Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
Presidente rel.
-dott. Giampiero FIORE
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1083/2022
R.G., trattenuta in decisione il 13.6.2024 e promossa
DA:
Parte 2 rappresentati e difesi Parte 1 e dagli Avv.ti Fontanesi Eros e Ruini Davide ed elett.te dom.ti presso lo Studio dell'Avv. Boccanera Nicoletta in Bologna.
Appellanti
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fontana Vania ed elett.te dom.to presso lo Studio dell'Avv. Logozzo Barbara in
Bologna.
rappresentata e difesa dall'Avv. Righi Controparte 2 elett.te dom.ta presso lo Studio del medesimo in Alessandro ed
Reggio Emilia.
Appellati avverso la sentenza n. 573/2022 emessa dal Tribunale di Modena pubblicata il 5.5.2022.
Conclusioni delle parti:
Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
grado,
- In primo Parte 1 e Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il Geom. convenivano perché fosse accertata la sua responsabilità CP 1 professionale ex art. 1176 co. 2 e art. 2236 e SS. C.C. ovvero in forza di un diverso titolo giuridico e, quindi, il grave inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale e al mandato professionale conferito al medesimo e, per l'effetto, perché fosse
CP 3 società costruttrice dell'edificio condominiale, lamentando la violazione delle distanze legali fra le costruzioni e che, con sentenza n. 371/2005, il Tribunale di Modena aveva condannato i convenuti "all'arretramento della parte centrale del fabbricato" ovvero a demolire una facciata e a ricostruirla nel rispetto delle distanze legali;
gli attori medesimi, soci della
Controparte_3 precisavano che, nel corso del 2014, avevano raggiunto un accordo transattivo con l'erede dell'attore vittorioso proprietario del fondo confinante, tale […]
Persona 2 in forza del quale, rinunciando all'esecuzione della sentenza, costoro avevano acconsentito a dare incarico allo
CP 1 per la realizzazione di una parete frangisole a "chiusura" di una facciata condominiale, come da progetto realizzato dallo stesso professionista, impegnandosi alla sua realizzazione, senza che fossero apportate variazioni al progetto secondo le indicazioni dello CP 1 .
Allegavano che, con delibera assembleare del 21.7.2014, il tali opere alaveva approvato la realizzazione di CP 4 confine della proprietà con quella adiacente, che in data 31.7.2014 era stata presentata la CP_5 dallo CP 1 che, durante l'esecuzione delle opere, i condomini le [...]
Parte 3 si erano resi conto che il manufatto realizzato fosse assai diverso rispetto a quello approvato dall'assemblea e presentato all'Ufficio Tecnico del
Comune e da questo approvato, che, una volta ultimati i lavori, avevano sollevato formali contestazioni in quanto ritenuta troppo
“impattante" e che, nel tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria-transattiva, avevano organizzato diversi incontri tra le parti tra l'inizio di ottobre e quello di dicembre 2014.
Rappresentavano inoltre che, nonostante le contestazioni e le rimostranze, in data 10.10.2014, era stato sottoscritto e/o firmato l'atto di quietanza liberatoria tra il Per 1 e gli odierni attori;
successivamente, in data 4.12.2014, era stata rilasciata allo CP 1 la dichiarazione di cd. "fine lavori". Secondo quanto affermato dagli attori, proseguiti gli incontri infruttuosamente la Parte_3 Parte_3e queste ultime due avevano avviato il procedimento sommario ex artt. 696 e
696bis c.p.c. di cui al R.G. n. 3292/2016, esauritosi poi col deposito del relativo elaborato peritale e, in seguito, avevano depositato ricorso ex art. 702bis c.p.c. dando inizio al giudizio avente R.G. n. 7111/2017.
Sostenevano quindi che il convenuto avesse modificato e/o variato indebitamente il progetto originariamente approvato dall'assemblea condominiale e depositato in Comune, sulla scorta delle volontà espresse dal proprietario del fondo confinante, evidenziando a tal proposito che anche l'amministratore condominiale dell'epoca, su insistenza dell'odierno convenuto, aveva provveduto a rilasciare la cd. "dichiarazione di fine lavori".
Affermavano dunque, in diritto, la sussistenza di profili di responsabilità ascrivibili al professionista, inquadrabile come una forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Concludevano gli attori perché fosse accertato e dichiarata la responsabilità professionale di CP 1 ai sensi degli artt. 1176 co. 2 e 2236 e SS. C.C. ovvero in forza di un diverso titolo giuridico e, pertanto, il grave inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale e al mandato al medesimo conferito e che, per l'effetto, il convenuto fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori comunque conseguenti all'errore professionale quantificati, commesSO dai convenuti, complessivamente, in €250.000,00 ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
-Si costituiva in giudizio CP 1 chiedendo la chiamata in causa ed in garanzia di Controparte_2 contrastando nel merito la domanda avversaria e concludendo, in via principale, per il rigetto delle domande perché infondate sia in fatto che in diritto in via subordinata, nel caso di accoglimento delle ei domande attoree, di dichiarare Controparte_2 fosse tenuta a manlevare e tenere indenne il medesimo CP 1 di quanto questi fosse tenuto a risarcire a favore degli attori e, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto di regresso del medesimo nei confronti della stessa compagnia assicurativa di quanto fosse tenuto a risarcire agli attori.
Controparte 2 si costituiva e, formulate le sue difese, chiedeva di respingere la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti del convenuto poiché i fatti dedotti ai fini della sua responsabilità erano estranei all'ambito temporale coperto dalla garanzia assicurativa;
in via subordinata, la compagnia assicurativa domandava di contenere l'obbligo di garanzia nei limiti di cui alle condizioni di polizza, entro il limite
massimale generale di €250.000,00 con applicazione della franchigia di €2.000,00 e dello scoperto contrattuale, con riferimento ad oneri risarcitori derivanti escludendolo conall'assicurato da responsabilità solidale eventuali coobbligati e limitandolo ai danni che fossero conseguenza diretta ed esclusiva dell'errore professionale del medesimo, e in ogni altro caso di esclusione, ancora, chiedeva di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea sull'assunto che non fosse stato provato l'an debeatur.
Precisata la regola di riparto dell'onere probatorio applicabile al caso concreto, formulati i suoi rilievi in relazione alle evidenze istruttorie, il giudice perveniva alla conclusione che non vi fosse alcuna omissione informativa, e nessun errore progettuale о esecutivo imputabili al convenuto, che aveva ricevuto una diversa direttiva in corso d'opera da una delle parti e che questa era stata divulgata tra tutti e oggetto di discussione anche con l'amministratore di condominio e accettata dai committenti.
-Avverso tale decisione, Parte 1 e Parte 2 proponevano appello formulando le seguenti censure con cui si dolgono:
1) della totale illegittimità e/o nullità del provvedimento per palese carenza e/o illogicità della motivazione in punto ad un asserito difetto probatorio circa il nesso di causalità tra l'inadempimento negoziale e i pretesi danni;
2) sull'asserita carenza probatoria in merito all'an debeatur della pretesa risarcitoria attorea, della motivazione illogica, illegittima e carente e, ancora, dell'infondatezza della sentenza appellata, sotto il profilo che la carenza probatoria degli attori verrebbe erroneamente e restrittivamente ricondotta dal primo giudice alla mancata presenza dei due appellanti all'udienza chiamata per l'interpello degli stessi. Lamentano gli appellanti che l'art. 232 cpc non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta e/o alla mancata presenza all'interrogatorio, la conseguenza di ritenere come ammessi i fatti dedotti in interpello, laddove la fondatezza delle circostanze come sostenute dagli attori può, come nel caso di specie, esser dedotta da altre fonti di prova, ovvero quelle testimoniali. 3) sulla palese responsabilità negoziale ed extracontrattuale in capo allo CP_1 e sul conseguente obbligo risarcitorio, lamentano gli appellanti che entrambe le controparti, la chiamata in manleva e la convenuta, non avessero addotto, nei loro scritti difensivi di primo grado, alcun elemento "concreto" idoneo ad "elidere"
○ quantomeno ad "attenuare" la posizione di esso convenuto in ordine alla fattispecie per cui è causa".
4) delle risultanze delle acquisite prove documentali e orali per testi;
5) ripropongono poi, in tema di quantum risarcitorio, la domanda di condanna dello CP 1 al risarcimento dei danni nei termini già avanzati in primo grado.
CP_1-Si costituiva il Geom. contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, di cui chiedeva, pertanto, il rigetto;
in via subordinata, nell'ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, di dichiarare Controparte_2 tenuta a manlevare e tenere indenne lo stesso geometra di quanto questi fosse tenuto a risarcire e a pagare nei confronti degli appellanti e, ancora, in via di ulteriore subordine, di accertare e di dichiarare il diritto di regresso del medesimo nei confronti di CP 2 per quanto fossero tenuti a risarcire in favore di parte attrice.
-Anche Controparte_2 si costituiva in questo grado e, formulate le sue difese, concludeva perché venisse respinto l'appello proposto e, in subordine, di respingere la domanda risarcitoria, così come formulata perché infondata in fatto e in diritto e di respingere la domanda di garanzia proposta nei confronti della medesima in quanto, parimenti, infondata in fatto e in diritto e, ancora, in subordine, contenere l'obbligo di garanzia gravante sulla stessa compagnia nei limiti delle condizioni di polizza e, in particolare, del massimale generale di
€250.000,00 con applicazione della franchigia di €2.000,00 e dello scoperto contrattuale, escludendolo con riferimento ad oneri risarcitori derivanti all'assicurato da responsabilità solidale con eventuali coobbligati e limitandolo danni che fosseroai conseguenza diretta ed esclusiva dell'errore professionale ed in ogni altro caso di esclusione previsto dal contratto.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che seguono.
-A) Le doglianze formulate dal Pt 2 e dal Parte 1 non sono idonee ad attingere le statuizioni contenute in sentenza, dovendosi ritenere corretto il decisum del primo giudice. Il primo motivo d'appello consiste della censura ai capi della sentenza ove il giudice riteneva che l'allegazione circa
l'inadempimento dovesse connotarsi per specificità e che questo dovesse essere rapportabile, sul piano eziologico, al prodursi del danno e, ancora, con cui rilevava fosse pacifico il titolo del rapporto ma non provata nell'an la responsabilità del convenuto.
La critica ivi contenuta per cui il giudice non spiegava in cosa si sarebbe sostanziata la carenza probatoria risulta infondata poiché, genericamente formulata, strumentalmente mancante di tenere conto degli ulteriori passaggi motivazionali statuiti in sentenza.
Ad una complessiva valutazione del contenuto decisorio della sentenza gravata emerge con chiarezza l'iter argomentativo del primo giudicante che non risulta carente né illogico, risultando comunque chiaro che, in un apprezzamento degli elementi costitutivi della responsabilità professionale dello CP_1 dovesse essere ritenuta indimostrata l'asserita condotta inadempiente e l'imputabilità dei danni lamentati, peraltro neanche specificati.
Riassuntivamente in punto di fatto, Parte 1 nel marzo
2014 richiedeva al geometra CP 1 di verificare la sussistenza di soluzioni alternative all'obbligo di arretramento di una parte della parete centrale del Condominio Astra sito in Sassuolo (MO), nel lato prospiciente e confinante la proprietà dei Per 1
[...] Va immediatamente sottolineato che l'obbligo scaturiva dalla
Parte 4 ad una azione di riduzione insoccombenza dei pristino ed arretramento per violazione delle distanze promossa dai confinanti e vinta -passata in giudicato-Persona 1 con la sentenza n. 371/05.
All'esito di numerosi incontri con gli interessati ed i rispettivi legali, il professionista nel maggio 2014, recepiva l'accordo per la soluzione alternativa accettata da entrambe le parti, gli attori ed i per evitare l'arretramento della Persona 1 parete del fabbricato ovvero la demolizione della facciata con successiva ricostruzione nel rispetto delle distanze legali come statuito dalla predetta sentenza n.371/2005, le parti convenivano la realizzazione di una schermatura metallica che consentisse l'areazione e la luminosità, quest'ultima seppur ridotta, del cavedio esistente nel Condominio Astra tale da non consentire agli uffici prospicienti di avere visibilità sulla proprietà confinante
Persona 1 forniva un progetto di massima, a Lo stesso Persona 1 firma geom. con esecuzione concordata e Controparte_6 concertata da tutte le parti coinvolte nella vicenda. 26.06.2014 gli odierni appellantiIn data accettavano che il
Condominio Astra conferisse incarico al geom. CP_1 a loro onere e spese, per il progetto dell'opera volta alla chiusura dell'asola centrale dell'immobile condominiale e, contestualmente, di non apportare nessuna variazione al progetto come approvato dal
Persona 1 "salvo le variazioni che si rendessero necessarie per consentirne l'esecuzione a regola d'arte...." ; accettavano inoltre di concludere l'installazione dell'opera
CP_1 che, come conformemente alle indicazioni fornite dal geom. richiesto, avrebbe agito di concerto con il Persona 1
Le parti espressamente convenivano ed accettavano il divieto di installazione in assenza della presenzarealizzare la suddetta fisica del Persona 1
Il 21.07.2014 l'assemblea del condomino Astra deliberava l'approvazione del progetto a firma geom. CP 1
Il 31.07.2014 il professionista presentava SCIA prot. 25475 unitamente a pratica di autorizzazione sismica n. 25477 del
31.10.2014 SUE n. 2014/396/SIS a firma ing. Persona 3 Il 4.08.2014 gli odierni appellanti ed il Persona 1 sottoscrivevano "Contratto Definitivo di Transazione" rettificando quanto già concordato nel precontratto del 26.6.14, riconoscendo la somma di € 20.000,00 quale risarcimentoal Persona 1 danno e precisando che "Le parti si dichiareranno del reciprocamente soddisfatti e renderanno quietanza liberatoria di non aver più nulla a pretendere gli uni dagli altri in ordine alla sentenza di condanna n. 371/2005 emessa dal tribunale di Modena, solo al termine della completa realizzazione e verifica dell'esatto adempimento dell'opera di chiusura dell'asola centrale e degli altri due punti, così come richiesti in premessa da parte attrice. L'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai presenti accordi rendere quietanza importa l'obbligo di liberatoria. Detta quietanza comporta la rinuncia da parte dell'attore all'esecuzione della sentenza suddetta nei confronti di tutte le parti del procedimento e dei loro aventi causa".
In fase di esecuzione dell'opera il Persona 1 contestò il posizionamento delle lamelle, esigendo la loro modifica sia nella forma che nel posizionamento, pena la mancata sottoscrizione della concordata quietanza liberatoria da sottoscriversi a fine lavori.
Orbene, il punto cruciale della controversia è che, a detta degli attori, il geom. CP 1 non informava i suoi committenti della contestazione sollevata dal procedendo Persona 1 unilateralmente alle modifiche da questi richieste, lasciando nell'ignoranza gli appellanti, che firmavano la quietanza liberatoria nonché la transazione con il Persona 1 al fine comunque di sistemare il contrasto con il confinante, munito sempre di sentenza di condanna passata in giudicato.
Accadeva, in seguito, però, che la modifica non veniva assolutamente accettata da due condomini, Parte 3 Pt 3 tanto che questa promuoveva ATP ed azione di condanna dei
Parte 4 alla rimozione del manufatto difforme peraltro da quello approvato dall'assemblea condominiale, e da cui l'intrapresa presente azione risarcitoria.
La radice dell'onere probatorio dei due attori consisteva precipuamente di fornire la dimostrazione che lo CP 1 avesse di sua iniziativa e li avesse tenuti all'oscuro delle agito modifiche reclamate dal Persona 1
I due attori omettevano di presentarsi a rendere l'interrogatorio, forse malauguratamente confidando nella sufficienza del contenuto sostanziale delle prove testimoniali assunte.
La conclamata ritenuta insufficenza probatoria assunta dal primo giudice non è pertanto -processualmente- il frutto di un
"automatismo", ma una precisa ponderazione tra il "vuoto" della
mancata risposta all'interrogatorio ed il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi, segnatamente il citato ES 1
-B) Quanto detto circa il primo motivo consente di connettere la in ordine correttezza dell'assunto del primo giudice anche al secondo motivo d'appello che si ritiene parimenti infondato. Giova rammentare, per chiarezza espositiva, pur essendo la questione già introdotta in precedenza, che l'art. 232 c.p.c. consente al giudice, rimettendolo alla sua discrezionalità, di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ove la parte non si presenti о si rifiuti di rispondere senza giustificato l'interpretazionemotivo; secondo consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, al configurarsi di simili ipotesi non ne deriva automaticamente l'effetto di una confessione, ma costituisce facoltà discrezionale del giudice quello di reputare ammesso il fatto dedotto col mezzo istruttorio, purché nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi di prova.
Il giudice, coerentemente a tale orientamento giurisprudenziale, provvedeva in sentenza ad un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie in atti;
infatti, in uno con la circostanza che il Parte 1 non si fossero presentati e il Pt 2 all'udienza per il loro interrogatorio formale, ammesso con ordinanza del 30.5.2021, rilevante ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ordine al capo 3) della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. dello
("3) Vero che le modifiche richieste dai sigg.ri Per 1 CP 1 vennero comunicate prima della loro esecuzione ai sigg.ri
[...]
;"), il giudice Osservava che le prime Parte 1 e Pt 2 contestazioni da parte dei condomini dissenzienti erano state formulate durante l'esecuzione delle opere ed erano state insistite anche in momenti successivi e, tuttavia, antecedenti al perfezionamento della quietanza liberatoria e della comunicazione di fine lavori, e risultavano essere state discusse dalle parti, ancora richiamava le dichiarazioni rese dal teste ES 1 e rilevava che gli attori avevano sottoscritto la quietanza liberatoria e disposto la comunicazione di fine lavori nonostante fosse già emerso il dissenso fra i condomini.
Ora, tali elementi, pur richiamati sinteticamente, consentono di ritenere che la decisione del primo giudice si fondasse su una valutazione complessiva di tutte le evidenze probatorie per cui è causa, conformemente al dettato della disposizione di cui all'art. 232 c.p.c. e all'interpretazione consolidatasi dinanzi alla
Suprema Corte, dovendosi conseguentemente escludere il vizio per carenza di motivazione.
Debbono parimenti ritenersi infondate le critiche formulate con riguardo all'interpretazione delle dichiarazioni rese dal teste
ES 1 il quale, in tesi impugnatoria, "[...] NON ha confermato alcunché in merito alla circostanza che il Geom. CP_1 avesse comunicato in via preventiva ai Sigg.ri Parte_2 e odierni appellanti, le varianti al progetto Parte 1 originario e regolarmente licenziato, bensì ha solo affermato che le lamelle come da progetto licenziato non fossero di gradimento alla Sig.ra [...] il che, è totalmente Persona 1 inconferente con la fattispecie di cui trattasi, non potendosi configurare quale elemento probatorio "concorrente" con la mancata risposta e/o presenza all'interrogatorio formale. Infatti, il teste anzi detto ha riferito circa una "preventiva ES 2 comunicazione", da parte del Geom. CP 1 e nei confronti degli attuali appellanti, in merito alle varianti che sarebbero state apportate all'originario progetto regolarmente licenziato ed approvato [...]".
A tal proposito, Occorre Osservare la irrilevanza, ai fini delle tesi degli appellanti, delle dichiarazioni rese dal teste
ES 1 all'udienza del il quale, interrogato sui 15.9.2021 capi di cui alla memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. di parte convenuta, affermava "«Ero presente alla prova con le lamelle progettate. Alla signora Persona 1 non andavano bene come tipologia di struttura, perché con l'inclinazione iniziale c'era
ancora visibilità tra il condominio e il suo giardino. Non mi interfacciavo con la proprietà, quindi posso solo presumere, in considerazione dell'importanza e della complessità dell'opera, che il geometra CP 1 ne avesse parlato con i suoi committenti»>" poiché idonee solamente a sostenere la prova della contrarietà Persona 1 a tali opere e che tali modifiche fossero della state indotte da quest'ultima, nulla dicendo, alla rilettura in questa sede, di decisivo in ordine alla avvenuta O meno informazione da parte dello CP_1 ai suoi committenti. Occorre altresì rilevare come gli stessi attori fossero concordi in relazione а tale circostanza affermando, già con la prospettazione dei fatti contenuta in atto di citazione in primo grado che le modifiche erano state volute dal Persona 1 durante l'esecuzione delle opere ed allegando essi stessi che già
"[...] durante l'esecuzione delle opere [...] alcuni condomini ovvero le Parte 3 si avvedevano della circostanza che il manufatto in realizzazione era molto diverso da quello approvato dall'assemblea e, pertanto, dal progetto presentato presso il competente Ufficio Tecnico Comunale da quest'ultimo licenziato [...]", che realizzate le opere e ultimate in data 26.9.2014, erano state sollevate "formali contestazioni all'opera", che si erano tenuti diversi incontri per addivenire a soluzioni bonarie di tali controversie già a partire dai primi e chegiorni dell'ottobre 2014 aggiungevano "[...] Nonostante le
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predette "rimostranze e contestazioni", in data 10.10.2014 venne sottoscritto e/o firmato opportuno atto di "quietanza liberatoria" tra il sig. (erede del Sig. Persona 2
[...]
) e gli odierni attori [...]”. Persona 1 Oltre al dato della mancata presenza e quindi della mancata risposta da parte degli appellanti, per cui può ritenersi ammesso il fatto dedotto al capitolo n. 3) della memoria di parte convenuta ex art. 183 CO. 6 n. 2 c.p.c. "Vero che le modifiche richieste dai sigg.ri vennero comunicate prima Persona_1 della loro esecuzione ai sigg.ri Parte 1 Pt 2 che, e peraltro, lo CP 1 confermava alla medesima udienza, risulta corretto, nella prospettiva di una valutazione complessiva e sintetica degli altri elementi di prova, il ragionamento del primo giudicante che, in questa sede, si conferma, alla luce della prospettazione dei medesimi attori e delle evidenze in atti, dovendosi ritenere che fosse dimostrata la comunicazione delle modifiche e pacifico l'insorgere del dissenso da parte dei condomini prima della formalizzazione della quietanza liberatoria, avendo effettivamente accettato gli appellanti tale rischio, e tanto basta a prescindere da quando erano state poi promosse le ulteriori vicende giudiziarie nei confronti degli odierni appellanti, risultando, peraltro, superata la contestazione che gli appellanti non avendo "specifiche cognizioni tecniche", al momento della sottoscrizione della quietanza, non fossero in grado di avvedersi delle difformità. Ad abundantiam, anche le dichiarazioni rese dagli altri testi raccolte nell'istruttoria svolta in primo grado non valgono, in presenza di tali rilievi, a fondare la prova, di per sé sola, di una diversa ricostruzione della vicenda circa la mancanza di e non appaiono sufficienti consapevolezza dei Parte 4
CP 1 a cuia fornire la prova dell'inadempiente condotta dello potessero essere condotti i danni lamentati.
In dettaglio, alla luce di quanto osservato e valutate le prove testimoniali, non risulta fondato l'argomento sviluppato dagli appellanti nel motivo d'appello sub. 2) ove asserivano, per il che "[...] sia il teste ES 1 e per la teste ES 3 ,
professionista in questione che la Sig.ra coniuge CP 7 hanno espressamente del Sig. Persona 2 dichiarato di non essere a conoscenza in merito alla preventiva comunicazione da parte del Geom. CP 1 nei confronti della committenza (id est, gli odierni appellanti), della necessità di apportare modifiche al progetto originariamente licenziato, vuoi in quanto i testi in questione non si interfacciavano direttamente la proprietà (Geom. ES_1 ), vuoi perché non con intercorrevano comunicazioni dirette con i Sigg.ri Pt 2 e
Parte 1 (Sig.ra ES 3 ): il che, basta, già ex se, a "smentire" le argomentazioni in punto rese dal Giudice di primo grado [...]" e, ancora, con riguardo al teste ES_4 che questi avesse
"[...] affermato, apertis verbis, che le modifiche apportate dal
Geom. CP 1 al progetto iniziale MAI vennero comunicate in via preventiva agli attori: la deposizione testimoniale de qua è stata
"inspiegabilmente" ignorata dal Giudice di primo grado […]”.
Per un verso, quanto alla dichiarazione del teste ES 5 all'udienza del 15.9.2021, non può che rilevarsi che questi rappresentava di avere seguito gli attori insieme all'Avv. Ruini
Davide e che quindi vantava una prossimità relazionale coi medesimi;
quanto alla teste ES 3 , coniuge del Persona 1 trarre la prova dalle sue dichiarazioni non risulta ragionevole del fatto che non fosse stata fornita alcuna comunicazione da parte dello CP 1 agli attori atteso che, sempre in relazione al capitolo sopra riportato, questa affermava "Senz'altro sì, perché il consenso il mio avvocato procedeva solo dopo aver raccolto
della controparte [...]" e concludeva riferendo che non erano intercorse "[...] comunicazioni dirette tra me e i signori Parte 1
Pt 2 [...]" circostanza che, di per sé, non esclude una simile e comunicazione da parte dello CP 1 .
Ancora, neppure è sufficiente a fondare la domanda attorea la relazione esplicativa a firma dello CP 1 in data 5.12.2017
(documento n. 21 di produzione attorea, allegato all'atto di citazione in primo grado), che non fornisce alcun elemento circa la condotta colpevole dello CP 1 e che a questa fossero rapportabili i danni lamentati, fornendoci invece ricostruzione dei fatti dalla quale torna ad emergere che al momento del rilascio della quietanza liberatoria in data 10.10.2014 fossero note le contestazioni e il dissenso dei condomini.
Da ultimo ma non per ultimo, inoltre, resosi necessario in ragione delle contestazioni mosse dagli appellanti col motivo sub. 2),
(allegato n.2 alla comparsa di costituzione in primo grado dello
CP_1), Parte 1 oltre a dichiarare, fra l'altro, di e Pt_2 ' avere adempiuto alle proprie prestazione conformemente a quanto pattuito, col Persona 1 avevano espressamente dichiarato di essere "[...] integralmente soddisfatti dei rispettivi adempimenti assunti con il Contratto Definitivo del 04/08/2014 [...]”.
Ogni altra questione prospettata dalle parti in causa risulta assorbita per quanto esposto.
-B) Le spese del grado sono regolate secondo il principio della soccombenza e, per quanto concerne la specifica posizione della terza chiamata, costituitasi anche nel presente grado, in relazione al principio di causazione.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla 1. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo а titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, La Corte d'Appello di Bologna, sull'appello, così decide:
-1) rigetta l'appello proposto da Parte 1 Parte 2
[...] ;
-2) condanna alla rifusione Parte 1 Parte_2 delle spese a favore di CP 1 e Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio che liquida per il primo in €12.056,00 e per la seconda in €6.079,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
13-3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 29.4.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)