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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3391/2023 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. RI RA lette le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; ritenuto che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; visto l'art. 127-ter, quinto comma, ultimo periodo, secondo cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza»; pronuncia la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3391 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NORMA Parte_1 C.F._1
CC e dall'avv. MONICA MUZZÌ;
- Attore - contro
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
- Convenuta, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha tempestivamente riassunto il giudizio originariamente da lui Parte_1 incardinato davanti al Tribunale di Roma (che con ordinanza del 14/03/2023 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio) e avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto al legittimo possesso dell'immobile di edilizia residenziale pubblica in Anzio, Piazza della Pace
20 int. 18, e l'annullamento del decreto di rilascio n. Pr. (P) 2022/0000643 del 2.2.2022 emesso nei suoi confronti.
2. L'Ater, che pure si era costituita davanti al Tribunale di Roma, è rimasta contumace nel giudizio riassunto.
3. A sostegno dell'opposizione da lui proposta l'attore ha allegato che l'immobile era in pagina 1 di 3 origine assegnato a che vi viveva con la moglie e i figli , Persona_1 CP_2 Per_2 Per_
, e;
che il 20.10.1991 subentrata nell'assegnazione a CP_3 Per_3 CP_2 seguito del decesso del marito, ha chiesto l'ampliamento del nucleo familiare a favore dell'attore, suo nipote in quanto figlio di al decesso di avvenuto il Persona_5 CP_2
21.1.2007, è a lei subentrato il figlio a seguito del decesso di quest'ultimo, CP_4 avvenuto il 26.10.2019, l'attore è quindi l'unico componente del nucleo familiare CP_ originariamente assegnatario dell'immobile, e il 6.11.2019 ha presentato all' istanza di subentro rimasta senza riscontro;
egli possiede, del resto, tutti i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
4. Nell'autocertificazione allegata alla domanda di subentro del 6.11.2019 lo stesso attore ha dichiarato di essere residente nell'immobile dall'anno 2005, e non dal 1991.
In ogni caso, in tema di ampliamento del nucleo familiare e di subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica «il momento determinante per l'individuazione della disciplina applicabile è quello della morte dell'assegnataria e conduttrice dell'immobile» (C. App. Roma n. 6919 del 27/10/2023, in Banca dati di merito).
Alla data del decesso di l'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, che CP_2 disciplina il subentro nell'assegnazione degli alloggi in favore dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o successivamente ampliato, al comma 4 non consentiva l'ampliamento del nucleo familiare in favore dei parenti di secondo grado (quale
è l'attore, in quanto nipote ex filio), essendo questo previsto solo in caso di matrimonio o convivenza more uxorio dell'assegnatario, di accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione, di affidamento di minori, di rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.
non aveva quindi diritto all'allargamento del nucleo familiare in suo favore, Parte_1 non rientrando in alcuna delle categorie indicate.
Allo stesso modo egli non aveva diritto all'allargamento del nucleo con riguardo al successivo assegnatario dal momento che nemmeno nella versione oggi CP_4 vigente l'art. 12, comma 4, consente l'ampliamento in favore del nipote ex fratre, che è parente di terzo grado, ma unicamente in favore dei figli e dei parenti di secondo grado.
5. Sotto altro profilo, sotto il vigore della versione originaria della legge n. 12 del 1999 «In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del
1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito pagina 2 di 3 dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo nel rapporto locatizio» (Cass. n. 34161 del
20/12/2019).
In altri termini, secondo le disposizioni all'epoca vigenti «perché si determini un diritto al subentro all'originario assegnatario degli alloggi Ater, è necessario che l'ente abbia, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, verificato il rispetto dei presupposti di legge per l'ampliamento del nucleo familiare, il che presuppone l'esplicazione di un procedimento di riconoscimento dell'ampliamento del nucleo» (Cass. n. 6016 del
13/03/2018).
La formale dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare non può del resto essere surrogata dal mutamento di residenza, dal versamento dei canoni di locazione, dall'indicazione nel censimento anagrafico, «che, stante la sua sostanziale natura di autocertificazione, è privo di qualsiasi valenza probatoria» (C. App. Roma n. 1297 del
26/02/2021).
Nel caso in esame l'attore ha allegato che fece richiesta di ampliamento del CP_2 nucleo familiare, ma nulla al riguardo ha dimostrato. È pertanto irrilevante, secondo quanto si è osservato, che egli abbia la residenza anagrafica nell'immobile, abbia partecipato al censimento e corrisponda regolarmente i canoni e la TARI e paghi le utenze domestiche.
In mancanza di regolare ampliamento del nucleo familiare nelle forme di cui si è detto, infatti, egli non ha diritto a subentrare all'originario assegnatario dell'alloggio.
6. L'opposizione deve pertanto essere respinta.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che l'Ater non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Il Giudice
RI RA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. RI RA lette le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; ritenuto che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; visto l'art. 127-ter, quinto comma, ultimo periodo, secondo cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza»; pronuncia la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3391 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NORMA Parte_1 C.F._1
CC e dall'avv. MONICA MUZZÌ;
- Attore - contro
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
- Convenuta, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha tempestivamente riassunto il giudizio originariamente da lui Parte_1 incardinato davanti al Tribunale di Roma (che con ordinanza del 14/03/2023 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio) e avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto al legittimo possesso dell'immobile di edilizia residenziale pubblica in Anzio, Piazza della Pace
20 int. 18, e l'annullamento del decreto di rilascio n. Pr. (P) 2022/0000643 del 2.2.2022 emesso nei suoi confronti.
2. L'Ater, che pure si era costituita davanti al Tribunale di Roma, è rimasta contumace nel giudizio riassunto.
3. A sostegno dell'opposizione da lui proposta l'attore ha allegato che l'immobile era in pagina 1 di 3 origine assegnato a che vi viveva con la moglie e i figli , Persona_1 CP_2 Per_2 Per_
, e;
che il 20.10.1991 subentrata nell'assegnazione a CP_3 Per_3 CP_2 seguito del decesso del marito, ha chiesto l'ampliamento del nucleo familiare a favore dell'attore, suo nipote in quanto figlio di al decesso di avvenuto il Persona_5 CP_2
21.1.2007, è a lei subentrato il figlio a seguito del decesso di quest'ultimo, CP_4 avvenuto il 26.10.2019, l'attore è quindi l'unico componente del nucleo familiare CP_ originariamente assegnatario dell'immobile, e il 6.11.2019 ha presentato all' istanza di subentro rimasta senza riscontro;
egli possiede, del resto, tutti i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
4. Nell'autocertificazione allegata alla domanda di subentro del 6.11.2019 lo stesso attore ha dichiarato di essere residente nell'immobile dall'anno 2005, e non dal 1991.
In ogni caso, in tema di ampliamento del nucleo familiare e di subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica «il momento determinante per l'individuazione della disciplina applicabile è quello della morte dell'assegnataria e conduttrice dell'immobile» (C. App. Roma n. 6919 del 27/10/2023, in Banca dati di merito).
Alla data del decesso di l'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, che CP_2 disciplina il subentro nell'assegnazione degli alloggi in favore dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o successivamente ampliato, al comma 4 non consentiva l'ampliamento del nucleo familiare in favore dei parenti di secondo grado (quale
è l'attore, in quanto nipote ex filio), essendo questo previsto solo in caso di matrimonio o convivenza more uxorio dell'assegnatario, di accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione, di affidamento di minori, di rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.
non aveva quindi diritto all'allargamento del nucleo familiare in suo favore, Parte_1 non rientrando in alcuna delle categorie indicate.
Allo stesso modo egli non aveva diritto all'allargamento del nucleo con riguardo al successivo assegnatario dal momento che nemmeno nella versione oggi CP_4 vigente l'art. 12, comma 4, consente l'ampliamento in favore del nipote ex fratre, che è parente di terzo grado, ma unicamente in favore dei figli e dei parenti di secondo grado.
5. Sotto altro profilo, sotto il vigore della versione originaria della legge n. 12 del 1999 «In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del
1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito pagina 2 di 3 dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo nel rapporto locatizio» (Cass. n. 34161 del
20/12/2019).
In altri termini, secondo le disposizioni all'epoca vigenti «perché si determini un diritto al subentro all'originario assegnatario degli alloggi Ater, è necessario che l'ente abbia, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, verificato il rispetto dei presupposti di legge per l'ampliamento del nucleo familiare, il che presuppone l'esplicazione di un procedimento di riconoscimento dell'ampliamento del nucleo» (Cass. n. 6016 del
13/03/2018).
La formale dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare non può del resto essere surrogata dal mutamento di residenza, dal versamento dei canoni di locazione, dall'indicazione nel censimento anagrafico, «che, stante la sua sostanziale natura di autocertificazione, è privo di qualsiasi valenza probatoria» (C. App. Roma n. 1297 del
26/02/2021).
Nel caso in esame l'attore ha allegato che fece richiesta di ampliamento del CP_2 nucleo familiare, ma nulla al riguardo ha dimostrato. È pertanto irrilevante, secondo quanto si è osservato, che egli abbia la residenza anagrafica nell'immobile, abbia partecipato al censimento e corrisponda regolarmente i canoni e la TARI e paghi le utenze domestiche.
In mancanza di regolare ampliamento del nucleo familiare nelle forme di cui si è detto, infatti, egli non ha diritto a subentrare all'originario assegnatario dell'alloggio.
6. L'opposizione deve pertanto essere respinta.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che l'Ater non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Il Giudice
RI RA
pagina 3 di 3