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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da nato il [...] ad [...]_1
(Stato di Minas Gerais in Brasile) residente in [...], n. 708, ap.to 202, Blocco 18, Jequitibá, CEP 33200-000, PA (Stato di Minas Gerais in Brasile);
nato il [...] a [...]_2
Minas Gerais in Brasile) residente in [...]G, ap.to 608, Sudoeste, CEP C.F._1
70297-400, Brasilia (Stato di Distrito Federal in Brasile);
nato il [...] a [...]_3
Gerais in Brasile) residente in [...]I, ap.to 502, Sudoeste, CEP 70655- C.F._2
775, Brasilia (Stato di Distrito Federal in Brasile);
nato il [...] a [...]_4
Minas Gerais in Brasile) residente in [...]de Jesus Palheta Nunes,
n. 420, Jardim Normandia, CEP 27251-257, OL DO (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
pagina 1 di 8 nato il [...] a [...]_5
Minas Gerais in Brasile) residente in [...], ap.to 401, Centro,
CEP 36016-190, Juiz de RA (Stato di Minas Gerais in Brasile);
nato il [...] a [...]_6
Gerais in Brasile) residente in [...], Santo Antônio, CEP 35430-
197, TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile); rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lorito,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina ON, all'esito della trattazione cartolare del giorno 29.9.2025, a seguito della remissione del fascicolo da parte del GOP delegato Dott. Ferreri, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “- 1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli Stessi Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 2 di 8 , ) sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo Pt_5 Parte_6
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti;
Controparte_1
2)per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore CP_1
del procuratore antistatario.”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_1
(di e nato a [...] il
[...] Persona_2 Persona_3
06.05.1866, coniugatosi il 19.04.1891 con la Sig.ra Egli, una volta Parte_7
emigrato in Brasile, mori ad OP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 27.12.1946
Nel ricorso si legge che “Dal matrimonio di e nacque il Sig. Persona_1 Parte_7
a Niterói (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 11.02.1892. Quest'ultimo si Persona_4
sposò a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 12.06.1915 con la Sig.ra In Parte_8
allegato (all. 4) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
c)dal matrimonio di e nacque il Sig. a Persona_4 Parte_8 Persona_5
TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 13.05.1916. Quest'ultimo si sposò a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 11.06.1942 con la Sig.ra (che dopo sposata Parte_9
prese a chiamarsi . In allegato (all. 5) sono prodotti il certificato Persona_6
integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
d)dal matrimonio di e Persona_7 Persona_6
è nato il ricorrente Sig. a TE OV (Stato di Minas Parte_5
Gerais in Brasile) il 14.08.1950. Quest'ultimo si è sposato a Juiz de RA (Stato di Minas Gerais in
Brasile) il 04.02.1974 con la Sig.ra (che dopo sposata Parte_10
ha preso a chiamarsi , dal quale ha divorziato il Persona_8
pagina 3 di 8 20.12.1984. Egli si è risposato a Juiz de RA (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 20.06.1987 con la
Sig.ra (che dopo sposata ha preso a chiamarsi Parte_11 [...]
. In allegato (all. 6) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato Controparte_3
integrale del primo e secondo matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
e)dal matrimonio di e è Persona_9 Controparte_3
nato il ricorrente Sig. a Juiz de RA (Stato di Minas Gerais Parte_3
in Brasile) il 06.11.1991. In allegato (all. 7) è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e Apostille);
f)dal matrimonio di e Persona_9 Pt_2 [...]
è nato il ricorrente Sig. a Juiz de Persona_8 Parte_2
RA (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 13.05.1977. Quest'ultimo si è sposato a OL DO (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 15.01.2008 con la Sig.ra (che dopo Persona_10
sposata ha preso a chiamarsi . In allegato (all. 8) Persona_11
sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
g)dal matrimonio di e Persona_9 Persona_8
è nato il ricorrente Sig. a Juiz de RA
[...] Parte_4
(Stato di Minas Gerais in Brasile) il 31.05.1974. Quest'ultimo si è sposato a OL DO (Stato di
Rio de Janeiro in Brasile) il 05.07.2005 con la Sig.ra (che dopo Parte_12
sposata ha preso a chiamarsi . In allegato (all. Pt_12 Parte_13
9) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
h)dal matrimonio di e è nata la Sig.ra Persona_5 Persona_6 Per_12
a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 17.04.1947. Quest'ultima si è sposata a TE
[...]
OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 30.07.1966 con il Sig. Persona_13
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi . In allegato (all. 10) sono prodotti Persona_14
il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e
Apostille);
pagina 4 di 8 i)dal matrimonio di e è nato il Persona_14 Persona_13
ricorrente Sig. a TE OV (Stato di Minas Gerais in Parte_6
Brasile) il 26.01.1985. In allegato (all. 11) è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e Apostille);
j)dal matrimonio di e nacque il Sig. a Persona_4 Parte_8 Persona_1
TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 15.09.1920. Quest'ultimo si sposò a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 27.01.1951 con la Sig.ra (che dopo Parte_14
sposata prese a chiamarsi . In allegato (all. 12) sono prodotti il certificato Persona_15
integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
k)dal matrimonio di e è nata la Sig.ra Persona_1 Persona_15
a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 25.08.1963. Parte_15
Quest'ultima si è sposata ad OP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 02.04.1988 con il Sig.
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi Parte_16 [...]
. In allegato (all. 13) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato Persona_16
integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
l)dal matrimonio di e è Persona_16 Pt_16 Parte_16
nato il ricorrente Sig. ad OP (Stato Parte_1
di Minas Gerais in Brasile) il 04.02.1991. In allegato (all. 14) è prodotto il certificato integrale di nascita
(con traduzione in italiano e Apostille)..”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base pagina 5 di 8 alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso di “tentativi di inoltro – da parte dei ricorrenti
[...]
il 06.07.2023 col n. 1075/2023 e Parte_2 Parte_3
il 23.06.2023 col n. 1076/2023 - all di Brasilia, della richiesta di appuntamento
[...] CP_4
per l'esame dei documenti necessari al riconoscimento dello status di cittadino italiano jure sanguinis. Hanno fatto lo stesso anche altri ricorrenti (dal 21.08.2023 a 01.09.2023; all. 15) tentando di prenotarsi, sempre mediante il portale web Prenotami in uso al Consolato Italiano di Belo Horizonte (implementato dal
Ministero degli Esteri dal 24.11.2022) e al Consolato Italiano di Rio de Janeiro (implementato dal
Ministero degli Esteri dal 29.11.2022) per quanto di rispettiva competenza;
sono queste le nuove modalità di inserimento della richiesta di appuntamento per l'esame dei documenti al fine del riconoscimento della pagina 6 di 8 cittadinanza italiana iure sanguinis (all.ti 17 e 19). L'inefficienza degli Uffici Consolari a istruire le richieste di prenotazione degli appuntamenti fa ritenere che anche col nuovo sistema telematico ai richiedenti non è data una data utile per l'avvio e la conclusione del procedimento nei tempi previsti dalla legge..”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_1
pagina 7 di 8 Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_17
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 1.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina ON
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da nato il [...] ad [...]_1
(Stato di Minas Gerais in Brasile) residente in [...], n. 708, ap.to 202, Blocco 18, Jequitibá, CEP 33200-000, PA (Stato di Minas Gerais in Brasile);
nato il [...] a [...]_2
Minas Gerais in Brasile) residente in [...]G, ap.to 608, Sudoeste, CEP C.F._1
70297-400, Brasilia (Stato di Distrito Federal in Brasile);
nato il [...] a [...]_3
Gerais in Brasile) residente in [...]I, ap.to 502, Sudoeste, CEP 70655- C.F._2
775, Brasilia (Stato di Distrito Federal in Brasile);
nato il [...] a [...]_4
Minas Gerais in Brasile) residente in [...]de Jesus Palheta Nunes,
n. 420, Jardim Normandia, CEP 27251-257, OL DO (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
pagina 1 di 8 nato il [...] a [...]_5
Minas Gerais in Brasile) residente in [...], ap.to 401, Centro,
CEP 36016-190, Juiz de RA (Stato di Minas Gerais in Brasile);
nato il [...] a [...]_6
Gerais in Brasile) residente in [...], Santo Antônio, CEP 35430-
197, TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile); rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lorito,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina ON, all'esito della trattazione cartolare del giorno 29.9.2025, a seguito della remissione del fascicolo da parte del GOP delegato Dott. Ferreri, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “- 1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli Stessi Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 2 di 8 , ) sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo Pt_5 Parte_6
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti;
Controparte_1
2)per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore CP_1
del procuratore antistatario.”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_1
(di e nato a [...] il
[...] Persona_2 Persona_3
06.05.1866, coniugatosi il 19.04.1891 con la Sig.ra Egli, una volta Parte_7
emigrato in Brasile, mori ad OP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 27.12.1946
Nel ricorso si legge che “Dal matrimonio di e nacque il Sig. Persona_1 Parte_7
a Niterói (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 11.02.1892. Quest'ultimo si Persona_4
sposò a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 12.06.1915 con la Sig.ra In Parte_8
allegato (all. 4) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
c)dal matrimonio di e nacque il Sig. a Persona_4 Parte_8 Persona_5
TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 13.05.1916. Quest'ultimo si sposò a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 11.06.1942 con la Sig.ra (che dopo sposata Parte_9
prese a chiamarsi . In allegato (all. 5) sono prodotti il certificato Persona_6
integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
d)dal matrimonio di e Persona_7 Persona_6
è nato il ricorrente Sig. a TE OV (Stato di Minas Parte_5
Gerais in Brasile) il 14.08.1950. Quest'ultimo si è sposato a Juiz de RA (Stato di Minas Gerais in
Brasile) il 04.02.1974 con la Sig.ra (che dopo sposata Parte_10
ha preso a chiamarsi , dal quale ha divorziato il Persona_8
pagina 3 di 8 20.12.1984. Egli si è risposato a Juiz de RA (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 20.06.1987 con la
Sig.ra (che dopo sposata ha preso a chiamarsi Parte_11 [...]
. In allegato (all. 6) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato Controparte_3
integrale del primo e secondo matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
e)dal matrimonio di e è Persona_9 Controparte_3
nato il ricorrente Sig. a Juiz de RA (Stato di Minas Gerais Parte_3
in Brasile) il 06.11.1991. In allegato (all. 7) è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e Apostille);
f)dal matrimonio di e Persona_9 Pt_2 [...]
è nato il ricorrente Sig. a Juiz de Persona_8 Parte_2
RA (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 13.05.1977. Quest'ultimo si è sposato a OL DO (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il 15.01.2008 con la Sig.ra (che dopo Persona_10
sposata ha preso a chiamarsi . In allegato (all. 8) Persona_11
sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
g)dal matrimonio di e Persona_9 Persona_8
è nato il ricorrente Sig. a Juiz de RA
[...] Parte_4
(Stato di Minas Gerais in Brasile) il 31.05.1974. Quest'ultimo si è sposato a OL DO (Stato di
Rio de Janeiro in Brasile) il 05.07.2005 con la Sig.ra (che dopo Parte_12
sposata ha preso a chiamarsi . In allegato (all. Pt_12 Parte_13
9) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
h)dal matrimonio di e è nata la Sig.ra Persona_5 Persona_6 Per_12
a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 17.04.1947. Quest'ultima si è sposata a TE
[...]
OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 30.07.1966 con il Sig. Persona_13
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi . In allegato (all. 10) sono prodotti Persona_14
il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e
Apostille);
pagina 4 di 8 i)dal matrimonio di e è nato il Persona_14 Persona_13
ricorrente Sig. a TE OV (Stato di Minas Gerais in Parte_6
Brasile) il 26.01.1985. In allegato (all. 11) è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e Apostille);
j)dal matrimonio di e nacque il Sig. a Persona_4 Parte_8 Persona_1
TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 15.09.1920. Quest'ultimo si sposò a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 27.01.1951 con la Sig.ra (che dopo Parte_14
sposata prese a chiamarsi . In allegato (all. 12) sono prodotti il certificato Persona_15
integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
k)dal matrimonio di e è nata la Sig.ra Persona_1 Persona_15
a TE OV (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 25.08.1963. Parte_15
Quest'ultima si è sposata ad OP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 02.04.1988 con il Sig.
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi Parte_16 [...]
. In allegato (all. 13) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato Persona_16
integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille);
l)dal matrimonio di e è Persona_16 Pt_16 Parte_16
nato il ricorrente Sig. ad OP (Stato Parte_1
di Minas Gerais in Brasile) il 04.02.1991. In allegato (all. 14) è prodotto il certificato integrale di nascita
(con traduzione in italiano e Apostille)..”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base pagina 5 di 8 alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso di “tentativi di inoltro – da parte dei ricorrenti
[...]
il 06.07.2023 col n. 1075/2023 e Parte_2 Parte_3
il 23.06.2023 col n. 1076/2023 - all di Brasilia, della richiesta di appuntamento
[...] CP_4
per l'esame dei documenti necessari al riconoscimento dello status di cittadino italiano jure sanguinis. Hanno fatto lo stesso anche altri ricorrenti (dal 21.08.2023 a 01.09.2023; all. 15) tentando di prenotarsi, sempre mediante il portale web Prenotami in uso al Consolato Italiano di Belo Horizonte (implementato dal
Ministero degli Esteri dal 24.11.2022) e al Consolato Italiano di Rio de Janeiro (implementato dal
Ministero degli Esteri dal 29.11.2022) per quanto di rispettiva competenza;
sono queste le nuove modalità di inserimento della richiesta di appuntamento per l'esame dei documenti al fine del riconoscimento della pagina 6 di 8 cittadinanza italiana iure sanguinis (all.ti 17 e 19). L'inefficienza degli Uffici Consolari a istruire le richieste di prenotazione degli appuntamenti fa ritenere che anche col nuovo sistema telematico ai richiedenti non è data una data utile per l'avvio e la conclusione del procedimento nei tempi previsti dalla legge..”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_1
pagina 7 di 8 Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_17
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 1.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina ON
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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