Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2307 del 2025, proposto da OL D'Aniello, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Spitaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Adrano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Calambrogio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 4193/2024, resa dalla Seconda Sezione interna del T.A.R.S. Catania, in data 20.12.2024, a definizione del giudizio rubricato al n. 1357/2024 R.G., notificata in data 13.01.2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. MA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 4 novembre 2025 e depositato il successivo 5 novembre 2025, il Dott. OL d’Aniello ha adito questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4193/2024, emessa da questa Sezione in data 20 dicembre 2024 e passata in giudicato (come da certificazione rilasciata in data 11 settembre 2025 – allegato 6).
Con la predetta pronuncia, il Comune di Adrano è stato condannato (oltre all’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Adrano n. 120 in data 12 luglio 2024, con cui era stata ordinata la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà dell’interessato) alla rifusione delle spese di lite, quantificate dal ricorrente nell'importo complessivo di € 3.600,24, comprensivo di spese liquidate, accessori di legge, contributo unificato e altre spese vive.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, di ordinare all’Amministrazione comunale di provvedere al pagamento di detta somma, oltre interessi, e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta .
Si è costituito in giudizio il Comune di Adrano con memoria depositata in data 12 gennaio 2026, con la quale ha eccepito l’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa creditoria e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In particolare, l'Ente ha fornito prova di aver adottato, a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza, le seguenti determinazioni:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 22 dicembre 2025, ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 4193/2024, per l'importo di € 3.600,24 (vedi allegato 2);
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 15 del 12 gennaio 2026, ha liquidato la predetta somma in favore del Dott. d’Aniello (vedi allegato 3);
- con mandato di pagamento n. 30 del 12 gennaio 2026, ha corrisposto l'intero importo dovuto di € 3.600,24, come attestato dalla documentazione versata in atti (vedi allegato 4).
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione prodotta dal Comune di Adrano, infatti, emerge che l’Amministrazione ha integralmente adempiuto alla propria obbligazione, corrispondendo al Dott. d’Aniello la somma di € 3.600,24, ossia l’esatto importo richiesto con il presente ricorso; il pagamento integrale della somma dovuta, avvenuto in pendenza di giudizio, ha determinato il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne le spese del presente giudizio, esse seguono il principio della soccombenza virtuale.
Il collegio osserva che, sebbene l'adempimento da parte del Comune di Adrano abbia condotto alla cessazione della materia del contendere, è innegabile che tale adempimento sia avvenuto solo in seguito alla notifica del presente ricorso per ottemperanza.
Il ricorrente è stato, infatti, costretto ad adire questo Tribunale a causa dell'inerzia dell'Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza n. 4193/2024.
Pertanto, l'Ente resistente, avendo dato causa al presente giudizio con il proprio comportamento inadempiente, deve essere condannato alla rifusione delle relative spese, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna il Comune di Adrano alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 (euro millecento/00), oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI EL, Presidente
MA TI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TI | NI EL |
IL SEGRETARIO