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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9274 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39732/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa SU AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39732 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 28/02/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raul Carosi, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliato giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
ONroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei
Portoghesi n. 12 è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 11/01/2025 da parte attrice e in data
16/01/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 29/05/2022 e 04/01/2024, ha Parte_1
citato in giudizio, in proprio e in qualità di erede di (suo padre), la Persona_1 ONroparte_2
e la , per chiedere l'accoglimento
[...] ONroparte_3
della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis
(quest'ultimo per quanto patito dal proprio de cuius ), sofferto durante la seconda guerra Persona_1
mondiale, a causa dei crimini commessi dal ER EI, danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 50.000.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che , quale civile, non direttamente Persona_1 coinvolto nel conflitto bellico, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio, in particolare:
- era stato arrestato il 19/04/1944 a Roma, detenuto nel campo di Fossoli sino al Persona_1
26/06/1945 e deportato, sul convoglio n. 13, nel campo di sterminio di Auschwitz, dove era giunto il
30/06/1944. Era poi deceduto il 24/09/1944.
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso del proprio congiunto) erano provati dai documenti prodotti
(in particolare dalla documentazione raccolta dalla CDEC – Fondazione Centro di Documentazione
Ebraica ONemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal ER EI di religione ebraica durante la Seconda guerra mondiale).
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della GE nazista), sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
Parte attrice ha quantificato il danno non patrimoniale in euro 50.000, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al pagina 2 di 19 tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposta a valutare eventuali proposte conciliative.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa
(4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
In data 15/03/2023 (per l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata ex art. art. 168 bis, V co. cpc per il 21/03/2023) si è costituita la Repubblica Italiana, per la ONroparte_1
in persona del Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del
Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del ER EI;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p.
(nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di pagina 3 di 19 sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4
c.c.
- il difetto di prova della qualità di erede.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure proprio, ha affermato che non era risarcibile il pregiudizio subito dal minore infante, “né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito”.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero, tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R.
n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso. in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla
; b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, ONroparte_1 per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi
pagina 4 di 19 dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per prescrizione e decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese secondo giustizia.»
La alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la ONroparte_2 consuetudine internazionale il 04/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha ONroparte_4
scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
GE ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di
GE poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 28/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla GE nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del ER EI, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il pagina 5 di 19 principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass.
S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo
Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del EI tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. ON La di GE (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il ONroparte_2 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della GE per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato
pagina 6 di 19 italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione
S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di un civile (non direttamente coinvolto nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità. Parte attrice ha infatti dedotto che ha subìto la Persona_1 deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù, e l'omicidio. La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della , della ONroparte_2 ONroparte_1
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
pagina 7 di 19 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della federale di GE, convenuta in CP_2
giudizio, unitamente alla è infondata. ONroparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
ER EI, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di
GE.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di GE o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la GE- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla
L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la
Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ER EI nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre
2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza di condanna (passata in giudicato) nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di GE, subentrata – per il principio della continuità statale – al ER EI (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del
1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata pagina 8 di 19 disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla , che è legittimata passiva e unico ONroparte_2
litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della GE verso le vittime del ER
EI da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della GE (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della , e in particolare del ONroparte_1
Ministero dell'Economia e delle Finanze (peraltro nel caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze).
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è inammissibile, a fronte della tardiva costituzione della parte convenuta che l'ha eccepita e, in ogni caso, infondata.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la
Convenzione Europea del 1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio
pagina 9 di 19 e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni.
Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal ER EI è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Ne consegue che i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla carenza di prova della qualità di erede della parte attrice e all'esistenza di eventuali altri eredi, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la
pagina 10 di 19 nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ.
Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024)
ha agito in giudizio quale figlia di . Ad avviso del Tribunale, non Parte_1 Persona_1 risultando la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di erede ab intestato dell'attrice ad
. Parte attrice, infatti, ha depositato: certificazione anagrafica (estratto di nascita, doc. 3 Persona_1 fascicolo parte attrice), risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del
Comune di Roma - da cui si evince che è nata il [...] da e Parte_1 Per_1 Persona_2
ciò prova il rapporto di parentela e quindi la sua qualità di erede ex art. 565 e ss c.c..
In merito all'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui l'attore è onerato di provare anche di essere erede esclusivo, in quanto in presenza di altri coeredi sarebbe necessaria l'integrazione del contraddittorio, è sufficiente richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Giova ricordare che l'attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, e quale erede di , in ragione della sua deportazione, tortura, riduzione in schiavitù e omicidio. Persona_1
Dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 1 e 2 depositati con la memoria ex art. 183 IV co. n. 2
c.p.c.) si evince che:
è stato arrestato il 19/04/1944 a Roma, detenuto a Fossoli sino al 26/06/1944 e Persona_1
deportato, sul convoglio n. 13 giunto ad Auschwitz il 30/06/1944, con numero di matricola A-15690;
pagina 11 di 19 luogo dove è poi deceduto, il 24/09/1944 a 38 anni. Alla luce delle allegazioni prodotte, il fatto storico è provato.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità. Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare
Internazionale dell'08.08.1945. Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della
Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno patrimoniale iure hereditatis
L'attrice agisce per il risarcimento: i. iure successionis, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da;
ii. iure proprio, per il danno da perdita parentale. Persona_1
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte dei de cuis, non può essere riconosciuto. L'attrice allega che il de cuius “è stato costretto a lavorare senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù, sino alla morte”.
Tuttavia, sul punto, tali allegazioni sono generiche. L'attore ha chiesto che la quantificazione del danno patrimoniale sia fatta applicando le ordinarie tariffe giornaliere previste dai CCNL ovvero in via equitativa e che si consideri il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Tuttavia, non è stato allegato, neanche genericamente, alcun elemento per consentire la liquidazione equitativa. Parte attrice non ha indicato né quali attività avesse svolto il padre, durante la prigionia, né quale lavoro pagina 12 di 19 facesse in precedenza e il CCNL di riferimento. Pertanto, tale voce di danno, a prescindere dalla sua astratta risarcibilità, non può dirsi provata nel caso di specie.
7.3. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Diversamente, deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima ( Per_1
) e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella del decesso.
[...]
Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2023) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 128,07 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità. All'importo di euro 128,07 giornaliero deve aggiungersi un importo equitativamente determinato in euro 20.000,00 diretto a ristorare la vittima (a prescindere dalla durata della deportazione) per l'enorme sofferenza, turbamento, angoscia e mortificazione, provocata dall'arresto e dalla cattura assolutamente illegittimi.
pagina 13 di 19 Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 159 giorni (dal
19/04/1944, data dell'arresto, al 24/09/1944, data del decesso) deve essere liquidato l'importo di euro
40.363,13.
Deve aggiungersi che parte attrice ha agito quale erede di , senza indicare la presenza o Persona_1 meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ad , iure hereditatis, spetta a tutti gli eventuali eredi di , nei Parte_1 Persona_1 limiti delle rispettive quote ereditarie (e all'attrice nei limiti della propria quota).
7.4. Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita del padre,
. Persona_1
Innanzitutto, il danno derivante dalla perdita del legame familiare, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., deve essere tenuto distinto dal danno biologico che la perdita abbia eventualmente e ulteriormente cagionato al danneggiato, di cui deve essere fornita allegazione e prova specifica. Nel caso di specie, è necessaria la prova della effettiva compromissione dello stato di salute psico-fisica secondo criteri medico-legali, come già detto. In conclusione, non può ritenersi provata l'esistenza di un danno biologico risarcibile in capo all'attrice, iure proprio.
È al contrario, risarcibile il danno subito, iure proprio, da per la perdita del genitore, Parte_1
avvenuta quando aveva 8 anni. Si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e
Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr.
Cass. 16-03.2025, n. 6981).
pagina 14 di 19 Riguardo al danno richiesto dall'attrice per la perdita di , si reputa equo liquidare, a Persona_1
titolo di danno iure proprio - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2023, tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima e dell'attrice all'epoca del decesso (8 anni , 38 anni , nonché della convivenza, in Parte_1 Persona_1 quanto, trattandosi del padre dell'attrice, si presume che prima della cattura, convivesse con la figlia di soli 8 anni)
- euro 346.362,57 (ovvero 11.356,15 € per n. 30,5 punti (di cui, n. 18 per il grado di parentela;
n. 3,5 per l'età della vittima;
n. 5 per l'età del figlio superstite;
n. 4 per la convivenza tra vittima e il figlio).
Tali somme devono essere ridotte di due terzi, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno (pure con la precisazione che, proprio a fronte del tempo trascorso e del contesto storico in cui fatti sono avvenuti, il risarcimento non può che assumere una valenza simbolica, in quanto nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ex artt. 1223 e 2056 c.c., in ragione della gravità dell'evento universalmente riconosciuto come tra gli eventi più tragici della storia).
In conclusione, può essere liquidato all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con , l'importo di euro 115.454,19 (ovvero un terzo di Persona_1
346.362,57)
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consente di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi
(cfr. in tal senso Tribunale di Bologna, sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
In ordine all'eccezione di c.d. compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale, quest'ultima ha depositato documentazione dalla quale si evince che:
pagina 15 di 19 - in data 20/05/2013, la Presidenza del Consiglio dei - Commissione per le provvidenze ai CP_1
perseguitati politici antifascisti o razziali – agli ex internati civili in GE e loro familiari superstiti, con deliberazione n. 093233 (cfr. doc. 1 o all. 6, secondo la rinominazione dalla parte convenuta) aveva riconosciuto il diritto all'assegno di benemerenza previsto dall'art. 3 della legge 22/12/1980, n. 932, pari al minimo della pensione della previdenza sociale;
dal 05/06/2008 sino al 30/10/2009 in misura della metà (per la compartecipazione della sorella mentre dal 05/06/2008 e sino al Persona_3
30/10/2009, per l'intero;
- successivamente, in data 07/06/2013, con determinazione n. 21651 (iscr. n. 02694144), la stessa
Commissione (cfr. doc. 8 o all. 7, secondo la rinominazione dalla parte convenuta) aveva riconosciuto nuovamente il diritto all'assegno di benemerenza, sempre ai sensi dell'art. 3 della legge 22/12/1980, n.
932, ad quale orfana del perseguitato razziale , pari al minimo della Parte_1 Persona_1
pensione della previdenza sociale;
dal 05/06/2008 sino al 30/10/2009 in misura della metà (per la compartecipazione della sorella ) mentre dal 05/06/2008 e sino al 30/10/2009, per Persona_3
l'intero;
- in data 22/12/2005, con determinazione n. 70878 (iscr. n. 7216045R; cfr. doc. 3 o all. 1 secondo la rinominazione dalla parte convenuta), il Ministero dell'Economia e delle finanze, aveva riconosciuto ad
, quale orfana di , al raggiungimento dell'età pensionabile, l'assegno Parte_1 Persona_1
vitalizio pari al trattamento minimo di pensione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994 disciplinante le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista e ai loro familiari;
È stato anche depositato un documento rinominato “rivalutazione monetaria” (cfr. doc. 5 o all. 13 secondo la rinominazione dalla parte convenuta) dal quale, tuttavia, non è desumibile a quali indennizzi si riferisca.
In data 16/01/2025, la difesa erariale ha depositato ulteriore documentazione dalla quale si evince che ha beneficiato degli assegni vitalizi previsti dalla seguente normativa, come riportata Parte_1 nell'oggetto della nota ministeriale: ex l. n. 94/1994, quale erede di (iscrizione n. 7216045R); Persona_1
ex art. 3 l. n. 932/1980, quale erede di (iscrizione n. 02694142); Persona_4
pagina 16 di 19 ex art. 3 l. n. 932/1980. quale erede di (iscrizione n. 02694144); Persona_1
ex art. l. n. 932/1980. quale erede di (iscrizione n. 02693406). Persona_5
Secondo il Ministero dell'Economia, avrebbe percepito, in totale, euro 106.779,13 (iscr. Parte_1
n. 7216045R; dal 01/11/2005), euro 105.009,82 (iscr. 02694142, dal 31/10/2009) ed euro 105.009,82
(iscr. 02694144, dal 31/10/2009).
Tuttavia, la nota del Ministero era rivolta alla Ragioneria Generale dello Stato (la quale ha effettuato i pagamenti) affinché quest'ultima potesse fornire le informazioni relative agli importi percepiti dall'odierna attrice e dalla sorella. Dal documento successivo, depositato nella stessa data, si evince che la Ragioneria dello Stato ha tramesso al Ministero il rapporto informativo richiesto, ma agli atti non risulta alcuna indicazione specifica riguardo agli importi in concreto percepiti da quale Parte_1
orfana ed erede di . Persona_1
Di nessuna rilevanza è poi la documentazione depositata che si riferisce agli assegni vitalizi percepiti da quale orfana di oppure agli assegni vitalizi percepiti dalla sorella Parte_1 Persona_4 dell'odierna attrice, . Persona_3
In tale situazione documentale, ad avviso del Tribunale, deve darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità allegata da parte convenuta (cfr. Cass. ord. 19 marzo 2024 n. 7292) che, intervenuta in relazione a una fattispecie diversa, ma sovrapponibile a quella in esame, può trovare applicazione anche nel caso di specie. E' stato affermato che la compensatio lucri cum damno è una eccezione in senso lato proprio perché occorre accertare che il danneggiato non consegua un vantaggio dall'illecito, ovvero un ingiustificato arricchimento per effetto del riconoscimento di attribuzioni patrimoniali dirette a ristorare il medesimo fatto lesivo. Secondo la Corte, la quantificazione del dovuto, nel caso in cui non sia individuabile con esattezza e in concreto il beneficio-indennizzo percepito e da percepire in futuro,
“all'esito dell'applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico”.
Conseguentemente in questa sede il Tribunale può limitarsi ad accertare che sussistono i presupposti per la decurtazione (anche in sede esecutiva) - dagli importi liquidati con la presente sentenza - delle somme già liquidate (al valore attualizzato) o da liquidare a titolo di assegno annuo vitalizio riconosciuto, ai pagina 17 di 19 sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994, in favore di , quale orfana ed erede di Parte_1
. E ciò anche in virtù dell'art. 43, comma 4, lett. b, D.L. n. 36/2022, conv. in L. n. Persona_1
79/2022) che, nel disciplinare la procedura di accesso al Fondo istituito per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità e le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, ha espressamente previsto che dovranno essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791,
e della legge 29 gennaio n.94”.
Tale conclusione è in linea con quanto statuito dalla Corte di cassazione che ha affermato che la compensatio lucri cum damno trova applicazione anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante (in questo caso la Repubblica Tedesca) e il soggetto che eroga la provvidenza, in CP_2 tutti i casi in cui “possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile” (cfr. Cass.n.4415/2024).
Deve infine precisarsi che non possono essere detratte le somme ricevute ai sensi della legge n. 932 del
1980, in quanto non dirette a ristorare il medesimo fatto lesivo (ossia i danni subiti a causa dei crimini di guerra commessi dalle forze tedesche), bensì riconosciute ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo, come si evince dalla stessa rubrica della legge n. 932 del 1980 (“Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali), il quale, nel modificare l'art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, richiama l'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, che sanciva: “Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente (al 25 aprile 1945), e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori”. Tale disposizione, di fatti, non è neanche richiamata dall'art. 43 comma 4, lett. b, D.L. n. 36/2022, conv. in L.
n. 79/2022.
pagina 18 di 19 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al dm 147/2022, e del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla e, per ONroparte_2
l'effetto, liquida in favore di le seguenti somme: Parte_1
euro 40.363,13, nei limiti della propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quale erede di ); Persona_1
euro 115.454,19 (a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale con ), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
Persona_1
-accerta che sussistono i presupposti per la decurtazione (anche in sede esecutiva) - dagli importi liquidati con la presente sentenza - delle somme già liquidate (al valore attualizzato) o da liquidare, a titolo di assegno annuo vitalizio riconosciuto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994, in favore di;
Parte_1
-rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 19.06.2025
Il Giudice
SU AN
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa SU AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39732 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 28/02/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raul Carosi, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliato giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
ONroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei
Portoghesi n. 12 è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 11/01/2025 da parte attrice e in data
16/01/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 29/05/2022 e 04/01/2024, ha Parte_1
citato in giudizio, in proprio e in qualità di erede di (suo padre), la Persona_1 ONroparte_2
e la , per chiedere l'accoglimento
[...] ONroparte_3
della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis
(quest'ultimo per quanto patito dal proprio de cuius ), sofferto durante la seconda guerra Persona_1
mondiale, a causa dei crimini commessi dal ER EI, danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 50.000.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che , quale civile, non direttamente Persona_1 coinvolto nel conflitto bellico, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio, in particolare:
- era stato arrestato il 19/04/1944 a Roma, detenuto nel campo di Fossoli sino al Persona_1
26/06/1945 e deportato, sul convoglio n. 13, nel campo di sterminio di Auschwitz, dove era giunto il
30/06/1944. Era poi deceduto il 24/09/1944.
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso del proprio congiunto) erano provati dai documenti prodotti
(in particolare dalla documentazione raccolta dalla CDEC – Fondazione Centro di Documentazione
Ebraica ONemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal ER EI di religione ebraica durante la Seconda guerra mondiale).
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della GE nazista), sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
Parte attrice ha quantificato il danno non patrimoniale in euro 50.000, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al pagina 2 di 19 tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposta a valutare eventuali proposte conciliative.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa
(4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
In data 15/03/2023 (per l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata ex art. art. 168 bis, V co. cpc per il 21/03/2023) si è costituita la Repubblica Italiana, per la ONroparte_1
in persona del Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del
Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del ER EI;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p.
(nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di pagina 3 di 19 sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4
c.c.
- il difetto di prova della qualità di erede.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure proprio, ha affermato che non era risarcibile il pregiudizio subito dal minore infante, “né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito”.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero, tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R.
n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso. in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla
; b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, ONroparte_1 per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi
pagina 4 di 19 dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per prescrizione e decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese secondo giustizia.»
La alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la ONroparte_2 consuetudine internazionale il 04/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha ONroparte_4
scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
GE ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di
GE poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 28/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla GE nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del ER EI, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il pagina 5 di 19 principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass.
S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo
Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del EI tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. ON La di GE (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il ONroparte_2 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della GE per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato
pagina 6 di 19 italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione
S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di un civile (non direttamente coinvolto nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità. Parte attrice ha infatti dedotto che ha subìto la Persona_1 deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù, e l'omicidio. La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della , della ONroparte_2 ONroparte_1
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
pagina 7 di 19 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della federale di GE, convenuta in CP_2
giudizio, unitamente alla è infondata. ONroparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
ER EI, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di
GE.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di GE o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la GE- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla
L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la
Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ER EI nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre
2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza di condanna (passata in giudicato) nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di GE, subentrata – per il principio della continuità statale – al ER EI (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del
1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata pagina 8 di 19 disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla , che è legittimata passiva e unico ONroparte_2
litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della GE verso le vittime del ER
EI da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della GE (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della , e in particolare del ONroparte_1
Ministero dell'Economia e delle Finanze (peraltro nel caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze).
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è inammissibile, a fronte della tardiva costituzione della parte convenuta che l'ha eccepita e, in ogni caso, infondata.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la
Convenzione Europea del 1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio
pagina 9 di 19 e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni.
Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal ER EI è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Ne consegue che i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla carenza di prova della qualità di erede della parte attrice e all'esistenza di eventuali altri eredi, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la
pagina 10 di 19 nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ.
Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024)
ha agito in giudizio quale figlia di . Ad avviso del Tribunale, non Parte_1 Persona_1 risultando la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di erede ab intestato dell'attrice ad
. Parte attrice, infatti, ha depositato: certificazione anagrafica (estratto di nascita, doc. 3 Persona_1 fascicolo parte attrice), risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del
Comune di Roma - da cui si evince che è nata il [...] da e Parte_1 Per_1 Persona_2
ciò prova il rapporto di parentela e quindi la sua qualità di erede ex art. 565 e ss c.c..
In merito all'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui l'attore è onerato di provare anche di essere erede esclusivo, in quanto in presenza di altri coeredi sarebbe necessaria l'integrazione del contraddittorio, è sufficiente richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Giova ricordare che l'attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, e quale erede di , in ragione della sua deportazione, tortura, riduzione in schiavitù e omicidio. Persona_1
Dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 1 e 2 depositati con la memoria ex art. 183 IV co. n. 2
c.p.c.) si evince che:
è stato arrestato il 19/04/1944 a Roma, detenuto a Fossoli sino al 26/06/1944 e Persona_1
deportato, sul convoglio n. 13 giunto ad Auschwitz il 30/06/1944, con numero di matricola A-15690;
pagina 11 di 19 luogo dove è poi deceduto, il 24/09/1944 a 38 anni. Alla luce delle allegazioni prodotte, il fatto storico è provato.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità. Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare
Internazionale dell'08.08.1945. Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della
Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno patrimoniale iure hereditatis
L'attrice agisce per il risarcimento: i. iure successionis, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da;
ii. iure proprio, per il danno da perdita parentale. Persona_1
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte dei de cuis, non può essere riconosciuto. L'attrice allega che il de cuius “è stato costretto a lavorare senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù, sino alla morte”.
Tuttavia, sul punto, tali allegazioni sono generiche. L'attore ha chiesto che la quantificazione del danno patrimoniale sia fatta applicando le ordinarie tariffe giornaliere previste dai CCNL ovvero in via equitativa e che si consideri il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Tuttavia, non è stato allegato, neanche genericamente, alcun elemento per consentire la liquidazione equitativa. Parte attrice non ha indicato né quali attività avesse svolto il padre, durante la prigionia, né quale lavoro pagina 12 di 19 facesse in precedenza e il CCNL di riferimento. Pertanto, tale voce di danno, a prescindere dalla sua astratta risarcibilità, non può dirsi provata nel caso di specie.
7.3. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Diversamente, deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima ( Per_1
) e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella del decesso.
[...]
Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2023) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 128,07 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità. All'importo di euro 128,07 giornaliero deve aggiungersi un importo equitativamente determinato in euro 20.000,00 diretto a ristorare la vittima (a prescindere dalla durata della deportazione) per l'enorme sofferenza, turbamento, angoscia e mortificazione, provocata dall'arresto e dalla cattura assolutamente illegittimi.
pagina 13 di 19 Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 159 giorni (dal
19/04/1944, data dell'arresto, al 24/09/1944, data del decesso) deve essere liquidato l'importo di euro
40.363,13.
Deve aggiungersi che parte attrice ha agito quale erede di , senza indicare la presenza o Persona_1 meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ad , iure hereditatis, spetta a tutti gli eventuali eredi di , nei Parte_1 Persona_1 limiti delle rispettive quote ereditarie (e all'attrice nei limiti della propria quota).
7.4. Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita del padre,
. Persona_1
Innanzitutto, il danno derivante dalla perdita del legame familiare, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., deve essere tenuto distinto dal danno biologico che la perdita abbia eventualmente e ulteriormente cagionato al danneggiato, di cui deve essere fornita allegazione e prova specifica. Nel caso di specie, è necessaria la prova della effettiva compromissione dello stato di salute psico-fisica secondo criteri medico-legali, come già detto. In conclusione, non può ritenersi provata l'esistenza di un danno biologico risarcibile in capo all'attrice, iure proprio.
È al contrario, risarcibile il danno subito, iure proprio, da per la perdita del genitore, Parte_1
avvenuta quando aveva 8 anni. Si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e
Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr.
Cass. 16-03.2025, n. 6981).
pagina 14 di 19 Riguardo al danno richiesto dall'attrice per la perdita di , si reputa equo liquidare, a Persona_1
titolo di danno iure proprio - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2023, tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima e dell'attrice all'epoca del decesso (8 anni , 38 anni , nonché della convivenza, in Parte_1 Persona_1 quanto, trattandosi del padre dell'attrice, si presume che prima della cattura, convivesse con la figlia di soli 8 anni)
- euro 346.362,57 (ovvero 11.356,15 € per n. 30,5 punti (di cui, n. 18 per il grado di parentela;
n. 3,5 per l'età della vittima;
n. 5 per l'età del figlio superstite;
n. 4 per la convivenza tra vittima e il figlio).
Tali somme devono essere ridotte di due terzi, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno (pure con la precisazione che, proprio a fronte del tempo trascorso e del contesto storico in cui fatti sono avvenuti, il risarcimento non può che assumere una valenza simbolica, in quanto nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ex artt. 1223 e 2056 c.c., in ragione della gravità dell'evento universalmente riconosciuto come tra gli eventi più tragici della storia).
In conclusione, può essere liquidato all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con , l'importo di euro 115.454,19 (ovvero un terzo di Persona_1
346.362,57)
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consente di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi
(cfr. in tal senso Tribunale di Bologna, sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
In ordine all'eccezione di c.d. compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale, quest'ultima ha depositato documentazione dalla quale si evince che:
pagina 15 di 19 - in data 20/05/2013, la Presidenza del Consiglio dei - Commissione per le provvidenze ai CP_1
perseguitati politici antifascisti o razziali – agli ex internati civili in GE e loro familiari superstiti, con deliberazione n. 093233 (cfr. doc. 1 o all. 6, secondo la rinominazione dalla parte convenuta) aveva riconosciuto il diritto all'assegno di benemerenza previsto dall'art. 3 della legge 22/12/1980, n. 932, pari al minimo della pensione della previdenza sociale;
dal 05/06/2008 sino al 30/10/2009 in misura della metà (per la compartecipazione della sorella mentre dal 05/06/2008 e sino al Persona_3
30/10/2009, per l'intero;
- successivamente, in data 07/06/2013, con determinazione n. 21651 (iscr. n. 02694144), la stessa
Commissione (cfr. doc. 8 o all. 7, secondo la rinominazione dalla parte convenuta) aveva riconosciuto nuovamente il diritto all'assegno di benemerenza, sempre ai sensi dell'art. 3 della legge 22/12/1980, n.
932, ad quale orfana del perseguitato razziale , pari al minimo della Parte_1 Persona_1
pensione della previdenza sociale;
dal 05/06/2008 sino al 30/10/2009 in misura della metà (per la compartecipazione della sorella ) mentre dal 05/06/2008 e sino al 30/10/2009, per Persona_3
l'intero;
- in data 22/12/2005, con determinazione n. 70878 (iscr. n. 7216045R; cfr. doc. 3 o all. 1 secondo la rinominazione dalla parte convenuta), il Ministero dell'Economia e delle finanze, aveva riconosciuto ad
, quale orfana di , al raggiungimento dell'età pensionabile, l'assegno Parte_1 Persona_1
vitalizio pari al trattamento minimo di pensione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994 disciplinante le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista e ai loro familiari;
È stato anche depositato un documento rinominato “rivalutazione monetaria” (cfr. doc. 5 o all. 13 secondo la rinominazione dalla parte convenuta) dal quale, tuttavia, non è desumibile a quali indennizzi si riferisca.
In data 16/01/2025, la difesa erariale ha depositato ulteriore documentazione dalla quale si evince che ha beneficiato degli assegni vitalizi previsti dalla seguente normativa, come riportata Parte_1 nell'oggetto della nota ministeriale: ex l. n. 94/1994, quale erede di (iscrizione n. 7216045R); Persona_1
ex art. 3 l. n. 932/1980, quale erede di (iscrizione n. 02694142); Persona_4
pagina 16 di 19 ex art. 3 l. n. 932/1980. quale erede di (iscrizione n. 02694144); Persona_1
ex art. l. n. 932/1980. quale erede di (iscrizione n. 02693406). Persona_5
Secondo il Ministero dell'Economia, avrebbe percepito, in totale, euro 106.779,13 (iscr. Parte_1
n. 7216045R; dal 01/11/2005), euro 105.009,82 (iscr. 02694142, dal 31/10/2009) ed euro 105.009,82
(iscr. 02694144, dal 31/10/2009).
Tuttavia, la nota del Ministero era rivolta alla Ragioneria Generale dello Stato (la quale ha effettuato i pagamenti) affinché quest'ultima potesse fornire le informazioni relative agli importi percepiti dall'odierna attrice e dalla sorella. Dal documento successivo, depositato nella stessa data, si evince che la Ragioneria dello Stato ha tramesso al Ministero il rapporto informativo richiesto, ma agli atti non risulta alcuna indicazione specifica riguardo agli importi in concreto percepiti da quale Parte_1
orfana ed erede di . Persona_1
Di nessuna rilevanza è poi la documentazione depositata che si riferisce agli assegni vitalizi percepiti da quale orfana di oppure agli assegni vitalizi percepiti dalla sorella Parte_1 Persona_4 dell'odierna attrice, . Persona_3
In tale situazione documentale, ad avviso del Tribunale, deve darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità allegata da parte convenuta (cfr. Cass. ord. 19 marzo 2024 n. 7292) che, intervenuta in relazione a una fattispecie diversa, ma sovrapponibile a quella in esame, può trovare applicazione anche nel caso di specie. E' stato affermato che la compensatio lucri cum damno è una eccezione in senso lato proprio perché occorre accertare che il danneggiato non consegua un vantaggio dall'illecito, ovvero un ingiustificato arricchimento per effetto del riconoscimento di attribuzioni patrimoniali dirette a ristorare il medesimo fatto lesivo. Secondo la Corte, la quantificazione del dovuto, nel caso in cui non sia individuabile con esattezza e in concreto il beneficio-indennizzo percepito e da percepire in futuro,
“all'esito dell'applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico”.
Conseguentemente in questa sede il Tribunale può limitarsi ad accertare che sussistono i presupposti per la decurtazione (anche in sede esecutiva) - dagli importi liquidati con la presente sentenza - delle somme già liquidate (al valore attualizzato) o da liquidare a titolo di assegno annuo vitalizio riconosciuto, ai pagina 17 di 19 sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994, in favore di , quale orfana ed erede di Parte_1
. E ciò anche in virtù dell'art. 43, comma 4, lett. b, D.L. n. 36/2022, conv. in L. n. Persona_1
79/2022) che, nel disciplinare la procedura di accesso al Fondo istituito per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità e le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, ha espressamente previsto che dovranno essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791,
e della legge 29 gennaio n.94”.
Tale conclusione è in linea con quanto statuito dalla Corte di cassazione che ha affermato che la compensatio lucri cum damno trova applicazione anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante (in questo caso la Repubblica Tedesca) e il soggetto che eroga la provvidenza, in CP_2 tutti i casi in cui “possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile” (cfr. Cass.n.4415/2024).
Deve infine precisarsi che non possono essere detratte le somme ricevute ai sensi della legge n. 932 del
1980, in quanto non dirette a ristorare il medesimo fatto lesivo (ossia i danni subiti a causa dei crimini di guerra commessi dalle forze tedesche), bensì riconosciute ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo, come si evince dalla stessa rubrica della legge n. 932 del 1980 (“Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali), il quale, nel modificare l'art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, richiama l'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, che sanciva: “Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente (al 25 aprile 1945), e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori”. Tale disposizione, di fatti, non è neanche richiamata dall'art. 43 comma 4, lett. b, D.L. n. 36/2022, conv. in L.
n. 79/2022.
pagina 18 di 19 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al dm 147/2022, e del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla e, per ONroparte_2
l'effetto, liquida in favore di le seguenti somme: Parte_1
euro 40.363,13, nei limiti della propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quale erede di ); Persona_1
euro 115.454,19 (a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale con ), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
Persona_1
-accerta che sussistono i presupposti per la decurtazione (anche in sede esecutiva) - dagli importi liquidati con la presente sentenza - delle somme già liquidate (al valore attualizzato) o da liquidare, a titolo di assegno annuo vitalizio riconosciuto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 94 del 29/01/1994, in favore di;
Parte_1
-rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 19.06.2025
Il Giudice
SU AN
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