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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 613/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VANNETTI ROBERTO (C.F. ) C.F._2
RECLAMANTE contro
(CF: ) con il NTroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. NATALE CARLO (CF ) C.F._3
RECLAMATA OCC PRESSO - NTroparte_2
DOTT. NTroparte_3 [...]
(CF ) NTroparte_4 P.IVA_2
RECLAMATI CONTUMACI con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata il 03/03/2025
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
Con le presenti note il sottoscritto procuratore, in virtù della procura in atti e sentita la cliente, rinuncia al reclamo proposto.
Per la parte reclamata:
L'esponente ha preso atto della rinuncia al reclamo dichiarata dalla sig.ra Pt_1 NT nelle note di udienza del 9 giugno 2025. insiste per la condanna della Reclamante al pagamento delle spese di lite, giacché detta rinuncia è intervenuta soltanto una volta spirato il termine di costituzione rendendo necessaria la attività, pure complessa, a questa necessaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pubblicata il 03/03/2025 il Tribunale di Grosseto ha respinto il ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore avendo ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi Parte_1
e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 51 e 70 CCII, al fine Parte_1 di ottenere - previa riforma della sentenza reclamata - l'omologa del piano da essa presentata, affidato ai seguenti motivi afferenti a:
1) Informazioni all'istituto di credito e atti in frode;
2) Prova delle proprie affermazioni.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio NTroparte_1
concludendo per il rigetto del reclamo in quanto infondato.
[...]
Con note scritte depositata il 09.06.2025 parte RECLAMANTE ha rinunciato al reclamo.
pagina 2 di 5 In data 17.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La ha rinunciato al reclamo e CP_5 NTroparte_1
NT
(di seguito solo ) ha insistito per la condanna della medesima al
[...] pagamento delle spese di lite, “giacché detta rinuncia è intervenuta soltanto una volta spirato il termine di costituzione rendendo necessaria la attività, pure complessa, a questa necessaria”.
A fronte della rinuncia al reclamo è cessata la materia del contendere.
Reputa, altresì, la Corte che le spese del procedimento alla stregua debbano porsi a carico della proprio in ragione della sua rinuncia al reclamo. Pt_1
Infatti, “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
Ad ogni modo il reclamo sarebbe risultato infondato, ove esaminato nel merito, con riguardo ai due motivi formulati dalla , i quali non avrebbero potuto Pt_1 trovare accoglimento in quanto infondati, per le condivisibili considerazioni svolte NT da , ove si consideri che la contrariamente al vero aveva dichiarato Pt_1
NT quanto segue nella richiesta di finanziamento rivolta a in data 10.09.2021:
pagina 3 di 5 NT Lo stesso GESTORE DELLA CRISI ha precisato che “l'ente finanziatore ] non doveva concedere finanza poiché la richiedente non aveva merito creditizio. Ciò anche omettendo di considerare le precedenti rate dei finanziamenti in essere”.
E' inoltre, pacifico, oltre che non contestato ed attestato dall'OCC, l'effettivo stato di sovraindebitamento della RECLAMANTE, rilevabile dal netto squilibrio esistente tra le obbligazioni assunte dall'istante ed il patrimonio della stessa prontamente liquidabile.
Le spese di lite, dunque, anche in applicazione del principio di soccombenza NT virtuale, vanne poste a carico della RECLAMANTE ed a favore di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi attesa la modesta complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria poiché non svolta e quella decisionale, in difetto di memorie conclusionali argomentative.
Non vi è luogo a provvedere nel rapporto processuale tra la e la Pt_1 [...]
, non essendosi quest'ultima costituita in NTroparte_6 giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
NTroparte_7
, di nonché di
[...] NTroparte_1 [...]
, con l'intervento del P.G. presso la Corte di NTroparte_6
Appello di Firenze, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 03/03/2025, così provvede:
pagina 4 di 5 NTr
1. DICHIARA la contumacia del predetto e della
[...]
; NTroparte_6
2. DICHIARA cessata la materia del contendere e CONFERMA la sentenza reclamata;
3. PONE le spese di lite a carico di ed a favore di Parte_1 [...]
in misura pari ad € 1.738,00 per NTroparte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge;
4. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 17.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 613/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VANNETTI ROBERTO (C.F. ) C.F._2
RECLAMANTE contro
(CF: ) con il NTroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. NATALE CARLO (CF ) C.F._3
RECLAMATA OCC PRESSO - NTroparte_2
DOTT. NTroparte_3 [...]
(CF ) NTroparte_4 P.IVA_2
RECLAMATI CONTUMACI con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata il 03/03/2025
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
Con le presenti note il sottoscritto procuratore, in virtù della procura in atti e sentita la cliente, rinuncia al reclamo proposto.
Per la parte reclamata:
L'esponente ha preso atto della rinuncia al reclamo dichiarata dalla sig.ra Pt_1 NT nelle note di udienza del 9 giugno 2025. insiste per la condanna della Reclamante al pagamento delle spese di lite, giacché detta rinuncia è intervenuta soltanto una volta spirato il termine di costituzione rendendo necessaria la attività, pure complessa, a questa necessaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pubblicata il 03/03/2025 il Tribunale di Grosseto ha respinto il ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore avendo ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi Parte_1
e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 51 e 70 CCII, al fine Parte_1 di ottenere - previa riforma della sentenza reclamata - l'omologa del piano da essa presentata, affidato ai seguenti motivi afferenti a:
1) Informazioni all'istituto di credito e atti in frode;
2) Prova delle proprie affermazioni.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio NTroparte_1
concludendo per il rigetto del reclamo in quanto infondato.
[...]
Con note scritte depositata il 09.06.2025 parte RECLAMANTE ha rinunciato al reclamo.
pagina 2 di 5 In data 17.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La ha rinunciato al reclamo e CP_5 NTroparte_1
NT
(di seguito solo ) ha insistito per la condanna della medesima al
[...] pagamento delle spese di lite, “giacché detta rinuncia è intervenuta soltanto una volta spirato il termine di costituzione rendendo necessaria la attività, pure complessa, a questa necessaria”.
A fronte della rinuncia al reclamo è cessata la materia del contendere.
Reputa, altresì, la Corte che le spese del procedimento alla stregua debbano porsi a carico della proprio in ragione della sua rinuncia al reclamo. Pt_1
Infatti, “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
Ad ogni modo il reclamo sarebbe risultato infondato, ove esaminato nel merito, con riguardo ai due motivi formulati dalla , i quali non avrebbero potuto Pt_1 trovare accoglimento in quanto infondati, per le condivisibili considerazioni svolte NT da , ove si consideri che la contrariamente al vero aveva dichiarato Pt_1
NT quanto segue nella richiesta di finanziamento rivolta a in data 10.09.2021:
pagina 3 di 5 NT Lo stesso GESTORE DELLA CRISI ha precisato che “l'ente finanziatore ] non doveva concedere finanza poiché la richiedente non aveva merito creditizio. Ciò anche omettendo di considerare le precedenti rate dei finanziamenti in essere”.
E' inoltre, pacifico, oltre che non contestato ed attestato dall'OCC, l'effettivo stato di sovraindebitamento della RECLAMANTE, rilevabile dal netto squilibrio esistente tra le obbligazioni assunte dall'istante ed il patrimonio della stessa prontamente liquidabile.
Le spese di lite, dunque, anche in applicazione del principio di soccombenza NT virtuale, vanne poste a carico della RECLAMANTE ed a favore di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi attesa la modesta complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria poiché non svolta e quella decisionale, in difetto di memorie conclusionali argomentative.
Non vi è luogo a provvedere nel rapporto processuale tra la e la Pt_1 [...]
, non essendosi quest'ultima costituita in NTroparte_6 giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
NTroparte_7
, di nonché di
[...] NTroparte_1 [...]
, con l'intervento del P.G. presso la Corte di NTroparte_6
Appello di Firenze, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 03/03/2025, così provvede:
pagina 4 di 5 NTr
1. DICHIARA la contumacia del predetto e della
[...]
; NTroparte_6
2. DICHIARA cessata la materia del contendere e CONFERMA la sentenza reclamata;
3. PONE le spese di lite a carico di ed a favore di Parte_1 [...]
in misura pari ad € 1.738,00 per NTroparte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge;
4. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 17.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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