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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10752/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NA AN Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.09.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]37 con gli Avv.ti Francesca Sardiello e Nataniele Gennari presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Sardiello e Nataniele Gennari presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese il 27.06.2009
pagina 1 di 6 (Registro Atti di matrimonio Atto N. 78 - Parte 2 - serie A - anno 2009) in separazione dei beni. con i seguenti figli: nata il [...] a [...], cittadina italiana Persona_1 nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con convivenza prevalente con la madre nell'attuale residenza familiare sita in sita in Milano, via Giacomo Boni n. 35/37, di proprietà del padre;
2. le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni dei figli e della disabilità di;
Per_2
3. i genitori concordano sul lasciare la casa familiare sita in Milano, via Giacomo Boni n. 35/37, di proprietà del padre, nella disponibilità dei figli, in modo da garantire a e Per_1 Per_2
l'eliminazione dei disagi che deriverebbero dallo spostamento tra due case differenti. I genitori si alterneranno quindi a vivere nella casa coniugale e ciascuno di essi avrà una diversa ulteriore abitazione per i periodi nei quali non hanno l'affidamento dei figli;
4. la madre continuerà a seguire le terapie di presso la Fondazione Mondino a Pavia o presso Per_2 eventuali altri centri, così come la gestione del sostegno scolastico con presa in carico di ATS Milano e la gestione delle pratiche INPS di invalidità;
5. i genitori organizzeranno la loro permanenza con i figli minori con turni ad alternanza bisettimanale. Nella prima settimana (weekend con papà) il papà starà con i ragazzi da giovedì sera, prima dell'ora di cena, alla domenica pomeriggio. La madre tornerà a casa alla domenica pomeriggio prima dell'ora di cena e nella seconda settimana (weekend con la mamma) terrà i figli fino al mercoledì sera, quando il papà arriverà a casa e terrà i figli fino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola. La mamma andrà a prendere da scuola al venerdì pomeriggio e Per_2 starà con i figli fino al giovedì della settimana successiva. Il genitore che sarà in casa con i figli dovrà preoccuparsi di gestire la casa, preparare i pasti e lavare i vestiti per i ragazzi, nonché della gestione di tutte le attività extrascolastiche e di svago della vita sociale dei ragazzi (es. feste, uscite scolastiche, partire sportive...). La spesa per gli alimenti e la gestione della casa verrà gestita dalla sig.ra che provvederà ad acquistare quanto serve anche per i periodi di permanenza Parte_1 dell'altro genitore. Le eventuali ulteriori spese ritenute necessarie che verranno sostenute per i figli saranno gestite a consuntivo all'inizio del mese successivo;
6. per quanto riguarda i periodi festivi si disporrà come segue: per le vacanze natalizie dall'inizio della sospensione delle attività scolastiche al 30 dicembre i figli staranno con la madre e dal 30 dicembre alla ripresa delle attività scolastiche staranno con il padre. L'anno successivo i periodi saranno invertiti. Lo stesso varrà per le vacanze di Pasqua partendo con il padre per il primo periodo e la madre per il secondo, per poi invertire l'anno seguente;
pagina 2 di 6 7. per eventuali ulteriori periodi di sospensione delle attività scolastiche (carnevale/settimana bianca), per i singoli ponti scolastici la permanenza dei figli con i genitori sarà ad anni alterni partendo con il genitore che per ultimo ha avuto i ragazzi nella festività precedente;
per le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli quattro 9 settimane, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvi in ogni caso migliori accordi tra i genitori;
durante il periodo di permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori sarà garantita una telefonata quotidiana tra i minori e l'altro genitore;
8. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2 Parte_1 comprensivo di tutte le spese ordinarie, la somma di € 900,00 a figlio mensili, che, in considerazione delle maggiori esigenze dei figli durante la crescita, verranno integrate di € 100,00 a figlio al completamento di ogni ciclo scolastico (I anno scuola secondaria di primo grado per e I anno scuola secondaria di secondo grado per entrambi ed eventuale passaggio a cicli di Per_2 istruzione superiore). Per maggior chiarezza i coniugi si danno reciprocamente atto che l'assegno comprende altresì le spese per la gestione della casa e la spesa mensile per il vitto non solo dei figli ma anche di entrambi i genitori durante la permanenza con i figli. Nel conteggio è considerato altresì il rimborso pro quota dell'importo relativo all'Assicurazione medica che la sig.ra Parte_1 paga per i bambini direttamente nel suo cedolino mensile. L'importo sarà versato sul conto personale della sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente Parte_1 rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base l'indice relativo al mese in cui verrà pronunciata la separazione;
9. sempre considerando le esigenze dei figli correlate alla crescita i genitori si impegnano ad attivare da subito una carta ricaricabile o altro strumento analogo da consegnare alla figlia per Per_1 consentire alla stessa di disporre di € 100,00 al mese per le sue spese personali;
la carta verrà ricaricata al primo giorno del mese di € 30,00 dalla madre ed € 70,00 dal padre. Lo stesso verrà fatto per quando sarà in prima media. Tale importo verrà adeguato negli anni sulla base Per_2 delle necessità dei figli;
10. il sig. terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: I. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista Nazionale;
II. anche se non coperti dal Servizio Sanitario spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta pagina 3 di 6 dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
IV. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11. i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno;
12. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e che nessun assegno dovrà essere versato tra le parti anche se vi è differenza di reddito tra i coniugi;
13. i coniugi concordano sin d'ora che , per la scuola secondaria di primo grado, frequenterà Per_2
l'istituto statale Convitto Longone di Milano (come la sorella . Ricordando la disabilità di Per_1
la scelta delle scuole superiori potrà essere influenzata dalla necessità di trovare l'istituto Per_2 più consono per la problematica visiva del ragazzo, valutando anche possibili scuole private;
14. qualora i nonni paterni, che al momento si fanno volontariamente carico di parte delle spese per la scuola dei nipoti, non dovessero per qualsiasi ragione più farsi carico di tali costi, i coniugi manterranno la quota prestabilita per le spese extra assegno come contributo al suo pagamento.
15. per l'invalidità di i genitori percepiscono un assegno mensile di indennità di frequenza di Per_2 circa € 300,00: le somme vengono accreditate su un libretto bancario apposito aperto presso Banca Popolare di Sondrio e cointestato con la mamma. La disponibilità presente sul libretto continuerà ad essere utilizzato per esigenze specifiche di di comune accordo tra i genitori;
Per_2
16. i coniugi continueranno a percepire al 50% l'assegno familiare;
Persona_3
17. per quanto riguarda la casa coniugale il sig. continuerà a farsi integralmente carico delle Pt_2 spese relative a condominio, bollette delle utenze, assicurazione sull'immobile e tutte le spese inerenti la gestione ordinaria dell'appartamento;
18. la sig.ra potrà continuare ad avere la residenza nella casa coniugale ed il sig. Parte_1 Pt_2 continuerà ad averla nell'appartamento in cui già vive a Varese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 4 di 6 non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Varese il 27.06.2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NA AN
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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