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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 987/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - ON Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - ON Lombardi Palazzo Metroquadr 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 IVA-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150003443420000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160000057488000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160000057488000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170014361982000 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180012879932000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 DI Nominativo_1 SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202500003084000 e le sottese cartelle di pagamento n.
03020150003443420000- n. 03020160000057488000- n. 03020170014361982000- n.
03020180012879932000.
Lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale per il recupero del credito IVA e IRAP, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Insisteva, pertanto, nella richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate ed in via pregiudiziale chiedeva l'inammissibilità dell'odierno ricorso per difetto di valida procura alle liti.
Deduceva che la procura ad litem allegata in atti era sottoscritta da un soggetto non identificato, di cui non era chiara la qualifica, non supportata da alcuna valida delega. La firma era illeggibile e, comunque, non identificabile.
Deduceva poi, che essendo state ritualmente notificate le cartelle esattoriali, le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo si presentano pretestuose e inammissibili.
Con note del 7.01.2026, parte ricorrente manifestava la volontà di rinunciare al ricorso riservandosi di aderire alla rottamazione quinquies.
Chiedeva venisse dichiarato estinto il processo con compensazione alle spese di lite. All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte ricorrente, in mancanza di contestazione della parte convenuta, deve dichiarare estinto il procedimento.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura in rito della presente sentenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro, Sezione I, dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore
CA TT
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 987/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - ON Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - ON Lombardi Palazzo Metroquadr 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 IVA-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150003443420000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160000057488000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160000057488000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170014361982000 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180012879932000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 DI Nominativo_1 SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202500003084000 e le sottese cartelle di pagamento n.
03020150003443420000- n. 03020160000057488000- n. 03020170014361982000- n.
03020180012879932000.
Lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale per il recupero del credito IVA e IRAP, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Insisteva, pertanto, nella richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate ed in via pregiudiziale chiedeva l'inammissibilità dell'odierno ricorso per difetto di valida procura alle liti.
Deduceva che la procura ad litem allegata in atti era sottoscritta da un soggetto non identificato, di cui non era chiara la qualifica, non supportata da alcuna valida delega. La firma era illeggibile e, comunque, non identificabile.
Deduceva poi, che essendo state ritualmente notificate le cartelle esattoriali, le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo si presentano pretestuose e inammissibili.
Con note del 7.01.2026, parte ricorrente manifestava la volontà di rinunciare al ricorso riservandosi di aderire alla rottamazione quinquies.
Chiedeva venisse dichiarato estinto il processo con compensazione alle spese di lite. All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte ricorrente, in mancanza di contestazione della parte convenuta, deve dichiarare estinto il procedimento.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura in rito della presente sentenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro, Sezione I, dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore
CA TT