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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/08/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2015 promossa da:
(cod fisc. ) con l'avv. Baldoni Cristina ed elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in via Montebello n.63 San Benedetto del Tronto c/o difensore con l'avv. Ciccolini Francesco e avv.Recchi Andrea e con domicilio eletto in Ascoli CP_1
Piceno via D.Angelini n.64 c/o avv.Ciccolini -Proc.n. 1622/2025 riunita con l'avv.Stefano Ascolani e avv Bruni Massimiliano e con domicilio eletto in San Parte_2
Benedetto del Tronto, via Etruria n. 13 c/o avv. Bruni -proc. n.1529/2025 riunita
ATTORI/debitori opponenti contro
QUALE INCORPORANTE GIA' Controparte_2 CP_3 Controparte_4
con l'avv. BIOCCA GAETANO e con domicilio eletto presso lo studio del CP_5 CP_6 difensore in via Stazione n. 22 Teramo
CONVENUTO/creditore opposto
C.F. per con il patrocinio dell'avv. GRECO Controparte_7 CP_8
RAFFAELLA ed elett.te dom.to in Cosenza, via Panebianco traversa S.Proclo n.14 INTERVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo/ Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/11/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli attori, a mezzo proprio e rispettivo atto, si opponevano al decreto-ingiuntivo loro rispettivamente notificato per il pagamento -in solido e nei limiti delle fideiussioni prestate- in favore della , della somma complessiva di euro Parte_3
267.490,30, così risultante: – euro 251.020,10, oltre interessi maturati e maturandi dal 25 Novembre
2014 e sino all'effettivo saldo, al tasso contrattualmente pattuito, quale saldo debitore al 24/11/2014, risultante dall'estratto conto certificato, conforme ex art. 50 d.lgs. 385/1993 in data 10 Dicembre 2014, relativo al RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ED ANTICIPI
FATTURE ITALIA CON SCADENZA 5.10.2016, SOTTOSCRITTO PRESSO LA FILIALE DI SAN pagina 1 di 10 BENEDETTO DEL TRONTO IN DATA 19 GIUGNO 2013; - euro 16.470,20, di cui euro 15.365,24 per rate scadute dal 31/07/2012 al 31/08/2013 ed euro 1.104,96 per interessi su detto importo al 20/11/2014, oltre successivi interessi pattuiti maturati e maturandi sino all'effettivo saldo, quale saldo debitore al 20/11/2014, risultante dall'estratto conto in data 10 Dicembre 2014, relativo al rapporto di prestito finanziario di originari € 50.000,00 sottoscritto in Ascoli Piceno in data 31 Agosto 2009, Oltre spese liquidate in euro 4.000,00 ed in particolare, come da conclusioni stese in calce ai propri rispettivi atti introduttivi, la revoca e annullamento del decreto-ingiuntivo opposto ed in particolare l'attore eccepiva la propria qualifica di socio della società debitrice principale. Parte_1
Come in atti a cui si rinvia, il Presidente del Tribunale rimetteva i tre distinti giudizi dinanzi al giudice assegnatario della causa iscritta a ruolo per prima che provvedeva, con provvedimento del 14.4.2016 riservato alla udienza del 15.2.2016, alla riunione delle tre distinte procedure distinte e nel quale rigettava altresì la richiesta di provvisoria esecuzione presentata dalla Banca creditrice opposta, mandando le parti alla procedura di mediazione obbligatoria.
A seguito di diversi rinvii concessi per gli anni 2016/2020 su richiesta delle parti per la pendenza della procedura di mediazione, alla udienza del 21.1.2021 il Giudice, preso atto che la mediazione pure tentata aveva avuto esito negativo, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co.VI
c.p.c. .
Si precisa che con atto di costituzione ed intervento ex art.111 c.p.c. del 31.01.2019 intervenivano nel giudizio la a mezzo della mandataria he , Controparte_9 Controparte_7 sulla premessa che fra i crediti in sofferenza conferiti è compreso anche quello oggetto della presente giudizio di opposizione vantato da , nei confronti dei sigg. , Parte_4 CP_1 Parte_1
e , in qualità di garanti della , nel
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1360/2015 R.G.E. + 1622/2015 + 1529/2015 r.g.a.c., ratificando e facendo propria, tutta l'attività sinora svolta ed espletata nell'interesse dell'istituto di credito, nonché reiterando tutte le richieste già avanzate dall'istituto stesso, senza estromissione della Banca Cessionaria in virtù di manleva contrattuale nei giudizi passivi.
Con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 10.2.2021 il Giudice “ Ammette le prove orali per testimoni richieste dalla parte convenuta nella memoria del 19.3.2021 con i capitoli Parte_2 ivi articolati e con i testi indicati;
ammette la CTU contabile richiesta da parte attrice, nomina CTU il dott. e fissa per l'audizione dei testi di parte convenuta la nuova udienza del Persona_1
16.09.2021 alle ore 10,00 in sede di audizione dei testimoni ed alle ore 11,00 per conferimento incarico al CTU. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente verbale al CTU dott. “ Persona_1
Con provvedimento in udienza del 17.9.2021 il Giudice confermava il proprio provvedimento istruttorio in punto di prova orale e formulava i seguenti quesiti al CTU “A) accerti il CTU se nel rapporto di conto corrente e di mutuo per cui è causa la Banca convenuta abbia applicato commissione di massimo scoperto illegittime, verifichi l'anatocismo ed il superamento del tasso c.d. soglia usura tenendo conto dei criteri elaborati nel quesito standard di questo Tribunale e quanto al contratto di mutuo tenendo conto dei criteri della recentissima giurisprudenza della S.C. B) tenuto conto che il revocava la garanzia fideiussoria in data 20.11.2012, stabilisca il CTU il saldo di conto Pt_1 corrente a tale data ed in particolare se fosse a credito o a debito per effetto di successivi accrediti in conto successivi alla data del 20.11.2012” e disponeva procedersi alla audizione dei testi richiesti ed ammessi.
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione dei testi richiesti ed ammessi Testimone_1
ed ed a mezzo deposito della CTU contabile da parte del Tes_2 Testimone_3 dott. in data 25.10.2022. Persona_1
Alla udienza del 28.11.2024 il Giudice preso atto delle deduzioni delle parti, fissava per la audizione a pagina 2 di 10 chiarimenti del CTU così come richiesta degli attori, l'udienza del 16.2.2023.
Alla udienza del 15.5.2023 nel contraddittorio con le parti, il CTU forniva i chiarimenti richiesti, i difensori discutevano la causa ed il Giudice “ Visti gli atti, preso atto dei chiarimenti resi in data odierna dal CTU peraltro nel contraddittorio del CTP e sentite le parti in sede di discussione sui chiarimenti richiesti al dott. , ritenuta la causa matura per la decisione non necessitandosi di Persona_1 ulteriore istruttoria anche tenuto conto che la banca opposta svolgeva memoria di replica relativamente ad istanze istruttorie della parte , fissa per la precisazione delle conclusioni, la nuova CP_1 udienza del 6.11.2023 “.
Nella predetta ultima udienza le parti precisavano le proprie rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art 190 c.p.c..
Ritiene il Giudice che l'opposizione a decreto-ingiuntivo svolta dagli attori/garanti fideiussori sia fondata e pertanto il decreto-ingiuntivo opposto vada revocato per non essere certo, liquido ed esigibile il credito in esso portato ed in particolare per non avere assolto, la parte creditrice odierna opposta, all'onere probatorio su di essa gravante stante la carenza documentale che non ha consentito la corretta ricostruzione del rapporto di dare-avere fra le parti per l'importo richiesto nel decreto-ingiuntivo opposto e per essere in ogni caso nulla la fideiussione omnibus sottoscritta dagli odierni opponenti
(anno 2002-2005) a garanzia del debito della società debitrice principale (anni 2012/2014).
In particolare punto nevralgico del presente giudizio è che dall'analisi dei documenti in atti risulta che nei fascicoli processuali mancano del tutto gli estratti conto del rapporto finanziario principale -conto corrente ordinario n. 6694-, non essendo presenti né i dettagli dei movimenti intervenuti, né i rispettivi riassunti scalari, mentre sono presenti gli estratti conto a scalare del solo “conto anticipi su fatture”,
n.602, quale conto tecnico che, in quanto tale, si limita esclusivamente a raccogliere le registrazioni intervenute nei vari sub-rapporti accesi ne corso del tempo ed a calcolare le competenze trimestrali maturate in relazione a ciascuno di essi, sulla base di tassi di interesse e delle commissioni contrattualmente pattuite, girocontando immediatamente gli importi sul conto corrente principale.
Relativamente a questo conto tecnico n.602 la opposta allega, come appresso, gli estratti conto CP_5 redatti a partire dal 1 trimestre 2011 (saldo iniziale pari a zero), a quello relativo al terzo trimestre 2014 (saldo finale meno euro 249.900,00 , ma, come risulta oggettivamente dalla analisi documentale in atti, mancano gli estratti conto del rapporto finanziario dal IV trimestre 2012 fino al IV trimestre 2013.
Peraltro nel fascicolo monitorio veniva prodotto il contratto di apertura di credito in conto corrente che reca la data del 19.6.2013 , ma gli estratti conto bancari prodotti ed analizzati partono dal primo trimestre del 2011, per cui è evidente che non siano riferibili al predetto contratto di apertura di credito, che è successivo di ben 2 anni .
I contratto di finanziamento chirografario n. 004/132333 del 31.8.2009 pure oggetto di causa e per euro
50.000,00 prevedeva l'erogazione e l'addebito delle singole rate di ammortamento direttamente sul conto ordinario 6694, con la conseguenza che anche relativamente a detto rapporto, è stato impossibile ricostruire l'effettivo andamento dei pagamenti avuti nel corso di svolgimento dello stesso.
La mancanza degli estratti conto relativi al conto n.6694 non ha consentito, pertanto, di accertare le rate effettivamente pagate le spese ivi addebitate e dunque lo svolgimento acuto dal finanziamento nel corso del tempo.
In ogni caso, rileva, che il debito della società sia iniziato, quanto al conto-corrente, nell'anno 2011
(primo trimestre 2011 saldo zero e terzo trimestre anno 2024 saldo meno 249.900,00) ed il prestito finanziario chirografario n.004/122333 per euro 50.000,00 è del 31.8.2009 ed il pagamento delle rate del predetto finanziamento è stato regolare fino a luglio 2012, quando è iniziata l'inadempienza: i debiti di cui al presente giudizio, sono stati contratti, dunque, dalla società debitrice principale negli anni pagina 3 di 10 2012/2014 e dunque esattamente 10 anni dopo la sottoscrizione delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti, che sono, come appresso, del 2002 e del 2005, potendosi pertanto, come appresso, ritenere che gli originari soci garanti, non fossero a conoscenza della gestione societaria decorsi 9 anni dalla sottoscrizione della originaria garanzia fideiussoria a favore della società e ciò anche tenuto conto della intervenuta cessione dei quote da parte del e dell già nell'anno 2006. Pt_1 CP_1
Infatti, fra l'altro, il finanziamento di euro 50.000,00 del 31.08.2009 era a favore della società FE
OU SR (partita iva che è la stessa della , per cui si è ritenuta P.IVA_1 Parte_3
l'estensione dalla prima alla seconda società, ma detto finanziamento prevedeva l'avallo dei soli e e dunque con esclusione dei soci ed CP_10 CP_11 CP_12 Pt_1 con la logica conseguenza che i predetti odierni opponenti non possono essere chiamati a CP_1 rispondere nella qualità di garanti, per detto debito.
Peraltro nel provvedimento di ammissione al passivo della società del debito de quo, si evidenzia “I contratti di finanziamento relativi a : apertura di credito con affidamento di €. 20.000,00 , anticipo su fatture con affidamento di €. 250.000,00 e finanziamento i €. 50.000,00 allegati in copia alla domanda di insinuazione al passivo, non hanno data certa anteriore alla data del fallimento. Per altro sono stati depositati i copie delle raccomandate con ricevute di ritorno, inviate alla ditta fallita e ai fideiussori, in data antecedente la data del fallimento e gli estratti conto . Detti elementi integrano il requisito della data certa dei contratti di finanziamento. Considerato anche che il credito risulta certificato ai sensi dell'art.50 Dlg n.385/93 ,si conclude come segue: Ammesso per euro 265.265,24 categoria Chirografari, come richiesto” pure evidenziandosi la carenza documentale sopra riferita..
E valga il vero.
La controversia trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2015 reg. ing., emesso il 31 marzo 2015 dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti della società , c.f. Parte_3
, dichiarata fallita dallo stesso Tribunale con sentenza n. 13/2014 del 25 febbraio 2014. P.IVA_1
Tale provvedimento ingiungeva il pagamento, tanto alla società quanto a diversi fideiussori, fra cui gli odierni attori opponenti, della complessiva somma di € 267.490,30, derivante dalle seguenti ragioni creditorie: € 251.020,10, “oltre interessi maturati e maturandi dal 25 novembre 2014 e sino all'effettivo saldo”, quale saldo debitore al 24 novembre 2014 del rapporto di conto corrente n. 602, intrattenuto dalla società presso l'istituto di credito opposto, filiale di Ascoli Piceno;
€ 16.470,20, di cui € 15.365,24 per le rate scadute dal 31 luglio 2012 al 31 agosto 2013, “oltre ad € 1.104,96 per interessi su tale importo al 20.11.2014... quale saldo debitore al 20.11.2014… relativo al prestito finanziario di originari 50.000,00, sottoscritto in Ascoli Piceno in data 31 agosto 2009”.
Dunque il credito deriva dal saldo negativo del conto tecnico con saldo negativo a decorrere dal 2011 al
2014 e dal finanziamento concesso nell'anno 2009 con rate di restituzione insolute dal medesimo anno
2012.
Gli attori contestavano, fra l'altro, la “violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 154/92 e dell'art. 117, co. 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 385/93” da parte della denunciando la mancata consegna, al garante, CP_5 della copia “del contratto di apertura di credito in c/c ed anticipi fatture”, nonché della copia “del rapporto di prestito finanziario per € 50.000,00, sottoscritto in Ascoli Piceno il 31/08/2009”, contestavano altresì, sostanzialmente, il credito” sotto i diversi profili dei tassi ultralegali applicati dall'istituto di credito nel corso del rapporto di conto corrente, della capitalizzazione trimestrale degli interessi “e di tutti gli altri costi (spese trimestrali, c.m.s., spese varie)”, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto, rilevando altresì un “tasso usurario” .
La Banca opposta insisteva per la validità e legittimità del proprio credito così come ingiunto.
La consulenza tecnica espletata dal dott. ha consentito di accertare quanto segue. Persona_1
pagina 4 di 10 1) Il conto corrente oggetto di causa è soltanto il c.d. “conto anticipi” n. 602, intrattenuto dalla
[...]
presso la ex “Banca Popolare di Ancona s.p.a.” tra il 26 luglio 2011 (prima Parte_3 operazione registrata) ed il 30 settembre 2014 (saldo finale € -249.900,00): i relativi estratti conto sono stati prodotti in giudizio dalla parte convenuta opposta come suo allegato n. 6 all'atto di costituzione del 13 febbraio 2016. il contratto iniziale di apertura di credito è presente come allegato n. 3 del fascicolo monitorio, risulta sottoscritto dalle parti e reca la data del 19 giugno 2013.
Tale contratto contiene le condizioni economiche applicate, l'importo dell'affidamento concesso alla società per l'eventuale scoperto in conto corrente (€ 20.000) e per l'anticipo su fatture (€ 250.000), entrambi con scadenza 5 ottobre 2013.
Ha accertato il CTU che di tale rapporto finanziario sono stati depositati in giudizio soltanto gli estratti conto redatti a partire dal I° trimestre 2011 (saldo iniziale pari a zero) sino a quello relativo al III° trimestre 2014 (saldo finale € - 249.900,00) e che all'interno di tale arco temporale, non si riscontrano tuttavia gli estratti conto relativi al IV° trimestre 2012 ed al IV° trimestre 2013 e pertanto nei fascicoli processuali mancano del tutto gli estratti conto del rapporto finanziario principale (ordinario) n. 6694, non essendo presenti nè i dettagli dei movimenti intervenuti, né i rispettivi riassunti scalari.
Trattasi di una carenza informativa determinante per la determinazione del rapporto di dare-avere fra le parti e dunque per l'accertamento del credito vanato dalla banca originaria ingiungente nei confronti degli odierni opponenti: il conto anticipi su fatture n. 602, come tutti i c.d. “conti tecnici”, si limita a raccogliere le registrazioni intervenute nei vari sub-rapporti accesi nel corso del tempo ed a calcolare le competenze trimestrali maturate in relazione a ciascuno di essi, sulla base dei tassi di interesse e delle commissioni contrattualmente pattuite, girocontando immediatamente gli importi sul conto corrente principale.
E' evidente pertanto, che, in relazione al conto corrente oggetto di causa, risulti impossibile effettuare gli accertamenti richiesti, mancando gli estratti conto del conto corrente ordinario su cui venivano riversati trimestralmente i rispettivi importi, per cui, assume lo stesso CTU, è possibile soltanto individuare gli importi addebitati dall'istituto di credito ai fini di un'eventuale loro defalcazione.
2) Il contratto di finanziamento chirografario n. 004/132333 pure oggetto di causa, è presente in atti come allegato n. 4 del fascicolo monitorio e prevedeva l'erogazione e l'addebito delle singole rate di ammortamento direttamente sul citato c/c n. 6694, con la conseguenza che, come accertato dal CTU,
“…risulta impossibile ricostruire l'effettivo andamento dei pagamenti avuti nel corso di svolgimento dello stesso”: logico corollario di tale mancanza documentale è che semmai si accertasse usura ex lege n. 108/1996 e/o altre patologie contrattuali del rapporto finanziario de quo, sarebbe comunque impossibile ri-determinare l'eventuale ristoro che potrebbe spettare alla società mutuataria e l'assenza degli estratti conto non consente, infatti, di accertare le rate effettivamente pagate, le spese ivi addebitate e più in generale lo svolgimento avuto dal finanziamento nel corso del tempo.
Assume infatti il CTU che “…. Non disponendo degli estratti conto del rapporto finanziario principale
(sui quali tali somme venivano girocontate alla fine di ciascun trimestre), non si reputa possibile eseguire ulteriori analisi finanziarie e, in specie, quelle richieste dal quesito peritale sub. A). anche per quanto riguarda il secondo rapporto oggetto di causa, l'assenza degli estratti conto del rapporto finanziario sul quale venivano addebitate le rate di rimborso (il citato c/c n. 6694) non permette di accertare gli importi effettivamente pagati, le spese ivi addebitate e più in generale lo svolgimento avuto dal finanziamento nel corso del tempo. “
Ritiene il giudice, in adesione ai motivi di opposizione sul punto, che il “saldoconto” allegato in atti dalla odierna opposta non sia idoneo ad assurgere quale prova dell'esistenza del credito in CP_5 quanto non consente di ricostruire e di accertare quali siano state le operazioni di somma/sottrazione che permettono il saldo negativo preteso dalla e ciò a differenza dell'estratto conto, che, invece, CP_5
pagina 5 di 10 nella sua accezione tecnica esprime non solo la situazione del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, con poi l'indicazione di un saldo.
Pertanto è evidente che la parte creditrice opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente, non fornendo la documentazione necessaria per la dimostrazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui al provvedimento monitorio e dunque nell'importo esatto ivi preteso, a fronte delle eccezioni degli opponenti ed in punto di ricostruzione del rapporto secondo i criteri di cui ai quesiti conferiti in sede di conferimento incarico al CTU, quali criteri standard in uso presso l'intestato ufficio giudiziario .
Per quanto attiene alla determinazione esatta delle somme dovute alla Banca creditrice, si deve tenere conto, altresì della somma di euro 150 mila veniva versata, come dedotto dall'opponente e Pt_1 come risulta dalla documentazione allegata, dalla EUROFIDI a garanzia del debito con la Banca Popolare di Ancona di cui al decreto-ingiuntivo, che pertanto sicuramente, limitatamente a detto importo, è già stato pagato, con conseguente sottrazione del predetto importo da quanto ingiunto e dunque da quanto portato nel decreto-ingiuntivo opposto.
Ritiene altresì il Giudice di condividere le deduzioni degli opponenti sulla nullità delle fideiussioni omnibus rispettivamente sottoscritte dalle parti sia alla luce delle recenti pronunce di giurisprudenza anche a Sezioni Unite della Cassazione e tenuto conto altresì della condotta contraria a buona fede e correttezza della banca che fa ulteriormente credito, nell'anno 2013, alla società, nonostante l'evidente stato di decozione della stessa e del fatto che per due anni avesse omesso di restituire le rate del prestito: come sopra precisato nel luglio 2011 la società interrompe il pagamento delle rate di restituzione del prestito e dopo due anni in cui già si era resa inadempiente, concede un ulteriore credito, con ciò, evidentemente, confidando sulle garanzie all'epoca ed esattamente negli anni 2002 e
2005 prestate dai tre soci, quali, peraltro, soggetti, tutti, totalmente estranei alla gestione della società.
E' emerso infatti in atti ed in particolare dalla prova orale per testimoni espletata, che la gestione della società, era di fatto affidata ad un soggetto diverso , tale essendo, peraltro il CP_10 [...]
solo un mero socio lavoratore ed il e l' già usciti dalla società nell'anno 2006 e Pt_2 Pt_1 CP_1 dunque non rivestendo questi ultimi, la qualifica di socio ( e si confronti sul punto la “cessione di quota della FE OU SR” in atti del 16.2.2006).
Le eccezioni della creditrice sulla tardività delle eccezioni di nullità della clausola omnibus, sono destituite di fondamento per avere tutti gli opponenti tempestivamente contestato la validità della fideiussione e dunque eccepito la nullità, ognuno per quanto relativo alla propria posizione ed assumendo, in particolare, il la propria qualifica di consumatore, con ogni conseguenza di Parte_2 legge.
Peraltro l'apertura di credito da cui scaturiva il debito di cui al decreto-ingiuntivo opposto era del 2011/ 2013 e le fideiussioni sottoscritte negli anni 2002 e 2005 per cui è evidente che i soci originari garanti fideiussori, avessero tutto il diritto di essere informati della ulteriore esposizione debitoria della società, peraltro da loro, si ribadisce, non amministrata: : l'amministratore, si ribadisce soggetto diverso dai tre odierni opponenti, nel giugno 2013 chiede alla un'operazione chiaramente straordinaria, per CP_5 l'appunto l'apertura di credito per un importo ingente, oggetto semmai di idonea autorizzazione dell'assemblea, e l' la concede senza verificare la regolarità e la legittimità dell'operato del CP_13 legale rappresentante, confidando per l'appunto nella presenza delle fideiussioni prestate anni addietro : è evidente il vizio, la irregolarità e/o illegittimità anche alla luce delle norme statutarie della
[...]
come evidenziato dagli opponenti;
ogni negozio risulta chiaramente concluso con Parte_3 eccesso e/ o difetto di potere risultando inefficace per la società rappresentata (cfr. per tutte Cass. Civ.
Sez. II, 15 dicembre 1984 n.6584; Cass. Civ. Sez. III, 28 novembre 1981, n.6353) e risulta inefficace per il fideiussore ed andrà censurato di nullità. pagina 6 di 10 Dunque sul punto i soci/lavoratori e garanti, sottoscrivendo la fideiussione, avevano inteso garantire operazioni valide e regolari comunque fatte nel pieno rispetto del mandato e degli obblighi di buona fede e correttezza e non richieste di credito ulteriore, successive ad un inadempimento già conclamato da 2 anni, che andavano dunque solo ad aggravare una posizione di debito già in essere nei confronti dell'istituto di credito.
Si hanno qui per esteso ripotate e trascritte le deduzioni di cui alla memoria conclusionale dell'opponente e dell'opponente n quanto pienamente condivisibili. Pt_1 Pt_2
Per Cassazione Civile sezioni unite Sentenza 41994/2021 vi sono tre clausole che, se contenute nel contratto di fideiussione, sono da considerarsi nulle. Esse sono:la clausola che impone al fideiussore di pagare alla banca somme da quest'ultima restituite al debitore, perché non dovute (clausola di reviviscenza);la clausola secondo cui il fideiussore rimane obbligato verso la banca anche se quest'ultima non ha richiesto il pagamento al debitore principale entro i termini stabiliti dalla legge (clausola di rinuncia ai termini); la clausola secondo cui il fideiussore è tenuto verso la banca al pagamento, anche se il debito garantito è dichiarato invalido (clausola di sopravvivenza).
Queste clausole sono presenti nei contratti di fideiussione per cui è causa.
Le clausole della fideiussione del 17.4.2002 (prodotta dalla stessa parte opposta unitamente alle memorie istruttorie) peraltro rilasciata a favore della società COMAFER GROUP Srl quale società debitrice principale e che è soggetto diverso dalla odierna società debitrice, per essere diversa la compartecipazione societaria, pure essendo rimasta immutata la partita iva, sono nulle nel loro tenore letterale alla luce di quanto sopra riportato: si confrontino i punti B), F), G) H) .
La fideiussione del 24.6.2005 allegata in atti nel fascicolo di parte , riprende le stesse CP_1 clausole della prima fideiussione sia pure con numerazioni numerica e si confrontino in particolare le clausole di cui ai numeri 2,6,7,8, 9 .
Ritiene il Giudice che l'obbligo di garanzia di cui alle richiamate fideiussioni sia venuto in ogni caso meno, anche eliminando le clausole invalide, non permanendo la funzione economico-sociale della fideiussione e ciò tenuto conto che come sopra, intenzione dei soci garanti fideiussioni era quella di garantire operazioni valide e regolari e ciò anche tenuto conto che il debito di che trattasi veniva contratto sostanzialmente nell'anno 2013 e dunque a distanza di 11 anni dalla originaria fideiussione e quando i soci e avevano già ceduto le quote societarie e dunque erano già usciti e nulla CP_1 Pt_1 avevano a che fare con la gestione ed amministrazione.
Ritiene il Giudice pertanto la nullità integrale della garanzia fideiussoria le cui clausole sopra richiamate sono frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che incidono sulla struttura e sulla causa del contratto, con ciò pregiudicando la posizione dei garanti, che si ritrovano , si ribadisce dopo oltre 10 anni dalla sottoscrizione della fideiussione ed addirittura pure non essendo più soci della originaria debitrice, peraltro società diversa da quella ad oggi obbligata principale.
Peraltro i finanziamento dell'anno 2009, pure oggetto di decreto-ingiuntivo per le rate di restituzione inadempiute con decorrenza luglio 2012, non può essere addebitato ai soci ed che non Pt_1 CP_1 erano garanti per il predetto finanziamento, in quanto già usciti dalla società.
Così come non può essere imputato ai predetti il contratto di apertura di credito del 2013 allegato al fascicolo monitorio, né il saldo negativo del conto preesistente, che inizia con saldo pari a zero nell'anno 2011 e che si chiude nel 2014 con il saldo negativo di cui al procedimento monitorio.
Alla soccombenza segue la condanna della parte creditrice odierna opposta alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori sia pure nella misura del 50% quanto al socio , che a differenza Parte_2 degli opponenti era ancora socio della società debitrice principale negli anni 2011 e successivi e pertanto poteva/doveva essere a conoscenza della situazione di indebitamento della società , che in ogni pagina 7 di 10 caso, nei confronti della Banca si era esposta tenuto conto di tutto quanto dedotto dal CTU Persona_1 in punto di esistenza del credito della nei confronti della società, sintetizzato nelle conclusioni CP_5 alla perizia, ove pure accerta il mancato superamento del tasso usura e si ha qui riportato e trascritto tutto quanto dedotto dal sulla esistenza del debito societario, sia quanto al conto anticipi n. Persona_1
602 per euro 212.652,12, che quanto al prestito chirografario per euro 16.470,20.
Pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte opposta in solido con la intervenuta . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione svolta dai debitori opponenti nella di loro qualità di garanti fideiussori e per l'affetto revoca il decreto-ingiuntivo opposto per non essere certo, liquido ed esigibile il credito in esso portato e nella impossibilità di rideterminare in maniera esatta il rapporto di dare-avere fra le parti per la carenza documentale riscontrata dal CTU nell'elaborato peritale ed in ogni caso per essere nulla la garanzia fideiussoria con clausola omnibus, dagli stessi sottoscritta per cui alcuna pretesa di solidarietà nei confronti della debitrice principale è valida ed operante fra le parti relativamente agli odierni opponenti .
Condanna la Banca creditrice odierna opposta in solido con la intervenuta e per essa CP_8 alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori opponenti Controparte_7 che liquida, quanto agli opponenti e in euro 9.000,00 a favore di Parte_1 Parte_2 ciascuna parte per compenso professionale oltre rimb. forf iva e cpa come per legge ed in euro 634,00 per ciascuna parte a titolo di spese vive e liquida in euro 4500,00 -e dunque con compensazione fra la parte opponente ed opposta, quanto alla metà sul compenso di euro 9000,00-, nei confronti di Pt_2 oltre rimb. forf iva e cpa come per legge ed in euro 317,00 per spese vive, pure con
[...] compensazione fra la parte opponente ed opposta quanto al 50% .
Spese di CTU a carico in via definitiva della parte convenuta.
Così deciso in Ascoli Piceno il 16.8.2024
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
pagina 8 di 10 pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2015 promossa da:
(cod fisc. ) con l'avv. Baldoni Cristina ed elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in via Montebello n.63 San Benedetto del Tronto c/o difensore con l'avv. Ciccolini Francesco e avv.Recchi Andrea e con domicilio eletto in Ascoli CP_1
Piceno via D.Angelini n.64 c/o avv.Ciccolini -Proc.n. 1622/2025 riunita con l'avv.Stefano Ascolani e avv Bruni Massimiliano e con domicilio eletto in San Parte_2
Benedetto del Tronto, via Etruria n. 13 c/o avv. Bruni -proc. n.1529/2025 riunita
ATTORI/debitori opponenti contro
QUALE INCORPORANTE GIA' Controparte_2 CP_3 Controparte_4
con l'avv. BIOCCA GAETANO e con domicilio eletto presso lo studio del CP_5 CP_6 difensore in via Stazione n. 22 Teramo
CONVENUTO/creditore opposto
C.F. per con il patrocinio dell'avv. GRECO Controparte_7 CP_8
RAFFAELLA ed elett.te dom.to in Cosenza, via Panebianco traversa S.Proclo n.14 INTERVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo/ Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/11/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli attori, a mezzo proprio e rispettivo atto, si opponevano al decreto-ingiuntivo loro rispettivamente notificato per il pagamento -in solido e nei limiti delle fideiussioni prestate- in favore della , della somma complessiva di euro Parte_3
267.490,30, così risultante: – euro 251.020,10, oltre interessi maturati e maturandi dal 25 Novembre
2014 e sino all'effettivo saldo, al tasso contrattualmente pattuito, quale saldo debitore al 24/11/2014, risultante dall'estratto conto certificato, conforme ex art. 50 d.lgs. 385/1993 in data 10 Dicembre 2014, relativo al RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ED ANTICIPI
FATTURE ITALIA CON SCADENZA 5.10.2016, SOTTOSCRITTO PRESSO LA FILIALE DI SAN pagina 1 di 10 BENEDETTO DEL TRONTO IN DATA 19 GIUGNO 2013; - euro 16.470,20, di cui euro 15.365,24 per rate scadute dal 31/07/2012 al 31/08/2013 ed euro 1.104,96 per interessi su detto importo al 20/11/2014, oltre successivi interessi pattuiti maturati e maturandi sino all'effettivo saldo, quale saldo debitore al 20/11/2014, risultante dall'estratto conto in data 10 Dicembre 2014, relativo al rapporto di prestito finanziario di originari € 50.000,00 sottoscritto in Ascoli Piceno in data 31 Agosto 2009, Oltre spese liquidate in euro 4.000,00 ed in particolare, come da conclusioni stese in calce ai propri rispettivi atti introduttivi, la revoca e annullamento del decreto-ingiuntivo opposto ed in particolare l'attore eccepiva la propria qualifica di socio della società debitrice principale. Parte_1
Come in atti a cui si rinvia, il Presidente del Tribunale rimetteva i tre distinti giudizi dinanzi al giudice assegnatario della causa iscritta a ruolo per prima che provvedeva, con provvedimento del 14.4.2016 riservato alla udienza del 15.2.2016, alla riunione delle tre distinte procedure distinte e nel quale rigettava altresì la richiesta di provvisoria esecuzione presentata dalla Banca creditrice opposta, mandando le parti alla procedura di mediazione obbligatoria.
A seguito di diversi rinvii concessi per gli anni 2016/2020 su richiesta delle parti per la pendenza della procedura di mediazione, alla udienza del 21.1.2021 il Giudice, preso atto che la mediazione pure tentata aveva avuto esito negativo, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co.VI
c.p.c. .
Si precisa che con atto di costituzione ed intervento ex art.111 c.p.c. del 31.01.2019 intervenivano nel giudizio la a mezzo della mandataria he , Controparte_9 Controparte_7 sulla premessa che fra i crediti in sofferenza conferiti è compreso anche quello oggetto della presente giudizio di opposizione vantato da , nei confronti dei sigg. , Parte_4 CP_1 Parte_1
e , in qualità di garanti della , nel
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1360/2015 R.G.E. + 1622/2015 + 1529/2015 r.g.a.c., ratificando e facendo propria, tutta l'attività sinora svolta ed espletata nell'interesse dell'istituto di credito, nonché reiterando tutte le richieste già avanzate dall'istituto stesso, senza estromissione della Banca Cessionaria in virtù di manleva contrattuale nei giudizi passivi.
Con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 10.2.2021 il Giudice “ Ammette le prove orali per testimoni richieste dalla parte convenuta nella memoria del 19.3.2021 con i capitoli Parte_2 ivi articolati e con i testi indicati;
ammette la CTU contabile richiesta da parte attrice, nomina CTU il dott. e fissa per l'audizione dei testi di parte convenuta la nuova udienza del Persona_1
16.09.2021 alle ore 10,00 in sede di audizione dei testimoni ed alle ore 11,00 per conferimento incarico al CTU. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente verbale al CTU dott. “ Persona_1
Con provvedimento in udienza del 17.9.2021 il Giudice confermava il proprio provvedimento istruttorio in punto di prova orale e formulava i seguenti quesiti al CTU “A) accerti il CTU se nel rapporto di conto corrente e di mutuo per cui è causa la Banca convenuta abbia applicato commissione di massimo scoperto illegittime, verifichi l'anatocismo ed il superamento del tasso c.d. soglia usura tenendo conto dei criteri elaborati nel quesito standard di questo Tribunale e quanto al contratto di mutuo tenendo conto dei criteri della recentissima giurisprudenza della S.C. B) tenuto conto che il revocava la garanzia fideiussoria in data 20.11.2012, stabilisca il CTU il saldo di conto Pt_1 corrente a tale data ed in particolare se fosse a credito o a debito per effetto di successivi accrediti in conto successivi alla data del 20.11.2012” e disponeva procedersi alla audizione dei testi richiesti ed ammessi.
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione dei testi richiesti ed ammessi Testimone_1
ed ed a mezzo deposito della CTU contabile da parte del Tes_2 Testimone_3 dott. in data 25.10.2022. Persona_1
Alla udienza del 28.11.2024 il Giudice preso atto delle deduzioni delle parti, fissava per la audizione a pagina 2 di 10 chiarimenti del CTU così come richiesta degli attori, l'udienza del 16.2.2023.
Alla udienza del 15.5.2023 nel contraddittorio con le parti, il CTU forniva i chiarimenti richiesti, i difensori discutevano la causa ed il Giudice “ Visti gli atti, preso atto dei chiarimenti resi in data odierna dal CTU peraltro nel contraddittorio del CTP e sentite le parti in sede di discussione sui chiarimenti richiesti al dott. , ritenuta la causa matura per la decisione non necessitandosi di Persona_1 ulteriore istruttoria anche tenuto conto che la banca opposta svolgeva memoria di replica relativamente ad istanze istruttorie della parte , fissa per la precisazione delle conclusioni, la nuova CP_1 udienza del 6.11.2023 “.
Nella predetta ultima udienza le parti precisavano le proprie rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art 190 c.p.c..
Ritiene il Giudice che l'opposizione a decreto-ingiuntivo svolta dagli attori/garanti fideiussori sia fondata e pertanto il decreto-ingiuntivo opposto vada revocato per non essere certo, liquido ed esigibile il credito in esso portato ed in particolare per non avere assolto, la parte creditrice odierna opposta, all'onere probatorio su di essa gravante stante la carenza documentale che non ha consentito la corretta ricostruzione del rapporto di dare-avere fra le parti per l'importo richiesto nel decreto-ingiuntivo opposto e per essere in ogni caso nulla la fideiussione omnibus sottoscritta dagli odierni opponenti
(anno 2002-2005) a garanzia del debito della società debitrice principale (anni 2012/2014).
In particolare punto nevralgico del presente giudizio è che dall'analisi dei documenti in atti risulta che nei fascicoli processuali mancano del tutto gli estratti conto del rapporto finanziario principale -conto corrente ordinario n. 6694-, non essendo presenti né i dettagli dei movimenti intervenuti, né i rispettivi riassunti scalari, mentre sono presenti gli estratti conto a scalare del solo “conto anticipi su fatture”,
n.602, quale conto tecnico che, in quanto tale, si limita esclusivamente a raccogliere le registrazioni intervenute nei vari sub-rapporti accesi ne corso del tempo ed a calcolare le competenze trimestrali maturate in relazione a ciascuno di essi, sulla base di tassi di interesse e delle commissioni contrattualmente pattuite, girocontando immediatamente gli importi sul conto corrente principale.
Relativamente a questo conto tecnico n.602 la opposta allega, come appresso, gli estratti conto CP_5 redatti a partire dal 1 trimestre 2011 (saldo iniziale pari a zero), a quello relativo al terzo trimestre 2014 (saldo finale meno euro 249.900,00 , ma, come risulta oggettivamente dalla analisi documentale in atti, mancano gli estratti conto del rapporto finanziario dal IV trimestre 2012 fino al IV trimestre 2013.
Peraltro nel fascicolo monitorio veniva prodotto il contratto di apertura di credito in conto corrente che reca la data del 19.6.2013 , ma gli estratti conto bancari prodotti ed analizzati partono dal primo trimestre del 2011, per cui è evidente che non siano riferibili al predetto contratto di apertura di credito, che è successivo di ben 2 anni .
I contratto di finanziamento chirografario n. 004/132333 del 31.8.2009 pure oggetto di causa e per euro
50.000,00 prevedeva l'erogazione e l'addebito delle singole rate di ammortamento direttamente sul conto ordinario 6694, con la conseguenza che anche relativamente a detto rapporto, è stato impossibile ricostruire l'effettivo andamento dei pagamenti avuti nel corso di svolgimento dello stesso.
La mancanza degli estratti conto relativi al conto n.6694 non ha consentito, pertanto, di accertare le rate effettivamente pagate le spese ivi addebitate e dunque lo svolgimento acuto dal finanziamento nel corso del tempo.
In ogni caso, rileva, che il debito della società sia iniziato, quanto al conto-corrente, nell'anno 2011
(primo trimestre 2011 saldo zero e terzo trimestre anno 2024 saldo meno 249.900,00) ed il prestito finanziario chirografario n.004/122333 per euro 50.000,00 è del 31.8.2009 ed il pagamento delle rate del predetto finanziamento è stato regolare fino a luglio 2012, quando è iniziata l'inadempienza: i debiti di cui al presente giudizio, sono stati contratti, dunque, dalla società debitrice principale negli anni pagina 3 di 10 2012/2014 e dunque esattamente 10 anni dopo la sottoscrizione delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti, che sono, come appresso, del 2002 e del 2005, potendosi pertanto, come appresso, ritenere che gli originari soci garanti, non fossero a conoscenza della gestione societaria decorsi 9 anni dalla sottoscrizione della originaria garanzia fideiussoria a favore della società e ciò anche tenuto conto della intervenuta cessione dei quote da parte del e dell già nell'anno 2006. Pt_1 CP_1
Infatti, fra l'altro, il finanziamento di euro 50.000,00 del 31.08.2009 era a favore della società FE
OU SR (partita iva che è la stessa della , per cui si è ritenuta P.IVA_1 Parte_3
l'estensione dalla prima alla seconda società, ma detto finanziamento prevedeva l'avallo dei soli e e dunque con esclusione dei soci ed CP_10 CP_11 CP_12 Pt_1 con la logica conseguenza che i predetti odierni opponenti non possono essere chiamati a CP_1 rispondere nella qualità di garanti, per detto debito.
Peraltro nel provvedimento di ammissione al passivo della società del debito de quo, si evidenzia “I contratti di finanziamento relativi a : apertura di credito con affidamento di €. 20.000,00 , anticipo su fatture con affidamento di €. 250.000,00 e finanziamento i €. 50.000,00 allegati in copia alla domanda di insinuazione al passivo, non hanno data certa anteriore alla data del fallimento. Per altro sono stati depositati i copie delle raccomandate con ricevute di ritorno, inviate alla ditta fallita e ai fideiussori, in data antecedente la data del fallimento e gli estratti conto . Detti elementi integrano il requisito della data certa dei contratti di finanziamento. Considerato anche che il credito risulta certificato ai sensi dell'art.50 Dlg n.385/93 ,si conclude come segue: Ammesso per euro 265.265,24 categoria Chirografari, come richiesto” pure evidenziandosi la carenza documentale sopra riferita..
E valga il vero.
La controversia trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2015 reg. ing., emesso il 31 marzo 2015 dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti della società , c.f. Parte_3
, dichiarata fallita dallo stesso Tribunale con sentenza n. 13/2014 del 25 febbraio 2014. P.IVA_1
Tale provvedimento ingiungeva il pagamento, tanto alla società quanto a diversi fideiussori, fra cui gli odierni attori opponenti, della complessiva somma di € 267.490,30, derivante dalle seguenti ragioni creditorie: € 251.020,10, “oltre interessi maturati e maturandi dal 25 novembre 2014 e sino all'effettivo saldo”, quale saldo debitore al 24 novembre 2014 del rapporto di conto corrente n. 602, intrattenuto dalla società presso l'istituto di credito opposto, filiale di Ascoli Piceno;
€ 16.470,20, di cui € 15.365,24 per le rate scadute dal 31 luglio 2012 al 31 agosto 2013, “oltre ad € 1.104,96 per interessi su tale importo al 20.11.2014... quale saldo debitore al 20.11.2014… relativo al prestito finanziario di originari 50.000,00, sottoscritto in Ascoli Piceno in data 31 agosto 2009”.
Dunque il credito deriva dal saldo negativo del conto tecnico con saldo negativo a decorrere dal 2011 al
2014 e dal finanziamento concesso nell'anno 2009 con rate di restituzione insolute dal medesimo anno
2012.
Gli attori contestavano, fra l'altro, la “violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 154/92 e dell'art. 117, co. 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 385/93” da parte della denunciando la mancata consegna, al garante, CP_5 della copia “del contratto di apertura di credito in c/c ed anticipi fatture”, nonché della copia “del rapporto di prestito finanziario per € 50.000,00, sottoscritto in Ascoli Piceno il 31/08/2009”, contestavano altresì, sostanzialmente, il credito” sotto i diversi profili dei tassi ultralegali applicati dall'istituto di credito nel corso del rapporto di conto corrente, della capitalizzazione trimestrale degli interessi “e di tutti gli altri costi (spese trimestrali, c.m.s., spese varie)”, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto, rilevando altresì un “tasso usurario” .
La Banca opposta insisteva per la validità e legittimità del proprio credito così come ingiunto.
La consulenza tecnica espletata dal dott. ha consentito di accertare quanto segue. Persona_1
pagina 4 di 10 1) Il conto corrente oggetto di causa è soltanto il c.d. “conto anticipi” n. 602, intrattenuto dalla
[...]
presso la ex “Banca Popolare di Ancona s.p.a.” tra il 26 luglio 2011 (prima Parte_3 operazione registrata) ed il 30 settembre 2014 (saldo finale € -249.900,00): i relativi estratti conto sono stati prodotti in giudizio dalla parte convenuta opposta come suo allegato n. 6 all'atto di costituzione del 13 febbraio 2016. il contratto iniziale di apertura di credito è presente come allegato n. 3 del fascicolo monitorio, risulta sottoscritto dalle parti e reca la data del 19 giugno 2013.
Tale contratto contiene le condizioni economiche applicate, l'importo dell'affidamento concesso alla società per l'eventuale scoperto in conto corrente (€ 20.000) e per l'anticipo su fatture (€ 250.000), entrambi con scadenza 5 ottobre 2013.
Ha accertato il CTU che di tale rapporto finanziario sono stati depositati in giudizio soltanto gli estratti conto redatti a partire dal I° trimestre 2011 (saldo iniziale pari a zero) sino a quello relativo al III° trimestre 2014 (saldo finale € - 249.900,00) e che all'interno di tale arco temporale, non si riscontrano tuttavia gli estratti conto relativi al IV° trimestre 2012 ed al IV° trimestre 2013 e pertanto nei fascicoli processuali mancano del tutto gli estratti conto del rapporto finanziario principale (ordinario) n. 6694, non essendo presenti nè i dettagli dei movimenti intervenuti, né i rispettivi riassunti scalari.
Trattasi di una carenza informativa determinante per la determinazione del rapporto di dare-avere fra le parti e dunque per l'accertamento del credito vanato dalla banca originaria ingiungente nei confronti degli odierni opponenti: il conto anticipi su fatture n. 602, come tutti i c.d. “conti tecnici”, si limita a raccogliere le registrazioni intervenute nei vari sub-rapporti accesi nel corso del tempo ed a calcolare le competenze trimestrali maturate in relazione a ciascuno di essi, sulla base dei tassi di interesse e delle commissioni contrattualmente pattuite, girocontando immediatamente gli importi sul conto corrente principale.
E' evidente pertanto, che, in relazione al conto corrente oggetto di causa, risulti impossibile effettuare gli accertamenti richiesti, mancando gli estratti conto del conto corrente ordinario su cui venivano riversati trimestralmente i rispettivi importi, per cui, assume lo stesso CTU, è possibile soltanto individuare gli importi addebitati dall'istituto di credito ai fini di un'eventuale loro defalcazione.
2) Il contratto di finanziamento chirografario n. 004/132333 pure oggetto di causa, è presente in atti come allegato n. 4 del fascicolo monitorio e prevedeva l'erogazione e l'addebito delle singole rate di ammortamento direttamente sul citato c/c n. 6694, con la conseguenza che, come accertato dal CTU,
“…risulta impossibile ricostruire l'effettivo andamento dei pagamenti avuti nel corso di svolgimento dello stesso”: logico corollario di tale mancanza documentale è che semmai si accertasse usura ex lege n. 108/1996 e/o altre patologie contrattuali del rapporto finanziario de quo, sarebbe comunque impossibile ri-determinare l'eventuale ristoro che potrebbe spettare alla società mutuataria e l'assenza degli estratti conto non consente, infatti, di accertare le rate effettivamente pagate, le spese ivi addebitate e più in generale lo svolgimento avuto dal finanziamento nel corso del tempo.
Assume infatti il CTU che “…. Non disponendo degli estratti conto del rapporto finanziario principale
(sui quali tali somme venivano girocontate alla fine di ciascun trimestre), non si reputa possibile eseguire ulteriori analisi finanziarie e, in specie, quelle richieste dal quesito peritale sub. A). anche per quanto riguarda il secondo rapporto oggetto di causa, l'assenza degli estratti conto del rapporto finanziario sul quale venivano addebitate le rate di rimborso (il citato c/c n. 6694) non permette di accertare gli importi effettivamente pagati, le spese ivi addebitate e più in generale lo svolgimento avuto dal finanziamento nel corso del tempo. “
Ritiene il giudice, in adesione ai motivi di opposizione sul punto, che il “saldoconto” allegato in atti dalla odierna opposta non sia idoneo ad assurgere quale prova dell'esistenza del credito in CP_5 quanto non consente di ricostruire e di accertare quali siano state le operazioni di somma/sottrazione che permettono il saldo negativo preteso dalla e ciò a differenza dell'estratto conto, che, invece, CP_5
pagina 5 di 10 nella sua accezione tecnica esprime non solo la situazione del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, con poi l'indicazione di un saldo.
Pertanto è evidente che la parte creditrice opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente, non fornendo la documentazione necessaria per la dimostrazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui al provvedimento monitorio e dunque nell'importo esatto ivi preteso, a fronte delle eccezioni degli opponenti ed in punto di ricostruzione del rapporto secondo i criteri di cui ai quesiti conferiti in sede di conferimento incarico al CTU, quali criteri standard in uso presso l'intestato ufficio giudiziario .
Per quanto attiene alla determinazione esatta delle somme dovute alla Banca creditrice, si deve tenere conto, altresì della somma di euro 150 mila veniva versata, come dedotto dall'opponente e Pt_1 come risulta dalla documentazione allegata, dalla EUROFIDI a garanzia del debito con la Banca Popolare di Ancona di cui al decreto-ingiuntivo, che pertanto sicuramente, limitatamente a detto importo, è già stato pagato, con conseguente sottrazione del predetto importo da quanto ingiunto e dunque da quanto portato nel decreto-ingiuntivo opposto.
Ritiene altresì il Giudice di condividere le deduzioni degli opponenti sulla nullità delle fideiussioni omnibus rispettivamente sottoscritte dalle parti sia alla luce delle recenti pronunce di giurisprudenza anche a Sezioni Unite della Cassazione e tenuto conto altresì della condotta contraria a buona fede e correttezza della banca che fa ulteriormente credito, nell'anno 2013, alla società, nonostante l'evidente stato di decozione della stessa e del fatto che per due anni avesse omesso di restituire le rate del prestito: come sopra precisato nel luglio 2011 la società interrompe il pagamento delle rate di restituzione del prestito e dopo due anni in cui già si era resa inadempiente, concede un ulteriore credito, con ciò, evidentemente, confidando sulle garanzie all'epoca ed esattamente negli anni 2002 e
2005 prestate dai tre soci, quali, peraltro, soggetti, tutti, totalmente estranei alla gestione della società.
E' emerso infatti in atti ed in particolare dalla prova orale per testimoni espletata, che la gestione della società, era di fatto affidata ad un soggetto diverso , tale essendo, peraltro il CP_10 [...]
solo un mero socio lavoratore ed il e l' già usciti dalla società nell'anno 2006 e Pt_2 Pt_1 CP_1 dunque non rivestendo questi ultimi, la qualifica di socio ( e si confronti sul punto la “cessione di quota della FE OU SR” in atti del 16.2.2006).
Le eccezioni della creditrice sulla tardività delle eccezioni di nullità della clausola omnibus, sono destituite di fondamento per avere tutti gli opponenti tempestivamente contestato la validità della fideiussione e dunque eccepito la nullità, ognuno per quanto relativo alla propria posizione ed assumendo, in particolare, il la propria qualifica di consumatore, con ogni conseguenza di Parte_2 legge.
Peraltro l'apertura di credito da cui scaturiva il debito di cui al decreto-ingiuntivo opposto era del 2011/ 2013 e le fideiussioni sottoscritte negli anni 2002 e 2005 per cui è evidente che i soci originari garanti fideiussori, avessero tutto il diritto di essere informati della ulteriore esposizione debitoria della società, peraltro da loro, si ribadisce, non amministrata: : l'amministratore, si ribadisce soggetto diverso dai tre odierni opponenti, nel giugno 2013 chiede alla un'operazione chiaramente straordinaria, per CP_5 l'appunto l'apertura di credito per un importo ingente, oggetto semmai di idonea autorizzazione dell'assemblea, e l' la concede senza verificare la regolarità e la legittimità dell'operato del CP_13 legale rappresentante, confidando per l'appunto nella presenza delle fideiussioni prestate anni addietro : è evidente il vizio, la irregolarità e/o illegittimità anche alla luce delle norme statutarie della
[...]
come evidenziato dagli opponenti;
ogni negozio risulta chiaramente concluso con Parte_3 eccesso e/ o difetto di potere risultando inefficace per la società rappresentata (cfr. per tutte Cass. Civ.
Sez. II, 15 dicembre 1984 n.6584; Cass. Civ. Sez. III, 28 novembre 1981, n.6353) e risulta inefficace per il fideiussore ed andrà censurato di nullità. pagina 6 di 10 Dunque sul punto i soci/lavoratori e garanti, sottoscrivendo la fideiussione, avevano inteso garantire operazioni valide e regolari comunque fatte nel pieno rispetto del mandato e degli obblighi di buona fede e correttezza e non richieste di credito ulteriore, successive ad un inadempimento già conclamato da 2 anni, che andavano dunque solo ad aggravare una posizione di debito già in essere nei confronti dell'istituto di credito.
Si hanno qui per esteso ripotate e trascritte le deduzioni di cui alla memoria conclusionale dell'opponente e dell'opponente n quanto pienamente condivisibili. Pt_1 Pt_2
Per Cassazione Civile sezioni unite Sentenza 41994/2021 vi sono tre clausole che, se contenute nel contratto di fideiussione, sono da considerarsi nulle. Esse sono:la clausola che impone al fideiussore di pagare alla banca somme da quest'ultima restituite al debitore, perché non dovute (clausola di reviviscenza);la clausola secondo cui il fideiussore rimane obbligato verso la banca anche se quest'ultima non ha richiesto il pagamento al debitore principale entro i termini stabiliti dalla legge (clausola di rinuncia ai termini); la clausola secondo cui il fideiussore è tenuto verso la banca al pagamento, anche se il debito garantito è dichiarato invalido (clausola di sopravvivenza).
Queste clausole sono presenti nei contratti di fideiussione per cui è causa.
Le clausole della fideiussione del 17.4.2002 (prodotta dalla stessa parte opposta unitamente alle memorie istruttorie) peraltro rilasciata a favore della società COMAFER GROUP Srl quale società debitrice principale e che è soggetto diverso dalla odierna società debitrice, per essere diversa la compartecipazione societaria, pure essendo rimasta immutata la partita iva, sono nulle nel loro tenore letterale alla luce di quanto sopra riportato: si confrontino i punti B), F), G) H) .
La fideiussione del 24.6.2005 allegata in atti nel fascicolo di parte , riprende le stesse CP_1 clausole della prima fideiussione sia pure con numerazioni numerica e si confrontino in particolare le clausole di cui ai numeri 2,6,7,8, 9 .
Ritiene il Giudice che l'obbligo di garanzia di cui alle richiamate fideiussioni sia venuto in ogni caso meno, anche eliminando le clausole invalide, non permanendo la funzione economico-sociale della fideiussione e ciò tenuto conto che come sopra, intenzione dei soci garanti fideiussioni era quella di garantire operazioni valide e regolari e ciò anche tenuto conto che il debito di che trattasi veniva contratto sostanzialmente nell'anno 2013 e dunque a distanza di 11 anni dalla originaria fideiussione e quando i soci e avevano già ceduto le quote societarie e dunque erano già usciti e nulla CP_1 Pt_1 avevano a che fare con la gestione ed amministrazione.
Ritiene il Giudice pertanto la nullità integrale della garanzia fideiussoria le cui clausole sopra richiamate sono frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che incidono sulla struttura e sulla causa del contratto, con ciò pregiudicando la posizione dei garanti, che si ritrovano , si ribadisce dopo oltre 10 anni dalla sottoscrizione della fideiussione ed addirittura pure non essendo più soci della originaria debitrice, peraltro società diversa da quella ad oggi obbligata principale.
Peraltro i finanziamento dell'anno 2009, pure oggetto di decreto-ingiuntivo per le rate di restituzione inadempiute con decorrenza luglio 2012, non può essere addebitato ai soci ed che non Pt_1 CP_1 erano garanti per il predetto finanziamento, in quanto già usciti dalla società.
Così come non può essere imputato ai predetti il contratto di apertura di credito del 2013 allegato al fascicolo monitorio, né il saldo negativo del conto preesistente, che inizia con saldo pari a zero nell'anno 2011 e che si chiude nel 2014 con il saldo negativo di cui al procedimento monitorio.
Alla soccombenza segue la condanna della parte creditrice odierna opposta alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori sia pure nella misura del 50% quanto al socio , che a differenza Parte_2 degli opponenti era ancora socio della società debitrice principale negli anni 2011 e successivi e pertanto poteva/doveva essere a conoscenza della situazione di indebitamento della società , che in ogni pagina 7 di 10 caso, nei confronti della Banca si era esposta tenuto conto di tutto quanto dedotto dal CTU Persona_1 in punto di esistenza del credito della nei confronti della società, sintetizzato nelle conclusioni CP_5 alla perizia, ove pure accerta il mancato superamento del tasso usura e si ha qui riportato e trascritto tutto quanto dedotto dal sulla esistenza del debito societario, sia quanto al conto anticipi n. Persona_1
602 per euro 212.652,12, che quanto al prestito chirografario per euro 16.470,20.
Pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte opposta in solido con la intervenuta . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione svolta dai debitori opponenti nella di loro qualità di garanti fideiussori e per l'affetto revoca il decreto-ingiuntivo opposto per non essere certo, liquido ed esigibile il credito in esso portato e nella impossibilità di rideterminare in maniera esatta il rapporto di dare-avere fra le parti per la carenza documentale riscontrata dal CTU nell'elaborato peritale ed in ogni caso per essere nulla la garanzia fideiussoria con clausola omnibus, dagli stessi sottoscritta per cui alcuna pretesa di solidarietà nei confronti della debitrice principale è valida ed operante fra le parti relativamente agli odierni opponenti .
Condanna la Banca creditrice odierna opposta in solido con la intervenuta e per essa CP_8 alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori opponenti Controparte_7 che liquida, quanto agli opponenti e in euro 9.000,00 a favore di Parte_1 Parte_2 ciascuna parte per compenso professionale oltre rimb. forf iva e cpa come per legge ed in euro 634,00 per ciascuna parte a titolo di spese vive e liquida in euro 4500,00 -e dunque con compensazione fra la parte opponente ed opposta, quanto alla metà sul compenso di euro 9000,00-, nei confronti di Pt_2 oltre rimb. forf iva e cpa come per legge ed in euro 317,00 per spese vive, pure con
[...] compensazione fra la parte opponente ed opposta quanto al 50% .
Spese di CTU a carico in via definitiva della parte convenuta.
Così deciso in Ascoli Piceno il 16.8.2024
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
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