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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1176/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GASPARINI MARIAGRAZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARRA' GABRIELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
“PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1 sig.ra in Varese, il 26.09.2015, atto n. 100 parte I dell'anno 2015 alle Controparte_1 condizioni indicate ai punti 2) 3) 4) e 5) del verbale di udienza 23.10.2024 da aversi per qui richiamate, mandando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Varese per le prescritte annotazioni di legge. Spese integralmente compensate tra le parti”.
pagina 1 di 4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.12 e 473bis.49 c.p.c. depositato in data 27/05/2024 Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della separazione personale
[...] con contestuale cumulo di domanda divorzile ex art. 473-bis.49 c.p.c. nei confronti di CP_1
in relazione al matrimonio civile contratto in Varese in data 26/09/2015 trascritto nei
[...] registri degli atti di Matrimonio del Comune di Varese atto n. 100, parte I. dell'anno 2015.
Con memoria difensiva depositata in data 23/09/2024 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale, pur aderendo tanto alla domanda di separazione quanto a quella di divorzio,
[...] chiedeva di pronunciare la separazione con addebito a carico del sig. , di Parte_1 riconoscere il suo diritto di continuare ad abitare nella ex casa coniugale, sita in Besozzo, nonché di regolamentare le modalità di visita e di contribuzione economica del marito al mantenimento degli animali domestici della coppia e di compensare le quote relative al secondo pilastro da ambedue i coniugi maturate.
All'udienza del 23/10/2024 comparivano le parti personalmente e il Giudice, effettuato il libero interrogatorio delle stesse, tentava la conciliazione con esito positivo;
le parti rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 933/2024 in data 31/10/2024 (passata in giudicato in data
30/04/2025) il Tribunale di Varese pronunciava la separazione personale dei coniugi. Quindi il
Tribunale rimetteva la causa avanti al Giudice relatore con ordinanza in data 30/10/2024 per la trattazione della domanda di divorzio, concedendo termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza sino al 8/5/2025..
Effettuato il deposito delle note scritte i procuratori delle parti rassegnavano conclusioni congiunte e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in Varese in data 26/09/2015, si sono separati con sentenza non definitiva pronunciata nell'ambito del presente giudizio in data 31/10/2024, passata in giudicato in data 30/04/2025; nel termine indicato le parti hanno confermato con note scritte la volontà di divorziare e hanno rassegnato conclusioni congiunte.
pagina 2 di 4 Dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore avvenuta in data 23/10/2024 al giorno del deposito delle note scritte concesse per la prosecuzione della causa sulla domanda di scioglimento del matrimonio sono trascorsi i termini di legge (6 mesi) per la procedibilità della domanda di divorzio attesa la pronuncia congiunta della separazione.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre 6 mesi dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore in data 23/10/2024 per la separazione personale.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a disciplinare gli aspetti personali e patrimoniali degli ex coniugi.
In particolare, le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate ai punti 2) 3)
4) e 5) del verbale di udienza 23.10.2024 e pertanto con le seguenti previsioni:
“2) ciascun coniuge terrà presso di sé gli animali domestici che già ospita, provvedendo Per_ all'integrale mantenimento ( terrà con sé il cane di razza pinscher di nome , Parte_1 mentre terrà con sé il cane di razza pinscher di nome il cane di razza Controparte_1 Per_2
Per_ dobermann di nome la gatta di nome;
Per_4
3) rinuncia da parte di della quota di cauzione versata al momento della stipula Parte_1 del contratto di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale in favore della sig.ra CP_1 quale quota parte definitiva per la riparazione del danno provocato alla porta di ingresso dal cane in costanza di matrimonio;
4) impegno delle parti, allorché la domanda divorzile diverrà procedibile, a confermare la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione di cui ai punti 1, 2 e 3, con la precisazione che entrambe le parti dichiarano di non rinunciare alle reciproche spettanze relative al Secondo maturato;
Pt_2
5) spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio contratto in C.F._2
Varese in data 26/09/2015 trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del Comune di Varese atto n. 100, parte I. dell'anno 2015 alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe e in parte motiva riportate;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza.
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1176/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GASPARINI MARIAGRAZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARRA' GABRIELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
“PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1 sig.ra in Varese, il 26.09.2015, atto n. 100 parte I dell'anno 2015 alle Controparte_1 condizioni indicate ai punti 2) 3) 4) e 5) del verbale di udienza 23.10.2024 da aversi per qui richiamate, mandando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Varese per le prescritte annotazioni di legge. Spese integralmente compensate tra le parti”.
pagina 1 di 4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.12 e 473bis.49 c.p.c. depositato in data 27/05/2024 Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della separazione personale
[...] con contestuale cumulo di domanda divorzile ex art. 473-bis.49 c.p.c. nei confronti di CP_1
in relazione al matrimonio civile contratto in Varese in data 26/09/2015 trascritto nei
[...] registri degli atti di Matrimonio del Comune di Varese atto n. 100, parte I. dell'anno 2015.
Con memoria difensiva depositata in data 23/09/2024 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale, pur aderendo tanto alla domanda di separazione quanto a quella di divorzio,
[...] chiedeva di pronunciare la separazione con addebito a carico del sig. , di Parte_1 riconoscere il suo diritto di continuare ad abitare nella ex casa coniugale, sita in Besozzo, nonché di regolamentare le modalità di visita e di contribuzione economica del marito al mantenimento degli animali domestici della coppia e di compensare le quote relative al secondo pilastro da ambedue i coniugi maturate.
All'udienza del 23/10/2024 comparivano le parti personalmente e il Giudice, effettuato il libero interrogatorio delle stesse, tentava la conciliazione con esito positivo;
le parti rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 933/2024 in data 31/10/2024 (passata in giudicato in data
30/04/2025) il Tribunale di Varese pronunciava la separazione personale dei coniugi. Quindi il
Tribunale rimetteva la causa avanti al Giudice relatore con ordinanza in data 30/10/2024 per la trattazione della domanda di divorzio, concedendo termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza sino al 8/5/2025..
Effettuato il deposito delle note scritte i procuratori delle parti rassegnavano conclusioni congiunte e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in Varese in data 26/09/2015, si sono separati con sentenza non definitiva pronunciata nell'ambito del presente giudizio in data 31/10/2024, passata in giudicato in data 30/04/2025; nel termine indicato le parti hanno confermato con note scritte la volontà di divorziare e hanno rassegnato conclusioni congiunte.
pagina 2 di 4 Dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore avvenuta in data 23/10/2024 al giorno del deposito delle note scritte concesse per la prosecuzione della causa sulla domanda di scioglimento del matrimonio sono trascorsi i termini di legge (6 mesi) per la procedibilità della domanda di divorzio attesa la pronuncia congiunta della separazione.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre 6 mesi dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore in data 23/10/2024 per la separazione personale.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a disciplinare gli aspetti personali e patrimoniali degli ex coniugi.
In particolare, le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate ai punti 2) 3)
4) e 5) del verbale di udienza 23.10.2024 e pertanto con le seguenti previsioni:
“2) ciascun coniuge terrà presso di sé gli animali domestici che già ospita, provvedendo Per_ all'integrale mantenimento ( terrà con sé il cane di razza pinscher di nome , Parte_1 mentre terrà con sé il cane di razza pinscher di nome il cane di razza Controparte_1 Per_2
Per_ dobermann di nome la gatta di nome;
Per_4
3) rinuncia da parte di della quota di cauzione versata al momento della stipula Parte_1 del contratto di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale in favore della sig.ra CP_1 quale quota parte definitiva per la riparazione del danno provocato alla porta di ingresso dal cane in costanza di matrimonio;
4) impegno delle parti, allorché la domanda divorzile diverrà procedibile, a confermare la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione di cui ai punti 1, 2 e 3, con la precisazione che entrambe le parti dichiarano di non rinunciare alle reciproche spettanze relative al Secondo maturato;
Pt_2
5) spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio contratto in C.F._2
Varese in data 26/09/2015 trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del Comune di Varese atto n. 100, parte I. dell'anno 2015 alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe e in parte motiva riportate;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza.
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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