'altronde, ha mostrato totale disinteresse anche nel corso del presente giudizio, avendo disertato il primo incontro, fissato nel suo interesse “da remoto”, con i Servizi sociali e non essendosi mai recato a Roma per avviare il percorso prescritto dal Tribunale. Si legge al riguardo nella relazione depositata il 21.03.2024 dai Servizi sociali <<in merito al sig. la scrivente ha preso contatti cp_2< i>
con lui intorno alla metà del mese di gennaio: dal primo raccordo telefonico si apprende che lo stesso si
pagina 5 di 8 trova a Todi. La scrivente, dopo essersi presentata ed aver espresso il motivo della chiamata, fissa con lo stesso un primo appuntamento da remoto, considerata l'impossibilità dello stesso di recarsi presso il
Servizio a Roma.
La mattina stessa del colloquio concordato, il 23.1 u.s., la scrivente trasmette tramite posta elettronica il link utile allo svolgimento dell'incontro. Il sig. risponde via mail comunicando di dover CP_2
sostenere un colloquio di lavoro e sarebbe stato meglio rimandate alla settimana successiva:
'Buongiorno, purtroppo dobbiamo rimandare alla prossima settimana, perché stamattina ho un colloquio di lavoro. La ringrazio e buona giornata'.
L'uomo, poi, ha pure candidamente ammesso che non potrebbe comunque prendersi cura e/o avere alcun rapporto con la bambina perché privo di mezzi economici che non gli consentirebbero “nemmeno di comprarle un gelato” (cfr., integrazione alla relazione dei Servizi Sociali del 29.03.2024), né tantomeno di andarla a trovare a Roma.
In questo modo, il Resistente ha confermato di avere cessato ogni legame parentale con la figlia dimostrando nei fatti di non intendere recuperarlo, posto che neppure si è opposto rispetto alle domande avanzate dalla madre.
L'assenza paterna rende, pertanto, necessario confermare l'attribuzione esclusiva alla madre della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene a tutte le decisioni sulle questioni rilevanti relative alla minore, al fine di poter assicurare tempestività nelle scelte sanitarie, scolastiche e più in generale educative della figlia ed a tutti gli interventi di tipo burocratico ed amministrativo, considerato inoltre la sostanziale assenza di rapporti e quindi di comunicazione tra i genitori.
L'affidamento in via esclusiva alla madre, c.d. superesclusivo, è, quindi, allo stato l'unica misura rispondente all'interesse della minore per assicurare alla stessa un percorso di sana crescita.
Quanto alle le frequentazioni di con il padre, qualora siano da quest'ultimo richieste, si Per_1
ritiene vadano subordinate alla dimostrazione da parte del di aver acquisito una effettiva CP_2 capacità genitoriale, salva la preventiva e graduale ricostruzione di un rapporto con la minore, a tutt'oggi pacificamente inesistente, da crearsi con il supporto e la supervisione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
In tal senso, si dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti (quelli di ROMA di concerto con quelli di TODI territorialmente competenti in relazione alla residenza paterna) di concerto tra loro e qualora il dovesse mostrarsi disponibile, cureranno presa in carico del padre da CP_2 parte del competente servizio specialistico per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, che lo pagina 6 di 8 supporti nella ripresa della relazione con la minore;
solo all'esito, i Servizi sociali predisporranno un programma di incontri padre-figlia in modalità protetta secondo tempistiche e modalità ritenute maggiormente rispondenti agli interessi della minore e con facoltà di non iniziarli o di interromperli laddove pregiudizievoli per la stessa.
Il mantenimento della figlia
La domanda della in ordine alla conferma contributo di mantenimento paterno Pt_1 stabilito dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 4375/21 e dunque l'importo - già rivalutato alla data del 23.02.2023 di deposito del ricorso di cui al presente giudizio - di € 405,00 arrotondati, oltre al 50% delle spese straordinarie deve essere accolta.
Il , in un primo momento aveva dichiarato di non opporsi alla richiesta economica, CP_2
salvo poi fare un passo indietro invocando la insostenibilità di detto esborso;
tuttavia, avendo omesso qualsivoglia documento che attestasse la sua attuale situazione patrimoniale e reddituale, la somma sopra indicata appare il contributo minimo per soddisfare le esigenze di una ragazzina che vive a Roma, anche in considerazione dell'assenza di ogni contributo diretto da parte del padre sia sul piano materiale che morale, che educativo.
Detta somma deve essere rivalutata secondo gli indici Istat.
Inoltre, il padre dovrà far fronte al pagamento del 50% delle spese straordinarie, per come già indicate da Tribunale di Roma nella sentenza n. 19172/18.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza del Ricorrente. Ai fini della liquidazione si provvede come da dispositivo che segue a mente del DM 55/2014 e ss mod. ed int. (da ultimo ex DM 147/2022) considerato il valore indeterminabile (complessità bassa) della controversia e la sostanziale assenza di fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro ferma la sentenza non definitiva n. Parte_1 Controparte_1
609/2023 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti:
1. Affida la figlia minore alla madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio,
2. Il padre potrà vedere la figlia nei limiti e con le modalità indicate in parte motiva;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di €
405,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
4. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro 3.900,00, oltre
15% spese generali IVA e CPA come per legge;
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di ROMA e di TODI.
Cosi deciso, in Spoleto, 27.11.2024
Il Giudice est.
Dott.ssa Martina Marini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.02.2023, rimessa al Collegio alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27.11.2024,
DA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Feliciotti ed Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata nel suo studio in Roma, Via Clemente IX n. 10, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Spoleti del Foro di
Perugia, presso il cui studio, sito in Marsciano (PG), Via della Madonnuccia n. 3 elegge domicilio;
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la parte Ricorrente: “Convertire l'affido esclusivo della piccola già riconosciuto a Per_1 [...]
dalla sentenza della C.A. di Roma n. 4375/2021 in affido esclusivo rafforzato e/o Parte_1
superesclusivo con possibilità per la madre di assumere in totale autonomia tutte le decisioni relative alla minore;
2. Vista anche la relazione dei Servizi Sociali da ultimo nuovamente interessati che hanno confermato non essere opportuno apportare cambiamenti che potrebbero destabilizzare la bambina che non vede e non sente il da oltre otto anni, disporre che il diritto di visita della bambina da parte del padre CP_2
già previsto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 19172/18 per come riformata da quella della C.A. di Roma n. 4375/2021 sia delimitato e/o subordinato/sospeso (come in realtà già risulta dalla sentenza della stessa C.A. di Roma) fintanto che non sia dimostrato che il padre abbia positivamente completato un adeguato percorso terapeutico -se del caso indicato dal CTU in sede di perizia psicologica/psicodiagnostica sul che l'Ill.mo Giudice ritenesse di dover disporre- teso CP_2 all'acquisizione di affidabilità e capacità genitoriale tali da consentire successivamente il graduale avvio degli incontri padre/figlia in modalità protetta e presso i Servizi Sociali competenti con riferimento alla residenza della piccola con l'ausilio e il controllo dei Servizi Sociali medesimi e fermo quanto già precisato anche dalla citata sentenza della C.A. di Roma, ovvero dovendosi altresì escludere che la bambina possa pernottare con l'appellato fuori dall'abitazione materna, finché questi non dimostri di aver acquisito una effettiva capacità genitoriale e salva la preventiva, graduale costruzione di un rapporto padre-figlia, a tutt'oggi inesistente, da crearsi con il supporto ed il controllo dei
Servizi Sociali territorialmente competenti”;
3. Condannare al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore della figlia Controparte_3 minore, , nell'importo già riconosciuto dalla Corte d'Appello pari ad € 404,95 mensili Persona_2
(ossia € 350,00 rivalutati dalla sentenza di I grado del 9.10.2018 alla data di presentazione del ricorso di cui al presente giudizio del 23.2.2023 -docc. 02- 03) oltre ulteriore rivalutazione annuale Istat dal
23.2.2023, da versare al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie per come già indicate da Tribunale di Roma nella sentenza n. 19172/18.
4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali, iva e cap come per legge”;
pagina 2 di 8 Per parte Resistente: “Voglia l'Onorevole Tribunale di SPOLETO, previ tutti gli adempimenti di legge:
1) DICHIARARE, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e .-Si chiede di ordinare Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di competenza, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di trascrivere la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge, ivi compresa la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza dei coniugi;
2) DISPORRE l'affidamento esclusivo della figlia minore in capo alla madre, RIGETTARE la domanda proposta dalla ricorrente in ordine al diritto di visita;
3) DISPORRE il mantenimento della figlia minore nella misura di € 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo di famiglie ed operai, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma sul punto;
4) DISPORRE, dopo un iniziale supporto del servizio sociale competente e secondo le indicazioni del giudice, che il padre posso vedere e/o tenere con se la figlia minore secondo le seguenti Per_1 modalità: a) un pomeriggio a settimana anche presso il luogo della sua residenza, da concordare con la madre tenendo conto degli impegni scolastici della figlia;
b) tenere con se la figlia un fine settimana alternato, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
c) tenere con se la minore per 15 giorni consecutivi nel corso delle vacanze estive scolastiche da concordare con la madre entro il maggio di ogni anno;
d) tenere con se la minore per 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale da concordare con la madre, in modo che la figlia possa trascorrere il Natale con il padre in anni alterni;
e) tenere con se la figlia per 3 giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, da concordare con la madre, in modo che possa trascorrere la domenica di Pasqua con il padre in anni alterni.
5) Con vittoria di spese ed onorari, in subordine si chiede la compensazione delle stesse.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_3
in Roma, il 29.3.2003 atto trascritto nei registi dello Stato Civile del Comune di Roma nell'anno 2003,
n. 27, parte II, serie A01; dall'unione coniugale è nata in data [...] a [...]; Per_1
i coniugi si sono separati avanti al Tribunale di Roma con sentenza non definitiva n. 5028/2017 del 13.03.2017; la successiva sentenza definitiva n. 19172/2018 è stata riformata in appello con sentenza n. 4375/2021 che ha disposto l'addebito della separazione al marito, previsto l'affidamento esclusivo pagina 3 di 8 della figlia minore alla madre con prevalente collocamento presso la stessa ed un contributo di mantenimento paterno a favore della figlia di euro 350,00 mensili a decorrere dalla sentenza di primo grado;
con ricorso depositato il 23.2.2023, la a chiesto che fosse pronunciata la cessazione Pt_1
degli effetti civile del matrimonio da lei contratto con il , che venisse disposto CP_2
l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla stessa e la conferma delle altre condizioni Per_1 della separazione, come risultanti dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma;
a sostegno delle proprie richieste, la Ricorrente
Il Presidente del Tribunale ha fissato udienza avanti a sé al 3.04.2023.
all'udienza presidenziale, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, nominato il Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione per il 6.07.2023, assegnando termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto.
si è costituito in giudizio sostanzialmente non opponendosi alla Controparte_3 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermando l'inesistenza di qualsiasi rapporto con la minore eternando tuttavia la intenzione di volere recuperare la relazione con Per_1
All'udienza suddetta svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, il Giudice, preso atto che le parti avessero richiesto la pronuncia sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vista l'espressa rinuncia.
Con sentenza non definitiva n. 608/2023 depositata il 12.09.2023, pubblicata il 1.08.2023, passata in giudicato il 28.02.2024, il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con ordinanza di rimessione sul ruolo emessa in pari data ha concesso alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc.
La causa è stata istruita tramite Relazione dei Servizi sociali del Comune di ROMA
(territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore) affinché verificassero l'effettivo svolgimento degli incontri programmati padre-figlia.
pagina 4 di 8 Acquisita la Relazione ed anche una sua integrazione, mutato l'Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.06.2024, svoltasi ancora con trattazione scritta, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede per le conclusioni.
Il Resistente non risulta avere depositato gli scritti conclusionali.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Quanto all'an della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza parziale di questo Tribunale, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Pertanto, nella presente sede ci si limiterà ad analizzare le problematiche relative all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla minore ed al contributo paterno al suo Per_1
mantenimento.
La responsabilità genitoriale
Venendo allora alle statuizioni relative alla figlia minore ritiene il Tribunale che debba Per_1 essere disposto l'affido esclusivo alla madre ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in ordine alle questioni fondamentali ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 cc.
Invero, risulta dalle dichiarazioni della – neppure puntualmente contestate dal Resistente - oltre Pt_1
che dalla Relazione dei Servizi sociali del Comune di Roma che il padre, dal 2015, si è trasferito a Todi con la nuova compagna rendendosi del tutto assente nella vita della figlia;
il padre, infatti, non avrebbe più avuto più alcun rapporto con lei e neppure avrebbe più nemmeno provveduto al suo mantenimento, avendo ad oggi accumulato un debito di oltre 40.000,00 euro.
Il padre, d'altronde, ha mostrato totale disinteresse anche nel corso del presente giudizio, avendo disertato il primo incontro, fissato nel suo interesse “da remoto”, con i Servizi sociali e non essendosi mai recato a Roma per avviare il percorso prescritto dal Tribunale. Si legge al riguardo nella relazione depositata il 21.03.2024 dai Servizi sociali <<in merito al sig. la scrivente ha preso contatti cp_2< i>
con lui intorno alla metà del mese di gennaio: dal primo raccordo telefonico si apprende che lo stesso si
pagina 5 di 8 trova a Todi. La scrivente, dopo essersi presentata ed aver espresso il motivo della chiamata, fissa con lo stesso un primo appuntamento da remoto, considerata l'impossibilità dello stesso di recarsi presso il
Servizio a Roma.
La mattina stessa del colloquio concordato, il 23.1 u.s., la scrivente trasmette tramite posta elettronica il link utile allo svolgimento dell'incontro. Il sig. risponde via mail comunicando di dover CP_2
sostenere un colloquio di lavoro e sarebbe stato meglio rimandate alla settimana successiva:
'Buongiorno, purtroppo dobbiamo rimandare alla prossima settimana, perché stamattina ho un colloquio di lavoro. La ringrazio e buona giornata'.
L'uomo, poi, ha pure candidamente ammesso che non potrebbe comunque prendersi cura e/o avere alcun rapporto con la bambina perché privo di mezzi economici che non gli consentirebbero “nemmeno di comprarle un gelato” (cfr., integrazione alla relazione dei Servizi Sociali del 29.03.2024), né tantomeno di andarla a trovare a Roma.
In questo modo, il Resistente ha confermato di avere cessato ogni legame parentale con la figlia dimostrando nei fatti di non intendere recuperarlo, posto che neppure si è opposto rispetto alle domande avanzate dalla madre.
L'assenza paterna rende, pertanto, necessario confermare l'attribuzione esclusiva alla madre della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene a tutte le decisioni sulle questioni rilevanti relative alla minore, al fine di poter assicurare tempestività nelle scelte sanitarie, scolastiche e più in generale educative della figlia ed a tutti gli interventi di tipo burocratico ed amministrativo, considerato inoltre la sostanziale assenza di rapporti e quindi di comunicazione tra i genitori.
L'affidamento in via esclusiva alla madre, c.d. superesclusivo, è, quindi, allo stato l'unica misura rispondente all'interesse della minore per assicurare alla stessa un percorso di sana crescita.
Quanto alle le frequentazioni di con il padre, qualora siano da quest'ultimo richieste, si Per_1
ritiene vadano subordinate alla dimostrazione da parte del di aver acquisito una effettiva CP_2 capacità genitoriale, salva la preventiva e graduale ricostruzione di un rapporto con la minore, a tutt'oggi pacificamente inesistente, da crearsi con il supporto e la supervisione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
In tal senso, si dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti (quelli di ROMA di concerto con quelli di TODI territorialmente competenti in relazione alla residenza paterna) di concerto tra loro e qualora il dovesse mostrarsi disponibile, cureranno presa in carico del padre da CP_2 parte del competente servizio specialistico per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, che lo pagina 6 di 8 supporti nella ripresa della relazione con la minore;
solo all'esito, i Servizi sociali predisporranno un programma di incontri padre-figlia in modalità protetta secondo tempistiche e modalità ritenute maggiormente rispondenti agli interessi della minore e con facoltà di non iniziarli o di interromperli laddove pregiudizievoli per la stessa.
Il mantenimento della figlia
La domanda della in ordine alla conferma contributo di mantenimento paterno Pt_1 stabilito dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 4375/21 e dunque l'importo - già rivalutato alla data del 23.02.2023 di deposito del ricorso di cui al presente giudizio - di € 405,00 arrotondati, oltre al 50% delle spese straordinarie deve essere accolta.
Il , in un primo momento aveva dichiarato di non opporsi alla richiesta economica, CP_2
salvo poi fare un passo indietro invocando la insostenibilità di detto esborso;
tuttavia, avendo omesso qualsivoglia documento che attestasse la sua attuale situazione patrimoniale e reddituale, la somma sopra indicata appare il contributo minimo per soddisfare le esigenze di una ragazzina che vive a Roma, anche in considerazione dell'assenza di ogni contributo diretto da parte del padre sia sul piano materiale che morale, che educativo.
Detta somma deve essere rivalutata secondo gli indici Istat.
Inoltre, il padre dovrà far fronte al pagamento del 50% delle spese straordinarie, per come già indicate da Tribunale di Roma nella sentenza n. 19172/18.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza del Ricorrente. Ai fini della liquidazione si provvede come da dispositivo che segue a mente del DM 55/2014 e ss mod. ed int. (da ultimo ex DM 147/2022) considerato il valore indeterminabile (complessità bassa) della controversia e la sostanziale assenza di fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro ferma la sentenza non definitiva n. Parte_1 Controparte_1
609/2023 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti:
1. Affida la figlia minore alla madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio,
2. Il padre potrà vedere la figlia nei limiti e con le modalità indicate in parte motiva;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di €
405,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
4. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro 3.900,00, oltre
15% spese generali IVA e CPA come per legge;
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di ROMA e di TODI.
Cosi deciso, in Spoleto, 27.11.2024
Il Giudice est.
Dott.ssa Martina Marini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza
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