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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 992/2024 tra le parti:
ATTORE: avv. MAURIZIO JA
(cf. C.F._1
con l'avv. CINZIA BRUNATI
CONVENUTO: CP_1
(cf. ) C.F._2
con l'avv. PIERPAOLO FILIPPO
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, che la sig.ra CP_1 è debitrice nei confronti dell'avv. Maurizio Jacobi per l'attività professionale svolta dal medesimo nell'ambito del giudizio RG n. 518/2021 Lav. innanzi al Tribunale di Treviso – Sez. Lav. dell'importo complessivo di € 11.308,18 – di cui
€ 7.562,50 per compensi, € 1.350,00 per il rimborso delle spese generali al 15% ex D.M. n. 55/2014, € 356,50 per la CPA al 4% ed € 2.039,18 per IVA – oppure della diversa somma, minore o maggiore, risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o che il Giudice riterrà di liquidare secondo giustizia;
- per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento a favore dell'avv. CP_1
Maurizio Jacobi per l'attività professionale svolta dal medesimo nell'ambito del giudizio RG n. 518/2021 Lav. innanzi al Tribunale di Treviso – Sez. Lav. dell'importo complessivo di € 11.308,18 – di cui € 7.562,50 per compensi, € 1.350,00 per il rimborso delle spese generali al 15% ex D.M. n. 55/2014, € 356,50 per la CPA al 4% ed € 2.039,18 per IVA – oppure della diversa somma, minore o maggiore, risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o che il Giudice riterrà di liquidare secondo giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
In ogni caso: con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
SHTJEFNI: “Nel merito. In via principale: Accertato il rilevante e palese inadempimento contrattuale dell'Avv. Maurizio Jacobi, per non aver egli diligentemente ottemperato ai propri obblighi professionali di informazione e sollecitazione, provocando l'estinzione del giudizio n. 518/2021 R.G. già pendente presso l'intestato Tribunale, Sezione Lavoro, dichiararsi che nulla è più dovuto dalla Sig.ra all'odierno CP_1 attore, configurandosi il diritto della convenuta a rifiutare qualunque ulteriore pagamento ex art. 1460 c.c.; In via alternativa e/o subordinata: Accertato in ogni caso il danno patrimoniale patito dall'odierna convenuta in conseguenza dell'inadempimento dell'attore, e previa sua liquidazione nella medesima somma che dovesse essere riconosciuta a controparte a titolo di compenso, ovvero in quella maggiore che sarà ritenuta di giustizia per le motivazioni esposte in narrativa, procedersi a compensazione tra detto credito ed ogni ragione creditoria avversaria, e per l'effetto dichiararsi che nulla è
2 dovuto dalla Sig.ra all'odierno attore, proprio in ragione della CP_1 compensazione di cui sopra;
con espressa riserva di agire in apposito separato giudizio per far valere il residuo maggior credito della convenuta, quale risulterà all'esito della compensazione. In ogni caso Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La domanda proposta dall'avv. MAURIZIO JA per il pagamento del compenso professionale per l'attività prestata nel giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso (RG. n. 518/2021) promossa contro
– del quale è unica erede testamentaria – Controparte_2 CP_1 è fondata per le ragioni che seguono.
2. Anzitutto, ritiene questo giudice l'infondatezza sia dell'eccezione di inadempimento, sia dell'eccezione riconvenzionale di compensazione – sollevate dalla resistente per far valere (a diverso titolo) la pretesa responsabilità dell'avv. Jacobi per non avere riassunto (o non consigliato di riassumere) il giudizio a quo, dopo l'interruzione dichiarata per l'intervenuto decesso del sostiene, in particolare, la che, riassumendo il CP_2 CP_1 giudizio, l'avv. Jacobi – che aveva già manifestato al cliente l'aspettativa di un verosimile rigetto delle domande avversarie (non essendo stato ammesso alcuno dei mezzi di prova richiesti) – avrebbe potuto ottenere, in quella sede, la liquidazione dei propri onorari, facendone ricadere l'onere sulla parte soccombente e non sull'erede del proprio assistito, come invece ora richiesto.
2.1. Le eccezioni non sono fondate.
2.2. La mancata riassunzione del giudizio è coerente con la scelta – non oggetto di censura – di notificare (prima) e dichiarare in udienza (poi) l'intervenuto decesso del ai fini della conseguente e necessitata CP_2 interruzione del giudizio.
Infatti, ove l'interesse fosse stato quello di ottenere una sentenza favorevole, anche in punto spese, l'evento interruttivo avrebbe potuto essere non dichiarato in ragione della regola della cd. ultrattività del mandato: per costante giurisprudenza, infatti, “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cpc., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione
- ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale
- in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1,
4 cpc., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cpc. da parte del notificante” (ex multis, Cass. 11072/2018)
Per contro, una volta dichiarato l'intervenuto decesso della parte – al fine precipuo di interrompere il processo (essendo un effetto vincolato ex art. 300 cpc.) – la mancata riassunzione dello stesso appare coerente e ragionevole, tenuto conto del fatto che nel giudizio a quo nei confronti del era CP_2 stata proposta una domanda del valore di € 252.134,00, di valore nettamente superiore rispetto a quello delle spese di lite liquidabili in base ai parametri ministeriali;
inoltre, per quanto la mancata ammissione delle prove richieste da parte ricorrente potesse far presumere il rigetto della domanda da parte del Tribunale, il giudizio era pur sempre soggetto all'alea propria dello stesso, anche con riferimento all'eventuale impugnazione e/o alla compensazione delle spese di lite.
3. Quanto al merito della domanda, in assenza di un preventivo sottoscritto dal cliente, ritiene questo giudice certamente dovuto il compenso richiesto con il preavviso di fattura del 14.02.2023 per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria: si tratta di importi – tutti – inferiori ai parametri medi previsti dal DM 55/2014 e ss. mm. nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al valore della domanda – da € 52.001,00 ad € 260.000,00), e quello per la fase istruttoria addirittura inferiore al parametro minimo, essendo le istanze istruttorie formulate già nella memoria di costituzione, secondo le regole proprie del rito lavoro.
3.1. Sono dovuti anche i compensi per la fase decisionale, apparendo comunque condivisibile (in via prudenziale, al fine di non pregiudicare le facoltà difensive della parte) la scelta dell'avv. Jacobi di depositare la memoria conclusionale nel termine all'uopo assegnato, scaduto prima che, a seguito del pronunciamento del giudice, si producessero gli effetti interruttivi (ancorché necessitati). Anche il compenso richiesto per questa fase è pressoché pari al parametro minimo e quindi dovuto così come richiesto.
4. Per tutte queste ragioni, ed in definitiva, spetta all'avv. Maurizio Jacobi il compenso di € 9.000,00 – come peraltro riconosciuto dalla a mezzo CP_1 dell'avv. Filippo in data 14.02.2023 – oltre accessori di legge, dal quale va detratto l'acconto di € 1.437,50 pacificamente corrisposto;
sono inoltre dovuti gli interessi moratori, al tasso legale, con decorrenza dalla data della formale diffida (2.07.2023, essendo stata restituita la raccomandata a tal fine spedita alla resistente il 22.06.2023 per compiuta giacenza – doc. 11).
5 5. Le spese di lite per questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al decisum) per le fasi effettive del giudizio (di studio, introduttiva e decisionale); i compensi per la fase decisionale sono ridotti del 50%, atteso il rito.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. DA a pagare, in favore dell'avv. MAURIZIO CP_1 JA, la somma di € 11.308,18, oltre interessi moratori, al tasso legale, con decorrenza dal 2.07.2023 sino al soddisfo;
2. DA a pagare, in favore dell'avv. MAURIZIO CP_1
JA le spese di lite che liquida in € 276,80 per esborsi ed € 2.546,50 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 24 marzo 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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