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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.764/2024 R.G.A avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n. 290/2024 pubblicata in data 18 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 19 novembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Piazza Silvagni n.28 presso e nello studio dell'avv.
Claudia Gamboni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
TR in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Teramo viale Crispi n.76 presso e nello studio dell'avv. Antonella Pagnottella che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Gramsci n.6/8 presso la sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Francesca Belli giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 23.1.2023 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti
1 posta in decisione all'udienza collegiale del 3 luglio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro rigettava l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
13720239000891078000 proposta da in relazione agli avvisi Parte_1 di addebito n. 43720160000319761000- 43720160001559085000-
43720170000452772000- 43720180000319626000- 43720180001544491000-
43720190000398756000- 43720190001377377000- 43720210000171777000-
43720220000219573000.
In particolare in tale ricorso eccepiva il difetto di notifica di Parte_1 tali avvisi di addebito, dei ruoli relativi a tali avvisi di addebito, il difetto di motivazione, la prescrizione e/o decadenza dei crediti contributivi rivendicati da CP_
Deduceva che l'azione fosse un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 cpc e che l'annullamento delle cartelle riverberasse i suoi effetti sull'intimazione di pagamento, l'illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza dei presupposti dell'azione esecutiva.
Concludeva chiedendo che venisse accertata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e degli atti richiamati.
Si costituiva chiedendo che venisse dichiarata TR
e accertata la sua carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità,
l'infondatezza e la tardività dell'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento opposta.
Domandava nel merito il rigetto del ricorso e, in particolare, che fosse accertata e dichiarata la correttezza della sua condotta con conseguente rigetto di ogni e qualsiasi domanda avanzata in suo danno.
Chiedeva, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda CP_ per fatto imputabile a che fosse accertata la legittimità e la correttezza del suo operato e che la stessa venisse manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole. CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Il Tribunale di Rimini decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva omessa pronuncia in merito all'eccezione di mancata notifica dei ruoli.
Con il secondo motivo di appello eccepiva la mancata pronuncia sulla nullità della procura ad litem della difesa dell' CP_4
Con il terzo motivo di appello deduceva errata pronuncia in merito alle notifiche degli avvisi di addebito.
Con il quarto motivo di appello deduceva che vi era stata un'errata pronuncia in relazione all'interruzione della prescrizione.
Con il quinto motivo di appello sosteneva che vi fosse errata pronuncia in relazione al difetto di motivazione avendo rinunciato a tale eccezione.
Con il sesto motivo di appello affermava che il giudice avesse erroneamente disposto la distrazione delle spese e avesse errato nel liquidarle.
Concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e di tutti gli atti impugnati. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 27 maggio 2025 chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva con memoria depositata in data 9 giugno 2025
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello. TR
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 3 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Va, innanzitutto, esaminato il secondo motivo di appello relativo alla nullità della procura ad litem di . TR
Il Tribunale non si è effettivamente pronunciato su tale eccezione, peraltro, sollevata solo in sede di note conclusive.
Tale eccezione è, comunque, infondata stante il disposto dell'art. 1 comma 8 del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225 come interpretato dal D.L. n.
34/2019 (recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"), convertito nella legge n. 58/2019 e della costante giurisprudenza della Suprema Corte.
In particolare come asserito dalla Suprema Corte ( Cass S.U. n.30008/2019), “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' TR
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...]
3 dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_1 questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una CP_1
o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”.
Orbene stante la centralità della “base convenzionale” quanto alla rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura di Stato da individuarsi nel protocollo sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato che riserva a quest'ultima la difesa dell' nei casi ivi stabiliti e considerato che la presente causa non CP_4 rientra tra quelli riservati risulta legittima la scelta della stessa di avvalersi di avvocato del libero foro.
Il primo, il terzo e il quarto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente. CP_ costituendosi in giudizio ha prodotto gli avvisi di addebito e la prova della notifica effettuata tramite servizio postale degli stessi tranne che per l'avviso di addebito n. 43720190001377377000 di cui si dirà infra. CP_ La circostanza che erroneamente nella sua memoria abbia parlato di notifica effettuata tramite pec è irrilevante ai fini della validità della notifica provata tramite le ricevute di ritorno ritualmente prodotte.
4 Il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente ritenuto provata la notifica dei suddetti avvisi di addebito con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione anteriore ai suddetti avvisi di addebito è inammissibile in relazione ai suddetti avvisi di addebito notificati.
La prescrizione successiva alle notifiche risulta, poi, interrotta come correttamente indicato dal giudice di primo grado nella sentenza dalle intimazioni di pagamento notificate che devono essere considerate stante la regolare costituzione di CP_4
Si osserva, poi, in relazione all'avviso di addebito n. 43720190001377377000 di cui non è stata prodotta la notifica che lo stesso deve, comunque, considerarsi notificato con l'intimazione di pagamento n.13720229002480836000 regolarmente notificata in data 23.08.2023 e, pertanto, non è maturata alcuna prescrizione né antecedente all'avviso di addebito né successiva.
Si evidenzia, infine, che sono del tutto destituite di fondamento le censure relative alla notifica via pec di dette intimazioni di pagamento che sono state effettuate regolarmente per posta.
La censura relativa alla mancata notifica dei ruoli è, poi, destituita di fondamento considerato che nulla rileva stante quanto sopra detto in relazione alla notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento.
In relazione al quinto motivo di appello si osserva che è irrilevante che il giudice abbia rigettato un'eccezione già rinunciata ai fini della decisione della causa.
In relazione al sesto motivo relativo alle spese si osserva che la liquidazione è conforme alle tariffe forensi, né del resto l'appellante indica specificamente il motivo per cui sarebbe difforme e la corretta liquidazione non può essere inficiata dalla mancata specifica indicazione delle singole voci.
Difetta, poi, l'interesse ad agire in relazione all'indicata distrazione delle spese che se del caso può incidere solo sulla posizione degli appellati.
Da quanto sopra esposto deriva che tutti i motivi di appello sono infondati e l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
5 D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 764/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna a rifondere a e a Parte_1 CP_3 TR
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di
[...] euro 2000,00 per compensi per ciascuna oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 3 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.764/2024 R.G.A avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n. 290/2024 pubblicata in data 18 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 19 novembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Piazza Silvagni n.28 presso e nello studio dell'avv.
Claudia Gamboni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
TR in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Teramo viale Crispi n.76 presso e nello studio dell'avv. Antonella Pagnottella che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Gramsci n.6/8 presso la sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Francesca Belli giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 23.1.2023 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti
1 posta in decisione all'udienza collegiale del 3 luglio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro rigettava l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
13720239000891078000 proposta da in relazione agli avvisi Parte_1 di addebito n. 43720160000319761000- 43720160001559085000-
43720170000452772000- 43720180000319626000- 43720180001544491000-
43720190000398756000- 43720190001377377000- 43720210000171777000-
43720220000219573000.
In particolare in tale ricorso eccepiva il difetto di notifica di Parte_1 tali avvisi di addebito, dei ruoli relativi a tali avvisi di addebito, il difetto di motivazione, la prescrizione e/o decadenza dei crediti contributivi rivendicati da CP_
Deduceva che l'azione fosse un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 cpc e che l'annullamento delle cartelle riverberasse i suoi effetti sull'intimazione di pagamento, l'illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza dei presupposti dell'azione esecutiva.
Concludeva chiedendo che venisse accertata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e degli atti richiamati.
Si costituiva chiedendo che venisse dichiarata TR
e accertata la sua carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità,
l'infondatezza e la tardività dell'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento opposta.
Domandava nel merito il rigetto del ricorso e, in particolare, che fosse accertata e dichiarata la correttezza della sua condotta con conseguente rigetto di ogni e qualsiasi domanda avanzata in suo danno.
Chiedeva, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda CP_ per fatto imputabile a che fosse accertata la legittimità e la correttezza del suo operato e che la stessa venisse manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole. CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Il Tribunale di Rimini decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva omessa pronuncia in merito all'eccezione di mancata notifica dei ruoli.
Con il secondo motivo di appello eccepiva la mancata pronuncia sulla nullità della procura ad litem della difesa dell' CP_4
Con il terzo motivo di appello deduceva errata pronuncia in merito alle notifiche degli avvisi di addebito.
Con il quarto motivo di appello deduceva che vi era stata un'errata pronuncia in relazione all'interruzione della prescrizione.
Con il quinto motivo di appello sosteneva che vi fosse errata pronuncia in relazione al difetto di motivazione avendo rinunciato a tale eccezione.
Con il sesto motivo di appello affermava che il giudice avesse erroneamente disposto la distrazione delle spese e avesse errato nel liquidarle.
Concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e di tutti gli atti impugnati. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 27 maggio 2025 chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva con memoria depositata in data 9 giugno 2025
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello. TR
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 3 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Va, innanzitutto, esaminato il secondo motivo di appello relativo alla nullità della procura ad litem di . TR
Il Tribunale non si è effettivamente pronunciato su tale eccezione, peraltro, sollevata solo in sede di note conclusive.
Tale eccezione è, comunque, infondata stante il disposto dell'art. 1 comma 8 del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225 come interpretato dal D.L. n.
34/2019 (recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"), convertito nella legge n. 58/2019 e della costante giurisprudenza della Suprema Corte.
In particolare come asserito dalla Suprema Corte ( Cass S.U. n.30008/2019), “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' TR
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...]
3 dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_1 questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una CP_1
o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”.
Orbene stante la centralità della “base convenzionale” quanto alla rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura di Stato da individuarsi nel protocollo sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato che riserva a quest'ultima la difesa dell' nei casi ivi stabiliti e considerato che la presente causa non CP_4 rientra tra quelli riservati risulta legittima la scelta della stessa di avvalersi di avvocato del libero foro.
Il primo, il terzo e il quarto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente. CP_ costituendosi in giudizio ha prodotto gli avvisi di addebito e la prova della notifica effettuata tramite servizio postale degli stessi tranne che per l'avviso di addebito n. 43720190001377377000 di cui si dirà infra. CP_ La circostanza che erroneamente nella sua memoria abbia parlato di notifica effettuata tramite pec è irrilevante ai fini della validità della notifica provata tramite le ricevute di ritorno ritualmente prodotte.
4 Il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente ritenuto provata la notifica dei suddetti avvisi di addebito con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione anteriore ai suddetti avvisi di addebito è inammissibile in relazione ai suddetti avvisi di addebito notificati.
La prescrizione successiva alle notifiche risulta, poi, interrotta come correttamente indicato dal giudice di primo grado nella sentenza dalle intimazioni di pagamento notificate che devono essere considerate stante la regolare costituzione di CP_4
Si osserva, poi, in relazione all'avviso di addebito n. 43720190001377377000 di cui non è stata prodotta la notifica che lo stesso deve, comunque, considerarsi notificato con l'intimazione di pagamento n.13720229002480836000 regolarmente notificata in data 23.08.2023 e, pertanto, non è maturata alcuna prescrizione né antecedente all'avviso di addebito né successiva.
Si evidenzia, infine, che sono del tutto destituite di fondamento le censure relative alla notifica via pec di dette intimazioni di pagamento che sono state effettuate regolarmente per posta.
La censura relativa alla mancata notifica dei ruoli è, poi, destituita di fondamento considerato che nulla rileva stante quanto sopra detto in relazione alla notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento.
In relazione al quinto motivo di appello si osserva che è irrilevante che il giudice abbia rigettato un'eccezione già rinunciata ai fini della decisione della causa.
In relazione al sesto motivo relativo alle spese si osserva che la liquidazione è conforme alle tariffe forensi, né del resto l'appellante indica specificamente il motivo per cui sarebbe difforme e la corretta liquidazione non può essere inficiata dalla mancata specifica indicazione delle singole voci.
Difetta, poi, l'interesse ad agire in relazione all'indicata distrazione delle spese che se del caso può incidere solo sulla posizione degli appellati.
Da quanto sopra esposto deriva che tutti i motivi di appello sono infondati e l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
5 D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 764/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna a rifondere a e a Parte_1 CP_3 TR
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di
[...] euro 2000,00 per compensi per ciascuna oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 3 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6