Articolo 38 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 37Articolo 39
Versione
20 settembre 1975
Art. 38.
Dopo l' articolo 156 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 156-bis - Cognome della moglie. - Il giudice puo' vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e puo' parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975