TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5364/2025, introdotta da
TRA
IVOLI (RM), 03/05/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SUCCI PATRIZIA;
E
(ROMA (RM), 03/12/1980), con il patrocinio dell'avv. SUCCI Controparte_1
PATRIZIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 22/02/2003 nel Comune di San Gregorio da SO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2003, n. 2, p. 2, s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) affido condiviso del minore diciasettenne Persona_1
c) assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi al 50%, sita in Roma
(Rm), Via Castel di Lama n 32 - Scala UN - Int. 1, alla Sig , essendosene Controparte_1 il marito allontanato ormai da tempo;
d) libero diritto di visita e frequenza del minore con il padre, genitore non Per_1 collocatario, previo avviso telefonico e tenuto conto della volontà, condizioni di salute, impegni scolastici e ricreativi dello stesso, previ accordi da comunicarsi con congruo anticipo;
e) corresponsione a carico del padre, a titolo di mantenimento ordinario mensile del minore pari ad euro 250,00 mensili (diconsi Euro duecentocinquanta/00), oltre ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese;
f) corresponsione, da intendersi quale mero contributo/aiuto di avviamento per il periodo post - separazione, in favore della moglie, a carico del marito, della somma di Euro 250,00 mensili, per un periodo massimo di n 18 mesi, con decorrenza dal deposito della sentenza di separazione, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, che decadrà automaticamente, senza alcuna necessità di ulteriori adempimenti ed anche prima, di tale periodo, in caso di autosufficienza economica della Sig;
CP_1 g) i coniugi concordemente stabiliscono che l'assegno unico mensile di circa Euro 200,00 mensili, erogato in favore del figlio minore corrisposto mensilmente dall'INPS, Per_1 potrà essere incassato dalla Sig ed impiegato per esigenze del minore Controparte_1 stesso;
h) ripartizione al 50% di tutte le spese di carattere straordinario, ricreative, scolastiche e quant'altro, non coperte dal SSN, previamente concordate tra i genitori, così come previste nel protocollo d'intesa tra il COA di Roma ed il Tribunale di Roma;
i) i coniugi dichiarano, allo stato, che le eventuali ulteriori pretese patrimoniali qualora sussistenti, verranno definite in separata sede”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi M), Parte_2
03/05/1978) e (ROMA (RM), 03/12/1980), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 22/02/2003 nel Comune di San Gregorio da SO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2003, n. 2, p. 2, s. A), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5364/2025, introdotta da
TRA
IVOLI (RM), 03/05/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SUCCI PATRIZIA;
E
(ROMA (RM), 03/12/1980), con il patrocinio dell'avv. SUCCI Controparte_1
PATRIZIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 22/02/2003 nel Comune di San Gregorio da SO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2003, n. 2, p. 2, s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) affido condiviso del minore diciasettenne Persona_1
c) assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi al 50%, sita in Roma
(Rm), Via Castel di Lama n 32 - Scala UN - Int. 1, alla Sig , essendosene Controparte_1 il marito allontanato ormai da tempo;
d) libero diritto di visita e frequenza del minore con il padre, genitore non Per_1 collocatario, previo avviso telefonico e tenuto conto della volontà, condizioni di salute, impegni scolastici e ricreativi dello stesso, previ accordi da comunicarsi con congruo anticipo;
e) corresponsione a carico del padre, a titolo di mantenimento ordinario mensile del minore pari ad euro 250,00 mensili (diconsi Euro duecentocinquanta/00), oltre ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese;
f) corresponsione, da intendersi quale mero contributo/aiuto di avviamento per il periodo post - separazione, in favore della moglie, a carico del marito, della somma di Euro 250,00 mensili, per un periodo massimo di n 18 mesi, con decorrenza dal deposito della sentenza di separazione, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, che decadrà automaticamente, senza alcuna necessità di ulteriori adempimenti ed anche prima, di tale periodo, in caso di autosufficienza economica della Sig;
CP_1 g) i coniugi concordemente stabiliscono che l'assegno unico mensile di circa Euro 200,00 mensili, erogato in favore del figlio minore corrisposto mensilmente dall'INPS, Per_1 potrà essere incassato dalla Sig ed impiegato per esigenze del minore Controparte_1 stesso;
h) ripartizione al 50% di tutte le spese di carattere straordinario, ricreative, scolastiche e quant'altro, non coperte dal SSN, previamente concordate tra i genitori, così come previste nel protocollo d'intesa tra il COA di Roma ed il Tribunale di Roma;
i) i coniugi dichiarano, allo stato, che le eventuali ulteriori pretese patrimoniali qualora sussistenti, verranno definite in separata sede”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi M), Parte_2
03/05/1978) e (ROMA (RM), 03/12/1980), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 22/02/2003 nel Comune di San Gregorio da SO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2003, n. 2, p. 2, s. A), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi