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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 517/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/01/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparsa l'avv. Versari in sostituzione dell'avv. Naso per parte ricorrente. Nessuno è comparso per parte resistente che, stante la regolarità della notifica, viene dichiarata contumace su richiesta di parte ricorrente.
L'avv. Versari discute la causa e ne chiede la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Rinuncia altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 517/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliato in SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO N.1/B 00100 ROMA presso il difensore avv. NASO
DOMENICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docente;
letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi
qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d. l. 25 giugno 2008 n.
pagina 3 di 8 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 1.000,00, oltre Controparte_2
interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Nessuno si è costituito per parte resistente, che all'udienza del 14.01.2025 è stata dunque dichiarata contumace.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del
14.01.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.
29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
pagina 4 di 8 ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le
supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte
del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo
costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente
pagina 5 di 8 si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle
azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Risulta provato da parte ricorrente che la docente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L.
124/1999, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che la docente ricorrente risulta ancora impiegato presso il
[...]
, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, Controparte_2
l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c.
121, l. 107/2015).
Alla ricorrente, quindi, per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 spetta in misura piena la
Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
3.
pagina 6 di 8 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, aumentati del 10 % ex art. 4 comma 8 del D. M. 55/2014.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire Parte_1
per gli anni 2021/2022 e 2022/2023 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 283,80 per compensi, oltre € 21,50 di contributo, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 7 di 8 Così deciso in Forlì, il 14/01/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 517/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/01/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparsa l'avv. Versari in sostituzione dell'avv. Naso per parte ricorrente. Nessuno è comparso per parte resistente che, stante la regolarità della notifica, viene dichiarata contumace su richiesta di parte ricorrente.
L'avv. Versari discute la causa e ne chiede la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Rinuncia altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 517/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliato in SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO N.1/B 00100 ROMA presso il difensore avv. NASO
DOMENICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docente;
letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi
qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d. l. 25 giugno 2008 n.
pagina 3 di 8 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 1.000,00, oltre Controparte_2
interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Nessuno si è costituito per parte resistente, che all'udienza del 14.01.2025 è stata dunque dichiarata contumace.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del
14.01.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.
29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
pagina 4 di 8 ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le
supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte
del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo
costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente
pagina 5 di 8 si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle
azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Risulta provato da parte ricorrente che la docente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L.
124/1999, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che la docente ricorrente risulta ancora impiegato presso il
[...]
, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, Controparte_2
l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c.
121, l. 107/2015).
Alla ricorrente, quindi, per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 spetta in misura piena la
Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
3.
pagina 6 di 8 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, aumentati del 10 % ex art. 4 comma 8 del D. M. 55/2014.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire Parte_1
per gli anni 2021/2022 e 2022/2023 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 283,80 per compensi, oltre € 21,50 di contributo, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 7 di 8 Così deciso in Forlì, il 14/01/2025.
Il Giudice del lavoro
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