Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 21/05/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 03900/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 864 del 2024, proposto da:
NA LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 2536/2014, pubblicata il 17/07/2015, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r. g. 8104/2011, notificata in forma esecutiva il 12/02/2016, non appellata e passata in giudicato, come da certificazione del 19/01/2024, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da LE NA e l’Asl Na 3 Sud è stata condannata al pagamento in suo favore dell’importo di € 6.584,61, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, in eccedenza agli stessi, dall’insorgere del credito e fino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente agiva per l’ottemperanza dell’A.S.L. resistente alla sentenza indicata in epigrafe, lamentando in particolare che “di fronte all’inerzia dell’Asl, che non corrispondeva alla ricorrente quanto liquidato in sentenza a titolo di sorta capitale, venivano notificati svariati atti di precetto non da ultimo in data 12/05/2023 anch’esso rimasto infruttuoso”.
Si costituiva in giudizio l’A.S.L. Napoli 3 Sud, con memoria in cui rappresentava che “la determina di liquidazione era stata adottata già nel 2021 e dunque prima del deposito del presente ricorso e che gli uffici competenti avevano provveduto nel medesimo anno ad effettuare i pagamenti come da determina”, ma che “tuttavia per un mero disguido pratico, e non addebitabile agli uffici dell’Asl (iban mutato e non comunicato dalla ricorrente al GRU in quanto la stessa non era più dipendente) la determina non era stata liquidata interamente, ma solo nella parte relativa alle spese”.
Seguiva il deposito di memoria conclusiva, per la ricorrente, la quale segnalava che “pur volendo concedere alla resistente le giustificazioni inerenti l’omesso bonifico del 2021 (cambio dell’IBAN della ricorrente)”, non era accettabile “la successiva condotta omissiva tenuta dall’Asl, che di fronte ad un bonifico non eseguito nulla ha fatto per adempiere alla propria obbligazione, negli anni successivi”; tanto che “anche la notifica del precetto del 12/05/2023 ed il successivo pignoramento presso terzi notificato il 15/06/2023, e poi non iscritto a ruolo, a causa della dichiarazione di quantità negativa pervenuta il 21/06/2023, non hanno sortito alcun effetto”, (…) costringendo, alla
fine, la ricorrente alla notifica del ricorso per ottemperanza in data 9/02/2024; e, “solo dopo la sua notifica, in data 17/05/2024, veniva liquidato alla ricorrente l’importo determinato nella sentenza n. 2536/2014” (…); pertanto chiedeva pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere ma con condanna dell’ASL, in ragione del principio di soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore per anticipo fattone.
All’udienza in c.d.c. del 14.05.2025, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che relativamente al ricorso, e conformemente a quanto richiesto dalle parti, va pronunziata declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese di lite, per la regola della soccombenza virtuale dell’A.S.L., stante il pagamento intervenuto soltanto dopo l’instaurazione della lite, vanno poste a suo carico e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’A.S.L. Napoli 3 Sud al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato versato, con attribuzione al difensore della medesima ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO