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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gian Piero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr. Edmondo Cacace Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 215 /2025 , nei confronti della c.f. con sede in CORSO SECONDIGLIANO 253 NAPOLI (come da Parte_1 P.IVA_1 visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria a mezzo pec. La società peraltro è comparsa in Pt_1 udienza nella persona dell'Avvocato Ivan Napolitano, Curatore speciale nominato con provvedimento del
Presidente del Tribunale a causa del decesso dell'originario legale rappresentante (per tale motivo la Corte
d'Appello aveva rilevato il difetto di contraddittorio ed annullato la sentenza che aveva già aperto la liquidazione giudiziale della suddetta società, disponendo che il relativo procedimento fosse riassunto, come
è avvenuto con il ricorso introduttivo di questo giudizio).
La società convenuta presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria in ordine all'eventuale insussistenza delle soglie di non sottoponibilità.
Lo stato di insolvenza della società convenuta è dimostrato dal perdurante inadempimento del credito che la ricorrente ha posto a base del ricorso, gravante sulla convenuta per l'importo di euro 44.562,62 (in virtù del quale era stato già aperta la liquidazione giudiziale, come già detto); credito derivante da sentenza del
Tribunale di Napoli, cui era seguito precetto e pignoramento infruttuoso;
a ciò si aggiunge il dato dell'esistenza di debitoria nei confronti dell'Erario per euro 66.562. Ulteriore e significativo elemento dimostrativo dell'insolvenza è nel fatto che, come riferito anche in udienza dal socio , la società è inattiva da tempo, mancando quindi ogni prospettiva di ripresa CP_1 economica e finanziaria o di risanamento.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede Parte_1 in CORSO SECONDIGLIANO 253 NAPOLI e con cf;
P.IVA_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in CORSO SECONDIGLIANO 253 NAPOLI Parte_1
e con cf;
P.IVA_1
ORDINA
che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Loredana Ferrara e Curatore l'Avvocato Elena Violano
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 18 Settembre 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA
al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 Maggio 2025
Il giudice est. Il Presidente
dr. Francesco Paolo Feo dr. Gian Piero Scoppa