TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 3426
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – Tardiva individuazione in via retroattiva dei tetti di spesa

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback fosse noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – Violazione dei principi di trasparenza e partecipazione

    Il Collegio ritiene che la legge e i decreti ministeriali abbiano indicato in modo chiaro e trasparente l'iter da seguire per il calcolo della spesa. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura, ponendosi a garanzia della riserva di legge. Non è prevista un'instaurazione di contraddittorio generalizzato con tutte le aziende, in quanto ciò comporterebbe una 'cogestione' della spesa non prevista dall'ordinamento e contraria al principio di efficienza.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata dall'incostituzionalità dell'art. 17 del D.L. n. 98/2011 e dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata dall'incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lettera b) della Legge n. 228/2012, dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del D.L. n. 78/2015

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 17 del D.L. n. 98/2011 e dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa nazionale ed europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che il payback sia estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori in modo non imprevedibile. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano in caso di sforamento del tetto di spesa. La Corte Costituzionale ha rimarcato che è rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le Regioni e le Province autonome hanno un compito meramente attuativo-esecutivo, verificando la coerenza dei dati contabili e compilando un elenco di aziende e importi dovuti. Tale attività è vincolata e non implica spendita di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale in capo alle aziende. La controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del nuovo motivo di gravame per mancata notifica e difetto di rilevanza

    Il motivo è inammissibile per mancata notifica alle controparti e per difetto di rilevanza, poiché la disposizione normativa impugnata non è applicabile alla vicenda in esame. Inoltre, la questione di costituzionalità non è manifestamente fondata, trattandosi di un meccanismo di definizione agevolata di un debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 3426
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3426
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo