TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6462/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod.fisc.: Parte_1
, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA C.F._1
SOCIETÀ “ , con sede in Catania piazza Federico di Svevia Controparte_1
n. 100, p.iva: , rappresentati e difesi dall'avv. Laura Attinà ed elettivamente P.IVA_1
domiciliati presso il suo studio, sito in Catania viale XX Settembre n. 45, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_2 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.07.2024, in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della società “ , ha impugnato Controparte_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001627866 – prot. 2100.06/06/2024.0440691, con la CP_2 quale l' ha ingiunto sia alla predetta società quale obbligato in solido sia al legale CP_2 rappresentante per l'annualità 2017 il pagamento della somma complessiva di euro 15.756,58 assumendo la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali) asseritamente contestata con atto di accertamento n. CP_2
2100.29/01/2019.0046977 del 29.01.2019;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001851118 – prot. 2100.06/06/2024.0440700 con la CP_2 quale l' ha ingiunto sia alla predetta società quale obbligato in solido sia al legale CP_2 rappresentante per l'annualità 2018 la somma complessiva di euro 16.104,00 assumendo la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), asseritamente contestata con atto di accertamento n. CP_2
2100.10/09/2019.0443082 del 10.09.2019;
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che i provvedimenti opposti sono illegittimi per violazione del disposto dell'art. 14 della l.
n.689/1981;
- che gli atti di accertamento non sono mai stati notificati e/o non sono mai stati validamente notificati tanto che in seno all'atto impugnato manca del tutto l'indicazione della data di notifica essendo stata indicata esclusivamente la data di formazione dell'atto;
- che parte ricorrente non è stata posta nelle condizioni di conoscere le presunte violazioni contestate e le ragioni su cui si fonderebbero le pretese creditorie azionate nei suoi confronti e, comunque, l'ente previdenziale non ha adempiuto l'onere di provare il fondamento delle dedotte violazioni;
- che, ad ogni modo, è maturata la prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28 della l.
24.11.1981 n.689;
- che, peraltro, la sanzione comminata è sproporzionata rispetto alla gravità delle contestate infrazioni ed inoltre è carente di motivazione l'an e la quantificazione della pretesa a fronte di una previsione ricompresa in misura variabile tra un minimo ed un massimo, rispetto alla quale non è dato comprendere in concreto la correttezza e legittimità della somma richiesta.
Pagina 2 Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di “… annullare e/o ritenere e dichiarare nulli, illegittimi, infondati ed inefficaci, per le ragioni sopra esposte, le Ordinanze
d'Ingiunzione impugnate, e i prodromici atti di accertamento in uno a tutti gli atti ad essi prodromici e conseguenziali ed alle relative sanzioni, dichiarando non dovuta somma alcuna dal ricorrente. - Condannare l' al pagamento delle spese, compensi ed onorari del CP_2 giudizio da distrarsi in favore del … procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
In data 3.03.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_2
telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto:
- che ha provveduto ad avviare iter in autotutela per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione OI- 1627866 – 2017, in quanto la contestazione dell'illecito risulta consegnata per la notifica in data 04.02.2019 e, perciò, successivamente al termine previsto dall'art. 14 legge
689/1981;
- che l'atto di accertamento dell'ordinanza ingiunzione n. O.I. 1851118 risulta consegnato per la notifica il 19.09.2019 e notificato in data 04.10.2019 e, dunque, entro i termini richiamati dalla detta norma, sollecitando, per essa, la verifica della tempestività dell'opposizione, avuto riguardo alle date di notifica della OI opposta e di deposito dell'opposizione, a norma dell'art.6
d.lgs. n.150/2011, con conseguente eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso in caso di tardività;
- che comunque è inapplicabile l'art.14 l. n.689/1981 in presenza della disciplina speciale dell'art.2 comma1 bis della l. n.638/1983, come riformato dall'art.3 comma 6 del d. lgs.
15.01.2016 n. 8 e, ad ogni modo, il termine di novanta giorni previsto dall'art.14 l. n.689/1981 non è decorso, dovendosi individuare il dies a quo dalla data di approvazione annuale del bilancio consuntivo (Rendiconto);
- che è infondata l'eccezione di prescrizione in considerazione degli atti interruttivi adottati e della sospensione del decorso del termine prescrizionale sia durante il periodo assegnato per provvedere al versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater della l. n. 638 del 1983) sia, alla luce di quanto stabilito dalla normativa emergenziale, dal 23.02.2020 al 31.05.2020 disposta dall'art.103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
- che è ammissibile la motivazione per relationem ad altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, dell'atto di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della
Pagina 3 obbligatoria preventiva contestazione effettuata di esso, fermo restando che gli eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del titolo opposto;
- che l'ordinanza opposta è stata già rideterminata nel rispetto dei nuovi criteri previsti, da ultimo, dall'art. 23 del d.l. n. 48/2023;
- che è infondata l'eccezione dei presunti vizi di inesistenza/nullità di notifica dell'atto di accertamento e contestazione prodromica all' ordinanza – ingiunzione per l'avvenuta rituale notifica della stessa.
Conseguentemente, l' ha ricostruito la natura del giudizio che ci occupa, chiedendo CP_2 testualmente “- in via pregiudiziale (di) dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza – ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi del titolo opposto;
- in via principale dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'OI n.1627866 – 2017 e per il resto respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza – ingiunzione opposta, dichiarandone
l'esecutorietà nonché dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di CP_2
causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti.Con vittoria di spese e competenze di giudizi”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Innanzitutto, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI- 1627866 relativa all'anno
2017, in via assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che l'ente resistente ha provveduto in autotutela all'annullamento di essa, sicché è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dalla parte ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23,
Pagina 4 ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo statuizione conforme.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI- 1851118 relativa all'annualità 2018, va rilevato che l'ordinanza de qua è stata notificata in data 14.06.2024 e il ricorso per cui è causa è stato depositato in data 7.07.2024, sicché l'impugnazione proposta dalla parte ricorrente ex artt.
22 della l. n. 689/1981 e 6 comma 6 del d. lgs. n.150/2011 è tempestiva.
Nel merito, non è superfluo osservare che l'attività sanzionatoria e quella di recupero dei crediti previdenziali, anche se affidate allo stesso ente, tuttavia, rimangono logicamente e funzionalmente distinte.
E quand'anche lo strumento di riscossione sia unico, gli atti attraverso i quali tali attività trovano attuazione assolvono ad una propria autonoma funzione, costituendo l'uno espressione del potere sanzionatorio e l'altro espressione del potere del creditore di richiedere l'adempimento dell'obbligazione, ciascuno assoggettato alla propria disciplina, per cui discutendosi nella specie della regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa si configurano prive di pregio le doglianze mosse dall'ente resistente con riguardo alle eccezioni afferenti i vizi di regolarità formale prescritti per gli avvisi di addebito.
Ciò posto, va esamina l'eccezione, sollevata dalla parte ricorrente, di decadenza dell' CP_2 dall'esercizio del potere sanzionatorio per non aver notificato quest'ultimo l'accertamento sottostante ai provvedimenti opposti nel rispetto del termine di cui all'art. 14 della l. n.
689/1981.
La doglianza de qua è fondata.
Come già ha avuto modo di rilevare l'intestato Tribunale, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463
(conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e
Pagina 5 con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare CP_2
numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
Pagina 6 accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n.
27405; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
In linea di continuità con tale indirizzo, dalla consultazione dell'atto di accertamento protocollo .2100.10/09/2019.0443082, posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione in CP_2 esame, risultano contestate a parte ricorrente “inadempienze relative alle Pt_2
mensilità di gennaio 2018, giugno 2018 ed agosto 2018 emerse “da una verifica nei nostri archivi …”.
E' bene sottolineare che i mod. e a mezzo dei quali l'impresa Pt_2 CP_3 autodenuncia la debenza a favore dell'ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto, senza implicare lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori.
Nella fattispecie concreta, del resto, al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo, l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la CP_2
necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati
Pagina 7 occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito.
In questa prospettiva, invero, i giudici di legittimità hanno rilevato anche che “la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art.
14, comma 2, l. n.689/1981 … per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del
2003) e l' onerato in tal senso, …non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente CP_2 trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa” (Cass.
2.04.2025 n.8786, n.8785, n.8784 ed altre conformi).
Di qui, con riferimento ad inadempienze commesse prima del 6.02.2016, data in cui è entrato in vigore il d.lgs. n. 8/2016, la Suprema Corte ha evidenziato che “la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore … (di esso, in quanto) l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar CP_2
corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso Istituto a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi'..., il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell'Istituto e che
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria"” (Cass. 22.03.2025
n. 7641).
Fermi i superiori rilievi, nella specie, è provato che l'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 risulta consegnato per la notifica il 19.09.2019 e notificato in data 04.10.2019, laddove la dichiarazione uniemens deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento con la conseguenza che il pagamento del mese di agosto 2018 era già esigibile dal mese di ottobre 2018 trattandosi di violazioni non implicanti lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori.
Né il tenore del quadro normativo in parola lascia margini per condividere lo slittamento del dies a quo di decorrenza della decadenza previsto dal richiamato art. 14 preteso dall' , CP_2
atteso che tale norma attribuisce rilievo unicamente al momento in cui l'Amministrazione ha acquisito tutti i dati necessari per accertare la violazione commessa dal contribuente.
Da questo punto di vista, la Corte Costituzionale ha già precisato che “in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo … impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui
Pagina 8 inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (sentenza n. 5 del 2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale.
Inoltre, la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost.” (Corte Cost. 12.07.2021 n.151)
Muovendo da tali principi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “l'art. 6 del d.lgs.
n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come
s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n.
9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve
Pagina 9 necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", … e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, … garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021)” (Cass. n.7641/2025 cit.).
In considerazione di quanto precede, la notifica dell'atto di accertamento relativo all'annualità 2018 da cui scaturisce l'ordinanza ingiunzione opposta si palesa in violazione del termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14 della l. l. n.689/1989 e, per l'effetto, trova applicazione l'ultimo comma della diposizione de qua, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, in linea di continuità con la giurisprudenza di merito (v. anche Corte d'Appello Torino Sez. Lav. sent. 11.03.2023; sent. n.26.01.2023; Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. 29.06.2023; Corte d'Appello Milano
Sez. Lav. 23.07.2024 n.582) e di legittimità sopra richiamata, essendo la disciplina applicabile quella di cui agli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981, l'ordinanza-ingiunzione OI-001851118 deve essere annullata.
Le spese processuali sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, per l'effetto, poste a carico dell'ente previdenziale e, in concreto, liquidate in favore della parte ricorrente avuto riguardo alla domanda di distrazione avanzata dal relativo procuratore in ricorso e ribadita nelle note cartolari del 7.04.2025 tenendo conto inoltre della natura e del valore della causa, della natura seriale del contenzioso, dell'attività difensiva in concreto prestata, del fatto che il procedimento si è arrestato alla fase iniziale senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione orale della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM
n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'ordinanza ingiunzione n. OI-
001627866
ANNULLA le ordinanze ingiunzione n. OI-001851118
Pagina 10 CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in euro 43,00 ed in euro 3290,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 11