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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3352/2025
TRIBUNALE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice nel giudizio iscritto al n. r.g. 3352/2025
TRA nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuli IN e Mascia Parte_1
IN giusta procura allegata all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Latina Via Cursori della Palude, 5 Pal. E piano 1 Int. 1,
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del p.r., legalmente domiciliato in Roma, Via Controparte_1 CP_2 dei Portoghesi, 12 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
PARTE RESISTENTE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente in epigrafe indicata, con il presente giudizio, chiede quanto segue: “1. In via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato;
2. Accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare il provvedimento impugnato e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
3.
In via subordinata si richiede il riconoscimento dello status di beneficiario della protezione sussidiaria;
4. In ulteriore subordinesi richiede dichiararsi sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
5. Con condanna alle spese e onorari di giudizio.”.
Con il decreto di fissazione udienza del 15.09.2025, ritualmente comunicato alla parta veniva sollevata la questione relativa alla competenza del Tribunale di Latina.
Preliminarmete va rilevata la giurisdizione del giudice ordinario, costituendo l'atto impugnato esercizio di discrezionalità tecnica che esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. Un., 28 novembre 2018, nn. 30758 e 30757). Tanto detto, deve rilevarsi la competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 D.L. n.
13/2017 convertito con L. n. 46/2017 per la controversia ex art. 1, 3 co., lett. c), del d.l. 4 ottobre
2018, n. 113, che attribuisce la materia alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i tribunali ordinari del luogo dove hanno sede le Corti d'appello dal d.l. 17 febbraio
2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
Nel caso di specie la parte impugna il decreto PROT. nr. 081/2025 Cat. A .11/2025 emesso il
03/02/2025 e notificato al Sig. il 30/07/2025 con cui il Questore di Latina, accertato che Parte_1 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, esprimeva parere negativo in merito alla domanda per la protezione speciale, rigettava l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” presentata dal Sig. nato Parte_1 il 15/08/1990 in India.
Deve, quindi, ritenersi non sussistente la competenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Roma-sezione Immigrazione.
Le spese vanno compensate in ragione del fatto che la questione è stata sollevata d'ufficio e non su eccezione di parte, che il ricorrente vi ha aderito e che la parte costituitasi si è limitata a chiedere il rigetto della domanda, senza nulla dedurre in ordine ad essa.
Quanto alla riassuzione del giudizio, valga la clausola generale dell'art. 50, comma I, c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Latina per essere competente il Tribunale di Roma-sezione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, CP_3
- compensa le spese.
Latina, 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino
TRIBUNALE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice nel giudizio iscritto al n. r.g. 3352/2025
TRA nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuli IN e Mascia Parte_1
IN giusta procura allegata all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Latina Via Cursori della Palude, 5 Pal. E piano 1 Int. 1,
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del p.r., legalmente domiciliato in Roma, Via Controparte_1 CP_2 dei Portoghesi, 12 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
PARTE RESISTENTE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente in epigrafe indicata, con il presente giudizio, chiede quanto segue: “1. In via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato;
2. Accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare il provvedimento impugnato e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
3.
In via subordinata si richiede il riconoscimento dello status di beneficiario della protezione sussidiaria;
4. In ulteriore subordinesi richiede dichiararsi sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
5. Con condanna alle spese e onorari di giudizio.”.
Con il decreto di fissazione udienza del 15.09.2025, ritualmente comunicato alla parta veniva sollevata la questione relativa alla competenza del Tribunale di Latina.
Preliminarmete va rilevata la giurisdizione del giudice ordinario, costituendo l'atto impugnato esercizio di discrezionalità tecnica che esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. Un., 28 novembre 2018, nn. 30758 e 30757). Tanto detto, deve rilevarsi la competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 D.L. n.
13/2017 convertito con L. n. 46/2017 per la controversia ex art. 1, 3 co., lett. c), del d.l. 4 ottobre
2018, n. 113, che attribuisce la materia alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i tribunali ordinari del luogo dove hanno sede le Corti d'appello dal d.l. 17 febbraio
2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
Nel caso di specie la parte impugna il decreto PROT. nr. 081/2025 Cat. A .11/2025 emesso il
03/02/2025 e notificato al Sig. il 30/07/2025 con cui il Questore di Latina, accertato che Parte_1 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, esprimeva parere negativo in merito alla domanda per la protezione speciale, rigettava l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” presentata dal Sig. nato Parte_1 il 15/08/1990 in India.
Deve, quindi, ritenersi non sussistente la competenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Roma-sezione Immigrazione.
Le spese vanno compensate in ragione del fatto che la questione è stata sollevata d'ufficio e non su eccezione di parte, che il ricorrente vi ha aderito e che la parte costituitasi si è limitata a chiedere il rigetto della domanda, senza nulla dedurre in ordine ad essa.
Quanto alla riassuzione del giudizio, valga la clausola generale dell'art. 50, comma I, c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Latina per essere competente il Tribunale di Roma-sezione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, CP_3
- compensa le spese.
Latina, 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino