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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 154/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato da:
Avv. in qualità di tutrice di , nata a [...] CP_1 Parte_1 il 13/06/2008 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza C.F._1
Gnes del foro di Trento;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Spagnolli del foro di C.F._2
Rovereto; resistente
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
); C.F._3 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: mantenimento figli minori.
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“- Condannare , mamma della minore, a versare direttamente sul Controparte_3 conto corrente che aprirà la tutrice a favore di , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma di euro 250,00.- mensili, a titolo di contributo al mantenimento della IA , con rivalutazione istat a partire da febbraio 2026; Pt_1
- Condannare , padre della minore, a versare direttamente sul conto Controparte_2 corrente che aprirà la tutrice a favore di , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 la somma di euro 100,00.- mensili, a titolo di contributo al mantenimento della IA
, con rivalutazione istat a partire da febbraio 2026; Pt_1
- Autorizzare la tutrice ad aprire un conto corrente a nome di , Parte_1 consegnandole una carta prepagata con la disponibilità di piccole somme settimanali onde evitare usi impropri, ed a richiedere l'assegno unico ed ogni altro beneficio pubblico
a favore della minore, somme da versarsi su questo conto corrente
- Con vittoria di spese ed onorari da porre a favore dell'Erario”;
per il resistente : Controparte_2
“rigettarsi le domande ed istanze formulate da parte ricorrente nei suoi confronti, in quanto infondate alla luce di quanto dedotto e prodotto con comparsa di costituzione e risposta d.d. 31.03.2025 e disporre che il signor versi, a titolo di con- Controparte_2 tributo al mantenimento ordinario della IA , l'importo di € 100,00, entro il giorno Pt_1
15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò fino al raggiungimento della maggiore età della IA (e dunque sino al giugno 2026).
Disporre, nel contempo, che tale somma sia versata dal padre sul conto corrente che la tutrice provvederà ad aprire intestandolo a nelle modalità indicate in ricorso Pt_1 introduttivo.
Per quanto concerne infine il contributo nel mantenimento della IA da parte della madre, SI , ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice Controparte_3 adito”;
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025, l'Avv. in qualità di CP_1 tutrice della minore , conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_3
e (rispettivamente madre e padre della minore), chiedendo che
[...] Controparte_2 gli stessi fossero condannati a versare direttamente sul conto corrente che aprirà la tutrice a favore della IA , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_1
250,00.- mensili ciascuno, a titolo di contributo al mantenimento della IA , con Pt_1 rivalutazione istat a partire da febbraio 2026; chiedeva, altresì, l'autorizzazione ad aprire un conto corrente a nome di , consegnandole una carta prepagata con la Parte_1 disponibilità di piccole somme settimanali onde evitare usi impropri, ed a richiedere
l'assegno unico ed ogni altro beneficio pubblico a favore della minore, somme da versarsi su questo conto corrente.
Si costituiva in giudizio il solo che resisteva nel merito alla domanda Controparte_2 attrice, chiedendone il rigetto e concludendo che fosse disposto a carico di CP_2
il versamento, a titolo di contributo al mantenimento della IA ,
[...] Pt_1 dell'importo di € 50,00, entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò fino a quando non sarà inserita in una Pt_1
Comunità Terapeutica ed in ogni caso fino al raggiungimento della maggiore età della IA, somma da versarsi sul conto corrente che la tutrice provvederà ad aprire intestandolo a nelle modalità indicate in ricorso introduttivo. Pt_1
, ritualmente citata, restava contumace. Controparte_3
All'udienza del 02 aprile 2025, si procedeva all'audizione delle parti costituite, le quali rappresentavano di poter giungere ad una definizione congiunta della controversia. Il
Giudice, quindi, assegnava il termine di quindici giorni alla tutrice per il deposito telematico dell'autorizzazione da parte del Giudice tutelare ex art. 374 c.c. per la proposizione della domanda e rinviava all'udienza del 24 aprile 2025, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., affinché le parti costituite depositassero note conclusive congiunte.
All'udienza del 24/04/2025, sulle note congiunte depositate dalla ricorrente e dal resistente costituito, preso atto che le parti avevano raggiunto un accordo sul quantum dell'assegno di mantenimento, la causa veniva rimessa in decisione.
3 2. Preliminarmente, deve darsi atto che la domanda della ricorrente, con cui chiede l'autorizzazione ad aprire un conto corrente intestato alla minore, consegnandole una carta prepagata con la disponibilità di piccole somme di denaro, non può essere proposta dinanzi a questo Tribunale, per essere funzionalmente competente il Giudice tutelare. Pur potendosi osservare che si tratta di operazione di ordinaria amministrazione, per la quale non sarebbe necessaria l'autorizzazione ex art. 374 c.c. da parte del g.t., in ogni caso trattasi di attività inerente all'amministrazione della tutela, sulla quale è competente a pronunciarsi, nell'interesse della minore, il solo giudice tutelare.
3. Nel merito, le ulteriori domande sono fondate nei termini che seguono.
3.1. A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha rappresentato che è Parte_1 nata a [...] il [...] dall'unione tra i resistenti e Controparte_3 CP_2
. Dal 2018 è seguita dai servizi sociali e dal Servizio di neuropsichiatria infantile
[...] per delle condotte violente assunte dalla medesima in contesto scolastico e per comportamenti autolesivi.
In data 17.09.24 il Tribunale per i minorenni, dopo quattro anni di causa durante i quali la minore alternava momenti di stabilità emotiva – quando era accolta nella comunità
Emunah di Paestum – a momenti di vera e propria sregolatezza psico-emotiva dal rientro a Trento, emetteva il decreto n. cronol. 1544/2024, confermando l'affidamento della minore al Servizio sociale con l'incarico di regolare i rapporti diretti ed indiretti con i familiari, di inviare al Giudice tutelare le comunicazioni di legge, supportare ove necessario i genitori nell'esercizio dei doveri genitoriali. Il Tribunale disponeva, altresì, il collocamento di all'interno di idonea Comunità da individuare da parte dei Servizi Pt_1 sanitari ed ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nominando tutrice l'avv. già curatrice della ragazza. Ad oggi, la minore è CP_1 rientrata a Trento, ma è destinataria di un divieto di avvicinamento alla madre. Vive alla fortuna, facendosi ospitare da conoscenti;
talvolta dorme per strada. Ha da diversi mesi una dipendenza da sostanze stupefacenti e non può contare sull'aiuto economico dei genitori.
La ricorrente ha dedotto, altresì, che si sta cercando di trovare una soluzione abitativa per la stessa ma i Servizi sociali e Sanitari incontrano notevoli difficoltà perché la ragazza non vuole essere collocata presso alcuna struttura;
ultimamente, sta riconoscendo Pt_1 la sua dipendenza dalle sostanze e forse vi è un'apertura da parte della stessa anche per l'inserimento in una Comunità. La ragazza non percepisce alcun aiuto da parte di enti
4 pubblici, sebbene più volte si sia proposto un ricovero in Comunità terapeutica e sia stata fatta richiesta ai Servizi Sociali di un minino contributo economico.
3.2. Osserva il Tribunale che è pacifico che la minore è sottoposta a tutela, a seguito della decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, così come è pacifico che
(solo formalmente) è stata disposta la sua collocazione presso una Comunità, da individuarsi da parte dei Servizi sanitari, come disposto dal Tribunale per i minorenni di
Trento con il decreto n. cronol. 1544/2024 del 17/09/2024 (cfr. allegato 1 al ricorso).
Risulta, tuttavia, che attualmente non è collocata presso alcuna struttura. Parte_1
Tale circostanza, oltre ad essere stata dedotta dalla tutrice ricorrente, è stata confermata altresì dal padre, costituitosi in giudizio e comparso in udienza. La minore rifiuta, infatti, qualsivoglia collocamento in Struttura e vive alla fortuna.
3.3. Ciò posto e così ricostruita l'attuale situazione di fatto della minore, si deve tenere conto del principio espresso dalla Giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno
l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello “status” di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (cfr: Ordinanza n. 17578 del 20/06/2023).
L'articolo 25 del Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404 dispone che “Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento
è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da
5 anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti
a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente”.
Per costante giurisprudenza “nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e
l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio” (cfr:
Ordinanza n. 22536 del 09/08/2021). Dai principi sopra richiamati, discende l'onere dell'ente educativo assistenziale di anticipazione delle spese necessarie per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore, con conseguente obbligo dei genitori di provvedere al rimborso delle spese anticipate.
Può dirsi, pertanto, che la legittimazione ad agire nella domanda di condanna dei genitori al rimborso delle spese anticipate spetti alla Comunità ove la minore dovesse essere collocata.
Nel caso di specie, si è detto che attualmente la minore non è collocata Parte_1 presso alcuna struttura e, non venendo meno con la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale l'obbligo di mantenimento economico in favore dei figli, può affermarsi la legittimazione attiva della tutrice, in assenza di un Ente che, facendosi carico di anticipare le spese per il collocamento (e mantenimento) della minore, possa esercitare l'azione nei confronti dei genitori. Questi ultimi andranno, pertanto, condannati a versare un assegno di mantenimento, quantomeno fino al collocamento della IA minore presso un'idonea struttura, posto che da tale momento sarà onere di questa anticipare le spese e sarà sua esclusiva legittimazione quella di chiederne la ripetizione ai genitori.
3.4. Chiarita la sussistenza – ed i limiti – della legittimazione attiva della tutrice nella presente controversia ed affermato l'onere di mantenimento della IA a carico dei genitori, in merito al quantum del mantenimento deve prendersi atto dell'accordo intervenuto tra la tutrice ed il resistente . Ambo le parti hanno concluso Controparte_2
6 chiedendo che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 ordinario della IA , l'importo di euro 100,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Deve darsi atto che il resistente chiede che tale somma sia dovuta fino al raggiungimento della maggiore età da parte della IA e, quindi, fino al giugno 2026, potendo poi la IA godere della somma di euro 10.000,00, riconosciutale a titolo risarcitorio nel 2022 alla chiusura di un procedimento penale che la vedeva parte offesa (attualmente investito in titoli di Stato presso filiale Rovereto (doc. 16 del fascicolo del resistente). CP_4
Sul punto, è bene osservare che la richiesta di subordinare l'obbligo di mantenimento fino alla maggiore età è inammissibile, posto che l'obbligo di mantenimento si mantiene fintanto che la IA non sarà economicamente autosufficiente (non può certamente intendersi tale la IA per il solo fatto dell'incasso della somma di euro 10.000,00, già per altro nel patrimonio della stessa, non trattandosi di un'entrata permanente e a titolo lavorativo). Pertanto, fermo restando quanto sopra osservato in merito alla legittimazione attiva della Comunità collocataria che sarà eventualmente individuata, l'obbligo di versamento a carico dei genitori dovrà intendersi permanere fino al raggiungimento dell'autonomia economica della minore, salvo previo ingresso presso idonea Comunità della medesima o altra collocazione abitativa.
Rispetto alla posizione della resistente , madre della minore Controparte_3 [...]
, in assenza di opposizione alla domanda, per essere la medesima rimasta Pt_1 contumace, tenuto conto dell'età della ragazza, oggi adolescente, la somma richiesta, pari ad euro 250,00 mensili, deve ritenersi congrua, anche a fronte del contestuale versamento della somma di euro 100,00 mensili da parte del padre e osservandosi, inoltre, che si tratta comunque di valore minimo.
3.5. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, alla luce dell'accordo intervenuto tra la ricorrente ed il padre resistente ed alla luce della mancata opposizione da parte della madre, resistente in contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dalla tutrice della minore , avv. Parte_1 CP_1
e per l'effetto condanna a versare direttamente sul conto corrente che Controparte_3 la tutrice aprirà a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
7 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, con rivalutazione Istat a partire da febbraio 2026;
- accoglie la domanda proposta dalla tutrice della minore , avv. Parte_1 CP_1
e per l'effetto condanna a versare direttamente sul conto corrente che la Controparte_2 tutrice aprirà a favore di , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
100,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, con rivalutazione Istat a partire da febbraio 2026;
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione della tutrice ad aprire un conto corrente da intestare alla minore e a consegnarle una carta prepagata con la disponibilità di piccole somme settimanali, ed a richiedere l'assegno unico ed ogni altro beneficio pubblico a favore della minore, per essere competente il Giudice tutelare.
- Spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Niccolò Cogliati Dezza dott.ssa Laura Di Bernardi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 154/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato da:
Avv. in qualità di tutrice di , nata a [...] CP_1 Parte_1 il 13/06/2008 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza C.F._1
Gnes del foro di Trento;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Spagnolli del foro di C.F._2
Rovereto; resistente
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
); C.F._3 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: mantenimento figli minori.
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“- Condannare , mamma della minore, a versare direttamente sul Controparte_3 conto corrente che aprirà la tutrice a favore di , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma di euro 250,00.- mensili, a titolo di contributo al mantenimento della IA , con rivalutazione istat a partire da febbraio 2026; Pt_1
- Condannare , padre della minore, a versare direttamente sul conto Controparte_2 corrente che aprirà la tutrice a favore di , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 la somma di euro 100,00.- mensili, a titolo di contributo al mantenimento della IA
, con rivalutazione istat a partire da febbraio 2026; Pt_1
- Autorizzare la tutrice ad aprire un conto corrente a nome di , Parte_1 consegnandole una carta prepagata con la disponibilità di piccole somme settimanali onde evitare usi impropri, ed a richiedere l'assegno unico ed ogni altro beneficio pubblico
a favore della minore, somme da versarsi su questo conto corrente
- Con vittoria di spese ed onorari da porre a favore dell'Erario”;
per il resistente : Controparte_2
“rigettarsi le domande ed istanze formulate da parte ricorrente nei suoi confronti, in quanto infondate alla luce di quanto dedotto e prodotto con comparsa di costituzione e risposta d.d. 31.03.2025 e disporre che il signor versi, a titolo di con- Controparte_2 tributo al mantenimento ordinario della IA , l'importo di € 100,00, entro il giorno Pt_1
15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò fino al raggiungimento della maggiore età della IA (e dunque sino al giugno 2026).
Disporre, nel contempo, che tale somma sia versata dal padre sul conto corrente che la tutrice provvederà ad aprire intestandolo a nelle modalità indicate in ricorso Pt_1 introduttivo.
Per quanto concerne infine il contributo nel mantenimento della IA da parte della madre, SI , ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice Controparte_3 adito”;
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025, l'Avv. in qualità di CP_1 tutrice della minore , conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_3
e (rispettivamente madre e padre della minore), chiedendo che
[...] Controparte_2 gli stessi fossero condannati a versare direttamente sul conto corrente che aprirà la tutrice a favore della IA , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_1
250,00.- mensili ciascuno, a titolo di contributo al mantenimento della IA , con Pt_1 rivalutazione istat a partire da febbraio 2026; chiedeva, altresì, l'autorizzazione ad aprire un conto corrente a nome di , consegnandole una carta prepagata con la Parte_1 disponibilità di piccole somme settimanali onde evitare usi impropri, ed a richiedere
l'assegno unico ed ogni altro beneficio pubblico a favore della minore, somme da versarsi su questo conto corrente.
Si costituiva in giudizio il solo che resisteva nel merito alla domanda Controparte_2 attrice, chiedendone il rigetto e concludendo che fosse disposto a carico di CP_2
il versamento, a titolo di contributo al mantenimento della IA ,
[...] Pt_1 dell'importo di € 50,00, entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò fino a quando non sarà inserita in una Pt_1
Comunità Terapeutica ed in ogni caso fino al raggiungimento della maggiore età della IA, somma da versarsi sul conto corrente che la tutrice provvederà ad aprire intestandolo a nelle modalità indicate in ricorso introduttivo. Pt_1
, ritualmente citata, restava contumace. Controparte_3
All'udienza del 02 aprile 2025, si procedeva all'audizione delle parti costituite, le quali rappresentavano di poter giungere ad una definizione congiunta della controversia. Il
Giudice, quindi, assegnava il termine di quindici giorni alla tutrice per il deposito telematico dell'autorizzazione da parte del Giudice tutelare ex art. 374 c.c. per la proposizione della domanda e rinviava all'udienza del 24 aprile 2025, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., affinché le parti costituite depositassero note conclusive congiunte.
All'udienza del 24/04/2025, sulle note congiunte depositate dalla ricorrente e dal resistente costituito, preso atto che le parti avevano raggiunto un accordo sul quantum dell'assegno di mantenimento, la causa veniva rimessa in decisione.
3 2. Preliminarmente, deve darsi atto che la domanda della ricorrente, con cui chiede l'autorizzazione ad aprire un conto corrente intestato alla minore, consegnandole una carta prepagata con la disponibilità di piccole somme di denaro, non può essere proposta dinanzi a questo Tribunale, per essere funzionalmente competente il Giudice tutelare. Pur potendosi osservare che si tratta di operazione di ordinaria amministrazione, per la quale non sarebbe necessaria l'autorizzazione ex art. 374 c.c. da parte del g.t., in ogni caso trattasi di attività inerente all'amministrazione della tutela, sulla quale è competente a pronunciarsi, nell'interesse della minore, il solo giudice tutelare.
3. Nel merito, le ulteriori domande sono fondate nei termini che seguono.
3.1. A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha rappresentato che è Parte_1 nata a [...] il [...] dall'unione tra i resistenti e Controparte_3 CP_2
. Dal 2018 è seguita dai servizi sociali e dal Servizio di neuropsichiatria infantile
[...] per delle condotte violente assunte dalla medesima in contesto scolastico e per comportamenti autolesivi.
In data 17.09.24 il Tribunale per i minorenni, dopo quattro anni di causa durante i quali la minore alternava momenti di stabilità emotiva – quando era accolta nella comunità
Emunah di Paestum – a momenti di vera e propria sregolatezza psico-emotiva dal rientro a Trento, emetteva il decreto n. cronol. 1544/2024, confermando l'affidamento della minore al Servizio sociale con l'incarico di regolare i rapporti diretti ed indiretti con i familiari, di inviare al Giudice tutelare le comunicazioni di legge, supportare ove necessario i genitori nell'esercizio dei doveri genitoriali. Il Tribunale disponeva, altresì, il collocamento di all'interno di idonea Comunità da individuare da parte dei Servizi Pt_1 sanitari ed ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nominando tutrice l'avv. già curatrice della ragazza. Ad oggi, la minore è CP_1 rientrata a Trento, ma è destinataria di un divieto di avvicinamento alla madre. Vive alla fortuna, facendosi ospitare da conoscenti;
talvolta dorme per strada. Ha da diversi mesi una dipendenza da sostanze stupefacenti e non può contare sull'aiuto economico dei genitori.
La ricorrente ha dedotto, altresì, che si sta cercando di trovare una soluzione abitativa per la stessa ma i Servizi sociali e Sanitari incontrano notevoli difficoltà perché la ragazza non vuole essere collocata presso alcuna struttura;
ultimamente, sta riconoscendo Pt_1 la sua dipendenza dalle sostanze e forse vi è un'apertura da parte della stessa anche per l'inserimento in una Comunità. La ragazza non percepisce alcun aiuto da parte di enti
4 pubblici, sebbene più volte si sia proposto un ricovero in Comunità terapeutica e sia stata fatta richiesta ai Servizi Sociali di un minino contributo economico.
3.2. Osserva il Tribunale che è pacifico che la minore è sottoposta a tutela, a seguito della decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, così come è pacifico che
(solo formalmente) è stata disposta la sua collocazione presso una Comunità, da individuarsi da parte dei Servizi sanitari, come disposto dal Tribunale per i minorenni di
Trento con il decreto n. cronol. 1544/2024 del 17/09/2024 (cfr. allegato 1 al ricorso).
Risulta, tuttavia, che attualmente non è collocata presso alcuna struttura. Parte_1
Tale circostanza, oltre ad essere stata dedotta dalla tutrice ricorrente, è stata confermata altresì dal padre, costituitosi in giudizio e comparso in udienza. La minore rifiuta, infatti, qualsivoglia collocamento in Struttura e vive alla fortuna.
3.3. Ciò posto e così ricostruita l'attuale situazione di fatto della minore, si deve tenere conto del principio espresso dalla Giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno
l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello “status” di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (cfr: Ordinanza n. 17578 del 20/06/2023).
L'articolo 25 del Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404 dispone che “Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento
è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da
5 anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti
a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente”.
Per costante giurisprudenza “nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e
l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio” (cfr:
Ordinanza n. 22536 del 09/08/2021). Dai principi sopra richiamati, discende l'onere dell'ente educativo assistenziale di anticipazione delle spese necessarie per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore, con conseguente obbligo dei genitori di provvedere al rimborso delle spese anticipate.
Può dirsi, pertanto, che la legittimazione ad agire nella domanda di condanna dei genitori al rimborso delle spese anticipate spetti alla Comunità ove la minore dovesse essere collocata.
Nel caso di specie, si è detto che attualmente la minore non è collocata Parte_1 presso alcuna struttura e, non venendo meno con la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale l'obbligo di mantenimento economico in favore dei figli, può affermarsi la legittimazione attiva della tutrice, in assenza di un Ente che, facendosi carico di anticipare le spese per il collocamento (e mantenimento) della minore, possa esercitare l'azione nei confronti dei genitori. Questi ultimi andranno, pertanto, condannati a versare un assegno di mantenimento, quantomeno fino al collocamento della IA minore presso un'idonea struttura, posto che da tale momento sarà onere di questa anticipare le spese e sarà sua esclusiva legittimazione quella di chiederne la ripetizione ai genitori.
3.4. Chiarita la sussistenza – ed i limiti – della legittimazione attiva della tutrice nella presente controversia ed affermato l'onere di mantenimento della IA a carico dei genitori, in merito al quantum del mantenimento deve prendersi atto dell'accordo intervenuto tra la tutrice ed il resistente . Ambo le parti hanno concluso Controparte_2
6 chiedendo che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 ordinario della IA , l'importo di euro 100,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Deve darsi atto che il resistente chiede che tale somma sia dovuta fino al raggiungimento della maggiore età da parte della IA e, quindi, fino al giugno 2026, potendo poi la IA godere della somma di euro 10.000,00, riconosciutale a titolo risarcitorio nel 2022 alla chiusura di un procedimento penale che la vedeva parte offesa (attualmente investito in titoli di Stato presso filiale Rovereto (doc. 16 del fascicolo del resistente). CP_4
Sul punto, è bene osservare che la richiesta di subordinare l'obbligo di mantenimento fino alla maggiore età è inammissibile, posto che l'obbligo di mantenimento si mantiene fintanto che la IA non sarà economicamente autosufficiente (non può certamente intendersi tale la IA per il solo fatto dell'incasso della somma di euro 10.000,00, già per altro nel patrimonio della stessa, non trattandosi di un'entrata permanente e a titolo lavorativo). Pertanto, fermo restando quanto sopra osservato in merito alla legittimazione attiva della Comunità collocataria che sarà eventualmente individuata, l'obbligo di versamento a carico dei genitori dovrà intendersi permanere fino al raggiungimento dell'autonomia economica della minore, salvo previo ingresso presso idonea Comunità della medesima o altra collocazione abitativa.
Rispetto alla posizione della resistente , madre della minore Controparte_3 [...]
, in assenza di opposizione alla domanda, per essere la medesima rimasta Pt_1 contumace, tenuto conto dell'età della ragazza, oggi adolescente, la somma richiesta, pari ad euro 250,00 mensili, deve ritenersi congrua, anche a fronte del contestuale versamento della somma di euro 100,00 mensili da parte del padre e osservandosi, inoltre, che si tratta comunque di valore minimo.
3.5. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, alla luce dell'accordo intervenuto tra la ricorrente ed il padre resistente ed alla luce della mancata opposizione da parte della madre, resistente in contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dalla tutrice della minore , avv. Parte_1 CP_1
e per l'effetto condanna a versare direttamente sul conto corrente che Controparte_3 la tutrice aprirà a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
7 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, con rivalutazione Istat a partire da febbraio 2026;
- accoglie la domanda proposta dalla tutrice della minore , avv. Parte_1 CP_1
e per l'effetto condanna a versare direttamente sul conto corrente che la Controparte_2 tutrice aprirà a favore di , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
100,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, con rivalutazione Istat a partire da febbraio 2026;
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione della tutrice ad aprire un conto corrente da intestare alla minore e a consegnarle una carta prepagata con la disponibilità di piccole somme settimanali, ed a richiedere l'assegno unico ed ogni altro beneficio pubblico a favore della minore, per essere competente il Giudice tutelare.
- Spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Niccolò Cogliati Dezza dott.ssa Laura Di Bernardi
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