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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34803/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 34803/2024
Tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via G. Parte_1 P.IVA_1
Catalano n. 15, presso lo studio dell'Avv. ANGUILLA VALENTINA
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Via Nirone n. 10, presso lo studio dell'avv. TINO ENZO ALDO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 24 giugno 2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per presente l'Avv. ANGUILLA VALENTINA Parte_1
Per è presente l'Avv. OREFICE FABIO in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. TINO ENZO ALDO.
Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudicante Adito 1. accogliersi l'opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 9935/24 Rgn. 8073/24, emesso dal Tribunale di Milano, opposto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Parte convenuta precisa come segue:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo: emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
pagina 1 di 6 respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. per non essere l'avversaria opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: rigetti l'avversaria opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
• condanni comunque al pagamento in favore di del Pt_1 Parte_1 Controparte_1 premio assicurativo relativo alla polizza sottoscritta per un importo pari a euro 29.849,01 (o per quel differente importo ritenuto eventualmente di giustizia) oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio maggiorate di contributo forfetario, I.V.A. ed oneri previdenziali.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 6 N. R.G. 34803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 34803/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via G. Parte_1 P.IVA_1
Catalano n. 15, presso lo studio dell'Avv. ANGUILLA VALENTINA
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Via Nirone n. 10, presso lo studio dell'avv. TINO ENZO ALDO
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.09.24 la società ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9935/24 (r.g. n. 8073/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 16.07.2024 e notificato in pari data, intimante il pagamento in favore di
[...] ell'importo di € 29.849,01 oltre interessi e spese della procedura, a titolo Controparte_1 di premio assicurativo non versato.
Ha esposto che, in forza del contratto di assicurazione n. 184762047, la scadenza del premio assicurativo era fissata al 15.05.23 e che, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo, il diritto al pagamento del premio è da ritenersi prescritto ai sensi dell'art 2952, c. 1, c.c..
Ha rilevato che la raccomandata del 10.08.23, prodotta in sede monitoria (all. 3), è stata inviata alla società e cioè ad un soggetto giuridico diverso dall'opponente, la cui Controparte_2 denominazione è Parte_1
Ha eccepito, in ogni caso, il difetto di rappresentanza della società Controparte_3 mittente della comunicazione di messa in mora del 10.08.23, con conseguente inesistenza ed inefficacia della stessa rispetto alla sussistenza di un valido evento interruttivo della prescrizione.
pagina 3 di 6 Ha dunque concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la quale ha evidenziato che l'opponente non Controparte_1 ha contestato né la validità del contratto assicurativo, né il mancato pagamento del premio alla scadenza pattuita, né di aver ricevuto un'ulteriore comunicazione di messa in mora in data 18.10.23 (all. 4 del fascicolo monitorio, prodotto anche nel presente giudizio al doc. 7), inviata allo stesso indirizzo pec, risultante dal pubblico registro INI-PEC, presso cui è stato notificato il decreto ingiuntivo.
Ha rilevato perciò l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando in ogni caso che è priva di rilievo la contestazione per la quale la raccomandata del 10.08.23 sarebbe stata inviata ad un soggetto differente in quanto l'indicazione della forma societaria in “s.p.a.” dell'opponente, in luogo di “s.r.l.”, ha costituito un mero refuso, risultando tutti gli ulteriori dati pacificamente riferibili all'odierna attrice che infatti ha ricevuto la comunicazione in data 31.08.23 (doc. Parte_1
6).
Quanto all'asserito difetto di rappresentanza della società inoltre, ha Controparte_3 citato giurisprudenza di legittimità da cui risulta pacifica la legittimità degli atti interruttivi provenienti da terzi estranei al rapporto, pur in forza di un potere conferito senza formalità.
Ha dunque concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, instando altresì per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, c. 1 e 3, c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione agli atti risulta pacificamente e, comunque, non è contestato che il diritto di al pagamento del premio di polizza relativo al contratto in essere tra le parti decorra dalla CP_1 data di scadenza del 15.05.23 (doc. 2 e 3 fascicolo opposta).
Con un unico motivo di opposizione, la società ha eccepito la prescrizione ex art. 2952, Parte_1
c. 1., c.c. del diritto al pagamento del premio rilevando che nessun atto interruttivo della prescrizione è intervenuto dalla data di scadenza del 15.05.23 sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo, eseguita in data 16.07.24.
La censura è infondata.
Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che la raccomandata a/r del 10.08.23, recapitata il 31.08.23, sia stata inviata alla in luogo della , trattandosi Controparte_2 Parte_1 di un evidente refuso e non avendo l'opponente specificatamente contestato né la ricezione di detta comunicazione, né la riferibilità del suo contenuto al contratto assicurativo per cui è causa.
Sul punto, peraltro, è dirimente osservare che tale missiva non ha costituito l'unico atto interruttivo della prescrizione rilevante ex art. 2943 c.c., avendo la società inviato in Controparte_3 data 18.10.23 un ulteriore atto di messa in mora, con comunicazione pec inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'opponente, risultante dal registro INI-PEC (doc.
7-8 del fascicolo di parte convenuta).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di rappresentanza della società Controparte_3
per assenza di prova in capo a quest'ultima del potere di costituire in mora l'opponente per
[...] pagina 4 di 6 conto di atteso che, nella fattispecie in esame, la sussistenza del potere di rappresentanza CP_1
è ravvisabile già nel contenuto delle missive del 10.08.23 e del 18.10.23, ove la mandataria ha dichiarato espressamente di agire in forza del mandato conferito dall'opposta, e che è principio pacifico quello secondo cui “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (così, ex multis, Cass. 2965/2017: “…va d'altro canto ricordato che questa Corte (v. tra le altre Cass. lav. n. 7097 del 09/05/2012) ha pure affermato il principio secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr. altresì Cass. III civ. n. 17157 del 3/12/2002, secondo cui la forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall'art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti;
ne consegue che la procura per la costituzione in mora ben può risultare da un comportamento univoco e concludente posto in essere anche da un mandatario, idoneo - secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. Conforme Cass. lav. n. 1550 del 26/01/2006. V. pure in senso analogo Cass. III civ. n. 4347 del 23/02/2009. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 9046 del 16/04/2007”).
L'opposizione proposta deve essere pertanto rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 9935/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.07.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni esaminate e l'attività effettivamente svolta, che non ha necessitato di istruzione. Considerate le difese, si ritiene non sussistente la responsabilità aggravata in capo all'opponente, ex art. 96 c.p.c., per cui va rigettata la richiesta di condanna in tal senso formulata dall'opposta.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 9935/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.07.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna rimborsare a e spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.906,00 per compenso, oltre al rimborso spese pagina 5 di 6 forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 34803/2024
Tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via G. Parte_1 P.IVA_1
Catalano n. 15, presso lo studio dell'Avv. ANGUILLA VALENTINA
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Via Nirone n. 10, presso lo studio dell'avv. TINO ENZO ALDO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 24 giugno 2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per presente l'Avv. ANGUILLA VALENTINA Parte_1
Per è presente l'Avv. OREFICE FABIO in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. TINO ENZO ALDO.
Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudicante Adito 1. accogliersi l'opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 9935/24 Rgn. 8073/24, emesso dal Tribunale di Milano, opposto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Parte convenuta precisa come segue:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo: emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
pagina 1 di 6 respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. per non essere l'avversaria opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: rigetti l'avversaria opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
• condanni comunque al pagamento in favore di del Pt_1 Parte_1 Controparte_1 premio assicurativo relativo alla polizza sottoscritta per un importo pari a euro 29.849,01 (o per quel differente importo ritenuto eventualmente di giustizia) oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio maggiorate di contributo forfetario, I.V.A. ed oneri previdenziali.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 6 N. R.G. 34803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 34803/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via G. Parte_1 P.IVA_1
Catalano n. 15, presso lo studio dell'Avv. ANGUILLA VALENTINA
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Via Nirone n. 10, presso lo studio dell'avv. TINO ENZO ALDO
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.09.24 la società ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9935/24 (r.g. n. 8073/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 16.07.2024 e notificato in pari data, intimante il pagamento in favore di
[...] ell'importo di € 29.849,01 oltre interessi e spese della procedura, a titolo Controparte_1 di premio assicurativo non versato.
Ha esposto che, in forza del contratto di assicurazione n. 184762047, la scadenza del premio assicurativo era fissata al 15.05.23 e che, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo, il diritto al pagamento del premio è da ritenersi prescritto ai sensi dell'art 2952, c. 1, c.c..
Ha rilevato che la raccomandata del 10.08.23, prodotta in sede monitoria (all. 3), è stata inviata alla società e cioè ad un soggetto giuridico diverso dall'opponente, la cui Controparte_2 denominazione è Parte_1
Ha eccepito, in ogni caso, il difetto di rappresentanza della società Controparte_3 mittente della comunicazione di messa in mora del 10.08.23, con conseguente inesistenza ed inefficacia della stessa rispetto alla sussistenza di un valido evento interruttivo della prescrizione.
pagina 3 di 6 Ha dunque concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la quale ha evidenziato che l'opponente non Controparte_1 ha contestato né la validità del contratto assicurativo, né il mancato pagamento del premio alla scadenza pattuita, né di aver ricevuto un'ulteriore comunicazione di messa in mora in data 18.10.23 (all. 4 del fascicolo monitorio, prodotto anche nel presente giudizio al doc. 7), inviata allo stesso indirizzo pec, risultante dal pubblico registro INI-PEC, presso cui è stato notificato il decreto ingiuntivo.
Ha rilevato perciò l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando in ogni caso che è priva di rilievo la contestazione per la quale la raccomandata del 10.08.23 sarebbe stata inviata ad un soggetto differente in quanto l'indicazione della forma societaria in “s.p.a.” dell'opponente, in luogo di “s.r.l.”, ha costituito un mero refuso, risultando tutti gli ulteriori dati pacificamente riferibili all'odierna attrice che infatti ha ricevuto la comunicazione in data 31.08.23 (doc. Parte_1
6).
Quanto all'asserito difetto di rappresentanza della società inoltre, ha Controparte_3 citato giurisprudenza di legittimità da cui risulta pacifica la legittimità degli atti interruttivi provenienti da terzi estranei al rapporto, pur in forza di un potere conferito senza formalità.
Ha dunque concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, instando altresì per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, c. 1 e 3, c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione agli atti risulta pacificamente e, comunque, non è contestato che il diritto di al pagamento del premio di polizza relativo al contratto in essere tra le parti decorra dalla CP_1 data di scadenza del 15.05.23 (doc. 2 e 3 fascicolo opposta).
Con un unico motivo di opposizione, la società ha eccepito la prescrizione ex art. 2952, Parte_1
c. 1., c.c. del diritto al pagamento del premio rilevando che nessun atto interruttivo della prescrizione è intervenuto dalla data di scadenza del 15.05.23 sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo, eseguita in data 16.07.24.
La censura è infondata.
Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che la raccomandata a/r del 10.08.23, recapitata il 31.08.23, sia stata inviata alla in luogo della , trattandosi Controparte_2 Parte_1 di un evidente refuso e non avendo l'opponente specificatamente contestato né la ricezione di detta comunicazione, né la riferibilità del suo contenuto al contratto assicurativo per cui è causa.
Sul punto, peraltro, è dirimente osservare che tale missiva non ha costituito l'unico atto interruttivo della prescrizione rilevante ex art. 2943 c.c., avendo la società inviato in Controparte_3 data 18.10.23 un ulteriore atto di messa in mora, con comunicazione pec inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'opponente, risultante dal registro INI-PEC (doc.
7-8 del fascicolo di parte convenuta).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di rappresentanza della società Controparte_3
per assenza di prova in capo a quest'ultima del potere di costituire in mora l'opponente per
[...] pagina 4 di 6 conto di atteso che, nella fattispecie in esame, la sussistenza del potere di rappresentanza CP_1
è ravvisabile già nel contenuto delle missive del 10.08.23 e del 18.10.23, ove la mandataria ha dichiarato espressamente di agire in forza del mandato conferito dall'opposta, e che è principio pacifico quello secondo cui “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (così, ex multis, Cass. 2965/2017: “…va d'altro canto ricordato che questa Corte (v. tra le altre Cass. lav. n. 7097 del 09/05/2012) ha pure affermato il principio secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr. altresì Cass. III civ. n. 17157 del 3/12/2002, secondo cui la forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall'art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti;
ne consegue che la procura per la costituzione in mora ben può risultare da un comportamento univoco e concludente posto in essere anche da un mandatario, idoneo - secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. Conforme Cass. lav. n. 1550 del 26/01/2006. V. pure in senso analogo Cass. III civ. n. 4347 del 23/02/2009. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 9046 del 16/04/2007”).
L'opposizione proposta deve essere pertanto rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 9935/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.07.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni esaminate e l'attività effettivamente svolta, che non ha necessitato di istruzione. Considerate le difese, si ritiene non sussistente la responsabilità aggravata in capo all'opponente, ex art. 96 c.p.c., per cui va rigettata la richiesta di condanna in tal senso formulata dall'opposta.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 9935/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.07.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna rimborsare a e spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.906,00 per compenso, oltre al rimborso spese pagina 5 di 6 forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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