Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, Andrea Cartella, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cartella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. XXXX/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.05.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. XXXX pubblicata in data 29 maggio 2024, che così provvede:
- “ accerta il diritto della ricorrente -OMISSIS- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro 1.000,00. Condanna il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO a rimborsare all’Avv.to ANDREA CARTELLA - dichiaratosi distrattario - le spese di lite che liquida in € 500,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali ”
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 05.06.2024, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 05.08.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, i ricorrenti, nelle loro rispettive qualità di parte ricorrente e procuratore titolare di credito antistatario, hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, rispettivamente per sorte capitale e spese di lite, alla predetta sentenza n.XXXX/2024 del Tribunale di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
4.1 Con lo stesso ricorso è chiesta, altresì, la fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art.114, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n.104/2010.
5. In data 03.04.2025, con atto di mera forma, si costituisce l’amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
6. Alla camera di consiglio del 03.06.2025 l’affare passa in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1 Le pretese fatte valere in giudizio dai ricorrenti risultano adeguatamente documentate. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento agli obblighi portati dal titolo azionato.
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per sorte capitale e per spese, alla sentenza n.XXXX pubblicata in data 29 maggio 2024 del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento dei rispettivi importi, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
8.1. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Tuttavia, la penalità deve essere fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini sopra assegnati e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.