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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2107 /2023 vertente TRA nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati LUIGI CICCARELLI e FERRILLO SASCHA, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA SANTO STEFANO, 37 80127 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. SAVASTANO MARINA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito – reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2023 parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, con condanna al pagamento dei ratei e delle spese. A fondamento della domanda sosteneva che la sentenza definitiva per i reati contestati era intervenuta nell'anno 2012 era precedente all'inoltro della domanda del reddito di cittadinanza. Si costituiva l che resisteva al ricorso. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dal d.l. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale
1 razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. L'art. 1, comma 1, così, definisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. L'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali per accedere al reddito, che devono sussistere, sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata dell'erogazione. La lettera c-bis) del comma 1 di tale articolo, introdotta in sede di conversione, in particolare, stabilisce che il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si tratta di determinati reati, individuati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7 (attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza), nonché dagli artt. 270-bis, 280,289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo. Il beneficio economico è erogato sulla base di una scala di equivalenza parametrata sui componenti del nucleo familiare. Qualora un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato detentivo, ovvero sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti (art. 3, comma 13). Medesima conseguenza si ha quando faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3. Ai sensi dell'art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario rispettare numerose condizionalità, quali l'immediata disponibilità al lavoro (con l'obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue) e l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l'inclusione sociale. Al rispetto di tali condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi, salvi taluni specifici casi di esonero. Il venir meno agli obblighi comporta dirette conseguenze sulla percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravità dell'inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi sino alla decadenza dallo stesso beneficio.
2 Alla condanna definitiva (o all'applicazione della pena su richiesta delle parti) per i ricordati reati di cui all'art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza. La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l'obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l'ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. L'art.
7-ter, comma 1, invece, disciplina la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui venga applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o che sia condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati all'art. 7, comma 3 (o che sia dichiarato latitante ai sensi dell'art. 296 cod. proc. pen. o si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena). Il provvedimento di sospensione - che può essere a sua volta revocato dall'autorità giudiziaria che l'ha disposto quando vengano meno le condizioni che l'abbiano determinato, senza la corresponsione differita degli importi maturati durante il periodo di sospensione (art.
7-ter, comma 5) - opera nel limite e con le modalità di cui al citato art. 3, comma 13, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Si è già ricordato che, ai sensi di tale disposizione, il reddito di cittadinanza può essere concesso anche se nel nucleo familiare sia presente un soggetto in stato detentivo o sottoposto a misura cautelare, senza però computare tale soggetto nel parametro della scala di equivalenza. Ne deriva che analoga conseguenza si avrà qualora lo stato detentivo o la misura cautelare personale sopraggiungano in corso d'opera.
A differenza della revoca, dunque, la sospensione non ha effetto retroattivo ed è adottata dal giudice che ha disposto la misura cautelare oppure che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva o dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 cod. proc. pen., al quale il condannato si sia volontariamente sottratto (art.
7-ter, commi 2 e 3). Il provvedimento di sospensione è poi comunicato all'ente erogatore che deve disporre la temporanea cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza (art.
7-ter, comma 4). Come già chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 122 del 2020, il legislatore ha dunque previsto un particolare requisito di onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza - la mancata soggezione a misure cautelari personali - che, al pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell'erogazione del beneficio economico. Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, «altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici (si vedano le sentenze n. 161 del 2018, n. 276 del 2016, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997 e n. 297 del 1993)».
L'art. 7 L. 26/2019 e le sanzioni in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
3 La normativa prevede, inoltre, degli obblighi di comunicazione in relazione ai requisiti sopra enunciati nonché delle sanzioni in caso di mancata comunicazione. Si tratta dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019 (conv. dalla legge n. 26/2019). In particolare, l'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato 'sanzioni' prevede, al comma 4, che Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Tanto premesso in termini generali, osserva il Tribunale che parte ricorrente ha sia omesso di dichiarare la presenza di una sentenza che statuiva la condanna definitiva, elemento già ostativo alla concessione del beneficio, sia ha effettivamente riportato una condanna per i reati indicati dalla normativa di riferimento sopra citata, nei 10 anni precedenti;
tale condanna inibisce il godimento del beneficio.
Nel resto, valgano le seguenti osservazioni.
La natura giuridica dell'indebito per reddito di cittadinanza In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass. n. 13915/2021). Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a
4 disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Peraltro, anche prescindendosi dalla ritenuta natura assistenziale della prestazione, valga rilevare che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, I. n. 88/1989, e 13, comma 1, I. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.; che, nel caso di specie, deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento che l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione che non siano già conosciuti dall'ente competente ben può ravvisarsi anche allorché, come nella specie, l' sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del CP_1 ricorrente obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo vale a dire la Guardia di Finanza. A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Per completezza espositiva si osserva che in ogni caso non sussiste la prova del requisito economico quale presupposto del riconoscimento del beneficio. In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2
5 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la missiva indirizzata alla parte ricorrente dall' contiene il chiaro CP_1 riferimento alla rioccupazione del ricorrente. L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul titolare della prestazione. Osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha provato i presupposti costitutivi del diritto: oltre al requisito della cittadinanza e della residenza, dà diritto alla prestazione la concorrenza di ulteriori requisiti ed in particolare il requisito economico, che nel caso di specie non può ritenersi provato. L'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale, infatti, deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118 del 1971 all' art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da autocertificazioni contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. 04/04/2014 n. 8046, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167). La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta dalla Corte di Cassazione (v. Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, 11596; Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010). Nel caso di specie la ricorrente ha provveduto a depositare solo una certificazione ISEE, che, come chiarito, non è altro che una dichiarazione fatta dalla stessa parte all'ente erogatore, alla quale non può riconoscersi valore probatorio. In assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto il ricorso in merito all'accertamento dell'indebito non può essere accolto. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 04/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2107 /2023 vertente TRA nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati LUIGI CICCARELLI e FERRILLO SASCHA, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA SANTO STEFANO, 37 80127 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. SAVASTANO MARINA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito – reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2023 parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, con condanna al pagamento dei ratei e delle spese. A fondamento della domanda sosteneva che la sentenza definitiva per i reati contestati era intervenuta nell'anno 2012 era precedente all'inoltro della domanda del reddito di cittadinanza. Si costituiva l che resisteva al ricorso. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dal d.l. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale
1 razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. L'art. 1, comma 1, così, definisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. L'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali per accedere al reddito, che devono sussistere, sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata dell'erogazione. La lettera c-bis) del comma 1 di tale articolo, introdotta in sede di conversione, in particolare, stabilisce che il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si tratta di determinati reati, individuati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7 (attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza), nonché dagli artt. 270-bis, 280,289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo. Il beneficio economico è erogato sulla base di una scala di equivalenza parametrata sui componenti del nucleo familiare. Qualora un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato detentivo, ovvero sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti (art. 3, comma 13). Medesima conseguenza si ha quando faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3. Ai sensi dell'art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario rispettare numerose condizionalità, quali l'immediata disponibilità al lavoro (con l'obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue) e l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l'inclusione sociale. Al rispetto di tali condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi, salvi taluni specifici casi di esonero. Il venir meno agli obblighi comporta dirette conseguenze sulla percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravità dell'inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi sino alla decadenza dallo stesso beneficio.
2 Alla condanna definitiva (o all'applicazione della pena su richiesta delle parti) per i ricordati reati di cui all'art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza. La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l'obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l'ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. L'art.
7-ter, comma 1, invece, disciplina la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui venga applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o che sia condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati all'art. 7, comma 3 (o che sia dichiarato latitante ai sensi dell'art. 296 cod. proc. pen. o si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena). Il provvedimento di sospensione - che può essere a sua volta revocato dall'autorità giudiziaria che l'ha disposto quando vengano meno le condizioni che l'abbiano determinato, senza la corresponsione differita degli importi maturati durante il periodo di sospensione (art.
7-ter, comma 5) - opera nel limite e con le modalità di cui al citato art. 3, comma 13, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Si è già ricordato che, ai sensi di tale disposizione, il reddito di cittadinanza può essere concesso anche se nel nucleo familiare sia presente un soggetto in stato detentivo o sottoposto a misura cautelare, senza però computare tale soggetto nel parametro della scala di equivalenza. Ne deriva che analoga conseguenza si avrà qualora lo stato detentivo o la misura cautelare personale sopraggiungano in corso d'opera.
A differenza della revoca, dunque, la sospensione non ha effetto retroattivo ed è adottata dal giudice che ha disposto la misura cautelare oppure che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva o dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 cod. proc. pen., al quale il condannato si sia volontariamente sottratto (art.
7-ter, commi 2 e 3). Il provvedimento di sospensione è poi comunicato all'ente erogatore che deve disporre la temporanea cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza (art.
7-ter, comma 4). Come già chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 122 del 2020, il legislatore ha dunque previsto un particolare requisito di onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza - la mancata soggezione a misure cautelari personali - che, al pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell'erogazione del beneficio economico. Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, «altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici (si vedano le sentenze n. 161 del 2018, n. 276 del 2016, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997 e n. 297 del 1993)».
L'art. 7 L. 26/2019 e le sanzioni in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
3 La normativa prevede, inoltre, degli obblighi di comunicazione in relazione ai requisiti sopra enunciati nonché delle sanzioni in caso di mancata comunicazione. Si tratta dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019 (conv. dalla legge n. 26/2019). In particolare, l'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato 'sanzioni' prevede, al comma 4, che Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Tanto premesso in termini generali, osserva il Tribunale che parte ricorrente ha sia omesso di dichiarare la presenza di una sentenza che statuiva la condanna definitiva, elemento già ostativo alla concessione del beneficio, sia ha effettivamente riportato una condanna per i reati indicati dalla normativa di riferimento sopra citata, nei 10 anni precedenti;
tale condanna inibisce il godimento del beneficio.
Nel resto, valgano le seguenti osservazioni.
La natura giuridica dell'indebito per reddito di cittadinanza In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass. n. 13915/2021). Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a
4 disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Peraltro, anche prescindendosi dalla ritenuta natura assistenziale della prestazione, valga rilevare che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, I. n. 88/1989, e 13, comma 1, I. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.; che, nel caso di specie, deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento che l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione che non siano già conosciuti dall'ente competente ben può ravvisarsi anche allorché, come nella specie, l' sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del CP_1 ricorrente obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo vale a dire la Guardia di Finanza. A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Per completezza espositiva si osserva che in ogni caso non sussiste la prova del requisito economico quale presupposto del riconoscimento del beneficio. In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2
5 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la missiva indirizzata alla parte ricorrente dall' contiene il chiaro CP_1 riferimento alla rioccupazione del ricorrente. L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul titolare della prestazione. Osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha provato i presupposti costitutivi del diritto: oltre al requisito della cittadinanza e della residenza, dà diritto alla prestazione la concorrenza di ulteriori requisiti ed in particolare il requisito economico, che nel caso di specie non può ritenersi provato. L'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale, infatti, deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118 del 1971 all' art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da autocertificazioni contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. 04/04/2014 n. 8046, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167). La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta dalla Corte di Cassazione (v. Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, 11596; Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010). Nel caso di specie la ricorrente ha provveduto a depositare solo una certificazione ISEE, che, come chiarito, non è altro che una dichiarazione fatta dalla stessa parte all'ente erogatore, alla quale non può riconoscersi valore probatorio. In assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto il ricorso in merito all'accertamento dell'indebito non può essere accolto. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 04/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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