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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4009/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4009/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Monica
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 08.10.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 01.08.1998 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II, Serie A, N. 114, anno 1998 e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(Roma, 06.11.1999), (Roma, 14.11.2002) e
[...] Persona_2 [...]
(Roma, 30.08.2008), hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta Per_3 intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
a) “I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione;
b) I figli sono affidati a entrambi i genitori e collocati presso la madre;
c) I figli maggiorenni decideranno liberamente come trascorrere il proprio tempo con la madre e il padre, comprese tutte le festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Lunedì in Albis) e le vacanze estive, mentre il minore trascorrerà weekend Per_3 alternati al mese con il padre e una notte infrasettimanale ,durante il periodo estivo il figlio trascorrerà non meno di 15 giorni consecutivi con il padre, le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi,
d) La casa coniugale, sita in Vicovaro alla Via Tiburtina, essendo divisibile e con ingressi separati resta assegnata ad entrambi i coniugi, e precisamente: il piano terra alla Sig.ra
e il primo piano con mansarda al Sig. Parte_2 Parte_1
e) I coniugi si impegnano a darsi tempestiva comunicazione di eventuali cambi di residenza
e/o domicilio;
f) La casa coniugale resterà assegnata ad entrambi i coniugi. I coniugi convengono di lasciare integri gli arredi esistenti nella casa coniugale;
saranno divisi al 50 % nel momento in cui il sig. lascerà la casa coniugale per trasferirsi in altra Parte_1 abitazione,
g) Nell' immobile suddetto insiste stanza adibita a sala musica con strumenti musicali e strumentazione di proprietà del Sig. pertanto nel caso in cui il trasferimento ad Parte_1 altra abitazione non dovesse essere abbastanza grande per contenere tali oggetti, il Sig. si riserva di usufruire di tale stanza per esercitarsi e suonare. Parte_1 h) Il sig. quale contributo per il mantenimento dei figli verserà entro il giorno 25 Parte_1 di ciascun mese l'importo di € 200,00. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici istat;
i) Il mutuo ipotecario n.cf 66300 di euro 592,81 con scadenza 30.11.2029 sarà pagato dai entrambi i ricorrenti al 50%,
j) L'assegno famigliare verrà attribuito al 50% ai ricorrenti;
k) Le spese straordinarie stante l'esiguo reddito del saranno al 100% a carico Parte_1 della Sig.ra Pt_2
l) L'autovettura Toyota Yaris tg. DD265WG acquistata in regime di comunione resterà in utilizzo alla Sig.ra la quale provvederà al pagamento del bollo e assicurazione Pt_2
r.c.a.;
m) L'autovettura Hyundai Tucson tg. GT924LA resterà in utilizzo al Sig. il quale Parte_1 provvederà al pagamento del bollo e assicurazione r.c.a.,
n) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso, che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti, con la specificazione che nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento dei figli e in quanto ormai maggiorenni. Per_1 Per_2
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 01.08.1998 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II, Serie A, N. 114, anno
1998;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tivoli (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4009/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Monica
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 08.10.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 01.08.1998 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II, Serie A, N. 114, anno 1998 e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(Roma, 06.11.1999), (Roma, 14.11.2002) e
[...] Persona_2 [...]
(Roma, 30.08.2008), hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta Per_3 intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
a) “I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione;
b) I figli sono affidati a entrambi i genitori e collocati presso la madre;
c) I figli maggiorenni decideranno liberamente come trascorrere il proprio tempo con la madre e il padre, comprese tutte le festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Lunedì in Albis) e le vacanze estive, mentre il minore trascorrerà weekend Per_3 alternati al mese con il padre e una notte infrasettimanale ,durante il periodo estivo il figlio trascorrerà non meno di 15 giorni consecutivi con il padre, le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi,
d) La casa coniugale, sita in Vicovaro alla Via Tiburtina, essendo divisibile e con ingressi separati resta assegnata ad entrambi i coniugi, e precisamente: il piano terra alla Sig.ra
e il primo piano con mansarda al Sig. Parte_2 Parte_1
e) I coniugi si impegnano a darsi tempestiva comunicazione di eventuali cambi di residenza
e/o domicilio;
f) La casa coniugale resterà assegnata ad entrambi i coniugi. I coniugi convengono di lasciare integri gli arredi esistenti nella casa coniugale;
saranno divisi al 50 % nel momento in cui il sig. lascerà la casa coniugale per trasferirsi in altra Parte_1 abitazione,
g) Nell' immobile suddetto insiste stanza adibita a sala musica con strumenti musicali e strumentazione di proprietà del Sig. pertanto nel caso in cui il trasferimento ad Parte_1 altra abitazione non dovesse essere abbastanza grande per contenere tali oggetti, il Sig. si riserva di usufruire di tale stanza per esercitarsi e suonare. Parte_1 h) Il sig. quale contributo per il mantenimento dei figli verserà entro il giorno 25 Parte_1 di ciascun mese l'importo di € 200,00. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici istat;
i) Il mutuo ipotecario n.cf 66300 di euro 592,81 con scadenza 30.11.2029 sarà pagato dai entrambi i ricorrenti al 50%,
j) L'assegno famigliare verrà attribuito al 50% ai ricorrenti;
k) Le spese straordinarie stante l'esiguo reddito del saranno al 100% a carico Parte_1 della Sig.ra Pt_2
l) L'autovettura Toyota Yaris tg. DD265WG acquistata in regime di comunione resterà in utilizzo alla Sig.ra la quale provvederà al pagamento del bollo e assicurazione Pt_2
r.c.a.;
m) L'autovettura Hyundai Tucson tg. GT924LA resterà in utilizzo al Sig. il quale Parte_1 provvederà al pagamento del bollo e assicurazione r.c.a.,
n) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso, che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti, con la specificazione che nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento dei figli e in quanto ormai maggiorenni. Per_1 Per_2
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 01.08.1998 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II, Serie A, N. 114, anno
1998;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tivoli (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia